CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI (Industria 4.0)

LINK DEL MISE CON TUTTA LA NORMATIVA

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI


NEWS

4618 - Credito d'imposta beni strumentali (industria 4.0): non è obbligatoria la dicitura sul DDT (Camera dei deputati, interrogazione n. 5/01787 del 9/1/2024)

4617 - Credito d'imposta beni strumentali: basta l'annotazione in fattura, non è quindi obbligatoria quella sul DDT (Question time 5-01787 del 9.1.2024; ilsole24ore 10.1.2024)

4710 - Industria 4.0: in gazzetta ufficiale è sparita la proroga al 30/06/2024 per il beni prenotati entro il 31/12/2022 (FiscalFocus - 4/1/2024)

4705 - Industria 4.0: proroga al 30/6/2024 per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2022

4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni

4552 - Credito d'imposta beni strumentali (Industria 4.0) - Proroga al 30/11/2023 prevista dal decreto milleproroghe (Fiscooggi - 23/2/2023)

4497 - Credito d’imposta beni strumentali nuovi: le novità del Milleproroghe (www.ecnews.it - 6.4.2022)

4465 - Credito d'imposta beni strumentali: proroga della consegna al 31.12.2022 (Art. 3-quater del Dl 228/2021 - Milleproroghe)


RASSEGNA STAMPA

Bonus Industria 4.0, incentivi e regole 2024-2025 (www.pmi.it - 8/2/2024)

Credito d'imposta beni strumentali 4.0: il punto su aliquote e tempistiche (Fiscoetasse - 28/2/2023)

Incentivi 4.0: bonus più ricco per investimenti entro novembre (Omi.it - 28/2/2023)


APPROFONDIMENTI

Fruizione (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)

Non è tassato (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)

Cumulabilità (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020) 

Dicitura in fattura (normativa, legge 178/2020)

Perizia giurata (normativa, legge 178/2020)


INDICE

  1. Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50
  2. Art.10 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022 nr.4
  3. Legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022)
  4. Milleproroghe consegna al 31.12.2022 per i beni prenotati nel 2021 - Decreto-legge n.228 del 30.12.2021
  5. Legge 30 dicembre 2020 n178 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  6. Agenzia delle entrate circolare del 23.07.2021 con la sintesi delle agevolazioni
  7. CODICI PER IL VERSAMENTO Agenzia delle Entrate Risoluzione n 68 del 30.11.2021
  8. BENI AMMESSI solo beni nuovi di fabbrica - fiscooggi 08.01.2021
  9. VINCOLO DESTINAZIONE BENI E RESTITUZIONE CONTRIBUTO (recapture)
  10. MANTENIMENTO DEI REQUISTI PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO DEI BENEFICI 4.0
  11. INTERCONNESSIONE TARDIVA
  12. Rassegna stampa

 RIEPILOGO AGEVOLAZIONI

Tabelle FiscalFocus del 22.9.2022

 

DOCUMENTO DI RICERCA DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI  - 17/2/2023 


Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

 
Art. 21 
 
              Maggiorazione del credito di imposta per 
                investimenti in beni immateriali 4.0 
 
  1.  Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58. 

Art.10 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022, n.4

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

Art. 10

Piano transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR,
diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e'
riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.».

2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,
valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel
2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026,
16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 32.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 4481 - Agenzia delle entrata - Circolare n.14 del 17.5.2022 - Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 - Credito d'imposta beni strumentali

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)

Art.1 
 
44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: «
commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1052 a 1058-ter »;
 
b) dopo il comma 1057 e' inserito il seguente:
« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili
pari a 20 milioni di euro »;
 
c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente:
« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »;
 
d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
»;
 
e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a
1058-ter »;
 
f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
 
g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».

 


4462 - Milleproroghe: Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater) - Fiscooggi - 25.2.2022

FISCOOGGI - 25.2.2022

Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).

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Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 -

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021

Articolo 3 quater

Art. 3 quater Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

In vigore dal 01/03/2022

Modificato da: Legge del 25/02/2022 n. 15 Allegato

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».

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4465 - Credito d'imposta beni strumentali: proroga della consegna al 31.12.2022 (Art. 3-quater del Dl 228/2021 - Milleproroghe)

 4497 - Credito d’imposta beni strumentali nuovi: le novità del Milleproroghe (www.ecnews.it - 6.4.2022)


LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2020.

Art.1

 

1051. SOGGETTI AMMESSI A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

1052. SOGGETTI ESCLUSI Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. RISPETTO NORME DI SICUREZZA Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e REGOLARITA' CONTRIBUTIVA al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

1053. BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ESCLUSIONI  ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, IMPRESE OPERANTI IN CONCESSIONE nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali

materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla      BENI STRUMENTALI MATERIALE E IMMATERIALI  DIVERSI DAL QUELLI INDICATI Nell'Allegato A e Allegato B

legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi

ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni

strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B

annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di

costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  16

novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il  30  giugno      Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20%  entro il 31.12.2021

2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di

acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del    Credito d'imposta del 10%

10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110,  comma

1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti  effettuati      Il leasing è ammesso

mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo

sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito   Per determinati beni il credito d'imposta è elevato al 15%

d'imposta e'  elevata  al  15  per  cento  per  gli  investimenti  in

strumenti  e  dispositivi  tecnologici  destinati  dall'impresa  alla

realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo  18

della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali      BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI  DIVERSI DAL QUELLI INDICATI NELL'Allegato A e B

 materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla

legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi

ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni

strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B

annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di

costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  1°         Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con acconto del 20% entro il 31.12.2022

gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro  il  30  giugno

2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di

acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6      Credito d'imposta del 6%

per cento.

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali       BENI STRUMENTALI Allegato A

nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,   Beni nuovi di fabbrica

n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021,   Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20%  entro il 31.12.2021 

ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31

dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per

cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto

nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti  Credito d'imposta del 50%

fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del  costo,

per la quota di investimenti superiori a 2,5  milioni  e  fino  a  10

milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del  costo,  per  la

quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite

massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di

euro.

1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali       BENI STRUMENTALI Allegato A

nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,   Beni nuovi di fabbrica

n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  dicembre  2022,      Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con acconto del 20% entro il 31.12.2022

ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per

cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto

nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti   Credito d'imposta del 40%

fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del  costo,

per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a

10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la

quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite

massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di

euro.

1058. Alle imprese che effettuano investimenti  aventi  ad  oggetto   INVESTIMENTI COMPRESI NELL'Allegato B

beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.

232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2022,  Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20%  entro il 31.12.2021 

ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per     Credito d'imposta del 20%

cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto

nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di  costi

ammissibili pari a 1 milione  di  euro.  Si  considerano  agevolabili

anche le spese per servizi sostenute in  relazione  all'utilizzo  dei

beni di cui al  predetto  allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud

computing, per la quota imputabile per competenza.

1059. Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a    FRUIZIONE  IN TRE QUOTE ANNUALI PER I BENI DI CUI AI COMMI 1054 e 1055

decorrere  dall'anno  di  entrata  in  funzione  dei  beni  per   gli     a decorrere dall'entrata in funzione

investimenti di cui ai commi  1054  e  1055  del  presente  articolo,

ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai   a decorrere dell'interconnessione

sensi del comma 1062 del presente articolo per  gli  investimenti  di

cui ai commi 1056,  1057  e  1058  del  presente  articolo.  Per  gli    FRUIZIONE  IN TRE QUOTE ANNUALI PER I BENI DI CUI AI COMMI  1056,1057 e 1058

investimenti in  beni  strumentali  effettuati  a  decorrere  dal  16

novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2021,  il  credito  d'imposta

spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi

o  compensi  inferiori  a  5  milioni  di  euro  e'  utilizzabile  in                    FRUIZIONE IN UNICA QUOTA PER I BENI DI CUI AL COMMA 1054 (solo per i soggetti con volume di affari inferiore a 5 mln).

compensazione  in  un'unica  quota   annuale.   Nel   caso   in   cui

l'interconnessione dei beni di  cui  al  comma  1062  avvenga  in  un

periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in  funzione

e' comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per  la

parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non  si  applicano  i

limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,

e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al

solo fine di consentire al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di

acquisire le informazioni necessarie  per  valutare  l'andamento,  la

diffusione e l'efficacia  delle  misure  agevolative  introdotte  dai

commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di  tali  misure

effettuano una comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.    COMUNICAZIONE AL MISE

Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo

economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita'  e  i

termini di invio della comunicazione in relazione a  ciascun  periodo

d'imposta  agevolabile.  Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla   NON E' TASSATO

formazione del reddito nonche'  della  base  imponibile  dell'imposta

regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che     REGOLE DI CUMULO

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito

e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del

costo sostenuto.

