IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE - Domande a partire dal Maggio 2022

4489 - Imprese femminili costituite da più di 12 mesi, presentate più di 8.000 domanda (Comunicato stampa Invitalia dell'8.6.2022)

4517 - Imprenditorialità femminile: il duro comunicato dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (9.6.2022)

4489 - Imprenditorialità femminile: imprese costituite da più di 12 mesi, il bando stato aperto il 7 giugno, stop delle domanda a partire dall'8 giugno per esaurimento dei fondi (Comunicato Mise del 7 Giugno, h. 15:46:02)

4484 - Imprenditorialità femminile, imprese costituite da meno di 12 mesi: presentate 4.985 domande (Comunicato mise del 19.5.2021)

4483 - Imprenditorialità femminile, imprese costituite da meno di 12 mesi: Il bando è stato chiuso per esaurimento dei fondi il 19 maggio, stesso giorno di apertura


LINK INVITALIA con la normativa e le Faq

LINK DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FAQ (Link Invitalia)

LA CIRCOLARE DELLO STUDIO

Sintesi della normativa invitalia


SINTESI DELLA NORMATIVA (Invitalia)

Consulta le slide

Il Fondo in sintesi

Avvio nuove imprese

Sviluppo imprese già costituite

 

Guarda i video dei webinar

Webinar informativo

Webinar tecnico Avvio di nuove imprese

Webinar tecnico Sviluppo imprese consolidate

 


LE SCADENZE

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

INDICE

  1. RASSEGNA STAMPA
  2. Faq
  3. MISE DECRETO DEL 30.3.2022
  4. DECRETO MISE DEL 30.3.2022 (Link del Mise con tutta la normativa)
  5. MISE - Comunicato stampa del 30.3.2022
  6. Art.1 - Definizioni
  7. Art.2 - Finalità ed ambito di applicazione
  8. Art.3 - Ripartizione della dotazione finanziaria disponibile
  9. Art.4 -Termini e modalità di presentazione delle domande
  10. Art.5 - Istruttoria e valutazione delle domande
  11. Art.6 - Erogazione agevolazioni
  12. Art.7 - Adempimenti a carico dell'impresa beneficiaria
  13. Art.8 - Variazioni
  14. Art.9 - Revoche
  15. Art.10 - Disposizioni finali
  16. Allegato 1- Criteri di valutazione (punteggio minimo 21)
  17. Allegato 2 - Spese ammissibili

Normativa

  1. Mise decreto direttoriale del 30.3.2022: termini e modalità per la presentazione delle domande
  2. Comunicato stampa Mise del 2.10.2021
  3. Decreto Interministeriale Ministeriale 24.11.2021: assegnazione delle risorse PNRR
  4. Decreto interministeriale 30 settembre 2021: modalità d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle risorse finanziarie
  5. Legge n.178 del 30.12.2020 art.1 comma 97 - Istituzione del fondo a sostegno dell'impresa femminile
  6. Rassegna stampa

Normativa comune ai due bandi

  1. Requisito impresa femminile
  2. Ripartizione della dotazione finanziaria
  3. Soggetto gestore: Invitalia
  4. Disciplina in materia di aiuti di stato applicabile
  5. Cumulo agevolazioni

Capo II
Incentivi per la nascita delle imprese femminili  

  1. Normativa
  2. Soggetti beneficiari
  3. Imprese costituite da meno di 12 mesi dalla presentazione della domanda
  4. Iniziative ammissibili
  5. Possono presentare domanda anche le persone fisiche che intendono costituire una impresa
  6. Agevolazioni
  7. Spese ammesse
  8. Decorrenza delle spese
  9. Termine realizzazione investimento: 24 mesi dal decreto di concessione
  10. Investimento massimo € 250.000,00

Capo III                                                                                                         
Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento                                           
delle imprese femminili    

  1. Normativa
  2. Soggetti beneficiari
  3. Iniziative ammissibili
  4. Termine per la realizzazione: 24 mesi dal decreto di concessione
  5. Spesa massima: € 400.000,00
  6. Agevolazioni
  7. Spese ammesse
  8. Ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda

Capo IV
Modalita' attuative degli interventi di agevolazione

  1. Normativa
  2. Procedura di accesso alle agevolazioni
  3. Valutazione
  4. Sarà Click Day
  5. Premiabilità per i progetti ad alta tecnologia
  6. E' previsto un punteggio minimo
  7. Concessione delle agevolazioni
  8. Erogazione delle agevolazioni
  9. Variazioni
  10. Revoche

APPROFONDIMENTI

  1. Modalità presentazione delle domande
  2. Per la presentazione della domanda non è prevista la procura
  3. Esclusi i titoli di spesa inferiori ad Euro 500
  4. I beni devono essere nuovi di fabbrica
  5. Gli automezzi sono ammessi a particolari condizioni
  6. Il marketing è ammesso solo a particolari condizioni
  7. Immobili e terreni non sono ammessi
  8. Alla domanda non devono essere allegati preventivi di spesa
  9. Vincolo di tre anni del requisito di imprenditoria femminile
  10. Il vincolo sui beni è di tre anni dal completamento del progetto
  11. Il vincolo sull'attività è di tre anni dal completamento del progetto 

IMPRENDITORIA FEMMINILE: DA MAGGIO LE DOMANDE PER INCENTIVI (Comunicato Mise del 30.3.2022)

Mercoledì, 30 Marzo 2022

Fondo da 200 milioni. Giorgetti: “Soddisfatto, attiviamo strumento per valorizzare competenze donne nel mondo delle imprese”

Immagine decorativa

Prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.

Si tratta di un intervento cardine dell’azione di governo, inserito tra le priorità del PNRR, a cui il ministro Giancarlo Giorgetti ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili.

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

“Sono molto soddisfatto perché attiviamo uno strumento molto atteso sul quale abbiamo puntato fortemente per incentivare e valorizzare le capacità creative e innovative delle donne nel mondo delle imprese”, dichiara Giorgetti. “Non si tratta soltanto di una misura finanziaria - aggiunge il ministro - ma di una vera riforma per promuovere e diffondere la cultura dell’imprenditorialità femminile”.

Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di fondi PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati in legge di bilancio 2021 ed è articolato su incentivi dedicati a imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) con sede legale e/o operativa situata sul territorio nazionale. L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre supportato con azioni dirette ad affiancare le donne nel percorso di formazione ma anche attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale della misura.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno infine rifinanziate le altre misure già avviate come Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative.

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Per maggiori informazioni


COMUNICATO STAMPA DEL MISE DEL 2/10/2021

Si parte con 40 milioni di euro, ma è solo l'inizio: alla creazioni di attività gestite da donne il PNRR riserva 400 milioni di euro.

Fondo Impresa Donna

Sabato, 02 Ottobre 2021

40 milioni per investimenti imprenditoria femminile. Raggiunto un altro obiettivo del PNRR

Immagine decorativa

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità femminile.

L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Il Fondo Impresa Donna è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria femminile. Il progetto costituisce un intervento cardine inserito tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della missione “Inclusione e coesione”.

Con l’attuazione della misura a sostegno dell’imprenditoria femminile, il Ministero raggiunge un altro obiettivo del PNRR nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, come già avvenuto per i bandi IPCEI sui progetti strategici altamente tecnologici nei settori delle batterie e dei semiconduttori, mentre è già stata avviata la riforma della proprietà industriale.

Il decreto interministeriale è stato firmato anche dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Sarà quindi inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.


RASSEGNA STAMPA

Fondo imprese a maggioranza donne: arrivano Cfp e finanziamenti a tasso “0” (FiscoOggi - 29.12.2021)

Pubblicato  nella gazzetta ufficiale del 14.12.2021 il decreto 30.09.2021 (www.pmi.it - 16/12/2021)

Imprenditoria femminile, nasce Fondo Impresa Donna: contributi, finanziamenti e non solo (www.informazionefiscale.it)

Pnrr, imprenditoria femminile: via al fondo impresa donna da 40 milioni (corriere.it - 2.10.2021)

Fondo impresa donna, 40milioni per l'imprenditoria femminile (pmi.it - 4.10.2021)


Art.1, comma 97, legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

Legge del 30/12/2020 n. 178 -

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - supplemento ordinario

Articolo 1 Comma 97

In vigore dal 01/01/2021 

97. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialita' e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.


Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 1 febbraio 2022, n. 26

Ministero dello sviluppo economico|

Decreto ministeriale|24 novembre 2021

Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano.

