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INDICE
Decreto direttoriale 155 del 12.04.2022 - Modalità di presentazione delle domande
DECRETO DIRETTORIALE N.155 DEL 12.4.2022
INDICE
Art.2 Modalità di funzionamento
Art.3 Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande
Art.4 Prova del perfezionamento dell'investimento
Art.11 Cumulabilità degli aiuti
MODIFICA DEL D.D. n. 147 DEL 7 APRILE
“Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, n. 459.”
attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, n. 459.”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019);
VISTA altresì la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023”;
CONSIDERATO che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, piano di gestione n .4, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di euro destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021 n. 459 (registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 297 del 15 dicembre 2021, recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;
VISTO in particolare l’art. 7 comma 2 del suddetto D.M. 18 novembre 2021 n. 459, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione nonché le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria;
CONSIDERATO che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell’incentivazione all’acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;
VISTI, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e l’articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli
36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione europea;
PRESO ATTO che, ai fini ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all’intensità di aiuto come definita dal regolamento in parola;
VISTO, inoltre, l’articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
VISTO, altresì, l’Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;
CONSIDERATO che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonché all’intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;
VISTO l’articolo 10, comma 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al Regolamento stesso;
VISTO il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
VISTO il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. “retrofit”);
VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
CONSIDERATO che il soggetto gestore della presente misura d’incentivazione è la società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A. (d’ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l’altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;
DECRETA:
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, n. 459, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.
Articolo 2
(Modalità di funzionamento)
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
DATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
2. Sono previsti due periodi di incentivazione:
– primo periodo: dal 02 maggio 2022 al 10 giugno 2022;
- secondo periodo: dal 03 ottobre 2022 al 16 novembre 2022;
all’interno dei quali, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 18 novembre 2021 n. 459, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.
3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000 di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 18 novembre 2021, n. 459, al netto delle spettanze previste per l’attività del Soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del già citato decreto ministeriale.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all’articolo 10 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili, ne fornisce comunicazione all’Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione
dell’impresa istante agli incentivi. In questo caso l’importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.
6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre “contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459. L’entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l’apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si provvede:
1. all’accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall’importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della "prenotazione" con possibilità di procedere con lo “scorrimento” della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest’ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell’ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l’importo risultante dall’accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
Articolo 3
(Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande)
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
2. Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei due periodi di incentivazione di cui al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione.
3. All’interno del primo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 02 maggio 2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 10 giugno 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
4. All’interno del secondo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 03 ottobre 2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 novembre
2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
5. Qualora l’impresa avesse partecipato al secondo periodo di incentivazione nell’ambito del D.M. del 12 maggio 2020 n. 203 e, ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, in attuazione della possibilità prevista all’art. 3 comma 5 del decreto direttoriale 145_2020 di attuazione di tale misura, l’attività istruttoria sulla domanda presentata a valere sul D.M. 18 novembre 2021 n. 459, dovrà ritenersi conclusa con l’inammissibilità della stessa.
6. Qualora, ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione. Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, l’Amministrazione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.
7. L’istanza dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità unitamente alla seguente documentazione:
a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo “pdf editabile” dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione. Al suddetto indirizzo web sarà altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 (ovvero a far data dal 16 dicembre 2021) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 18 novembre 2021, n. 459.
Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).
8. Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. Per le domande pervenute nel primo periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 30 giugno 2022 mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 1 dicembre 2022.
9. Per ogni periodo di incentivazione il link per l’accesso all’elenco delle domande pervenute, che costituirà l’ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nella sezione “Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2021 - Formazione e Investimenti” e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
10. All’interno di ogni periodo di incentivazione l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. E’ possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata ed, eventualmente, contestualmente, presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura
“annullamento istanza” oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
Articolo 4
(Prova del perfezionamento dell’investimento)
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte. La prova che l’investimento è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per I’ammissione all’erogazione del contributo. La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione sul sito del soggetto gestore RAM entro la data del 30 maggio 2022.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10:00 del 04 luglio 2022 ed entro le ore 16:00 del 01 aprile 2023, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 18 novembre 2021, n. 459. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web deII’Amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-formazione-e-investimenti
e sul sito della RAM all’indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione.