1059-bis.  Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  materiali      IN QUALI CASI E' CONSENTITO L'UTILIZZO IN UNICA QUOTA
diversi da quelli indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020  e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 1054 ai soggetti  con  un  volume  di  ricavi  o  compensi  non
inferiore a 5 milioni di euro e'  utilizzabile  in  compensazione  in
un'unica quota annuale. 

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello    VINCOLO SUI BENI

di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione

di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o

sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se

appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'

corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di

calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente

gia' utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato

dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le

suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si

applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,

commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di

investimenti sostitutivi.

1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055  si  applica     AMMESSI  ANCHE GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli  investimenti

effettuati dagli esercenti arti e professioni.

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono

del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del

beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo

sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A

tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione

dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle  DICITURA FATTURA

disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti

previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre  tenute

a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da  un  PERIZIA GIURATA

perito industriale iscritti nei rispettivi albi  professionali  o  un

attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione

accreditato, da cui risulti che  i  beni  possiedono  caratteristiche

tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e  B

annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi  al

sistema aziendale  di  gestione  della  produzione  o  alla  rete  di

fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore

a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'

essere  adempiuto  attraverso  una  dichiarazione  resa  dal   legale

rappresentante  ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445. Qualora  nell'ambito  delle  verifiche  e  dei

controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da  1056  a

1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico  concernenti

la qualificazione e la  classificazione  dei  beni,  l'Agenzia  delle

entrate puo' richiedere al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di

esprimere il proprio parere. I termini e le modalita' di  svolgimento

di tali attivita' collaborative sono fissati con apposita convenzione

tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo  economico,

nella quale puo' essere prevista un'analoga forma  di  collaborazione

anche in  relazione  agli  interpelli  presentati  all'Agenzia  delle

entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a),  della  legge

27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto  la  corretta  applicazione

del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento

delle attivita' di propria competenza, il  Ministero  dello  sviluppo

economico puo' anche avvalersi di  soggetti  esterni  con  competenze

tecniche specialistiche.

1063. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da

1054 a 1058  del  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto

dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite

le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 199, primo periodo, le  parole:  «reddito  d'impresa»

sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

2) alla lettera d),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con

soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel  territorio

dello Stato o»;

3)  alla  lettera  e),  le  parole:  «delle  maggiorazioni  ivi

previste» sono sostituite dalle seguenti:  «della  maggiorazione  ivi

prevista»;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese  di  personale

indicate alla lettera a)» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  delle

spese ammissibili indicate alla lettera c)»;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le  parole:  «beni  materiali  mobili»

sono inserite le seguenti: «e ai software»;

2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

3)  alla  lettera  d),  secondo  periodo,  le   parole:   «sono

ammissibili a  condizione  che  i  soggetti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, nel caso di contratti  stipulati  con  soggetti  esteri,

sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono  sostituite

dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro»  sono

sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «15 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

g) al comma 206, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «redigere  e

conservare  una  relazione  tecnica»   e'   inserita   la   seguente:

«asseverata»;

h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «I

termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative

sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle  entrate  e

il Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella  quale  puo'  essere

prevista un'analoga forma di collaborazione anche in  relazione  agli

interpelli   presentati   all'Agenzia   delle   entrate   ai    sensi

dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.

212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta

per i suddetti investimenti. Per l'espletamento  delle  attivita'  di

propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'  anche

avvalersi   di   soggetti    esterni    con    competenze    tecniche

specialistiche»;

i) al comma 210,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;

l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente:

«210-bis. Per il periodo in corso al 31  dicembre  2020  e  fino  a

quello in corso  al  31  dicembre  2023,  ai  fini  della  disciplina

prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge  27  dicembre

2017, n. 205, sono ammissibili i  costi  previsti  dall'articolo  31,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del

17 giugno 2014».

1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a  1064  del  presente

articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al  comma  1037,

secondo le modalita' di cui al comma 1040.


Decreto Legge 29 marzo 2014 n.39 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

Art. 6

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
 
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. (MODELLO DA UTILIZZARE) La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
 
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

COMMENTO 

Il decreto n.39/2024 è caratterizzato dall'immediata applicabilità (a partire dal 30/3/2024).

