04/11/2021 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15 LUGLIO 2021

Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

 


 

 

CIRCOLARE N.20 DEL 10.7.2020

OGGETTO: Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

 


 

SINTESI DELLA NORMATIVA

NORMATIVA: art.32 del D.L. n.73 del 25.5.2021

SOGGETTI BENEFICIARI

Esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

PRESENTAZIONE DOMANDA dal 4.10.2021 al 4.11.2021 (non è un click day, è previsto il riparto)

CREDITO D'IMPOSTA: 30% delle spese ammesse (in caso di risorse non sufficienti, questa percentuale verrà ridotta)

AGEVOLAZIONE MASSIMA: € 60.000,00

FONDI STANZIATI: € 200mln

LE SPESE DEVONO ESSERE SOSTENUTE NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO 2021

La circolare nr.20 del 10.7.2020 ha chiarito che per le imprese in contabilità ordinaria vale il principio di competenza, non è richiesto il pagamento.

SPESE AMMESSE

a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';

Punto 2.2.1

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese

IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE VERRA' PUBBLICATO entro il 12 novembre 2021

MODALITA' DI UTILIZZO:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2.  (12 novembre 2021)

NON E'  TASSATO

IL PRECEDENTE DEL 2020 (Fiscooggi 1.6.2021)

Una misura analoga, finalizzata a incentivare la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ha già operato nel 2020, introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 125, Dl n. 34/2020), con modalità attuative definite dal provvedimento del 10 luglio 2020. In quell’occasione era stato previsto un credito d’imposta, sempre nel limite di 60mila euro per beneficiario, in misura pari al 60% delle spese sostenute. Tuttavia, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei crediti indicati nelle comunicazioni di accesso all’agevolazione e del limite di spesa stanziato, il bonus effettivamente spettante è stato inizialmente ridimensionato al 15,6423% di quanto richiesto (provvedimento dell’11 settembre 2020), percentuale poi innalzata al 47,1617% a seguito di un sostanzioso incremento delle risorse disponibili (provvedimento del 16 dicembre 2020).

CHIARIMENTI CONTENUTI NELLA CIRCOLARE NR.20 DEL 10.7.2020

2.2.1 Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti (certificazione)

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

2.2.2 Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (marcatura CE)

Per quanto concerne, l’insieme di cui alla lettera sub b) si rammenta che con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E è stato già fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i 17 fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea

2.3 Principio di competenza

.............

Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione «spese sostenute nel 2020», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

i. per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

ii. per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.


 

RASSEGNA STAMPA

Fiscooggi 1/6/2021

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Sostegno-bis (Ecnews - 30.7.2021)

Istanze bonus sanificazione: ultima chiamata giovedì 4 novembre (www.fiscoggi.it - 2/11/2021)

Credito d’imposta sanificazione, pronti i chiarimenti dell’Agenzia (www.fiscooggi.it - 2/11/2021)