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell‘istanza.
3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10:00 del 01 dicembre 2022 ed entro le ore 16:00 del 1 settembre 2023, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 18 novembre 2021, n. 459. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web deII‘Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, alla pagina: http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-formazione-e-investimenti
e sul sito della RAM all’indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli- investimenti-viii-edizione.
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.
4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.
5. In ogni caso l’impresa che pur avendo presentato domanda di accesso aII’incentivo non trasmetta, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al D.M. 18 novembre 2021, n. 459 e l’Amministrazione potrà tenerne conto anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione
6. Ove gli atti comprovanti I’acquisizione dei beni siano redatti in Iingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in Iingua italiana secondo la disposizione dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 in materia di documentazione amministrativa.
7. In ragione della sua peculiare natura, ove I’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante aII’incentivo ha I’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata daII’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M 18 novembre 2021 n. 459 (ovvero a far data dal 15 dicembre 2021), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero”.
Articolo 5
(Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonché a trazione elettrica - art. 2, comma 1 lettera a) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459)
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili 18 novembre 2021, n. 459;
c) nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459, prova documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;
d) qualora contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI articolo 5 comma 2 del D.M. 18 novembre 2021, n. 459, deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione;
e) attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).
Articolo 6
(Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica – art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459)
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6-D Final ai sensi di quanto previsto dall’Art. 12, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione;
b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459.
Articolo 7
(Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato – art.2, comma 1, lettera c) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459
1. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il traporto combinato marittimo
dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 al D.M. 18 novembre 2021, n. 459 volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all’allegato 1 del D. M. 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l’onere di produrre la prova documentale di seguito specificata:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili del 18 novembre 2021, n. 459, con l’indicazione dei relativi costi sostenuti;
d) qualora contestualmente all’acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.M. ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l’onere di fornire anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Articolo 8
(Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1 lett. c) del D.M. 18 novembre 2021, prot. n. 459)
1. Circa l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti agli incentivi, hanno l’onere di produrre:
a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 5, comma 5 lett. b) del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 per le unità frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
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civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 ;
c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n°2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Articolo 9
(Delle maggiorazioni)
1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 18 novembre 2021, n. 459, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, dovranno fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, attestante il numero delle unità di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’articolo 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l’incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.
Articolo 10
(Della rendicontazione e dell’attività istruttoria-Soggetto gestore)
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto secondo le modalità di cui all’articolo 4 commi 2 e 3.
2. Il Soggetto gestore svolge le attività così come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo dell’accordo di servizio MIMS-RAM. Il soggetto gestore provvede all’implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all’articolo 3 del presente decreto nonché al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, all’aggiornamento dei “contatori” tramite la redazione dell’elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all’attività istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all’Amministrazione. La Commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l’accoglimento delle istanze, dando comunicazione all’impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con decreto direttoriale è nominata una Commissione per la validazione dell’istruttoria compiuta dal Soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l’impresa dovrà fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l’attività istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal D.M. 18 novembre 2021, n. 459, ovvero l’insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l’Amministrazione esclude senz’altro l’impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all’immediata riacquisizione dei relativi importi.
Articolo 11
(Cumulabilità degli aiuti)
1. Ai sensi dell’articolo 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 12
(Verifiche e controlli)
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all’obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell’articolo 1, comma 9 del D.M. 18 novembre 2021, n. 459.
