- LINK INVITALIA CON TUTTA LA NORMATIVA
- Rassegna stampa
- Decreto ministeriale 10 febbraio 2022
- Termini per la presentazione delle domande (Sintesi Invitalia)
- Le agevolazioni e regole di cumulo (Sintesi Invitalia)
- Fondi stanziati (Sintesi Invitalia)
- Iniziative e spese ammesse (Sintesi Invitalia)
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE (Fonte Invitalia)
Presenta la domanda
Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono disciplinati termini e modalità di presentazione delle domande.
Su questo sito sarà possibile:
- dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 attraverso procedura informatica, procedere alla compilazione della domanda
- dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 inviare le domande compilate.
La domanda potrà essere presentata dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.
È necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
NOTA BENE
Durante la presentazione della domanda potrebbe apparire un messaggio che indica la creazione di una “coda virtuale”. Verrà mostrato il tempo stimato di attesa, al termine del quale sarà possibile procedere con la compilazione della domanda in base all'ordine di arrivo. Durante l'attesa si raccomanda di non chiudere il browser e di non aggiornare la pagina per non perdere la priorità acquisita.
Le domande di accesso alle agevolazioni saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno saranno, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse saranno ammesse all’istruttoria, fino a esaurimento della dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito.
LE AGEVOLAZIONI E REGOLE DI CUMULO (Fonte Invitalia)
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.
In particolare:
- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.
Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni.
CUMULABILITA'
Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.
FONDI STANZIATI (Fonte Invitalia)
Investimenti sostenibili 4.0 è la misura per il sostegno di investimenti imprenditoriali che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Invitalia è il soggetto gestore dell’incentivo, promosso dal Ministero dello sviluppo economico (Decreto Ministeriale 10 febbraio 2022) e rivolto all’intero territorio nazionale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 677.875.519,57 euro:
- il 37% delle risorse è destinato alle Regioni del Centro – Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU” destinate all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020;
- il 63% è destinato alle Regioni del Mezzogiorno a valere sul Programma complementare "Imprese e competitività" per 337.668.396,00 euro e sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006 per 90 milioni di euro. I fondi sono utilizzati nel rispetto dei vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie di riferimento.
Inoltre, il 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinato ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese
INIZIATIVE E SPESE AMMESSE (Fonte Invitalia)
Cosa si può fare
Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0 (allegato 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Hanno priorità quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso.
A tal fine sono valorizzati, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi che puntano:
- alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (cfr. allegato 2 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022);
- al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento (attraverso le misure indicate nell'allegato 3 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022) di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
- attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo").
- servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- macchinari, impianti e attrezzature
- opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
- programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
- acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (cfr. decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
- prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l'ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2022
INDICE
Art.2 Ambito di applicazione e finalità dell'intervento
Art.8 Agevolazioni concedibili
Art.9 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni
Art.10 Erogazione delle agevolazioni
Art.11 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
Art.12 Monitoraggio ed ispezioni
Allegato 3 - Elenco delle misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa
Allegato 4 - Elenco delle attività economiche ammissibili
Allegato 5 - Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione
--------
Visto l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
Considerata l’esigenza di istituire un apposito regime di aiuto, volto a favorire nuovi investimenti innovativi e sostenibili delle imprese, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema imprenditoriale, quali la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, la transizione del tessuto economico verso il paradigma dell’economia circolare e l’efficienza energetica nei processi produttivi;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, la Sezione 3.13 recante “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile”;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall’obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia relative al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia);
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (“REACT-EU”);
Visto, in particolare, il nuovo obiettivo tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, previsto dal predetto regolamento (EU) 2020/2221 che integra gli obiettivi tematici di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021, e la successiva decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione del 23 novembre 2021, che modifica la predetta decisione 2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2022;
Visto il documento “Programmazione delle risorse REACT-EU: quadro generale, linee di intervento e risorse” del 7 aprile 2021, trasmesso alla Commissione europea con nota del Ministro per il Sud e la coesione territoriale n. 378 del 9 aprile 2021;
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021, che assegna al Programma operativo le risorse REACT-EU messe a disposizione dell’Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, per il già citato nuovo obiettivo tematico e che istituisce, tra l’altro, il nuovo Asse prioritario VI coincidente con il medesimo obiettivo;
Considerato che, nell’ambito del suddetto Asse prioritario, risultano disponibili risorse pari a euro 250.207.123,57 da destinare all’attuazione del risultato atteso 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”, attraverso interventi a favore del settore produttivo aventi ad oggetto i principali aspetti di resilienza su cui le piccole e medie imprese possono fare affidamento per superare l’attuale situazione di crisi;
