Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto di merci
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Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.
RIFERIMENTO NORMATIVI
D.M. prot. 322 del 29 settembre 2015.
Tale Decreto Ministeriale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I relativi investimenti sono finanziabili solo se avviati in data posteriore alla pubblicazione del Decreto.
Il suddetto D.M. ed il connesso Decreto Dirigenziale attuativo prot. n. 175 del 21 ottobre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 04 novembre 2015.
Circolare esplicativa prot. 21337 del 19 novembre 2015
DATA PRESENTAZIONE DOMANDA - dal 05 novembre 2015 al 31 marzo 2016.
AMBITO – Intero territorio Nazionale
SOGGETTO GESTORE - Società Rete Autostrada Mediterranee (RAM)
FINALITA’ (art. 1 c.2) - Rinnovo e adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonche' per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del
settore
FONDI STANZIATI – 15 milioni di euro
SOGGETTI BENEFICIARI - imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Art. 4 c. 1 “Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.”
SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO
Lettera a): piccole, medie e grandi imprese
Lettera b) e c): solo piccole e medie imprese
A) 6,5 milioni di euro per acquisizione (anche mediante locazione finanziaria) di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate (contributo di 4.000 euro per veicolo), nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG (contributo di 9.000 euro per veicolo di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t) e gas naturale liquefatto LNG (contributo di 13.000 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t);
Le intensità di aiuto sono maggiorate del 10 % per l'acquisizione di beni cui alla lettere a) in caso di piccole e medie imprese.
B) 6,5 milioni di euro per acquisizione (anche mediante locazione finanziaria) di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi (vedasi l'allegato tecnico a pagina 6) volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Il contributo viene determinato nel limite del 10 % del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni semirimorchio;
Le intensità di aiuto sono maggiorate del 15 % per le acquisizioni di cui alla lettera B) effettuate da piccole e medie imprese aderenti ad una rete d'impresa.
C) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese (anche mediante locazione finanziaria) di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto. Il contributo viene determinato nel limite del 10 % del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro 2.000.
Le intensità di aiuto sono maggiorate del 15 % per le acquisizioni di cui alla lettera C) effettuate da piccole e medie imprese aderenti ad una rete d'impresa.
I beni di cui alle lettere a) e b) devono essere NUOVI DI FABBRICA
LEASING AMMESSO – Il pagamento dei beni in leasing è chiarito al punto 6.1 della Circolare esplicativa del 19 novembre 2015.
In caso di richieste eccedenti rispetto ai fondi disponibili è prevista la RIDUZIONE PROPORZIONALE DEI CONTRIBUTI FRA TUTTE LE IMPRESE.
Art. 1 c.6 “Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si procedera' alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.”
DE MINIMIMIS – L’agevolazione non è in de minimis
DECORRENZA DELLE SPESE – L’investimento deve essere avviato a partire dal 04 novembre 2015 ed essere già completato (con fattura quietanzata) entro la data di presentazione della domanda.
“In base a quanto previsto dal D.M. 322/2015 è possibile presentare la domanda di ammissione ai contributi esclusivamente ad investimento perfezionato e ultimato, con produzione non solo del contratto d’acquisto, ma anche dei documenti comprovanti l’avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa richiesta all’UMC), nonché prova del pagamento del prezzo di acquisizione del bene (tramite fatture quietanzata).”
AGEVOLAZIONE MASSIMA - € 400.000,00 per ogni impresa
CUMULABILITA' – non è cumulabile con altri contributi pubblici. Punto 9 della Circolare esplicativa del 19 novembre 2015.
VINCOLO DESTINAZIONE DEI BENI - beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018.
PER INFORMAZIONI - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al Numero Verde 800896969.