4512 - Bando Inail: Pubblicate le regole tecniche per l'invio delle domande, le date di apertura dello sportello verranno pubblicate il 3 ottobre
- Link Inail con tutta la normativa
- Ripartizione fondi fra le Regioni
- Avviso pubblico Regione Marche (Normativa completa)
- Sintesi della normativa (Regione Marche)
- Sintesi della normativa (Fonte Inail)
- Approfondimenti
LE DOMANDE POSSONO ESSERE CARICATE DAL 2.5.2022 AL 16.6.2022, IL CLICK DAY CI SARA' A SETTEMBRE
IL BANDO
APPROFONDIMENTI
- Le domande sono valutate in ordine cronologico
- Il contributo è in de minimis
- Un solo progetto per azienda
- Escluso ampliamento unità produttiva
- I beni devono essere nuovi di fabbrica
- Non possono presentare domanda le imprese ammesse ai bandi Isi 2017, 2018, 2020
- Il contributo è cumulabile con il fondo di garanzia
- Non possono presentare domanda le imprese in difficoltà
- Durc
- Cumulo
- Cumulo (chiarimento)
- Controllo del de minimis
- Avvio del progetto: successivo alla chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
- Il leasing non è ammesso
- Le spese devono essere fatturate da soggetti terzi
SINTESI (Fonte: Inail)
PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
FONDI STANZIATI A LIVELLO NAZIONALE: € 274 mln
LE DATE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO VERRANNO PUBBLICATE A PARTIRE DAL 26.2.2022
FONDI STANZIATI PER LA REGIONE MARCHE: € 9.775.999,00
E' PREVISTO IL CLICK DAY
IL CONTRIBUTO E' IN DE MINIMIS
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 65%, AGEVOLAZIONE MASSIMA € 130.000,00 Assi 1 (1.1 e 1.2), 2 e 3. Per gli altri assi vedere la tabella sotto.
I PROGETTI DEVONO ESSERE AVVIATI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. Spese ammesse a finanziamento
RASSEGNA STAMPA
Bando ISI INAIL 2021: per il nuovo avviso 274 milioni (Fisco e Tasse 16/10/2021)
BANDO REGIONE MARCHE
Inail - Avviso pubblico ISI 2021
1. Finalità
Il presente Avviso ha l’obiettivo:
• di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
• di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria1 dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Modalità attuative e normativa
I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi:
• in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
• in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.2082 e successive modifiche e integrazioni.
I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59” e successive modifiche e integrazioni. LE DOMANDE SONO VALUTATE IN ORDINE CRONOLOGICO
IL CONTRIBUTO E' IN DE MINIMIS
I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti Regolamenti dell’Unione europea:
• Regolamento (UE) n.1407/2013 (della Commissione del 18 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
• Regolamento (UE) n.1408/2013 (della Commissione del 18 dicembre 2013) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 (della Commissione del 21 febbraio
1 La produzione agricola primaria è definita dall’articolo 2 punto (5) del Regolamento (UE) n.702/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
La definizione di micro e piccole imprese è contenuta nell’allegato 1 del Regolamento (UE) 702/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2 Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
Direzione regionale Marche 2/33
Inail - Avviso pubblico ISI 2021
2019), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 25.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
• Regolamento (UE) n.717/20143 (della Commissione del 27 giugno 2014) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
I finanziamenti di cui all’Asse 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di cui al Regolamento (UE) n.702/20144 della Commissione del 25 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 e 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (G.U.C.E. L 193/25 del 01.07.2014). Ai sensi dell’articolo 9 del predetto Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008, la sintesi delle informazioni relative alla proroga delle misure di cui al predetto Regolamento si considerano comunicate alla Commissione europea, che ha attribuito alla misura di aiuto per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, realizzata attraverso il presente Avviso, il numero di identificazione SA.45695(2016/XA).5
Eventuali modifiche alla citata normativa europea che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente Avviso saranno recepite nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda on line.
3. Progetti finanziabili
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:
• Progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
• Progetti per micro e piccole imprese6 operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.
UN SOLO PROGETTO PER AZIENDA
I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva(nota 7).
Negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente Avviso, rispettivamente per ciascuna delle predette tipologie di progetto, sono indicate le seguenti specifiche:
• tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;
• spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l’importo totale del progetto;
• parametri, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti; PUNTEGGIO MINIMO 120, NON E' PREVISTA UNA GRADUATORIA
I progetti finanziabili devono rispettare, oltre ai criteri specifici definiti in ciascun Allegato tecnico di riferimento per la tipologia di intervento, i seguenti criteri generali:
• devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro, il progetto rimane ammissibile solo qualora la stessa sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
• non possono determinare un ampliamento della sede produttiva; ESCLUSO L'AMPLIAMENTO DELL'UNITA' PRODUTTIVA
• non possono comportare l’acquisto di beni usati; I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA
• devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile alla medesima data, con l’esclusione dei progetti dell’Asse 5 per i quali il miglioramento consista nella riconversione produttiva prevista per la Misura 1a). IL RISCHIO DEVE ESSERE RISCONTRABILE ALLA DATA DELLA DOMANDA
Inoltre:
• i progetti di cui all’Allegato 1.2 non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
• la tipologia di intervento e), di cui all’Allegato 1.2 (adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. non asseverato), può essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
I BENI DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA AL 31.12.2019
Per le tipologie di intervento, così come definite negli Allegati 1.1, 4 o 5, che prevedono la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento del presente avviso Isi (nota 8).
(Nota 7) Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.); le imprese assicurate Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento, nell’ambito regionale a cui si riferisce il presente Avviso.
(Nota 8) Per il presente bando, il cui anno di riferimento è il 2021, il bene deve essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento al 31 dicembre 2019.
4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione con il presente Avviso è previsto un meccanismo di redistribuzione come di seguito specificato.
Alla data di pubblicazione del presente Avviso, per ciascun Asse e sub Asse di finanziamento, sono messi a disposizione gli importi indicati nella colonna “stanziamento iniziale” della “Tabella risorse economiche – Direzione regionale Marche” riportata nell’allegato “ISI 2021 – Risorse economiche” che costituisce parte integrante del presente Avviso.
Gli importi dello stanziamento iniziale attribuiti a questa Direzione regionale quale quota parte dello stanziamento nazionale, potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione all’entità delle domande inviate on line di cui al successivo articolo 14 e confermate con l’invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 18.
Le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale degli Assi e sub Assi di finanziamento, ove concretizzate, saranno indicate, prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15, nella colonna “Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione” della “Tabella risorse economiche – Direzione regionale Marche” riportata nell’allegato “ISI 2021 - Risorse economiche”.
L’eventuale “Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione” sarà approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell’Inail. A seguito di tale provvedimento verrà aggiornata la “Tabella risorse economiche – Direzione regionale Marche” riportata nell’allegato “ISI 2021 – Risorse economiche”.
Secondo le regole stabilite dal successivo articolo 14 e nei limiti dello stanziamento iniziale si procederà all’ammissibilità delle domande inviate on line secondo l’ordine cronologico di arrivo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria attribuita a ciascun Asse. Sulla base dell’esito di tale operazione saranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori di cui al successivo articolo 15.
Le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori dovranno essere confermate tramite l’invio della documentazione a completamento della domanda on line, nei tempi e nei modi previsti dai successivi articoli 18 e 27.
A conclusione delle operazioni di invio delle domande on line e della loro successiva conferma tramite l’inoltro della documentazione a completamento delle stesse, qualora nell’ambito degli stanziamenti iniziali destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo delle risorse assegnate in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso Asse, ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non soddisfatte; tali fondi saranno opportunamente rimodulati, per la ripartizione delle eccedenze, proporzionalmente sulle regioni interessate dalla redistribuzione in aumento.
Lo stanziamento iniziale dell’Asse 1 potrebbe essere incrementato dagli eventuali ulteriori fondi residui determinatisi dopo il completamento delle suddette operazioni di redistribuzione operate sugli Assi 2, 3 e 4.
Eventuali residui totali sui sub Assi 5.1 o 5.2, risultanti dopo la redistribuzione tra i budget regionali nell’ambito dello stesso sub Asse, potranno essere redistribuiti solo nell’ambito dell’Asse 5.
Le suddette redistribuzioni verranno effettuate applicando gli stessi coefficienti di ripartizione impiegati per l’assegnazione iniziale.
Nel caso in cui le citate operazioni di redistribuzione non dovessero esaurire le somme residue nell’ambito degli stanziamenti regionali destinati al medesimo Asse, la redistribuzione si completerà facendo confluire tali ulteriori residui in un unico totale nazionale di ciascun asse per l’ammissione della domanda prima esclusa di ogni regione secondo l’ordine cronologico.
Gli esiti delle operazioni di redistribuzione potranno comportare la modifica dello stanziamento iniziale ridefinendo un nuovo stanziamento sulla cui base verranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15.
Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento degli elenchi cronologici o di redistribuzione delle risorse economiche.
5. Cumulo
Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 - come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 - e (UE) n.717/2014 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.
Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all’Asse 5 (sub Asse 5.1 e sub Asse 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dai Regolamenti (UE) 2019/289 e 2020/2008, possono essere cumulati:
• con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
• in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:
o 40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1;
o 50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2.
In sintesi, i finanziamenti di cui all’Asse 5 non sono cumulabili con aiuti de minimis relativi alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un’intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.
6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni I destinatari dell’iniziativa, in linea generale, sono:
• le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
• gli enti del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal del decreto legislativo n. 105/2018, che possono accedere esclusivamente all’Asse di finanziamento 2 dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Asse 1
Per i progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1) e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Sono escluse dai finanziamenti del presente Asse:
• le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 (E38) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e (E39) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 4;
• le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 5.
Asse 2
Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all’Allegato 2), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono:
• le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7;
• i seguenti enti del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo n.117/2017, come modificato dal decreto legislativo n.105/2018, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore:
o organizzazioni di volontariato (ODV);
o associazioni di promozione sociali (APS);
o enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
o cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
o imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112/2017, come modificato dal decreto legislativo n.95/2018.
Il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) si intende soddisfatto dall’iscrizione degli enti a uno dei registri previsti dalle precedenti normative di settore purchè avvenuta prima del 23 novembre 20219. Per quanto riguarda gli enti che non risultino ancora iscritti, è richiesta lo loro iscrizione al RUNTS10 alla data di pubblicazione del presente avviso.
Per le imprese sociali, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n.117/2017, l’iscrizione al Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Per le cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, il requisito è soddisfatto con l’iscrizione nell’apposito Albo delle società cooperative presso il Registro delle imprese.
Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. La cancellazione dai citati registri potrà comportare l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.
Sono escluse dai finanziamenti del presente Asse 2:
• le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori operanti in specifici settori Ateco 2007 (E38) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e (E39) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Allegato 4;
• le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’ Allegato 5.
Asse 3
Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Asse 4
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, operanti in specifici settori Ateco 2007 (E38) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali e (E39) attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.
Asse 5
Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le predette micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:
• Impresa individuale;
• Società agricola;
• Società cooperativa.
Le imprese destinatarie del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori11 come di seguito indicato:
• in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un’età non superiore ai quarant’anni12 alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
• in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un’età non superiore ai quarant’anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un’età non superiore ai quarant’anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
• in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant’anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant’anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.
7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità
Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
• avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore;
• essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, così come indicato nel precedente articolo 6, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso. Il progetto deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione del presente Avviso, riscontrabile dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite il documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata;
• essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati);
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo13, amministrazione controllata o straordinaria;
• per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all’Asse 5, erogati nel rispetto del Regolamento (UE) 702/2014 come modificato dai Regolamenti (UE) 2019/289 e 2020/2008 e dei finanziamenti di cui all’Asse 3, non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on line, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018 con riferimento all’Asse di finanziamento 5 o per l’Avviso Isi Agricoltura 2019/2020;
• per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on line, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018, 2020; NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE CHE HANNO OTTENUTO IL DECRETO DI CONCESSIONE RELATIVO AI BANDI ISI 2017, 2018 e 2020.
• é fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
• per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli che hanno presentato domanda per progetti di cui all’Asse 5, non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe; IL CONTRIBUTO E' CUMULABILE CON IL FONDO DI GARANZIA
• per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all’Asse 5, erogati nel rispetto del Regolamento (UE) 702/2014 come modificato dai Regolamenti (UE) 2019/289 e 2020/2008:
o non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n.702/2014 e s.m.i., (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
o di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile così come definita all’articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);
o non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n.702/2014 e s.m.i. NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE IN DIFFICOLTA'
DURC
Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento.
Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98.
CUMULO (chiarimento)
Laddove non espressamente vietato dalla legge statale, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto intenda ottenere anche il riconoscimento di agevolazioni fiscali, per la quota parte di costo a carico dell’impresa, sarà cura dello stesso verificarne con l’Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.
SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO CONDANNE
È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all’articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose14 senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale. Per i casi di prescrizione quinquennale, ai fini della concessione del finanziamento, è richiesto il deposito di un provvedimento del giudice dell’esecuzione penale che dichiari l’estinzione del delitto commesso.
I REQUISITI DEVONO ESSERE MANTENUTI FINO ALLA RENDICONTAZIONE
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.
È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell’Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.
I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all’articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l’importo richiesto.