Articolo 4
Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR

Testo in vigore dal 16 febbraio 2022

1. L'ammissibilità al finanziamento a valere sulle risorse di cui al presente decreto dei programmi di investimento e dei piani di impresa presentati nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 1, è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:

(CUMULABILITA' -  Secondo il Sole 24 Ore del  14.2.2022 questa norma contiene una importante novità rispetto alle vecchie interpretazioni del Mise:  "Il divieto di cumulo che interessa i fondi Pnrr è circoscritto ai soli altri aiuti europei, senza quindi interessare i fondi provenienti dal bilancio dello Stato ". 

a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione europea;

b) rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo » (principio DNSH) contro l'ambiente;

c) concorso al raggiungimento dell'«obiettivo digitale»;

d) conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono verificati dal soggetto gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e monitorati nel corso della realizzazione dei programmi finanziati, anche attraverso l'indicazione di specifica documentazione e di dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie, ai fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni concesse. Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure di cui all'art. 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all'uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano. Con i medesimi provvedimenti sono, altresì, specificati:

a) le condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi comprese esclusioni di carattere settoriale;

b) le modalità per assicurare che l'investimento «Creazione di imprese femminili» contribuisca all'obiettivo digitale garantendo, in particolare, il rispetto del « tagging » stimato pari al 40 per cento;

c) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;

d) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

e) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

f) l'eventuale destinazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, nella disponibilità del Ministero al rafforzamento finanziario di interventi previsti dal capo V del decreto 30 settembre 2021, esercitando la facoltà di cui al medesimo art. 3, comma 2;

g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

3. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento «Creazione di imprese femminili», così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


DECRETO 30 settembre 2021 

Modalita' d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie. (21A07249) (GU Serie Generale n.296 del 14-12-2021)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 settembre 2021  

Modalita' d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e
ripartizione delle relative risorse finanziarie. (21A07249)

(GU n.296 del 14-12-2021)
 
Capo I
Disposizioni generali


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 97,
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento
dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori
dell'imprenditorialita' e del lavoro tra la popolazione femminile e a
massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne
allo sviluppo economico e sociale del Paese;


Vista la disciplina delle modalita' di azione del predetto Fondo,
dettata dai successivi commi da 98 a 102, del medesimo art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare:
il comma 98, ai sensi del quale il Fondo finanzia:
a) interventi per sostenere l'avvio dell'attivita', gli
investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e
patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai
settori dell'alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura
imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e
professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle
indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale;
il comma 99, che individua gli interventi di cui all'art. 1,
comma 98, lettera a) e il comma 100, che individua gli interventi di
cui all'art. 1, comma 98, lettere b) e c);
il comma 101, che prevede che, nell'ambito delle citate attivita'
del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, e' promossa la
collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni
di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria
femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi
programmi in materia;
il comma 102, che prevede che il Ministro dello sviluppo
economico presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attivita' svolta e sulle possibili misure da adottare per
risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione
femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese;

Visto il comma 103 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del
citato Fondo tra i diversi interventi, le modalita' di attuazione, i
criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste
dalla presente legge e le attivita' di monitoraggio e controllo,
nonche' che il Ministero dello sviluppo economico puo' utilizzare le
proprie societa' in house per la gestione e l'attuazione degli
interventi previsti;

Visti, inoltre, i commi da 104 a 106 dello stesso art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'istituzione, presso il
Ministero dello sviluppo economico, del Comitato impresa donna, al
quale e' attribuito, tra l'altro, il compito di contribuire ad
attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del
Fondo a sostegno dell'impresa femminile nonche' quello di contribuire
alla redazione della relazione annuale di cui al citato comma 102;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro

nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al citato
art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
b) Soggetto gestore: l'Agenzia per l'attrazione degli          
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) impresa femminile: l'impresa a prevalente partecipazione   REQUISITO IMPRESA FEMMINILE
femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in cui il
numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei
componenti la compagine sociale;
ii. la societa' di capitale le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attivita' e'
ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini
professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in
ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4;

e) legge: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;
f) Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell'impresa
femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art.
1, comma 97, della legge;
g) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai
regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
h) regolamento de minimis: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
i) trasformazione dei prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di
un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un
prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o
vegetale alla prima vendita;
j) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
k) progetti ad alta tecnologia: progetti caratterizzati da un
significativo contenuto tecnologico e mirati a offrire prodotti,
servizi o soluzioni che valorizzano in termini economici i risultati
della ricerca scientifica (a partire da sperimentazioni, know how,
tecnologie brevettate); oppure che incorporano/utilizzano conoscenze
scientifiche e ingegneristiche avanzate (solo a titolo di esempio:
meccanica avanzata, robotica, biotech, materiali di ultima
generazione,big data, intelligenza artificiale, blockchain, machine
learning); oppure che utilizzano in maniera estesa tecnologie a
supporto dei processi di ideazione, produzione, logistica o
commercializzazione dei prodotti o servizi dell'impresa.

 
Art. 2 - Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di azione del Fondo
impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti
dalla legge, di promozione e sostegno all'avvio e al rafforzamento
dell'imprenditoria femminile, nonche' di sviluppo dei valori
imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione
del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte
delle donne.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in conformita' con quanto previsto
dall'art. 1, comma 103, della legge, il presente decreto definisce la
ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo impresa femminile
tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, le modalita' di
attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la
fruizione delle agevolazioni e le attivita' di monitoraggio e
controllo. Il presente decreto definisce, altresi', i profili
gestionali del medesimo Fondo, individuando il soggetto incaricato
della gestione degli interventi e le attivita' ad esso affidate.
3. Per l'attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno
stabiliti dalla legge, gli interventi del Fondo impresa femminile
sono articolati nelle seguenti linee di azione, disciplinate dai capi
da II a V del presente decreto:
a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese                  Riepilogo degli incentivi previsti
femminili;
b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
femminili;
c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione
imprenditoriale femminile.

 
Art. 3  Ripartizione della dotazione finanziaria                               NB. GLI ULTERIORI FONDI DEL PNRR SONO STATI POI ASSEGNATI 
                                                                                                                            CON IL DECRETO 24.11.2021 
1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 97, della                
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,          FONDI STANZIATI (per adesso)
in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:                                            € 20 mln nel 2021                      
a) per gli interventi agevolativi di cui ai capi II e III:                                 € 20 mln nel 2022 
33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:
i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00)                 RIPARTIZIONE DEI FONDI FRA I VARI INTERVENTI     
euro e' destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese                      €  33.800,00 per il capi II e III così ripartiti:                                         
previsti dal capo II. Nell'ambito della predetta dotazione e'                        €   8.200,00 per le nuove imprese                                         
costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle                     € 25.600,00 per il consolidamento delle imprese esistenti
imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di
lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di
apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino
inutilizzate per le agevolazioni concesse nell'ambito di tale
riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea
di intervento di cui al capo II;
ii. un importo pari a 25.600.000,00
(venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di
sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III;
b) per gli interventi di cui al capo V: 6.200.000,00
(semilioniduecentomila/00) euro;
c) una quota parte della dotazione finanziaria di cui alla
lettera a), pari al 4% iva inclusa, e' destinata all'esecuzione della
convenzione di cui all'art. 5, commi 2 e 3.
2. La dotazione di cui al comma 1, che costituisce limite massimo
di spesa, puo' essere ripartita secondo diverse proporzioni, con
decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge, non
prima di dodici mesi dall'avvio dell'operativita' del Fondo, in
relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli
interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni e delle sinergie
instaurate ai sensi dell'art. 4 nonche' dei contributi formulati dal
Comitato impresa donna, nell'ambito delle funzioni previste dall'art.
1, comma 104, della legge, relative all'attualizzazione delle linee
di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.

 
Art. 4 - Collaborazione con enti rappresentativi

1. Nell'ambito delle attivita' previste dal presente decreto e al
fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle
caratteristiche dei territori, il Ministero e il Soggetto gestore
promuovono la collaborazione con le regioni e gli enti locali, le
associazioni di categoria, il sistema camerale e i comitati per
l'imprenditoria femminile, volta ad instaurare sinergie tra i
rispettivi programmi in materia.

 
Art. 5 Soggetto gestore                                                                   SOGGETTO GESTORE: INVITALIA

1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli
interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale
dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 103, della legge e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste
dal presente decreto e determinati i relativi oneri, a valere sulle
risorse di cui all'art. 3, nonche' le modalita' per il trasferimento
delle risorse finanziarie al Soggetto gestore.
3. Il Soggetto gestore garantisce, altresi', nell'ambito della
convenzione di cui al comma 2 e senza ulteriori oneri, il ruolo di
segreteria tecnica del Comitato impresa donna istituito presso il
Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge.

 
Art. 6 - Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile                        DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti
soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In
particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del
regolamento GBER in caso di imprese:
a) non quotate;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le
lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al
registro delle imprese, il periodo di cinque anni e' considerato a
partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con
apertura della partita IVA;
d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse
le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa;
di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a
seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'art. 22 del
regolamento GBER.
2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma   In quali casi di applica il DE MINMIS
1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis.

 
Art. 7 - Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere       REGOLE DI CUMULO
cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento.

 
Capo II
Incentivi per la nascita delle imprese femminili                      

Art. 8 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo       Intero territorio nazionale
le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto
il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data       Le imprese devono essere costituite da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda
di presentazione della domanda di agevolazione.                             Possono fare domande anche le persone fisiche che intendono avviare l'attività (vedere punto 5)

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese femminili di
cui al comma 1, devono
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle
imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o       
operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di
residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i
predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio
italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero;
e) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

3. Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione al
registro delle imprese richiesto ai sensi del comma 1, lettera a),
devono essere in possesso unicamente della partita I.V.A., aperta da
meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, fatti salvi l'avvenuta iscrizione all'ordine
professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio
dell'attivita' professionale interessata, nonche' il possesso degli
ulteriori requisiti di cui al comma 1, ove compatibili e ferme
restando le specifiche modalita' di dimostrazione dipendenti dalla
natura delle attivita' esercitate.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve
essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto
salvo quanto previsto al comma 5.

5. Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni previste      Possono presentare domanda anche le persone fisiche che non hanno ancora avviato l'attività
dal presente Capo anche persone fisiche che intendono costituire una
impresa femminile. In tal caso, l'ammissione alle agevolazioni e'
subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della
documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione
dell'impresa o, in caso di avvio di attivita' libero professionali,
l'apertura della partita I.V.A., entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal
Soggetto gestore ai sensi dell'art. 15, comma 10. Nel caso in cui le
predette persone fisiche non dimostrino il possesso dei requisiti nei
termini indicati, la domanda di agevolazione e' considerata decaduta.

6. Non sono, in ogni caso, ammesse alle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese femminili:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.

 
Art. 9 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente capo le
iniziative che prevedono programmi di investimento per la
costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi:
a) alla produzione di beni nei settori dell'industria,                              INIZIATIVE AMMESSE
dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;                   Produzione   
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;                                    Trasformazione prodotti agricoli 
c) al commercio e turismo.                                                               Servizi   

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono:                                          Commercio
a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di                     Turismo
trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni
controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca          TERMINE REALIZZAZIONE:  24 mesi dal decreto di concessione (è prevista una proroga di 6 mesi)
delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta
dell'impresa, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non
superiore a sei mesi;
b) prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00                INVESTIMENTO MASSIMO: € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00) euro al netto d'I.V.A.

 
Art. 10 - Agevolazioni concedibili e spese ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del       
contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione:
a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori          AGEVOLAZIONI per programmi fino ad € 100.000,00
a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino      Contributo dell'80%  
a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un             Agevolazione massima € 50.000,00 
importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00)
euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa
individuale o un'attivita' di lavoro autonomo, la percentuale massima
di copertura delle spese ammissibili e' elevata al 90%, fermo
restando il limite di importo del contributo di 50.000,00
(cinquantamila/00) euro;
b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a                AGEVOLAZIONI per programma da € 100.000,00 ad € 250.000,00
100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00                                 Contributo del 50%
(duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a
copertura del 50% delle spese ammissibili.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le spese                 SPESE AMMESSE
relative a:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a
impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo
dell'iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o
determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato
funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per
cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

3. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 2, lettera e)
devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni possono
essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo
svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di
leasing;
d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3.

4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono essere
contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di
riferimento. I beni d'investimento di cui al comma 2, lettere a) e
b), devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di
mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di               
cui all'art. 14, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o      Modalità di pagamento
piu' conti corrente ordinari intestati all'impresa femminile
beneficiaria, con le modalita' indicate nel medesimo provvedimento.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a
investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e
attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

5. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla                DECORRENZA DELLE SPESE (non sono comunque ammesse le spese già sostenute)
data delle relative fatture o di altro documento giustificativo,                     Dopo la presentazione della domanda   
risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della           Per le domande presentate da persone fisiche dopo la costituzione o apertura dell'attività
domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla
data di costituzione dell'impresa o dell'apertura di partita I.V.A.
ai sensi dell'art. 8, comma 5.

6. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente                 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-GESTIONALE per un valore massimo di € 5.000,00
capo, sono, altresi', erogati servizi di assistenza
tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli
investimenti o di compimento del programma di spesa fino a un valore
massimo complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro per
impresa, fruibile secondo le seguenti modalita':
a) per un valore pari a euro 3.000,00 (tremila/00), i servizi
sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalita'
telematiche, e sono finalizzati a fornire alle imprese beneficiarie
assistenza tecnica sulle agevolazioni e a trasferire competenze
specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative
finanziate. I medesimi servizi possono anche facilitare la conoscenza
di strumenti finanziari partecipativi, quali il Fondo di sostegno al
venture capital, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della
legge 30 dicembre 208, n. 145, ovvero altri strumenti che prevedono
l'apporto di capitale di rischio destinati alle start-up innovative
di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e alle piccole e medie imprese innovative di cui all' art. 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
b) un importo massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro e' reso
disponibile, in forma di voucher, all'impresa beneficiaria che ne
faccia istanza, a copertura del 50% del costo per l'acquisto di
servizi specialistici, di importo non inferiore a 4.000,00 euro,
acquisiti da soggetti terzi esperti e qualificati in attivita' di
marketing e comunicazione, in ambiti strategici, quali, a titolo
esemplificativo, la creazione di un'identita' di marchio, la
realizzazione di piani di marketing, strategie di presenza e
posizionamento sui social media o nel digitale, attivita' di
comunicazione d'impresa e promozione, secondo quanto specificato dal
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.

 
Capo III                                                                                                         
Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento                                           
delle imprese femminili                                                                                

Art. 11 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo                     COSTITUITI DA ALMENO 12 MESI
le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto
il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese femminili,
alla data di presentazione della domanda, devono comprovare il
possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

3. Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione al
registro delle imprese richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 2,
lettera a), devono essere in possesso unicamente della partita
I.V.A., aperta da almeno dodici mesi, fatti salvi l'avvenuta
iscrizione all'ordine professionale di riferimento, ove necessaria
per l'esercizio dell'attivita' professionale interessata, nonche' il
possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, ove compatibili
e ferme restando le specifiche modalita' di dimostrazione dipendenti
dalla natura delle attivita' esercitate.

 
Art. 12 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente capo,           SETTORE AGEVOLBILI
le iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo             Produzione 
sviluppo e al consolidamento di imprese femminili nei medesimi            Trasformazione di prodotti agricoli 
settori previsti per gli interventi disciplinati dal capo II, come                Commercio
individuati dall'art. 9, comma 1.                                                         Turismo

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono:                                           Servizi
a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di
trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni          I PROGETTI DEVONO ESSERE ULTIMATI ENTRO 24 MESI DAL DECRETO (è prevista una proroga di sei mesi)
controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca
delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta
dell'impresa, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non
superiore a sei mesi;
b) prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00                    SPESA MASSIMA: € 400.000,00                   
(quattrocentomila/00) euro al netto d'I.V.A.

 
Art. 13 - Agevolazioni concedibili e spese ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse secondo la
seguente articolazione:
a) per le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da             IMPRESE COSTITUITE DA ALMENO 12 MESI E DA NON PIU' DI 36 MESI
non piu' di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda          40% a fondo perduto
di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50%                       40%  finanziamento a tasso zero
dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e,
per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso
pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
b) per le imprese femminili costituite da oltre trentasei mesi                   IMPRESE COSTITUITE DA OLTRE 36 MESI
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma             Per gli investimenti:
restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla              40% a fondo perduto
lettera a), l'articolazione di contributo a fondo perduto e                         40% finanziamento a tasso zero
finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica           Per il capitale circolante e' previsto il solo contributo a fondo perduto
alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale
circolante costituenti spese ammissibili ai sensi del comma 4,
lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo a
fondo perduto.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1:                                        CARATTERISTICA DEI FINANZIAMENTI
a) hanno una durata massima di otto anni;
b) sono a «tasso zero»;
c) sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere dall'erogazione
dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento
a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno;
d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i
crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono,
comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. In caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis,          Superamento del de minimis
qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda il massimale  
di aiuto concedibile ai sensi del predetto regolamento, l'importo del
contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il
rispetto.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le spese     SPESE AMMESSE
relative a:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a
impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo
dell'iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o
determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato
funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti
limiti:
i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese
femminili costituite da non piu' di trentasei mesi alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite
del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili;
ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle
imprese femminili costituite da piu' di trentasei mesi alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite
del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente
ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per
cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data
di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta
media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, gli esercizi finanziari
coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia
COVID-19.

5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera e)
devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni possono
essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo
svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di
leasing;
d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3.

6. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, si applicano le                                   AMMESSE LE SOLE SPESE SOSTENUTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    
condizioni previste dall'art. 10, comma 4, nonche' la condizione di
cui al comma 5 dello stesso articolo, relativa all'ammissibilita'
delle sole spese sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda di agevolazione.

7. In aggiunta alle agevolazioni di cui al presente articolo, alle
imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente capo sono
erogati i servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall'art.
10, comma 6.

 
Capo IV
Modalita' attuative degli interventi di agevolazione

Art. 14 - Procedura di accesso alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse sulla base
di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le domande di agevolazione devono essere compilate
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura
informatica messa a disposizione in un'apposita sezione del sito
internet del soggetto gestore, www.invitalia.it L'apertura dei
termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
agevolazione sono definite dal Ministero con successivo
provvedimento, con il quale sono, altresi', fornite le necessarie
specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, ivi
incluse le modalita' di restituzione e rideterminazione delle
agevolazioni nei casi di revoca di cui all'art. 20, nel rispetto di
quanto disposto dal presente decreto. Ai fini di quanto previsto
dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli
oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del
presente intervento e' allegato allo stesso provvedimento.

3. Non e' ammessa la presentazione, nell'arco di quattro anni, di   Nell'arco di 4 anni può essere presentata una sola domanda
piu' domande di agevolazione da parte della medesima impresa
femminile, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova
domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito
alla relativa istruttoria.

