Autoimprenditorialità - finanziamenti a tasso zero per le imprese giovanili e femminili - Domande a partire dal 13/1/2016

 

AUTOIMPRENDITORIALITA'

Finanziamenti a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni, per la nascita di nuove imprese, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

 

 


LINK INVITALIA

 

LINK DEL MINISTERO

 

INVITALIA: 10 CONSIGLI PER PRESENTARE LA DOMANDA

 

INVITALIA - Le attività e le spese ammissibili

 

 

PREMESSA - SOSPENSIONE DELL'ISTRUTTORIA

INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Le risorse finanziarie assegnate a "Nuove imprese a tasso zero" non sono sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale delle domande presentate.

Pertanto Invitalia sospende l’attività di valutazione delle richieste risultate potenzialmente eccedenti (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese - n.100585 del 23 dicembre 2015).

Gli interessati riceveranno una comunicazione via PEC.

Con la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, Invitalia riavvierà la valutazione delle domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Tale sospensione non comporta la chiusura dello sportello.

 

NORMATIVA

DECRETO 8 luglio 2015, n. 140

Regolamento recante criteri e modalita' di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (15G00154) (GU n.206 del 5-9-2015 ) da Link gazzetta Ufficiale

 

CIRCOLARE  9 ottobre 2015 (gu 243 del 19 ottobre 2015)

«Termini e  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo  I,
Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialita',  in tutto il territorio nazionale, attraverso la  creazione  di  micro  e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in  merito  alle procedure di concessione ed erogazione delle  agevolazioni»  da
Link Gazzetta Ufficiale

 

SOGGETTO GESTORE: Invitalia

 

E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DAL 13 Gennaio 2015

Non ci sono graduatorie, né click-day

  • le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione
  • dopo la  verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia

 

FONDI DISPONIBILI: 1,5 miliardi di euro in quattro anni e per la prima tranche, 500mln di euro fino a esaurimento dei fondi (ItaliaOggi 31/8/2015).

 

AMBITO: Intero territorio nazionale

 

SOGGETTI BENEFICIARI (3.1 regolamento)

a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;

b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di

partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;

c) costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di

agevolazione;

d) di micro e piccola dimensione, 

 

3.3.   possono altresì richiedere le  agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, entro e non oltre  45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni  facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione

 

(Invitalia) Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o da donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

 

I BENEFICIARI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI (4.1)

a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti

agricoli;

b) fornitura di servizi:

(i) alle imprese;

(ii) alle persone.

c) commercio di beni e servizi;

d) turismo;

e) settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:

(i)  attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla

fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento

dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;

(ii)  l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano

nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni

innovative.

 

INVESTIMENTO MASSIMO (4.1) € 1.500.000,00

 

DECORRENZA DELLE SPESE (4.1 a)) sono ammesse le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda (ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone  fisiche)

 

ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA (4.1 b)): entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (è possibile richiedere una proroga di 6 mesi)

 

SPESE AMMISSIBILI (5.1 e 5.2)

a) suolo aziendale;

sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento  complessivo agevolabile;

 

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

sono ammesse nei  seguenti limiti, in funzione del settore di attività nel quale è promosso il programma di investimento:

i. Produzione di beni nel settore dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione

dei prodotti agricoli: sono ammesse le spese di costruzione, acquisto e

ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'investimento

complessivo agevolabile;

ii. Turismo: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo

del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

iii. Altri settori: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite

massimo del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivo agevolabile;

 

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica (solo beni nuovi di fabbrica);

non ci sono limitazioni.

 

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

sono agevolabili nel limite del 20%  dell’investimento complessivo ammissibile. Rientrano in tali servizi, a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, ecc, a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’attività proposta;

 

e) brevetti, licenze e marchi;

è agevolabile nel limite del 20%  dell’investimento complessivo ammissibile.

 

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla

realizzazione del programma;

 

g) consulenze specialistiche.

sono agevolabili nel limite del 5%  dell’investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’avvio delle attività.

 

SPESE NON AMMESSE (5.4)

 

a)relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back;

b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado. A tal fine, l’impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; relative a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento; notarili e relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 5.6;

d) relative all'acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come

laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di

investimenti;

e) di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

 

INCENTIVI in regime de minimis (6.1)

Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria (pari al 25%). Investimento massimo € 1.500.000,00.

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO (6.2)

Il finanziamento agevolato è rimborsato, secondo un piano di  ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento

 

GARANZIE (6.4)

Il finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 deve essere assistito da garanzie reali,  tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 185/2000, entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso. Per i programmi d’investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 7.5 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della Circolare 5 febbraio 2014 n. 4075 del Ministero dello sviluppo economico. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione.

 

APPORTO DI MEZZI PROPRI (6.5)

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25%  delle spese ammissibili complessive.

 

LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI (11.1)

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni

concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.

 

8.4 L’ESAME DI MERITO, comprendente un COLLOQUIO OBBLIGATORIO con i proponenti

finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o

pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di impresa;

b) capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;

c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;

d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proponente e relative strategie di marketing;

e) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.

 

L'ITER  E I TEMPI PER OTTENERE  L'AGEVOLAZIONE

1) Domanda

2) Delibera ammissione non ammissione: entro 60gg (necessari per la verifica di sussistenza   dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'esame di merito).

3) Verifica tecnica: entro 30gg

4) Stipula contratto: entro 30gg

 

EROGAZIONE DELLE  AGEVOLAZIONI (10)

10.1 L’erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 6.1 avviene su richiesta

dell’impresa beneficiaria mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di  spesa quietanzati. L’impresa beneficiaria può presentare al massimo tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non può essere inferiore al 25% (venticinque percento) dei costi ammessi.

 

10.3. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una

prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque percento) del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa

 

10.4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del Regolamento, in alternativa alle modalità di erogazione indicate al punto 10.1 e 10.3, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni e servizi di cui al punto 5.1,  subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti.