Incentivi per la sicurezza sul lavoro: possibile un modello 231 «settoriale»
Ammessi agli incentivi INAIL i modelli per la prevenzione dei soli reati di cui all’art. 300 del DLgs. 81/2008
Anche per il 2011 l’INAIL ha deciso di stanziare un contributo a favore delle imprese che realizzeranno interventi in materia di prevenzione finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi i progetti di investimento e l’adozione di modelli di organizzazione ex DLgs. 231/2001, nonché di responsabilità sociale. È stato infatti pubblicato lo scorso 27 dicembre in G.U. il bando del regolamento INAIL per l’assegnazione degli stanziamenti mediante procedura valutativa a sportello. Già dal 28 dicembre e fino al 7 marzo 2012 sarà possibile presentare la richiesta sul portale dell’INAIL, mentre la data per l’invio telematico sarà resa nota dopo il 14 marzo.
L’importo stanziato per il 2011 è pari a 205 milioni di euro (contro i 60 milioni dello scorso anno), ripartiti in budget regionali, tenuto conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. L’incentivo, destinato alle imprese – anche individuali – iscritte alla C.C.I.A.A., è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. In particolare, il contributo massimo è pari a 100.000 euro, mentre il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro, previsto solo per i progetti di investimento. Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.
Con specifico riferimento ai modelli 231, va evidenziato che lo stanziamento riguarda esclusivamente l’adozione di modelli per la prevenzione dei reati di cui all’art. 300 del DLgs. 81/2008, vale a dire l’omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies DLgs. 231/2001). La ratio della specificazione è evidente, dal momento che questa tipologia di incentivi nasce in un ambito ben predeterminato; nondimeno, la limitazione del contributo all’adozione di modelli per la sola prevenzione dei reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro pone più di un problema sotto il profilo applicativo.
L’adozione di un modello organizzativo rappresenta il frutto di una complessa attività di risk analysis, volta ad evidenziare quale delle aree di attività dell’impresa presenti un grado di rischiosità non accettabile, in relazione al possibile compimento degli illeciti elencati dal DLgs. 231/2001. Ora, appare davvero remota l’eventualità che esistano imprese nelle quali gli unici rischi da prevenire riguardino la commissione degli illeciti di cui all’art. 25-septies del decreto.
Molto più probabilmente il modello adottato dovrà essere idoneo alla prevenzione di una pluralità di illeciti, tra i quali anche quelli in commento, pena la sua inidoneità allo svolgimento delle funzioni esimenti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 231. Stando così le cose, all’impresa si profilano due possibilità: la prima è quella di adottare un modello “parziale” che, ancorché completamente finanziato mediante il ricorso all’incentivo de quo, di fatto nulla garantisce nel caso in cui vengano compiuti illeciti di altro tipo inclusi nel cosiddetto catalogo 231 (in quanto finalizzato alla sola prevenzione dei reati di cui all’art. 25-septies).
La seconda e più verosimile ipotesi è quella che l’impresa colga l’opportunità, offerta dall’INAIL, per effettuare un’attività di risk assessment complessiva, all’esito della quale adottare un modello 231 idoneo alla prevenzione di tutti quei reati la cui possibilità di compimento è tale da giustificare la creazione di appositi presidi interni. In tale ambito occorrerà evidenziare separatamente la parte del modello destinata alla copertura dei reati di cui all’art. 25-septies del decreto 231, in quanto solo in relazione a quest’ultima sarà possibile beneficiare della erogazione degli incentivi INAIL. Tale distinzione, che pure è necessaria ai fini dell’ottenimento del contributo, dovrà comunque consentire una lettura “unitaria” del modello adottato dall’impresa sì che l’autorità giudiziaria, eventualmente chiamata in causa nell’ipotesi in cui un illecito venga effettivamente commesso, possa correttamente vagliarne la funzione esimente.
Non va poi sottovalutata la tempistica per l’adozione del modello, che è davvero ristretta: i progetti ammessi al contributo dovranno infatti essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi, mentre l’erogazione del finanziamento verrà predisposta entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salva la possibilità di richiedere un’anticipazione per i progetti di importo superiore a 30.000 euro. La verifica della domanda e della documentazione è rimessa agli uffici tecnici e amministrativi dell’INAIL.
Un cenno meritano infine le sanzioni applicabili all’impresa per il compimento dei reati di cui all’art. 25-septies: per l’omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. si applicano pesanti sanzioni pecuniarie (da un minimo di 250 fino ad un massimo di 1.000 quote), oltre che le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Per le lesioni personali colpose di cui all’art. 590, comma 3, c.p. trova applicazione la sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.