CONTROLLO DEL DE MINIMIS
Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica, che comprende il controllo di capienza del massimale de minimis, verrà operata attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Laddove l’importo del finanziamento richiesto, sommato ai finanziamenti già concessi all’impresa, determini il superamento del massimale de minimis di riferimento, l’impresa potrà presentare istanza, debitamente motivata, di riduzione del contributo richiesto al fine di consentire il rispetto dei predetti limiti; in tale ipotesi, l’istante dovrà confermare esplicitamente che garantirà la completa realizzazione del progetto presentato in sede di domanda senza pregiudicarne le finalità prevenzionali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Avviso. In ogni caso il provvedimento di concessione potrà
essere emesso solo se il relativo finanziamento, sommato a quelli già concessi all’impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.
8. Ammontare del finanziamento Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3
Ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili.
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 Euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.
Asse 4
Ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili.
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 2.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 50.000,00 euro.
Asse 5 (5.1 e 5.2)
Ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale, calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, nella misura di seguito specificata:
. 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
. 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
In ogni caso, l’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 1.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 60.000,00 euro.
9. Spese ammesse a finanziamento
Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 del presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento (Nota 15) e devono essere documentate.
(Nota 15) A eccezione della tipologia di intervento: “Riduzione del rischio di caduta dall’alto” (v. Allegato 1.1, tipologia di intervento f)).
AVVIO DEL PROGETTO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione (Nota16) alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi del successivo articolo 13.
Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro on line o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.
Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.
Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all’Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l’eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l’eventuale saldo.
(Nota 16) Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte
dell'impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.
10. Spese non ammesse a finanziamento
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
• dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n.81/2008 s.m.i.;
• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo n.17/2010;
• ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:
• trasporto del bene acquistato;
• consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
• formazione dei lavoratori;
• adempimenti, compreso l’aggiornamento, inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n.81/2008 s.m.i.;
• compilazione della domanda di finanziamento, nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante;
• adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
• compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo n.231/2001;
IL LEASING NON E' AMMESSO
• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5;
• costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
• costi autofatturati;
LE SPESE DEVONO ESSERE FATTURATE DA SOGGETTI TERZI
• spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo;
• interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
• per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
SOSTITUZIONE DEL BENE E LIMITE DEL 35%
Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (esclusi gli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di sostituzione di macchine tramite vendita o permuta, l’importo del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Per i progetti di cui all’Allegato 1.1 – interventi c, d, h - per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine indicate nel progetto, l’importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico dell’Inail, la decurtazione del 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’importo effettivo di vendita o di permuta.
Per i progetti di cui all’Allegato 5 nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell’impresa, l’importo del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa, pari al 60% (50% per i giovani imprenditori agricoli) dell’importo del progetto. Nel caso in cui l’importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.
In ogni caso, l’importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all’articolo 19 del presente Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile e concedibile. Parimenti, l’ammontare del finanziamento erogabile, a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all’articolo 22 del presente Avviso, non potrà superare l’importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all’articolo 19.
11. Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:
1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sul sito www.inail.it) da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14;
2. invio della domanda on line da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dal successivo articolo 14;
3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.
L’accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:
• domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell’articolo 1 di cui al Titolo I del d.P.R. n.1124/1965, il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4, per quest’ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l’appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007: E38, E39). Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all’Asse 5;
• domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.P.R. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l’assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:
o se micro e piccola impresa agricola (Ateco 2007 A 01.xx) agli Assi 3 e 5, quest’ultimo dedicato esclusivamente a questa tipologia di imprese;
o se impresa agricola di medie o grandi dimensioni, (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.
12. Accesso alla procedura on line
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul portale Inail e associato ad una posizione assicurativa.
L’accesso ai servizi on line è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, con le modalità di autenticazione previste dal sito www.inail.it, nella sezione accedi ai servizi on line e nella circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020.
In relazione alla tempistica delle attività di back-office e di riscontro, la conclusione delle suddette fasi di registrazione al portale Inail deve avvenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.
13. Compilazione della domanda
Sul sito www.inail.it, nell’apposita sezione dedicata all’Avviso pubblico ISI 2021, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.
Il calendario è parte integrante del presente avviso ed in esso sono riportati:
• date di apertura e chiusura della procedura per la compilazione on line delle domande;
• periodo di download del codice identificativo utile per accedere allo sportello informatico per l’inoltro della domanda on line;
• termine entro il quale saranno pubblicate le regole tecniche e modalità di funzionamento dello sportello informatico per l’invio delle domande, ivi comprese le date di accesso a tale sistema;
• date di pubblicazione degli elenchi cronologici;
• date di aggiornamento della programmazione degli eventi.
Il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi e del superamento delle varie fasi procedurali per l’accesso ai finanziamenti e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento dei singoli eventi procedurali. Gli aggiornamenti vengono eseguiti secondo una tempistica certa e la data dell’evento a cui l’aggiornamento si riferisce non può essere programmato prima di 7 giorni dalla data in cui si completa l’aggiornamento.
Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi on line” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.
La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come definito dall’articolo 11 del presente Avviso.
La pubblicazione delle predette scadenze sul portale dell’Istituto costituisce formale comunicazione e produce i suoi effetti per l’applicazione delle prescrizioni del presente avviso che a tali scadenze fanno riferimento.
Dopo il termine di chiusura della procedura per la compilazione on line, le domande salvate non saranno più modificabili.
I soggetti destinatari che:
• hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista
• hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”
• soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo
potranno accedere alla procedura per effettuare, mediante un’apposita funzionalità, il download del codice identificativo che li individua in maniera univoca nella fase di accesso allo sportello informatico. La stessa procedura rilascerà il codice identificativo attribuito alla propria domanda che dovrà essere custodito dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico.
14. Invio della domanda on line
Le modalità di funzionamento e svolgimento dello sportello informatico sono descritte all’interno delle regole tecniche che saranno pubblicate sul sito istituzionale almeno sette giorni prima dell’apertura dello sportello, come da calendario. Le regole tecniche sono parte integrante del presente avviso in quanto stabiliscono le regole di funzionamento dello sportello informatico e gli obblighi degli utenti.
Sulla base delle regole tecniche, le imprese potranno accedere allo sportello informatico per l’inoltro della richiesta di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all’articolo 13 del presente Avviso.
Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.
Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it
Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.
In caso di violazione delle regole tecniche, con riferimento a quanto prescritto alla sezione “Obblighi degli utenti”, l’Inail procederà all’annullamento della domanda on line a valere sul presente Avviso pubblico con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione.
15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande on line
Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande on line sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori nei quali tutte le domande inoltrate sono distinte come segue:
• collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all’articolo 4 del presente Avviso che dovranno essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
• risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.
L’orario di registrazione delle domande, inviate con le modalità di cui all’articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.
La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda secondo le modalità di cui all’articolo 27.
In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.
Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento, nei termini e con le modalità previsti nei successivi articoli 18 e 27, verrà inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo utile per il perfezionamento della domanda, formale comunicazione della decadenza della propria domanda on line.
Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno riassegnate nell’ambito della redistribuzione di cui all’articolo 4 del presente Avviso.
A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione, si procederà alla pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi in cui le domande saranno distinte come segue:
• collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento;
• decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
• subentrate, in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
• risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.
Tali elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. I soggetti titolari delle suddette domande subentrate dovranno provvedere all’invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, con le tempistiche e le modalità indicate nei successivi articoli 18 e 27. Ai soggetti che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro il termine comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici in cui risulta l’ammissione, dalla sede Inail territorialmente competente verrà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della propria domanda on line.
16. Criteri di precedenza a parità di posizione
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l’ammissibilità al finanziamento, l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:
1. finanziamento richiesto di importo minore;
2. progetto di importo maggiore;
3. data d’iscrizione dell’impresa alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;
4. possesso del rating di legalità di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 2014 n.57 – MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.
17. Assistenza
I soggetti destinatari potranno avvalersi dell’assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di compilazione della
domanda on line. E’ prioritario avvalersi dell’assistenza secondo le modalità descritte al successivo articolo 30.
18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda
Per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi di cui all’articolo 15 del presente Avviso, i soggetti destinatari, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi cronologici o dalla data comunicata ed entro il termine17 con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all’Inail, con le modalità previste dal successivo articolo 27, la seguente documentazione:
• la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
• la perizia asseverata (Modulo B) che va necessariamente compilata on line dal professionista tramite la procedura che sarà resa disponibile sul sito www.inail.it e registrata con i relativi allegati, secondo le istruzioni contenute nell’apposita guida e sulla base degli “elementi informativi”18 pubblicati anch’essi sul sito www.inail.it;
• tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 con riferimento ai “parametri” selezionati in domanda; in particolare, i Moduli C1/C2, D, E, F dovranno essere redatti utilizzando i facsimile della modulistica predisposta dall’Inail per il presente Avviso e pubblicata sul sito www.inail.it.
Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare e acquisire tramite la funzione di rilascio nella procedura informatica la relativa ricevuta attestante il completamento delle operazioni di upload/caricamento della documentazione a corredo e completamento della domanda on line.
Ai fini del rispetto del termine di decadenza di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi Allegati, effettuata con le modalità previste dal successivo articolo 27.
La mancata trasmissione della “documentazione a conferma e completamento della domanda” entro il termine formalmente comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.