4. Le domande di agevolazione, redatte secondo gli schemi definiti
dal provvedimento di cui al comma 2 e complete delle dichiarazioni e
della documentazione atte a comprovare il possesso dei requisiti di
cui agli articoli 8 e 11 e a fornire le informazioni rilevanti ai
fini dell'art. 6, devono essere accompagnate da un progetto
imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di
cui al comma 2, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, che
deve contenere:
i. dati e profilo dell'impresa femminile richiedente;
ii. descrizione dell'attivita';
iii. analisi del mercato e relative strategie;
iv. aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
v. aspetti economico-finanziari.

5. Per le iniziative di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), ai
fini della determinazione del valore medio su cui parametrare il
contributo concedibile, la domanda deve, altresi', essere corredata
da documentazione idonea ad attestare l'importo delle poste di
bilancio, relative ai tre esercizi antecedenti la presentazione della
domanda di agevolazione.

6. Nel caso di persone fisiche richiedenti per conto di impresa
femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la
costituzione dell'impresa o l'apertura della partita I.V.A. deve
essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura
informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione di esito positivo della valutazione ai sensi dell'art.
15, comma 10.

 
Art. 15 - Valutazione istruttoria

1. Le domande di agevolazione sono valutate secondo l'ordine di         VALUTATE SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO (Click Day)
presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti
dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonche' la sospensione dei
termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 7.
2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della
sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata
dal successivo comma 3, e l'esame di merito, regolato dai commi 4, 5
e 6.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni
riguarda l'accertamento della sussistenza degli elementi richiesti ai
sensi degli articoli da 8 a 13 dei capi II e III relativamente alle
caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell'iniziativa
oggetto della domanda. In tale sede il Soggetto gestore verifica,
altresi', la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai
sensi dell'art. 6.
4. L'esame di merito della domanda e' basato sui seguenti criteri      ESAME DI MERITO
di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti
richiedenti in rapporto alla complessita' del progetto
imprenditoriale;
b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del
processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio
competitivo e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita' tecnico-economica del progetto imprenditoriale,
con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario,
nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di
antichi mestieri, promozione del made in Italy.

5. Ai progetti ad alta tecnologia e' assegnata una premialita' in    PREMIALITA' PER I PROGETTI AD ALTA TECNOLOGIA
termini di punteggio aggiuntivo.

6. Con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, e' fissata
l'articolazione dei criteri di valutazione previsti al comma 4 e del
criterio di premialita' di cui al comma 5 in parametri, con
indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali,
nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.              E' PREVISTO UN PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA'

7. Il Soggetto gestore puo' richiedere al soggetto che ha
presentato domanda di agevolazione, per ogni fase dell'istruttoria, i
chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti
forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere
trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal
Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In
tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al
ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

8. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i
requisiti di accesso o la soglia minima di accesso, il Soggetto
gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241.

9. Il positivo esito del procedimento istruttorio e' comunicato ai
soggetti beneficiari dal Soggetto gestore a mezzo posta elettronica
certificata, ai fini dell'adozione del successivo provvedimento di
concessione di cui all'art. 16.
10. Con riferimento alle domande istruite positivamente, presentate
da persone fisiche ai sensi dell'art. 8, comma 5, il Soggetto
gestore, richiede la documentazione atta a comprovare l'avvenuta
costituzione dell'impresa o l'apertura della partita I.V.A., da far
pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione
della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza
della domanda.
11. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui le risorse
disponibili non consentano l'integrale copertura delle spese
ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale
rispetto all'importo ammissibile. Dell'avvenuto esaurimento delle
risorse e' data pubblicita' da parte del Ministero, con avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla
base dei dati comunicati dal Soggetto gestore. Ove si rendano
successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la
concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il
Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione
delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'. Il
Soggetto gestore provvede a darne conforme notizia, mediante
pubblicazione sul proprio sito internet.

 
Art. 16 - Concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di
un provvedimento di concessione, che individua il progetto
imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i
tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per
l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa
beneficiaria e i motivi di revoca.

2. Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione
trasmessa dal Soggetto gestore, restituiscono il provvedimento di
concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta
elettronica certificata. In caso di mancata restituzione nei termini
previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento
e procede al disimpegno delle agevolazioni.

 
Art. 17 - Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta
dell'impresa femminile, formulata secondo le modalita' e utilizzando
gli schemi definiti con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2,
in non piu' di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatto salvo
quanto previsto al comma 3.

2. Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere corredata             DUE SAL (Stato Avanzamento Lavori)
della documentazione giustificativa delle spese cui e' riferita
l'istanza. Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non
inferiore al 40% (quaranta percento) e non superiore all'80% (ottanta
percento) delle spese ammesse, puo' essere presentato anche a fronte
di titoli di spesa non quietanzati, dai quali deve risultare la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte e
deve altresi' riportare la documentazione giustificativa ai fini
dell'ammissibilita' delle spese di cui agli articoli 10, comma 2,
lettera d) o 13, comma 4, lettera d). Al Soggetto gestore e'
riservata la facolta' di richiedere all'impresa beneficiaria la
documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese
rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei mesi
dalla richiesta di erogazione del SAL e in assenza della richiesta di
erogazione del saldo pervenuta da parte dell'impresa beneficiaria. La
richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione
delle agevolazioni in unica soluzione, deve in ogni caso essere
presentata unitamente alle fatture d'acquisto e alle relative
attestazioni di avvenuto pagamento nonche' alla documentazione
giustificativa ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui
all'art. 10, comma 2, lettera d) o 13, comma 4, lettera d).

3. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa femminile                           ANTICIPAZIONE
beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di
agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento
del programma di spesa, di importo non superiore al 20% (venti per
cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa
presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del
Soggetto gestore, con le modalita' e le condizioni indicate nel
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.

4. In sede di ogni richiesta di erogazione per SAL, l'impresa
beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni
commisurate al capitale circolante, riconosciuto come ammissibile
nell'ambito del provvedimento di concessione di cui all'art. 16.

5. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle
agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti
anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta
realizzazione del programma di investimento e che l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel
caso in cui riscontri la mancata operativita' dell'impresa, il
Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un
periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche,
l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la
revoca totale delle agevolazioni.

6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite
dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, che
definisce anche termini e modalita' di erogazione dei servizi di
assistenza tecnico-gestionale previsti dall'art. 10, comma 6 e
dall'art. 13, comma 7.

 
Art. 18 -  Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico dell'impresa beneficiaria

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi
finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti
giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a
disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del
procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al
Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle
iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui
all'art. 14, comma 2, anche al fine dell'acquisizione dei dati utili
alla elaborazione della relazione presentata annualmente alle Camere
dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 102, della legge.

4. L'impresa beneficiaria e' tenuta ad adempiere agli obblighi di
trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche integrazioni.

 
Art. 19 - Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie,
relative a operazioni societarie o a ad altre variazioni soggettive,
nonche' quelle afferenti al programma di investimento devono essere
preventivamente comunicate dall'impresa al Soggetto gestore ed essere
dal medesimo autorizzate, secondo quanto precisato con il
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.

 
Art. 20 - Revoche

1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle
agevolazioni concesse qualora:
a) l'impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa
femminile prima che siano decorsi tre anni dal completamento
dell'iniziativa; VINCOLO DI TRE ANNI DAL COMPLETAMENTO DEL REQUISITO DI IMPRENDITORIA FEMMINILE
b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu'
requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione
prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla
stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa
ammessa alle agevolazioni, entro il prescritto termine di
ventiquattro mesi, o del maggior termine previsto in caso di proroga,
dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione,
salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi
da fatti o atti non imputabili all'impresa;
d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini
ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre
anni dal completamento del programma di spesa; IL VINCOLO SUI BENI E' DI TRE ANNI DAL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda
in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre
anni dal completamento; IL VINCOLO SULL'ATTIVITA' E' DI TRE ANNI
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la
sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie
dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal
completamento dell'iniziativa;
g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del Soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'art.
17, comma 5, e all'art. 18, ovvero non adempia agli obblighi di
monitoraggio di cui al medesimo art. 18;
h) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 19, che il
Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle
agevolazioni;
i) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal
provvedimento di concessione, anche in relazione ai servizi di
assistenza tecnico-gestionale da erogare, nonche' in relazione alle
condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria, come
specificati dai capi II, III e IV ovvero derivanti da specifiche
norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

2. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per
l'impresa beneficiaria di restituire al Soggetto gestore, secondo
quanto definito dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2,
l'intero ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma:
contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di
assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria
abbia gia' avviato il piano di rimborso di cui all'art. 13, comma 2,
lettera c), e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto
delle eventuali rate gia' rimborsate. Con il provvedimento di revoca
totale delle agevolazioni l'impresa beneficiaria perde, inoltre, il
diritto a ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora
erogate.

3. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla
rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i
maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente
goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero
sono recuperati.

4. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal Soggetto gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al
recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
erogazione.

5. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del
decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive
modificazioni.

