Microcredito (www.microcredito.gov.it)

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INDICE

  1. Decreto 17ottobre 2014 n176
  2. Titolo1 Microcredito per avvio allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per inserimento nel mercato del lavoro
  3. Titolo II Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria
  4. Titolo III Attuazione dell'articolo 111 comma 2
  5. Titolo IV Attuazione dell'articolo 111 comma 4
  6. Titolo V Disposizioni finali

Titolo 1 - Microcredito per avvio allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per inserimento nel mercato del lavoro 

  1. Soggetti ammessi
  2. Soggetti esclusi
  3. Spese ammesse
  4. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio
  5. Caratteristiche del finanziamento
  6. Beneficiari e finalità dei finanziamenti

AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Innalzamento del microcredito da Euro 25.000 ad Euro 40.000


DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176 (Testo vigente alla data del 12.3.2022)

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (14G00184)

 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base
al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo,
disciplinando, tra l'altro,
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei
finanziamenti;
b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al
volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga
prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
d) le informazioni da fornire alla clientela;
 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;
 
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;
 
Emana
il seguente regolamento:
 
Titolo 1
Microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali
e per l'inserimento nel mercato del lavoro

Art. 1 - 
Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'
 
SOGGETTI AMMESSI
1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente
titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o
lo sviluppo di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa,
organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di
persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di
societa' cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone
fisiche nel mercato del lavoro.
 
SOGGETTI ESCLUSI
2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu'
di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di
dipendenti superiore alle 5 unita';
c) societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata
semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non
soci superiore alle 10 unita';
d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche
disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti
dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della
medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a
100.000 Euro.
 
Art. 2 - Finalita' dei finanziamenti
 
SPESE AMMESSE
1. La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche
alternativamente:
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie
alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla
rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I
finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di
microleasing finanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la
qualita' professionale e le capacita' tecniche e gestionali del
lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i
finanziamenti concessi alle societa' di persone e alle societa'
cooperative possono essere destinati anche a consentire la
partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura
universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento
nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del
finanziamento.
 
2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti
alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita
attestazione al soggetto finanziato.
 
Art. 3 - Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e
durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del
progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento
dello svolgimento dell'attivita';
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa,
sotto il profilo della gestione contabile, della gestione
finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per
innalzare la produttivita' dell'attivita';
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di
vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e
amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili
sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita'
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla
definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita'
dell'implementazione del progetto finanziato.
 
2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare,
con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel
presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali
attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire
periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i
risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
 
Art. 4 - Ammontare massimo, caratteristiche
dei finanziamenti e canali distributivi

1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e
non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun
beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora
il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata
subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal
raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e
verificati dall'operatore di microcredito.
 
2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto
un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito
residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal
comma 1, di 35.000 euro.
 
3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano
con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del
pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni
connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
 
4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a
sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita'
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e'
coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non
superiore a dieci anni.
 
5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i
contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei
contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli
operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.
 
Titolo II
Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di
inclusione sociale e finanziaria
 
 
 Art. 5 Beneficiari e finalita' dei finanziamenti

1. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente capo
l'attivita' di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di
inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si
trovino in una delle seguenti condizioni di particolare
vulnerabilita' economica o sociale:
a) stato di disoccupazione;
b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non
dipendenti dalla propria volonta';
c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o
di un componente il nucleo familiare;
d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese
non derogabili per il nucleo familiare.

2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi
necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto
finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di
locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria
abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe
per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di
trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso
all'istruzione scolastica.

3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove
documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita'
di cui al comma 2.

4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo
finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite di 10.000
euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno
una durata massima di cinque anni.
 
5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la
destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita'
di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti
finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono
in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la
gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi
durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi
possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito
ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.
 
6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,
commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi
ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo' superare il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente
pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai
fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma
tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il
tasso massimo individuato dal presente comma.
 
7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente
articolo non puo' superare il 49% dell'ammontare di tutti i
finanziamenti concessi. 
 
Titolo III

Attuazione dell'articolo 111, comma 2
 
Art. 6

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111,
comma 1, t.u.b.

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma
1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attivita' di concessione di
finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi
accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari
di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.
 
2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1,
t.u.b., e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
b) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'
cooperativa;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per
azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti
di onorabilita' previsti dall'articolo 7;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
e professionalita' previsti dall'articolo 8 ed insussistenza di una
delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una
delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10;
f) la presentazione di un programma di attivita' che indichi le
caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il
profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del target di
clientela, le modalita' di erogazione e di monitoraggio dei
finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui ci
si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e
consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi. 
 
Art. 7

Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito
in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da
azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di
voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita'
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile
e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il
caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti
della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti.
 
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente
dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' ai
sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto
di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante
sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono
essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale,
ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
 
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti
stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo
e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia.
 
4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i
soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
 
Art. 8

Requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione e direzione

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si
trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si
trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza
previste dall'articolo 2382 del codice civile.
 
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dal comma 1 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
 
3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri
di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso
l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
b) attivita' professionali in materia attinente al settore
creditizio o finanziario;
c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati,
enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il
settore creditizio, finanziario e assicurativo.
 
4. Il difetto dei requisiti di onorabilita' o professionalita'
determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la
decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.
 
 Art. 9

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
 
 
Art. 10

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore
generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e
controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata
disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113,
t.u.b.;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
 
2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non
operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli
elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.
 
3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli elementi comunicati
dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati. Ai
fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua
cancellazione, non siano stati adottati nei confronti
dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa
del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza
anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito
all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409
del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte
dell'organo competente.
 
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte
dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la
propria motivata decisione in merito alla sussistenza
dell'impedimento.
 
5. L'idoneita' dell'interessato e' nuovamente valutata se
sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi
che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo
l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca
d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.
 
6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un
anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura
sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi
d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
 
Attuazione dell'articolo 111, comma 4
 
Art. 11

Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti

1. L'attivita' disciplinata dal titolo II puo' essere esercitata
senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1,
t.u.b., dai seguenti soggetti:
a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica;
b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,
n. 3818;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla
trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991,
n. 381.
 
2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere
l'attivita' di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte di chi e' responsabile della gestione dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8, comma 1;
b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto
dell'esercizio dell'attivita' di microcredito a titolo esclusivo o
congiuntamente all'esercizio di un'attivita' che abbia obiettivi di
inclusione sociale e finanziaria;
c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo
di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice
civile.
 
3. Non e' ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di
beni o servizi del soggetto finanziatore.
 
4. All'attivita' di finanziamento svolta si applica l'articolo 5,
ad eccezione dei commi 6 e 7.
 
5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,
commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti
concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero
recupero delle spese sostenute; non puo' in ogni caso superare il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente
pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai
fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma
tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il
tasso massimo individuato dal presente comma.
 
Titolo V
Disposizioni finali
 
Art. 12

Obblighi informativi

1.
Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo
11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da
un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni
necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in
merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite
gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in
forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo
effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche
del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente puo'
andare incontro in caso di mancato pagamento.
 
2. Il finanziamento, nonche' le forme e le modalita' con cui
l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi
indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5,
sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.
 
Art. 13

Altre disposizioni relative al microcredito

1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito:
a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di
garanzie personali;
b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di
delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.
 
2. E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di
consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una
percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.
 
3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
 
 
 Art. 14

Limiti all'indebitamento

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111,
comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento
per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
 
Art. 15

Gestione dell'elenco e organismo
per la gestione dell'elenco

1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure con
riferimento a:
a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo
111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza
dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro
credito;
b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di
microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi
e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca
d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113,
t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad
operare.  
 
Art. 16

Operatori di finanza mutualistica e solidale

1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e
costituiti in forma di cooperativa a mutualita' prevalente, il cui
statuto preveda che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano
esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di
deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale,
l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano essere
distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione
dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio
ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore di quella
economica ai fini dell'erogazione.
 
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:
a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di
cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al
titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e
per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale
applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi
di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale
in misura non superiore al tasso d'inflazione;
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e
II.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 17 ottobre 2014

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
 

 
INNALZAMENTO DELL’IMPORTO DEL MICROCREDITO DA 25.000 A 40.000 EURO
Si comunica che ai sensi dell’art. 1, comma 14-quinquies della legge di conversione del Decreto Ristori del 18 dicembre 2020, n. 176, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 Dicembre 2020, è soppresso il secondo periodo del comma 9, dell’articolo 13 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ed è, pertanto, divenuto immediatamente operativo l’innalzamento dell’importo dai precedenti 25.000 € agli attuali 40.000 €.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro in caso di credito frazionato – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.