La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:
• la domanda (Modulo A), rilasciata dalla procedura informatica sulla base della compilazione on line ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/ente. Con la sottoscrizione di tale modulo il soggetto destinatario dichiarerà la veridicità di quanto inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso;
• la copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa/ente deve essere in corso di validità;
• la perizia asseverata nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato; il titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente, l’amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.), anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale, non può sottoscrivere la perizia. Per la compilazione della perizia asseverata, alla cui osservanza il professionista è tenuto obbligatoriamente ad attenersi, saranno pubblicate le istruzioni entro la data di chiusura della specifica procedura informatica;
• la dichiarazione di cui al MODULO B1.2 deve essere rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa;
• sul MODULO C1 (per le imprese), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere riportati i dati riguardanti l’impresa, la sua iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, nonché le informazioni utili alla definizione della dimensione aziendale;
• sul MODULO C2 (per gli enti del terzo settore), sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, dovranno essere riportati i dati riguardanti l’ente, la sua iscrizione nel registro di riferimento, nonché le informazioni utili a definirne la dimensione;
• la dichiarazione di cui al MODULO E potrà essere presentata solo qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici. Tale dichiarazione, seppur inoltrata successivamente al perfezionamento della domanda, deve far riferimento alla condivisione avvenuta, prima della data di chiusura della procedura di compilazione on line della domanda;
• la dichiarazione di cui al MODULO F, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/ente, nella quale va indicata la buona prassi che si intende adottare, dovrà essere presentata solo qualora nell’ambito del progetto sia prevista l’adozione di una delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. indicate nella scheda descrittiva della specifica tipologia di intervento selezionata (Allegati 1.1, 1.2, 2 e 4);
• il patto di integrità di cui al MODULO G deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/ente. Tale patto, successivamente controfirmato dal responsabile della sede Inail competente è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, in quanto conservato agli atti della pratica;
• nel documento di valutazione dei rischi (DVR), sottoscritto dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti di cui all’articolo 29, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. che non dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, con data certa o attestata ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR, neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa (rappresentante legale se ente del terzo settore) nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali;
analogamente, per le imprese del settore Pesca, nel piano di sicurezza deve essere
riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata;
• nel caso in cui il progetto preveda la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell’impresa, la data di immissione sul mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell’impresa non possono essere autocertificati, ma devono essere dimostrati solo con prove documentali;
• nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, il preventivo e il listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento; il preventivo deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore; il listino deve essere datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa, l’URL del sito internet da cui è scaricato.
Inoltre, il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare la propria posizione nei confronti delle amministrazioni pubbliche con riferimento agli obblighi di cui al precedente articolo 7 (Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016).
19. Verifica tecnico amministrativa
Per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento che risultano confermate a seguito dell’invio della documentazione nei termini indicati nell’articolo 18, nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine per il perfezionamento della domanda, l’Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario e verificherà la sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.
L’Inail si riserva di avviare prima della scadenza del termine riservato al perfezionamento della domanda, di cui al precedente articolo 18, la verifica tecnico/ amministrativa per i progetti le cui domande risultano perfezionate e confermate.
Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi una carenza o scarsa chiarezza nel contenuto19 di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, invita il destinatario del finanziamento ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. È facoltà dell’Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell’Avviso pubblico.
Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.
I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.
Completata l’istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica al richiedente il finanziamento.
Le imprese/enti, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite PEC, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.
I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.
La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, parziale ammissione o non ammissione.
Il destinatario del finanziamento è tenuto, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui al successivo articolo 24, lettera f), a verificare nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA), l’avvenuta registrazione dell’aiuto individuale e/o l’eventuale variazione dell’importo del provvedimento di concessione.
Per l’acquisizione di pareri agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i.
20. Anticipazione parziale del finanziamento
L’anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.
Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 euro può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del finanziamento stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda on line.
Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all’articolo 19. In questo caso, all’impresa/ente, con il provvedimento di concessione del finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i..
Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-ublic/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html# (nota 20)
o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.
(Nota 20) Si segnala che la Banca d’Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.
La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’Inail.
L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento.
L’impresa/ente deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato Fideiussione del presente Avviso) la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.
In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.
La fideiussione sarà restituita dall’Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.
Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell’Allegato Fideiussione del presente Avviso.
21. Termini di realizzazione del progetto
365 GG DAL DECRETO DI CONCESSIONE
In caso di ammissione al finanziamento, l’impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal giorno successivo alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi dell’articolo 13 del presente Avviso.
Entro lo stesso termine perentorio l’impresa presenterà alla sede competente la documentazione tecnica probante la realizzazione dell’intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento per lo specifico intervento, con le modalità previste dal successivo articolo 27.
