PREMESSA
Lo studio non segue questa agevolazione fiscale
SUPER AMMORTAMENTO
NORMATIVA
Art.7, DDL Stabilità 2016
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46119_testi.htm
SOGGETTI BENEFICIARI
Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni
AGEVOLAZIONE
Maggiorazione figurativa del costo di acquisizione dei beni strumentali nella misura del 40%
BENI ECLUSI
- Fabbricati e costruzioni
- Beni strumentali che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
- Beni immateriali
- Gli investimenti di cui all'allegato 3
L'AGEVOLAZIONE RIGUARDA SOLO LE IMPOSTE SUI REDDITI (IRES/IRPEF) non l'IRAP
Per le società di capitali il risparmio fiscale è pari all'11% del costo del bene (40% x 27,5%)
PROFILO TEMPORALE
Gli investimenti devono essere "effettuati" dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento,
dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall’art. 109,
commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è
avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al
momento in cui si realizza l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro
diritto reale. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di
ultimazione della prestazione.
L’agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima
del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.
(Approfondimento Confindustria)
NON RILEVA IL PAGAMENTO che può essere effettuato successivamente al periodo
agevolato oppure può essere effettuato anticipatamente
AGEVOLABILI SOLO BENI NUOVI DI FABBRICA
E' AMMESSO IL LEASING
Per poter attivare il meccanismo è necessaria l'ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE nel processo produttivo
CUMULABILITA' CON LA LEGGE SABATINI ?
Di conseguenza potrebbero essere considerate come agevolazioni cumulabili con gli altri incentivi.
Già per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi il Ministero dello Sviluppo Economico si era espresso a favore del cumulo con i beni agevolati a valere sulla misura Nuova Sabatini.
Ricapitolando, quindi, uno stesso investimento dovrebbe poter beneficiare del finanziamento Nuova Sabatini con abbattimento interessi del 2,75%, assistito da una garanzia pubblica fino all’80% del finanziamento, con l’ulteriore beneficio del super-ammortamento al 140%. (Fonte: www.ipsoa.it)
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LA NORMATIVA
Art. 7
(Ammortamenti)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.
5. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “non superiore ad un decimo” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore ad un quinto”.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.