Rev 14/11/2015
Decreto Ministeriale 30 luglio 2015
«Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. (15A07879) (GU Serie Generale n.244 del 20-10-2015)
Premessa:
Lo studio non seguirà questa normativa in quanto non ha le competenze fiscali e la struttura per determinare e gestire questa nuova ed importante agevolazione fiscale.
Ci siamo limitati a leggere l'unico documento disponibile (il decreto 30 luglo 2015) ed a partecipare ad un interessante convegno organizzato da PwC. Secondo questa società di consulenza, a partire dal 2016, il marchi ed il Know-how non saranno più agevolabili.
LINK
http://www.sviluppoeconomico.gov.it
E' UNA AGEVOLAZIONE DI SISTEMA IN VIGORE DAL 2015
PER IL 2015 L'OPZIONE DEVE ESSERE FATTA ENTRO IL 31/12/2015
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1)
Il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da
marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
SOGGETTI BENEFICIARI (art. 2)
Possono optare per il regime opzionale tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti non residenti nel territorio dello stato con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
I soggetti beneficiari possono optare per il Regime indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo degli stessi, con ciò dovendosi ricomprendere, a titolo esemplificativo, i beni immateriali sviluppati internamente dal contribuente ma anche quelli acquisiti da altri soggetti (anche in licenza), e sui quali il contribuente svolge attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo. (relazione)
SOGGETTI ESCLUSI (art. 2)
DURATA DELL'OPZIONE (art.4)
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. Si tratti quindi di una norma si sistema.
L'opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari (relazione) .
MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE (art.4)
OPERAZIONI STRAORDINARIE (art.5)
DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE (art.6)
L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di:
(i) Software protetto da copyright;
(ii) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per
invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati
complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e
certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
(iii) marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di
registrazione;
(iv) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
(v) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o
scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Dal 2016 non dovrebbero essere più agevolabili in marchi (iii) ed il know-how (v) (Fonte: pwc)
TIPO DI UTILIZZO AGEVOLABILI (art. 7)
Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:
(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;
(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi l’utilizzo
nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del
diritto stesso.
DEFINZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (art.8)
(i) la ricerca fondamentale;
(ii) la ricerca applicata,
(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti,
processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le
attività di sviluppo dei marchi;
(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
(v) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche
finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il
mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi,
anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e
la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
(vi) le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere
distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.
La relazione ha chiarito quanto segue:
Non è necessario che le attività di R. & S. relative a un determinato bene immateriale siano esercitate nel periodo di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene è sufficiente che tale attività sia stata esercitata nei periodi di imposta precedenti.
E' irrilevante il luogo di svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo (anche all'estero).
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE (art.9)
Reddito agevolabile = (costi qualificati)/(costi complessivi) * Redditi derivanti dal bene immateriale
Costi qualificati: tutti i costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo che sono state svolte (i) direttamente dal contribuente; (ii) da università o enti di ricerca e organismi equiparati e (iii) da società, incluse le start-up innovative, diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo
Costi complessivi: costi qualificati + (i) costi derivanti da operazioni infragruppo + (ii) costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene intangibile.
In ragione della suddetta composizione degli elementi del coefficiente per la determinazione del reddito agevolabile, risulta pertanto evidente che qualora le spese di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili "agevolabili" siano solo quelle relative ad attività di ricerca e sviluppo effettuate direttamente dal contribuente o effettuate da soggetti terzi indipendenti (università, centri di ricerca e soggetti indipendenti), la quota di reddito agevolabile sarà pari all'intero importo del reddito derivante dall'utilizzo di tali beni (infatti in tal caso il valore del coefficiente risulterà pari a zero). (relazione)
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE (art.9 punto 8)
30% 2015
40% 2016
50% dal 2017 in poi
8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi dei commi precedenti non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata,
rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
LA DETASSAZIONE RIGUARDA IRES E IRAP
PATENT BOX E CREDITO D'IMPOSTA PER R. & S. SONO COMPATIBILI
Non si può parlare di cumulabilità in quanto il credito d'importa agevola le spese mentre il patant box detassa il reddito.
REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI (Art.10)
Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali "agevolabili", a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali "agevolabili" (relazione)
TRACCIABILITA' DELLE SPESE E DEI REDDITI (Art.11)
Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8 e i beni immateriali di cui all’articolo 6, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.
PROCEDURA DI RULING (Art. 12)
1. Ricadono nell’ambito applicativo dell’accordo con l’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 le seguenti fattispecie:
(i) la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali di cui all’articolo 6; (obbligatoria)
(ii) la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6 in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto (i), realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa; (facoltativa)
(iii) la determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 10 realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. (facoltativa)
E' prevista una procedura di ruling semplificata per le pmi
3. Ai fini della determinazione del contributo economico di cui al comma 1, punto (i), le
microimprese, piccole e medie imprese, accedono alla procedura di ruling di cui al medesimo
comma 1, attraverso modalità semplificate stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.
Determinazione del contributo economico in caso di utilizzo diretto
3. .. Il contributo è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con
particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le predette imprese
dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, fornendone
dimostrazione all’amministrazione finanziaria.
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