Visto l’articolo 242, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (Coronavirus response investment initiative plus), stabilisce che le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19;
Visto, inoltre, il comma 2 del predetto articolo 242, che stabilisce che le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 del medesimo articolo sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Visto, altresì, il comma 3 del più volte citato articolo 242, che destina ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al predetto comma 1 dell’articolo 242; Vista la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea n. 18 del 28 settembre 2020, avente ad oggetto “Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l’emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE”;
Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 242 del decreto-legge n. 34/2020 e per le finalità ivi indicate, il Programma complementare "Imprese e competitività" è incrementato dell'importo indicativo programmatico di 2.064,8 milioni di euro, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;
Considerato che, in considerazione della sopra richiamata delibera CIPESS, nell’ambito del Programma complementare "Imprese e competitività" risultano disponibili risorse pari a euro 337.668.396,00 per favorire nuovi investimenti innovativi e sostenibili delle imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006 (QCS 2000-2006), approvato con decisione C (2000) 2050 della Commissione europea del 1° agosto 2000 e aggiornato con decisione C (2004) 4689 della Commissione europea del 30 novembre 2004, e, in particolare, quanto previsto dal paragrafo 6.3.6 recante “Utilizzo delle risorse liberate”;
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006 (PON SIL), approvato con decisione C (2000) 2342 della Commissione europea dell’8 agosto 2000 e, in particolare, il paragrafo 5.3.5 relativo all’utilizzo delle risorse liberate;
Vista la nota della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26621 del 31 luglio 2013 con cui, secondo quanto previsto dal punto 3 delle “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”, è stata comunicata al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica la nuova quantificazione delle risorse liberate, pari a euro 1.022.918.898,53 alla data del 30 giugno 2013, per effetto delle revoche intervenute sui progetti coerenti e della decertificazione dal PON SIL 2000-2006 degli importi relativi ai progetti coerenti non conclusi fisicamente alla data del 30 giugno 2012;
Considerato che nell’ambito della ricognizione effettuata sulla base dei dati di monitoraggio del PON SIL, alla data del presente provvedimento è accertata, presso la contabilità speciale n. 1726 “Interventi per le aree depresse” nel cui ambito sono gestite le predette risorse liberate, l’esistenza di risorse libere da impegni programmatici per l’importo di euro 90.000.000,00;
Accertato che nella predetta contabilità speciale n.1726, a valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del PON SIL 2000-2006 libere da impegni programmatici, risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie per procedere all’impegno suddetto;
Accertato che le iniziative oggetto del presente atto rispettano i vincoli territoriali (Regioni Obiettivo 1: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e tematici del QCS 2000-2006 e risultano coerenti con gli obiettivi del PON SIL 2000-2006;
Tenuto conto che, con nota prot. n. 1001 del 14 gennaio 2022, l’Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato la chiusura della procedura scritta per la modifica del documento “Progetti finanziati con risorse liberate – Modalità operative per la conclusione della programmazione e impiego delle risorse liberate” avviata in data 23 dicembre 2021 e, pertanto, è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l’assunzione di impegni e l’effettuazione dei pagamenti per i progetti finanziati con risorse liberate della programmazione 2000-2006;
Considerato, pertanto, che, sulla base delle diverse assegnazioni e riprogrammazioni previste dagli atti sopra citati risultano risorse disponibili da destinare agli obiettivi di sviluppo strategici perseguiti dalla presente iniziativa pari all’attualità a euro 677.875.519,57;
Vista l’indagine conoscitiva parlamentare su “Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali”, approvata all’unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano Nazionale Industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all’interno della predetta indagine conoscitiva;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 98 final dell’11 marzo 2020 “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva”;
Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Verso un modello di economia circolare per l’Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico”, avente l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dell’economia circolare nonché di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell’Italia;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021,
che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e, in particolare, l’allegato V, Sezione B, che definisce l’elenco delle attività escluse e non finanziabili a valere del fondo InvestEU;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e, in particolare, l’articolo 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;
Visto l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
DECRETA:
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “conto corrente vincolato”: il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un’apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell’ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell’amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest’ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
b) “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
c) “DNSH”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) “energia primaria”: l’energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
e) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
f) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER;
g) “rating di legalità”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
h) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
i) “risparmio energetico”: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di “baseline” (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
j) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
k) “Temporary framework”: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
l) “unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;
m) “zone A”: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
n) “zone diverse dalle zone A”: le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.
Art. 2.
(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)
1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:
a) favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
b) migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa;
Art. 3.