6. Le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo
ritornano nella disponibilita' del Fondo impresa femminile.

 
Capo V
Azioni per la diffusione della cultura
e la formazione imprenditoriale femminile

Art. 21 - Progetti per la diffusione della cultura imprenditoriale e l'orientamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge, il Fondo per
l'impresa femminile, sostiene le seguenti azioni e iniziative:
a) iniziative per promuovere il valore dell'imprenditoria femminile
nelle scuole e nelle universita';
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le
donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio
nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche
dell'economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile
d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi del presente
decreto.
2. Le azioni e iniziative di cui al comma 1 sono definite sulla
base di un piano di attivita' predisposto dal Soggetto gestore e
condiviso con il Ministero e possono prevedere l'attivazione di
percorsi collaborativi con gli enti di cui all'art. 4 e il
coinvolgimento di soggetti e associazioni attivi sui temi della
parita' di genere e dell'imprenditorialita'. La collaborazione con i
soggetti di cui all'art. 4 potra' assumere anche la forma di
cofinanziamento su progetti di comune interesse.
3. Il piano di attivita' di cui al comma 2 indica obiettivi,
target, contenuti, canali, tempi e risultati attesi delle diverse
azioni e iniziative, inclusa l'analisi dell'impatto degli interventi
previsti dal Fondo. Il piano di attivita' prevede il ricorso a
soluzioni e strumenti digitali e a un mix di linguaggi e azioni in
presenza e a distanza, diversificati sulla base del target e
compatibili con la situazione pandemica, comprese eventuali soluzioni
di back up in caso di impossibilita' di effettuare le attivita' in
presenza.
4. Il piano di cui al comma 2 identifica in particolare le azioni
di comunicazione e promozione mirate a far conoscere ai potenziali
destinatari il funzionamento dei programmi finanziati ai sensi del
presente decreto e le modalita' di accesso alle agevolazioni; le
modalita' di erogazione del servizio di orientamento e
accompagnamento per la presentazione della domanda di agevolazione;
le modalita' per attivare progetti a sostegno della formazione di
competenze necessarie all'avvio e alla gestione di un'impresa, che
possano fare da corollario all'utilizzo del fondo e rendere le
imprenditrici sempre piu' autonome; le modalita' di collaborazione e
confronto con le regioni, le associazioni e le fondazioni impegnate
sul tema dell'imprenditorialita' femminile; le sinergie con scuole e
universita' per far conoscere alle studentesse le opportunita' di
carriera e sviluppo professionale collegate ai percorsi di studio in
ambito STEM e ai mestieri emergenti nell'economia digitale e per
diffondere esempi e testimonianze che possano incoraggiare un
atteggiamento imprenditoriale.
5. Il piano di attivita' e' attuato dal Soggetto gestore, secondo
modalita' concordate con il Ministero.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1017


Mise - decreto del 30.3.2022

  

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE


Visto l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che, al comma 97, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell’impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;

Visti, altresì, i commi da 98 a 103 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che definiscono, tra l’altro, la disciplina delle modalità di azione del predetto Fondo e demandano a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina le modalità di azione del predetto Fondo a sostegno dell’impresa femminile;

Visto, in particolare, l’articolo 14, comma 2, del decreto 30 settembre 2021, che prevede che, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, ivi incluse le modalità di restituzione e rideterminazione delle agevolazioni nei casi di revoca;
Considerato che la medesima misura costituisce strumento di attuazione degli interventi definiti nel contesto delle iniziative promosse per la ripresa dell’economia a seguito dell’emergenza pandemica;

Visto, in particolare, il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto, in particolare, l’Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili” previsto nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per l’occupazione” del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C1- Investimento 1.2), volto a innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto;
Considerato che, nell’ambito del predetto investimento, è previsto il rafforzamento delle misure già esistenti «Nuove imprese a tasso zero», istituita dal Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e «Smart&Start Italia», disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, nonché il rafforzamento del medesimo Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui al citato articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto l’allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che, per ogni investimento e riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede obiettivi, traguardi e indicatori, con un calendario indicativo per il relativo conseguimento e che, con riferimento al medesimo investimento “Creazione di imprese femminili”, indica, tra l’altro, la necessità di prevedere criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi il principio “non arrecare un danno significativo” e la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento e degli accordi operativi con gli intermediari finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, per l’Investimento 1.2 “Creazione di impresa femminili”, assegna al Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’importo complessivo di 400 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 24 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2022, volto a consentire la realizzazione del predetto M5C1-Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, attraverso gli interventi del «Fondo a sostegno dell’impresa femminile», della misura «Nuove imprese a tasso zero» e della misura «Smart&Start Italia», che detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza degli interventi attivati nell’ambito delle citate misure;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del decreto 24 novembre 2021, ai sensi del quale, con successivi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, per ciascuna delle predette misure, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal Soggetto gestore in ordine al rispetto delle condizioni per il sostegno finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, “Do no significant harm”);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C280/01 del 13 luglio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU”;

Visti i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” e, in particolare, l’articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese e l’articolo 16, che disciplina, tra l’altro, la previsione di riserve nell’ambito delle misure di agevolazione, a favore delle imprese di piccola dimensione;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e, in particolare, l’articolo 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modifiche e integrazioni;

Considerata, pertanto, la necessità di definire, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del citato decreto 30 settembre 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e le ulteriori disposizioni operative in relazione al Fondo a sostegno dell’impresa femminile di cui alla legge n. 178 del 2020, nonché di fornire, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 24 novembre 2021, le disposizioni in merito al rispetto delle condizioni per il sostegno finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza occorrenti agli interventi attivati nell’ambito del Fondo a sostegno dell’impresa femminile;

DECRETA

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
b) Soggetto gestore: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
c) impresa femminile: l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito nello
stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) decreto 30 settembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
g) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
h) decreto 24 novembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 24 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2022, volto a consentire la realizzazione dell’Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, previsto nella Missione 5, Componente 1, del PNRR, attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura «Nuove imprese a tasso zero» e della misura «Smart&Start Italia» e che detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito delle predette misure;
i) principio DNSH: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, cui devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
l) progetti ad alta tecnologia: progetti caratterizzati da uno o più dei seguenti contenuti:
i. presentano un significativo contenuto tecnologico e sono mirati a offrire prodotti, servizi o soluzioni che valorizzano, in termini economici, i risultati della ricerca scientifica (a partire da sperimentazioni, know how, tecnologie brevettate);
ii. incorporano/utilizzano conoscenze scientifiche e ingegneristiche avanzate, quali, a titolo esemplificativo, meccanica avanzata, robotica, biotech, materiali di ultima generazione, big data, intelligenza artificiale, blockchain, machine learning;
iii. utilizzano in maniera estesa tecnologie a supporto dei processi di ideazione, produzione, logistica o commercializzazione dei prodotti o servizi dell’impresa;
m) progetti per la transizione digitale: i progetti che evidenziano una complessiva finalità di transizione digitale o comunque una connotazione digitale, anche considerando le caratteristiche e lo stato dell’arte dell’attività interessata. La predetta finalità o connotazione è riscontrata qualora il programma presenti uno o più dei seguenti contenuti digitali:
i. creazione, sviluppo o distribuzione di contenuti digitali (prodotti, servizi, soluzioni, applicazioni);
ii. integrazione di tecnologie digitali nel processo produttivo;
iii. adozione di tecnologie e software digitali per la gestione e/o l’organizzazione aziendale e/o per la gestione della logistica;
iv. sviluppo di canali online di vendita o di approvvigionamento;
v. gestione su sistemi cloud di attività, servizi, applicazioni e/o gestione e trattamento di grandi quantità di dati;
vi. adozione di tecnologie per la condivisione elettronica di informazioni all’interno o all’esterno (verso clienti e fornitori) dell’azienda e/o sviluppo di applicazioni e canali digitali per il marketing e la comunicazione (quali, a titolo esemplificativo, newsletter, social media, siti web) e/o adozione di soluzioni digitali di networking, collaborazione e trasferimento tecnologico;
vii. sistemi e applicazioni per la sicurezza informatica (Cybersecurity e protezione dei dati sensibili);
viii. tecnologie e software digitali per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e delle condizioni dei lavoratori o per il miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
n) GDPR: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
o) Carta di Identità Elettronica: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015 come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
p) Carta nazionale dei servizi: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
q) SPID: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica
amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
r) procedura informatica: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione “Fondo impresa femminile” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

Art. 2.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto 30 settembre 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere
sul Fondo impresa femminile e fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

2. Il presente provvedimento definisce, inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 24 novembre 2021, le disposizioni di dettaglio con riferimento agli obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal Soggetto gestore, in merito al rispetto delle condizioni per il sostegno finanziario del PNRR, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.


Art. 3.
(Ripartizione della dotazione finanziaria disponibile)

1. Per l’attuazione degli interventi agevolativi previsti nell’ambito del Fondo impresa femminile sono disponibili le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 30 settembre 2021, pari a euro 33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00), a valere sull’assegnazione disposta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 24 novembre 2021, pari a euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00), a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR, per un importo complessivo pari a euro 193.800.000,00 (centonovantatremilioniottocentomila/00).

2. La dotazione di cui al comma 1, fermi restando gli oneri di gestione di cui al comma 4, è
ripartita tra gli interventi agevolativi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
a) un importo pari a euro 47.000.000,00 (quarantasettemilioni/00) è destinato agli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II, di cui euro 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) a valere sull’assegnazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR;
b) un importo pari a euro 146.800.000,00 (centoquarantaseimilioniottocentomila/00) è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III, di cui euro 25.600.000,00 (venticinquemilioniseicentomila/00) a valere sull’assegnazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR.