Ai fini del computo del termine di 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata dall’Inail.
Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3 e 4.
E' PREVISTA LA PROROGA
Il termine sopra indicato per la realizzazione del progetto è prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi solo su richiesta motivata dell’impresa/ente, comprovante le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione del progetto nel termine annuale.
Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell’anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una estensione del periodo di copertura della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso, che copra anche il periodo necessario alla verifica tecnico/amministrativa, almeno 90gg, a decorrere dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.
L’inosservanza del predetto termine di 365 giorni, ovvero di quello concesso di proroga, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione della fideiussione.
Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, disposto esclusivamente per
i finanziamenti di cui all’Asse 5 (5.1 e 5.2 - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli), conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n.208, il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 19 del presente Avviso. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all’impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.
Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.
L’inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di concessione.
22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento
Al termine della realizzazione del progetto e della presentazione della documentazione tecnica, relativa allo specifico intervento, attestante la regolare conclusione dello stesso, entro il termine di 60 giorni, il soggetto destinatario deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente la restante documentazione21 specificata negli Allegati tecnici di riferimento con le modalità previste dall’articolo 27 del presente Avviso.
La documentazione richiesta deve rispettare i seguenti requisiti:
• le fatture elettroniche (nota 22) devono:
o attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche23 e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell’intervento;
o riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l’immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all’intervento realizzato;
o riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito è comunicato da Inail con il provvedimento relativo all’esito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 19 del presente Avviso;
• lo stralcio dell’estratto conto deve riportare, in modo esatto, gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori per le prestazioni riferibili al progetto indicato in domanda. Per le prestazioni svolte dai professionisti incaricati, laddove non riscontrabile l'addebito del versamento della ritenuta d'acconto sarà necessario produrre copia conforme della ricevuta F24;
• i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;
• nel caso di progetti che comprendono una delle buone prassi selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione;
• nel caso in cui una certificazione di un ente pubblico non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l’ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.
Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra sarà valida la data di invio24 dei messaggi di posta elettronica certificata.
Per le domande in cui l’impresa ha ottenuto la concessione della prevista anticipazione, la stessa è tenuta a presentare una estensione della fideiussione che comprenda anche il periodo necessario alla verifica tecnico - amministrativa decorrente dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.
La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata dall’Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica al soggetto richiedente.
La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l’impresa/ente ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.
È facoltà dell’Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell’Avviso pubblico.
Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.
I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inail disporrà quanto necessario per l’erogazione del finanziamento.
In caso di esito negativo le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato, con preavviso di rigetto, non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.
I termini sono sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.
La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, parziale erogazione o non erogazione del finanziamento25.
23. Realizzazione del progetto
Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento.
Per i progetti di investimento (Allegato 1.1) e per quelli di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Allegato 2) qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 19 del presente Avviso.
Per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) non è ammessa l’incompleta o parziale realizzazione del progetto ad eccezione della tipologia di intervento a) nel caso in cui l’impresa non produca la certificazione del sistema di gestione UNI ISO 45001:2018 pur avendolo adottato; in tal caso il progetto sarà ricondotto alla tipologia di intervento c) purché il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.
Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3), in caso di selezione di una sola tipologia di intervento non è ammessa la realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 19 del presente Avviso. Nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento, è ammessa anche la realizzazione di alcune tipologie di intervento selezionate, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
• le tipologie di intervento effettivamente realizzate lo siano nella loro interezza;
• la bonifica mantenga la coerenza con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione;
• il punteggio attribuibile al progetto realizzato sia almeno pari a 120 punti.
Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione del presente Avviso. Nei casi di locazione o comodato, di durata breve o non definita per il comodato, alla data di concessione del finanziamento deve essere documentata la disponibilità del proprietario a proseguire la locazione o il comodato per almeno tre anni dalla realizzazione del progetto.
Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Allegato 4), nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento è ammessa anche la realizzazione incompleta o parziale di una o più tipologie di intervento, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché sia assicurata la coerenza alla/e tipologia/e di intervento ammessa/e a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 19 del presente Avviso e il punteggio del progetto realizzato sia almeno pari alla soglia minima di 120 punti.
Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato 5), nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 19 del presente Avviso preveda l’acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.
La mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata consegna della documentazione di riscontro, comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all’impresa anche con escussione della polizza fideiussoria.
L’importo del finanziamento indicato nel provvedimento di concessione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all’importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse di finanziamento.