INDICE DM 10.11.2021
Art.1 Oggetto e finalità del contributo
Art.2 Modalità di funzionamento
Art.3 - Investimenti ammissibili e contributi concedibili
Art.7 Destinatari della misura di aiuto
APPROFODIMENTI
- Avvio successivo entrata in vigore del decreto
- Vincolo sui beni
- I soggetti destinatari sono le imprese di trasporto conto terzi
Il D.M. 18 novembre 2021 n.461 recante modalità di erogazione di incentivi a favore delle imprese di autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità, per le annualità da 2020 a 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 17 del 22 gennaio 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO
18 novembre 2021
Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco
veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di
rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto. (22A00311)
(GU n.17 del 22-1-2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019,
Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
FONDI STANZIATI
Considerato che sul capitolo 7309, piano di gestione n. 5,
risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati all'erogazione
di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare
con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di
rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto;
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 2 milioni di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, ad 11 milioni di euro
per l'annualita' 2021, a 10 milioni di euro per l'annualita' 2022, ad
8 milioni di euro per l'annualita' 2023, ad 8 milioni di euro per
l'annualita' 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualita' 2025, a 3
milioni di euro per l'annualita' 2026;
NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il
numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le
categorie di imprese;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE)
n. 651/2014;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di
Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via
generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu'
evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e
la Societa' rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attivita' da
affidare alla Societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di
spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale FONDI STANZIATI
2021-2026 al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua
qualita' di soggetto gestore, destinate ad incentivi a beneficio
delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul
territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico
nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di
autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare
attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 NORMATIVA COMUNITARIA
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato.
AVVIO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di
cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati
in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed
ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
4. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla
data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo
erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso
di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli
incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione
della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita'
aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non
viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e
regolarizzazioni di successioni ereditarie.
Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad CLICK DAY
esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono
esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse
utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con
aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo
alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche' nel sito
del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o
comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero
disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.
ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO IL SOLO CONTRATTO DI ACQUISTO
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad
ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni
di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' sufficiente
produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o
dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura
comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi
previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse
disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente
aggiornato e accantonati. L'ammissibilita' del contributo,
accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla
dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di
proposizione dell'istanza.
4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
Art. 3
Investimenti ammissibili e importi dei contributi
1. Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti
investimenti con gli importi dei contributi come di seguito
specificato e relativi:
a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a SOLO BENI NUOVI DI FABBRICA
metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric),
di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a
7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i
veicoli ad alimentazione diesel;
b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida
(diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa
complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed
a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alta sostenibilita' ai sensi del presente decreto, dimostrino CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN CASO DI ROTTAMAZIONE
anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe
inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo
pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato
per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione
devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in
proprieta' o ad altro titolo per almeno un anno antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LE PMI
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta
nella domanda di ammissione al beneficio.
4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un
medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure
d'incentivazione allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.
LIMITE DI € 700.000,00 PREVISTO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA
5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e
successive:
a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del
contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti
l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene
oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione
della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto
gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;
b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i
soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno
l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di
acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento
delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai
fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso
l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento
dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la
rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e
le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.
2. La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle
modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a
rendicontazione e' definita con apposito decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi
entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 5
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione dei contributi,
nonche' all'implementazione della piattaforma informatica di gestione
della fase di prenotazione e di rendicontazione, sono curate dalla
societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e
trasporti S.p.a. quale soggetto gestore. All'uopo, rilevano l'accordo
quadro di servizio sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) e dalla societa' Rete autostrade mediterranee -
Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in data 28 aprile 2020 e
previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base degli atti convenzionali di cui al comma 1,
provvede alla realizzazione dell'applicazione informatica, alla
gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata,
nonche' all'attivita' istruttoria connessa con le istanze pervenute.
Il soggetto gestore provvede, altresi', all'aggiornamento dei
«contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse
disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande
ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla
verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di
indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto. La commissione di validazione di cui al
comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della
domanda ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da
parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario, dell'adozione
del provvedimento di rigetto.
3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione e'
composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia
in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da
due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio
presso il medesimo dipartimento, nonche' da un funzionario con le
funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 6
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno
2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto
degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato
regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese
che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5
tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano
l'attivita' di autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande, i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 8
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' sempre fatta salva la facolta' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di effettuare
tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente
all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento e di
disporre in ordine all'obbligo di restituzione del contributo
concesso al bilancio dello Stato quando, in esito alle verifiche
effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2021
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 3015