3. Nell’ambito delle assegnazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti riserve:
a) il 40 (quaranta) per cento dell’assegnazione di risorse del PNRR è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) il 60 (sessanta) per cento delle risorse destinate agli interventi per l’avvio di nuove imprese a valere sull’assegnazione pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) di cui alla lettera a), è riservato in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma, fermo restando che le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della linea di intervento di cui al Capo II del decreto 30 settembre 2021;
c) il 25 (venticinque) per cento dell’intera dotazione finanziaria è riservata a favore delle micro e piccole imprese ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Una quota parte della dotazione finanziaria di cui al presente articolo, fino a un massimo
del 4 (quattro) per cento, iva inclusa, delle risorse di ciascuna assegnazione di cui al comma 1, è destinata all’esecuzione della convezione di cui all’articolo 5 del decreto 30 settembre 2021.

Art. 4.
(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione e dei progetti imprenditoriali)

1. Le agevolazioni di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, rispettivamente disponibili per ciascuno dei Capi II e III del decreto 30 settembre 2021. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità dell’impresa femminile richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data pubblicità da parte del Ministero, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. Il Soggetto gestore provvede a dare conforme notizia, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria, si considerano decadute. Il Soggetto gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.

5. L’accesso alla procedura di cui al comma 4, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale o alla lavoratrice autonoma ovvero, nel caso previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 30 settembre 2021, alla persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda.

6. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore
10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore di cui al comma 4, riportante nell’oggetto “Fondo impresa femminile – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e la presentazione delle domande di agevolazione, le imprese femminili richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.

7. Le domande di agevolazione, complete del progetto imprenditoriale di cui al comma 9, devono essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito del Soggetto gestore indicato al comma 4 e firmate digitalmente, dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), pena l’improcedibilità delle stesse.

8. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l’altro:
a) i dati anagrafici dell’impresa femminile richiedente;
b) i dati principali del progetto imprenditoriale proposto;
c) il programma di spesa oggetto dell’iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, dando evidenza della consistenza della spesa eventualmente riconducibile ai contenuti digitali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m). Per le imprese femminili costituite da più di 36 mesi devono essere, altresì, evidenziati gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante, stanti le modalità di calcolo definite ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera e), del decreto 30 settembre 2021;
d) le agevolazioni richieste, inclusi gli eventuali servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui agli articoli 10, comma 6, e 13, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.

9. La domanda di agevolazione è completata dal progetto imprenditoriale, contenente il profilo dell’impresa femminile richiedente, la descrizione dell’attività proposta, l’analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari. In apposita sezione sono descritti, altresì, i contenuti finalizzati alla verifica relativa all’eventuale qualificazione dell’iniziativa come progetto ad alta tecnologia e gli eventuali contenuti digitali dell’iniziativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), ai fini dell’eventuale qualificazione del programma come progetto per la transizione digitale.

10. Fatta salva, nel caso di impresa femminile costituenda, la successiva trasmissione prevista al comma 11, alla domanda di agevolazione e al progetto imprenditoriale deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto dell’impresa richiedente, in caso di società, ovvero il certificato di attribuzione della partita IVA e l’eventuale atto costitutivo, in caso di imprese individuali e lavoratrici autonome;
b) per le imprese femminili richiedenti costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ai fini della determinazione del valore medio su cui parametrare il contributo concedibile a fronte delle esigenze di circolante, un’attestazione rilasciata da un commercialista iscritto all’apposito albo professionale, idonea ad asseverare gli importi in relazione ai quali parametrare il contributo concedibile a valere sulle spese di circolante;
c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni
dell’impresa femminile rispetto ai dati esposti o agli obblighi previsti dal decreto 30 settembre 2021, nonché dal presente provvedimento;
d) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, incluse le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sul rispetto del principio DNSH;
e) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative.

11. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare la costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA deve essere trasmessa elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 4, entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del decreto 30 settembre 2021.

12. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, secondo quando definito dalla procedura informatica.

13. L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 2021. In tale fase, l’impresa femminile richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa femminile richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
b) presentazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 19 maggio
2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 2021. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa femminile richiedente alla procedura informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a);
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini della formale presentazione della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica, con indicazione della data e dell’orario di trasmissione telematico della stessa domanda.

14. L’impresa femminile richiedente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla procedura informatica.

15. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:
a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

16. Nel caso in cui l’impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 11 del decreto 30 settembre 2021 ovvero risulti inattiva, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

17. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3).

18. L’impresa femminile richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui all’articolo 8.

19. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto 30 settembre 2021, non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro anni, di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

20. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica e quelle non corredate da un progetto imprenditoriale leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore non saranno prese in esame.

Art. 5.
(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. Le domande di agevolazione sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico risultante
dell’attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3), entro sessanta giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del decreto 30 settembre 2021.

2. Nella valutazione della domanda, il Soggetto gestore procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso e, in particolare:
a) verifica la completezza e correttezza della documentazione fornita dall’impresa femminile richiedente tramite la procedura informatica, ivi inclusa la presenza delle dichiarazioni volte a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all’articolo 7 derivanti dall’eventuale utilizzo delle risorse del PNRR;
b) accerta la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni previsti dagli articoli
da 8 a 13 dei Capi II e III del decreto 30 settembre 2021 relativamente alle caratteristiche delle imprese femminili richiedenti e dell’iniziativa oggetto della domanda;
c) determina la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’articolo 6 del decreto 30 settembre 2021;
d) accerta, attraverso le dichiarazioni e le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 4, comma 10, lettera d), il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. A tal fine, il Soggetto gestore provvede:
d.1) alla verifica di sostenibilità effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU (Comunicazione 2021/C 280/01), secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l’Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”. Per tali finalità, il Soggetto gestore accerta che il programma non preveda alcuna delle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
d.2) alla verifica della conformità giuridica dei progetti imprenditoriali alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il Soggetto gestore prosegue nell’esame di merito dell’iniziativa attraverso i criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 15 del decreto 30 settembre 2021. Nell’allegato n. 1 al presente provvedimento è riportata l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni e del punteggio aggiuntivo in favore dei progetti ad alta tecnologia. Il medesimo allegato individua, altresì, la maggiorazione del punteggio aggiuntivo attribuita ai progetti ad alta tecnologia che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), si qualificano ulteriormente come progetti per la transizione digitale.

4. La veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 10, lettera d) e di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo sono oggetto di verifica, su un campione opportunamente selezionato di operazioni, in sede di erogazione delle agevolazioni.

REGOLE DI CUMULO

5. Nell’ambito dell’istruttoria di cui al comma 3, il Soggetto gestore provvede, altresì, a riscontrare la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, tra l’altro, il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto di quanto dichiarato dall’impresa nella medesima domanda di agevolazione e fermi restando gli ulteriori successivi accertamenti in sede di registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preventivamente alla relativa concessione. In ottemperanza alle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, citata in premessa, ai sensi della quale tale divieto esclude la possibilità di una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte delle risorse del PNRR e di altri programmi dell’Unione europea, nonché da parte di risorse ordinarie del bilancio dello Stato - ferma restando la possibilità, per costi diversi all’interno di un programma o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse fonti finanziare, entro i limiti di cumulo consentiti dall’articolo 7 del decreto 30 settembre 2021 -, qualora l’istruttoria evidenzi il mancato rispetto del divieto di doppio finanziamento nei termini così definiti, il Soggetto gestore esclude i costi interessati dall’ammontare di quelli ammissibili, con conseguente non ammissibilità alle agevolazioni del programma nel caso in cui lo stesso non sia ritenuto dal Soggetto gestore organico e funzionale in rapporto al residuo programma di spesa.

6. L’esame di merito di cui al comma 3 è effettuato dal Soggetto gestore sulla base delle informazioni rese nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati e di un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente. E' PREVISTO UN COLLOQUIO

7. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma 3, il Soggetto gestore provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ritenute ammissibili, ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto 30 settembre 2021;
b) a individuare la dotazione finanziaria di riferimento tra quelle previste dall’articolo 3, alla luce dell’istruttoria operata ai sensi del presente articolo e delle riserve di cui al predetto articolo 3.

8. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso o la soglia minima di punteggio prevista ai fini dell’accesso, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. In caso di esito positivo del procedimento istruttorio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 9 e 10, del decreto 30 settembre 2021, relative alle conseguenti comunicazioni e ai connessi adempimenti del Soggetto gestore e dei proponenti, propedeutiche all’adozione, previa registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021, da controfirmare secondo il termine ivi previsto.

10. Le comunicazioni e gli scambi documentali di cui ai commi 8 e 9 avvengono a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 6.
(Erogazione delle agevolazioni)

DUE STATI DI AVANZAMENTO (SAL) + ANTICIPAZIONE

1. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell’impresa femminile beneficiaria, in non più di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatto salvo quanto previsto al comma 4, secondo le indicazioni e le condizioni di ammissibilità relative ai costi riportate nell’allegato n. 2 del presente provvedimento.

2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dalla lavoratrice autonoma beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione “Fondo impresa femminile” del predetto sito e potendosi avvalere dei servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a), del decreto 30 settembre 2021, qualora richiesti in sede di presentazione della domanda. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

3. Contestualmente alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento lavori, l’impresa femminile beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute ammissibili dal Soggetto gestore e quantificate nell’ambito del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021.

ANTICIPAZIONE

4. È fatta salva la possibilità per l’impresa femminile beneficiaria di richiedere, a partire
dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021 e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla data suddetta, l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20 (venti) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse. L’erogazione in anticipazione è disposta previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al comma 2 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Alla richiesta di erogazione in anticipazione deve essere allegata, oltre alla predetta fideiussione o polizza fideiussoria, anche la documentazione attestante la disponibilità dei locali da adibire a sede dell’iniziativa. Il titolo di disponibilità deve contenere indicazioni utili a dimostrare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività oggetto dell’iniziativa ed essere corredato da documentazione utile a dimostrarne la correttezza. ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA IL TITOLO DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

5. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al comma 4. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina l’improcedibilità della richiesta di erogazione. In caso di esito positivo, il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta di anticipazione o della relativa eventuale integrazione. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è, comunque, svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.

PRIMO SAL (anche per fatture non quietanzate)

6. La richiesta di erogazione relativa al primo SAL deve riguardare spese di importo non inferiore al 40 (quaranta) per cento e non superiore all’80 (ottanta) per cento delle spese ammesse ed essere corredata da titoli di spesa di pari valore, anche non quietanzati, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. I titoli di spesa devono riportare, nell’oggetto o nel campo note, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, la dicitura “Fondo impresa femminile”, anche al fine delle verifiche da parte del Soggetto gestore circa l’assenza di doppio finanziamento dei costi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241. La richiesta di erogazione deve, altresì, essere accompagnata, ai fini dell’ammissibilità delle spese relative al personale dipendente, da documentazione rendicontativa
redatta sulla base della metodologia di calcolo e della tabella dei costi standard unitari di cui agli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nella sezione “Fondo impresa femminile” del sito internet www.invitalia.it.

7. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione relativa al primo SAL la seguente
ulteriore documentazione:
a) titolo di disponibilità dei locali idonei all’attività, qualora non sia già stato trasmesso ai fini dell’erogazione della prima quota di anticipazione; TITOLO  DISPONIBILITA' IMMOBILE ALLEGATO AL PRIMO SAL
b) avanzamento contabile del programma di spesa;
c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti la presenza dei beni presso l’unità produttiva o altre dichiarazioni riferite ai beni diversamente localizzabili ai sensi dell’allegato n. 2.

8. L’erogazione del primo SAL è subordinata alla verifica della documentazione di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina l’improcedibilità della richiesta di erogazione. In caso di esito positivo della verifica, il Soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione o dalla data della eventuale relativa integrazione, procede all’erogazione delle agevolazioni in misura proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata, al netto della quota parte dell’anticipazione eventualmente percepita.

9. Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere all’impresa femminile beneficiaria
la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese rendicontate nel primo SAL, decorsi sei mesi dall’erogazione effettuata a fronte della richiesta di erogazione dello stesso e in assenza della richiesta, da parte dell’impresa femminile beneficiaria, di erogazione del saldo.

SALDO FINALE (le fatture devono essere pagate a saldo)

10. La richiesta di erogazione relativa al SAL a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in un’unica soluzione, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. La richiesta deve essere corredata dai titoli di spesa cui si riferisce l’istanza – riportanti, nell’oggetto o nel campo note, gli elementi identificativi di cui al comma 7 e dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte – nonché dalla documentazione giustificativa delle spese relative al personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione la seguente documentazione:
a) documentazione attestante l’evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa;
b) avanzamento contabile del programma di spesa;
c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti la presenza dei beni presso l’unità produttiva o altre dichiarazioni riferite ai beni diversamente localizzabili ai sensi dell’allegato 2;
d) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.

SOPRALLUOGO 

11. L’erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione è subordinata all’esito della verifica
della documentazione di cui al comma 10 e di un sopralluogo di monitoraggio degli investimenti
realizzati e delle spese sostenute finalizzato a verificare la realizzazione, l’organicità e la funzionalità del programma degli investimenti nonché il regolare avvio dell’attività. Il sopralluogo potrà essere effettuato presso qualsiasi altro luogo ove risultino ubicati i beni agevolati. Il predetto sopralluogo, laddove ritenuto necessario dal Soggetto gestore, può, altresì, essere effettuato in relazione alla richiesta di erogazione del primo SAL. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) l’effettiva operatività dell’impresa. In caso di mancata operatività dell’impresa, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni, tenuto conto delle variazioni autorizzate dal Soggetto gestore;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
e) l’esistenza, la consistenza e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto all’attività agevolata;
f) l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per il regolare svolgimento dell’attività.

12. Contestualmente alle verifiche di cui al comma 11, il Soggetto gestore verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del piano d’impresa, l’effettivo sostenimento da parte dell’impresa femminile beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante di cui al comma 3, per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.

13. In caso di mancata presentazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione, il sopralluogo verrà, comunque, effettuato entro il termine fissato al comma 10, con conseguente eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni.

14. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo della verifica, il Soggetto gestore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione delle agevolazioni, determinate tenuto conto delle agevolazioni maturate, in termini di importo e di composizione, sul programma di spesa effettivamente realizzato ed ammesso alle agevolazioni e delle agevolazioni già erogate.

15. Qualora l’impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell’erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione, le dichiarazioni attestanti il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività, l’erogazione è sospesa.

16. Contestualmente al completamento del programma di spesa, l’impresa femminile beneficiaria che ne abbia ottenuto il riconoscimento, richiede l’erogazione del voucher per l’acquisto di servizi specialistici, mediante presentazione di un titolo di spesa quietanzato di importo non inferiore a 4.000,00 euro, relativo a servizi specialistici di marketing e comunicazione, erogati da soggetti terzi e qualificati, che possono ricomprendere:
a) prestazioni relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato, quali creazione di un’identità di marchio, definizione di piani di marketing/web marketing;
b) attività propedeutiche alla promozione dell’iniziativa, quali spese di pubblicità, spese di posizionamento sui social media o nel digitale, spese relative al lancio di prodotti e/o servizi, spese di partecipazione a fiere e/o eventi di settore.

17. La richiesta di cui al comma 16 deve essere corredata da valido titolo di spesa emesso in una data compresa tra quella del provvedimento di concessione e quella di completamento del programma di spesa, tenuto altresì conto dell’eventuale proroga concessa, dell’evidenza dell’avvenuto quietanzamento, nonché di documentazione relativa al profilo professionale del fornitore. L’erogazione del voucher è subordinata a:
a) il positivo esito delle verifiche sulla documentazione prodotta;
b) il positivo esito della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione;
c) l’avvenuta integrale fruizione dei servizi di assistenza tecnico-gestionale erogati dal Soggetto gestore, ove richiesti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

18. Le spese di cui al presente articolo devono essere pagate utilizzando uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa femminile beneficiaria e dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto imprenditoriale, esclusivamente attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni non trasferibili comprovati da microfilmatura. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.

19. L’erogazione in favore dell’impresa femminile dei servizi di assistenza tecnico-gestionale di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a), del decreto 30 settembre 2021, ove richiesti dall’impresa, avviene secondo i tempi, le modalità e l’importo definiti nel provvedimento di concessione di cui all’articolo 16 del decreto 30 settembre 2021. I predetti servizi comprendono, tra l’altro, un numero di incontri periodici con le imprese femminili beneficiarie non inferiori a quattro, di cui almeno uno presso la sede aziendale dell’iniziativa agevolata.

20. Resta ferma la facoltà per il Soggetto gestore di richiedere, ai fini delle diverse erogazioni, ulteriore documentazione oltre a quella prevista dal presente articolo, in presenza di particolari caratteristiche del programma e della sussistenza di particolari vincoli normativi europei e nazionali.

Art. 7.
(Adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria)

1. Le imprese femminili beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a rispettare gli obblighi
puntualmente indicati a loro carico dal decreto 30 settembre 2021 e dal presente provvedimento e, in considerazione dell’apporto, quale fonte di finanziamento dell’intervento agevolativo, delle risorse del PNRR, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto 24 novembre 2021 e dalle istruzioni all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai predetti fini, le imprese femminili, a partire dalla presentazione della domanda di agevolazione e, per tutto il corso della realizzazione del programma di investimento, sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l’altro:
a) che il programma e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
b) che il programma e le relative spese rispettino il principio DNSH, non rientrando, in particolare, nelle esclusioni settoriali previste ed essendo giuridicamente conformi alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale;
c) che sia dato seguito, ove pertinenti, agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
d) che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale; in particolare, nel caso di programmi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, nel rispetto anche di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, l’impresa deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Soggetto gestore, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
e) che siano avviate tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi realizzativi e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal decreto 30 settembre 2021 e dal presente provvedimento, nonché a che siano sottoposte al Soggetto gestore eventuali modifiche alle iniziative ai sensi dell’articolo 8;
J) l’adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all’iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse;
g) l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
li) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente provvedimento;
i) che sia rispettato l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all’iniziativa ammessa alle agevolazioni;
j) che siano annotati e conservati, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore;
k) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore anche al fine delle attività di monitoraggio previste in caso di utilizzo delle risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3 da parte del Soggetto gestore;
l) che l’attuazione del programma avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e
nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR.

2. Restano fermi gli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie dal decreto 30 settembre 2021, ivi inclusi gli obblighi di cui all’articolo 18 del predetto decreto in materia di trasparenza delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni e alla trasmissione di documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, anche ai fini della relazione prevista dell’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Resta fermo, altresì, l’obbligo di consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che il Soggetto gestore può, a tal fine, effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

3. Con riferimento ai programmi finanziati a valere sulle risorse del PNRR, gli adempimenti
relativi alla rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali sono svolti dal Soggetto gestore.