24. Obblighi dei soggetti destinatari
Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:
a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;
b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
d) utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
e) per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
f) per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) (Allegato 3) mantenere le attività lavorative negli immobili oggetto di bonifica per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento;
g) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda on line e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato Sedi) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica - Ri.Ba..27
In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell’azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il
mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell’eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso.
Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell’impresa subentrante, quest’ultima deve fornire prova dell’avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:
• copia registrata dell’atto notarile relativa all’operazione straordinaria d’azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;
• dichiarazione dell’impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all’operazione di trasferimento d’azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d’azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.
La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell’avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.
25. Verifiche
L’Inail si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato, anche tramite la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti. Inoltre, su iniziativa del RUP28 ovvero a seguito di accertamenti avviati dalle Strutture centrali Inail competenti potranno essere eseguiti controlli in loco. A tal riguardo, i soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l’accesso e i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
26. Revoche
La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.
La revoca del finanziamento determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.
27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti
Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno inviate da Inail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente con quella risultante dalla visura della Camera di Commercio che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in fase di domanda on line, ovvero, per i casi in cui per la qualifica del destinatario del finanziamento non vi sia alcun obbligo di comunicazione della PEC alla Camera di Commercio, l’indirizzo di posta elettronica certificata ufficiale del destinatario del finanziamento, dallo stesso comunicata in fase di compilazione della domanda.
Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. In tal caso, l’Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, fermo restando l’efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.
Il destinatario dei finanziamenti pertanto è tenuto a comunicare tempestivamente all’Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all’erogazione del finanziamento.
Il destinatario dei finanziamenti si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, degli indirizzi PEC indicati in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l’Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai destinatari dei finanziamenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.
La documentazione di cui all’articolo 18 del presente Avviso “documentazione a conferma e completamento della domanda” dovrà pervenire all’Inail con modalità telematica attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell’avvenuta ricezione.
L’istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell’autore stesso.
Le istruzioni per l’upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.
In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l’invio della “documentazione a conferma e completamento della domanda” di cui all’articolo 18 del presente Avviso, l’Inail informerà l’utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.
La documentazione di cui agli articoli 19 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (Allegato Sedi) secondo le prescrizioni di seguito riportate.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero attribuito alla domanda oltre alla dicitura:
per le comunicazioni relative al “de minimis” di cui all’articolo 7:
ISI 2021 – de minimis - domanda di ammissione
per la documentazione di cui all’articolo 19:
• per la documentazione di cui all’articolo 22: ISI 2021 – rendicontazione
• per la documentazione di cui all’articolo 22 relativa alle integrazioni e osservazioni: ISI 2021 – integrazioni – rendicontazione
ISI 2021 – osservazioni – rendicontazione
A ogni singolo documento previsto dall’Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.
Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.
Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb i destinatari dei finanziamenti potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell’oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato “i/t”, dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l’invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l’invio).
L’invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:
• il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l’autore, in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;
• il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l’autore;
• il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall’autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell’autore stesso.
L’Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l’invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.
Il documento di fideiussione di cui all’articolo 20 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:
“Inail – Sede di – Processo prevenzione” e recante sul fronte:
- la denominazione e l’indirizzo dell’impresa/ente,
- il numero attribuito alla domanda,
- la dicitura: “Inail Avviso pubblico 2021 - fideiussione”.
Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede Inail territorialmente competente (cfr. Allegato Sedi del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.
28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Inail – Direzione regionale Marche
Direzione regionale Marche 30/33
Inail - Avviso pubblico ISI 2021
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Ufficio competente in materia di attività istituzionali.
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento in conformità al decreto legislativo 196/2003, così come novellato dal decreto legislativo n.101/2018. L’informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali è consultabile sul sito web www.inail.it.
I dati acquisiti, che potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea, saranno utilizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, così come previsto dagli articoli 26 e segg. del decreto legislativo n.33/2013.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.
29. Pubblicità
Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.
Un estratto dell’Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, del 16 dicembre 2021 e sui principali quotidiani nazionali.
Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della procedura, nonché variazioni delle date delle principali scadenze saranno comunicate sul predetto sito Inail. Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti formale comunicazione delle suddette
variazioni.
30. Punti di contatto
Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito
www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
Eventuali chiarimenti inerenti il contenuto del presente Avviso e suoi allegati e sulle modalità di accesso ai finanziamenti potranno essere oggetto di apposite informative o faq pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto (www.inail.it), con riferimento alla sezione dedicata al Bando e alla procedura informatica.
Informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richieste entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda on line.
Si riporta di seguito l’elenco degli allegati, che costituisce parte integrante del presente Avviso, e la modulistica in essi richiamata.
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