Sono previsti due monitoraggi:

1

Per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30.3.2024 è necessaria, ai fini della fruizione dei relativi crediti d'imposta

della trasmissione al MIMIT di un comunicazione preventiva e di una comunicazione di completamento.

2 Per gli investimenti realizzati dall'1/1/2024 a 29/3/2024 è necessaria la trasmissione al MIMIT di una comunicazione di completamento
3 Per gli investimenti 2023 è necessaria la comunicazione al MIMIT

Per il modello da utilizzare occorre aspettare il decreto direttoriale.


APPROFONDIMENTI

Sintesi  - Circolare agenzia delle entrate del 23.7.2021

CODICI PER IL VERSAMENTO  (Agenzia delle Entrate  - Risoluzione n.68 del 30.11.2021)

BENI AMMESSI (sole beni nuovi di fabbrica)  - FiscoOggi  8.1.2021

VINCOLO DESTINAZIONE BENI E RESTITUZIONE CONTRIBUTO (recapture)

Legge nr.178 del 30.12.2020

Art.1

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello     (VINCOLO)

di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione

di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o

sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se

appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'

corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di

calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente   (RECAPTURE)

gia' utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato

dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le

suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si    (INVESTIMENTI SOSTITUTIVI)

applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,

commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di

investimenti sostitutivi.

.....

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

articolo  1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
  a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
del nuovo investimento.

MANTENIMENTO DEI REQUISTI PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO DEI BENEFICI 4.0

Agenzia delle entrate - Risposta n.394 dell'8.6.2021

Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto
delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione,
dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.
Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura
dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica
reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle
caratteristiche e dei requisiti richiesti.".

 


INTERCONNESSIONE TARDIVA

Agenzia delle entrate - Interpello 71/2022

IL RITARDO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATO, per la prima volta viene data una interpretazione molto restrittiva.

In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”.

Agenzia delle entrate - Risposta n.62 del 3.2.2022

Pertanto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11
riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve
attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la
spettanza e per la fruizione del beneficio), la predetta risoluzione ha precisato che,
nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà
iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta
successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma
produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Agenzia delle entrate - Risposta n.394 dell'8.6.2021

Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3    I 5+2/3  REQUISITI DEVONO ESSERE PRESENTI FIN DALL'INIZIO
caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di
beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni
medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o
messa in funzione). Quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento,
come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene
oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema
informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto
anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in
funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter
adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche
al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata
circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: "...il "ritardo" nell'interconnessione
(conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla
completa fruizione dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del
momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio." (cfr. pag. 67 e il
successivo paragrafo 6.3). In tal senso, l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei  L'INTERCONNESSIONE PUO' ESSERE TARDIVA
beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica
indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione
successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al
momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratterisiche
intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Tali precisazioni, appare opportuno 
osservare, devono intendersi evidentemente valevoli anche nel caso del noleggio: caso
in cui, si ritiene, i requisiti di integrazione ed interconnessione possono essere
soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa
utilizzatrice.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso   I 5+2/3  REQUISITI DEVONO ESSERE PRESENTI FIN DALL'INIZIO
escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le
caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di
modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali
caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità al bene
 
Risoluzione n.27 del 9.4.2018
 
Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di
imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il pe riodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà
fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito
dell’interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n.
232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, che ha prorogato l’agevolazione).
 
 
Si evidenzia come i l comma 11 in questione non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti
la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.   VIENE CONFERMATO CHE LA NORMATIVA NON  PREVEDE UN TERMINE DI SCADENZA

Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un
ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il
rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio)
, si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui
i documenti vengono acquisiti.
In altri termini, l’assolviment o dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’ agevolazione
, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
 
 
Risoluzione n.152 del 15.12.2017
 
Il comma 11 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 prevede
uno specifico adempimento documentale per la fruizione dell’iper
ammortamento. Come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, tale
adempimento deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura del periodo
d’imposta a parti re dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.   LA NORMATIVA NON  PREVEDE UN TERMINE DI SCADENZA
 

Rassegna stampa

Interconnessione e perizia “tardiva”: effetti sul credito d’imposta 4.0 (Ecnews - 21.2.2022)


RASSEGNA STAMPA

 LINK: Il credito d’imposta beni strumentali alla luce delle recenti novità (www.ecnews.it - 1/2/2022)

Il 2022 è  l'ultimo anno per i beni "generici" (Il Sole 24 Ore - 21.2.2022)