Art. 8.
(Variazioni)

1. Le variazioni di cui all’articolo 19 del decreto 30 settembre 2021 relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti al programma di investimento, ivi incluse le variazioni relative alla tempistica di realizzazione e alla localizzazione del programma di investimento, devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e ai necessari adempimenti, anche al fine dell’accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa e da idonea documentazione.

2. Il Soggetto gestore anche sulla base della documentazione integrativa eventualmente richiesta, valuta la variazione proposta verificando che la stessa non comporti modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale e procede a comunicare l’autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.

3. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di disporre la revoca, parziale o totale, delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni non preventivamente autorizzate.

Art. 9.
(Revoche)

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono revocate dal Soggetto gestore
qualora:
a) l’impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa femminile prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
b) sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell’impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
c) l’impresa beneficiaria non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di ventiquattro mesi, o entro il maggior termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all’impresa;
d) l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
e) l’impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;
g) l’impresa beneficiaria non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero in caso di esito negativo dei controlli di cui all’articolo 6;
h) l’impresa beneficiaria non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 7,
comma 2;
i) si verifichino variazioni, ai sensi dell’articolo 8, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
l) l’impresa violi il principio DNSH;
m) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 30 settembre 2021 ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;
n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, anche in relazione ai servizi di assistenza tecnico-gestionale da erogare, nonché agli obblighi di rimborso del finanziamento agevolato eventualmente concesso e agli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria, come specificati dal decreto 30 settembre 2021, dal decreto 24 novembre 2021 e dal presente provvedimento, con particolare riferimento all’articolo 7, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:
a) nei casi al comma 1, lettere a), b) e g), la revoca è totale;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell’iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale; è totale qualora tale condizione non si verifichi;
c) nei casi di cui al comma 1, lettere d) e) e f), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell’obbligo. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell’iniziativa;
d) nei casi di cui al comma 1, lettere li) e i), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione o all’importanza della variazione rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell’iniziativa;
e) nei casi di cui al comma 1, lettera l), la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dall’impresa beneficiaria, può, comunque, essere riconosciuta all’impresa esclusivamente la parte di agevolazioni riferita a spese conformi al principio DNSH;
f) nei casi di cui alla lettera m), all’impresa beneficiaria è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazioni conformi ai limiti di finanziamento previsti.

3. Le conseguenze dell’accertamento delle circostanze di revoca di cui al presente articolo sono disciplinate dall’articolo 20 del decreto 30 settembre 2021.

4. In caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7, comma 2, si applicano le pertinenti disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124.

Art. 10.
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 30 settembre 2021 e dal decreto 24 novembre 2021.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 3 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 30 settembre 2021 e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile con gli schemi di documentazione pubblicata nell’apposita sezione “Fondo impresa femminile” del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Bronzino
Div. IX/ADA
Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis

 


CRITERI DI VALUTAZIONE (Punteggio minimo 21) 

 

 


ALLEGATO N.2 - SPESE AMMISSIBILI

Allegato n. 2
(articolo 6, comma 1)
SPESE AMMISSIBILI

INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese, definite in relazione a quanto stabilito agli articoli 10 e 13 del decreto 30 settembre 2021.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA

a) immobilizzazioni materiali con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata. Rientrano, tra l’altro, in tale categoria, le seguenti voci di spesa:
- spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
- macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché i predetti beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale;
- opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, ivi incluse:

- le spese per acquisizione di brevetti;
- le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;

e) esigenze di capitale circolante, nei seguenti limiti:
- nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda;
- nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda. La predetta media è determinata:
o tenuto conto dell’importo dei costi di cui alle voci 6), con esclusione di quelle afferenti alle merci, 7) e 8) dello schema civilistico del conto economico (art. 2425 codice civile), desumibili dai bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Qualora il bilancio dell’esercizio immediatamente precedente a tale data non sia stato approvato, l’importo dei costi di cui sopra, limitatamente a tale esercizio, è determinato sulla base del bilancio provvisorio appositamente predisposto;
o attribuendo un peso pari a 1,5 agli importi delle spese relativi agli esercizi 2020 e 2021, coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia Covid-19.

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l’iniziativa e devono essere connesse al sostenimento, nell’arco di realizzazione dell’iniziativa agevolata, delle seguenti tipologie di spesa:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa I CANONI DI LEASING RIENTRANO NEL CAPITALE CIRCOLANTE;
d) oneri per la garanzia di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 30 settembre 2021.

 

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda;
- essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;
- essere sostenute per l’acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività d’impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente I BENI DEVONO ESSERE ACQUISTATI DA SOGGETTI TERZI.
- essere sostenute per l’acquisto di beni o servizi utilizzati esclusivamente dall’impresa femminile
richiedente nell’unità produttiva destinataria delle agevolazioni, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove nell’ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa femminile richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente;
- essere conformi al principio DNSH. A tal fine, per le spese oggetto di rendicontazione, l’impresa beneficiaria dovrà dichiarare la rispondenza ai requisiti di sostenibilità ambientale applicabili e, in particolare, la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale e che esse non si riferiscono alle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE;
- essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa femminile
beneficiaria.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi ESCLUSI I BENI  USATI E GLI INVESTIMENTI DI MERA SOSTITUZIONE;
- relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro ESCLUSI I TITOLI DI SPESA INFERIORI AD € 500,00 ;

GLI  AUTOMEZZI SONO AMMESSI  A PARTICOLARI CONDIZIONI
- relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo dell’impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti;
- effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.

DECORRENZA DELLE SPESE

Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura di partita IVA.

 


RASSEGNA STAMPA

4473 - Imprenditorialità femminile: pubblicate le faq

4496 - Al via le agevolazioni a valere sul Fondo impresa femminile (www.ecnews.it - 5.4.2022)

 


MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE (Faq nr.7)

La piattaforma sarà aperta per la presentazione delle domande a partire dalla data di apertura dello sportello solo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il rilascio del "codice di predisposizione della domanda" che dovrà essere inserito per l'invio della domanda.

Non è prevista una data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

È bene ricordare che per presentare la domanda è necessaria l’identificazione digitale con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
È inoltre necessario disporre di una firma digitale e di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON E' PREVISTA LA PROCURA (Faq nr.8)

Chi deve compilare la domanda sulla piattaforma?

L’accesso alla procedura è riservato:

-al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale
-alla lavoratrice autonoma
-alla persona fisica proponente per conto dell'impresa femminile costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all'interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio.
Si precisa che la presentazione della domanda non può essere delegata a soggetti che non rientrino in queste categorie. 

E' NECESSARIO UN INDIRIZZO  PEC (Faq n.10)

10. È necessario aver un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per poter presentare la domanda?

Sì, è necessario indicare nella domanda un indirizzo PEC. Questo sarà l’indirizzo a cui saranno inviate tutte le comunicazioni formali da parte di Invitalia, prima di tutto la convocazione al colloquio di valutazione.

ALLA DOMANDA NON DEVONO ESSERE ALLEGATI PREVENTIVI DI SPESA (Faq nr.5)

5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati i preventivi di spesa?

No, non sono richiesti preventivi per presentare la domanda di finanziamento.

LE SPESE DI AVVIAMENTO E LICENZA NON SONO AMMESSE (Faq nr.7)

7. Le spese di “avviamento e licenza” rientrano tra le spese ammissibili?

No. Le spese di avviamento non sono ammissibili.

IMMOBILI E TERRENI NON SONO AMMESSI (Faq)

8. Le spese per acquisto di immobili e terreni necessari allo svolgimento dell’attività sono ammissibili?

No. Le spese per l’acquisto di immobili e terreni non sono ammissibili.

10. Quali spese rientrano nelle opere edili?

Nelle opere edili rientrano gli interventi edilizi su un immobile esistente, destinato alla sede operativa, e finalizzati al consolidamento, manutenzione, ripristino, adeguamento dell’immobile. Sono finanziabili solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono esclusi costi per ampliamento volumetrico e costruzione di nuove cubature.

IL MARKETING E' AMMESSO SOLO A PARTICOLARI CONDIZIONI (Faq)

12. Sono ammissibili le spese per attività di marketing?

Sì, solo per i costi capitalizzabili (es. progettazione e sviluppo di portali o identità visiva). Si ricorda che è disponibile anche il voucher nell’ambito dell’assistenza tecnica.

15. Sono ammissibili le spese per attività di marketing?

Sì. Le spese di marketing possono essere inserite nel piano di spesa tra le immobilizzazioni immateriali se si tratta di spese come ad esempio la progettazione e sviluppo di portali o sviluppo di una identità visiva. Altre spese pubblicitarie correnti possono essere comprese nelle spese per il circolante. Inoltre si può utilizzare il voucher incluso nel servizio di assistenza tecnico-gestionale.

CONDIZIONE PER L'AMMISSIBILITA' DEGLI ARREDI (Faq)

16. Gli arredi sono spese ammissibili?

Gli arredi possono rientrare tra le spese ammissibili se strettamente funzionali e necessari allo svolgimento dell’attività proposta.