(Risorse disponibili)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57 (seicentosettantasettemilioniottocentosettantacinquemilacinquecentodicianove/57), di cui:
a) euro 250.207.123,57 (duecentocinquantamilioniduecentosettemilacentoventitre/57), per le Regioni del Centro – Nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU” destinate all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020;
b) euro 427.668.396,00 (quattrocentoventisettemilioniseicentosessantotto milatrecentonovantasei/00), per le Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a valere, quanto a euro 337.668.396,00 (trecentotrentasettemilioniseicentosessantottomilatrecentonovantasei/00), sul Programma complementare "Imprese e competitività" e, quanto a euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00), sulle risorse liberate del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006. Le predette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie di riferimento.
2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
1. Per la gestione degli interventi previsti dal presente decreto, il Ministero, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, si avvale dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, entro il limite massimo dell’1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore.
1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento nel territorio nazionale, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 6.
(Programmi ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso di cui all’articolo 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra l’altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti:
a) alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, attraverso l’applicazione delle soluzioni di cui all’allegato 2;
b) al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all’allegato 3, di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.
3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato n. 4:
a) attività manifatturiere;
b) attività di servizi alle imprese.
4. In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento GBER;
b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative successive integrazioni. In ogni caso, sono escluse dalle agevolazioni le attività di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e quelle non conformi alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale.
5. Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
a) prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell’allegato 1. L’ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
b) essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di
produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera b);
c) essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l’impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;
d) rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto:
d1) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all’80 (ottanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
d2) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e, comunque, all’80 (ottanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all’acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori;
f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Ai fini dell’ammissibilità le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento;
h) conformi al principio DNSH.
3. Per i progetti di investimento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento. Alle predette spese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2.
4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”. Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti “chiavi in mano” sono ammissibili solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
5. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; IL LEASING NON E' AMMESSO
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
j) correlate all’acquisto di mezzi targati;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.
Art. 8.
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:
a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40 (quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo è pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.
2. Per le sole spese di cui all’articolo 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER.
3. Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a
quanto previsto al comma 1 e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all’articolo 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.
4. L’ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato dal Soggetto gestore a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all’articolo 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria.
5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.
Art. 9.
(Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni)
CI SARA' UNA GRADUATORIA
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Soggetto gestore, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Soggetto gestore.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonché il punteggio aggiuntivo correlato all’eventuale possesso da parte dell’impresa del rating di legalità, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell’ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii, iv del criterio di valutazione “Caratteristiche del soggetto proponente” e dei punteggi di cui agli indicatori i, ii,iii e iv del criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’allegato n. 5.
6. Il Soggetto gestore procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all’istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato n. 5, completando l’istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attività, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attività di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformità degli stessi alle disposizioni nazionali e europee di riferimento, il Soggetto gestore verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
7. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria in ordine, tra l’altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento e all’utilizzo delle fonti finanziarie di cui all’articolo 3, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni.
8. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Soggetto gestore comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10.
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonché la relativa documentazione da allegare.
3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento come definita all’articolo 6, comma 6, lettera f). L’ammontare delle agevolazioni spettanti è definito sulla base dell’investimento complessivamente ammesso in via definitiva.
4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
5. Il Soggetto gestore effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all’impresa beneficiaria.
6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f), le imprese beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare l’avvenuta attivazione, per l’unità produttiva agevolata, del codice di attività economica (ATECO) a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.
Art. 11.
(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)
1. L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, è tenuta a:
a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene
agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Soggetto gestore, alla loro sostituzione;
b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, è tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dal Soggetto gestore, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina.
i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
Art. 12.
(Monitoraggio, ispezioni e controlli)
1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, il Soggetto gestore effettua un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un’apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 10 (dieci) per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 (cinquanta) per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00 (settecentocinquentamila/00). Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 3.
1. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all’unità produttiva agevolata e nei termini indicati all’articolo 10, comma 6, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;
d) fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra
procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell’investimento e fatta salva la possibilità per il Soggetto gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell’impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell’attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
g) accertamento della violazione del principio DNSH.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, l’impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva nei termini indicati all’articolo 11, comma 1, lettera a);
b) cessione, nei 3 anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un’altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;
c) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, dell’attività economica e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
d) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
e) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all’articolo 10, comma 4, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;
f) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 5, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) è riconosciuta all’impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere d) ed e) è riconosciuta all’impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera f) è riconosciuta all’impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l’impresa non ha beneficiato di altri aiuti.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresì, revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell’inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonché nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento, e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
1. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni è effettuata dal Ministero. Il Soggetto gestore provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
3. Con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2, è pubblicato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Transazione 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa
Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare
Elenco delle misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa
Elenco delle attività economiche ammissibili
Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione