Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
(art.9 dl n.83 del 31/5/2014)
Premessa
ITALIA OGGI 28 Maggio 2015 (L'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio)
Sarà possibile registrarsi dal 22 giugnio 2015 al 24 luglio 2015.
Portale: https://procedimenti,beniculturali.gov.it
Si allegano le istruzioni pubblicate su ItaliaOggi
Normativa di riferimento
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (GU n.125 del 31-5-2014 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
Decreto ministeriale del 12/2/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23/3/2015.
Ambito territoriale
Intero territorio nazionale
Soggetti beneficiari (per il dettaglio art.2 del decreto attuativo)
a) Esercizio ricettivo singolo:
1) Struttura alberghiera;
struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche' quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
2) Struttura extra-alberghiera
affittacamere; ostelli per la gioventu'; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonche' le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali
b) Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o anciliari
l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettivita', quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attivita' analoghe;
c) Agenzie di viaggio e tour operator
Quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto.
L’agevolazione è in regime de minimis
Agevolazione massima complessiva nei tre esericizi (€12.500,00).
Credito d’imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di € 12.500,00 nei periodo di imposta 2014, 2015 e 2016.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali.
Le singole voci di spesa di cui al comma 2 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potra' usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro (tre quote annuali di € 4.166,00).
E’ previsto il click day
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
Non è tassato
Fondi stanziati a livello nazionale
15mln di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2016
Decorrenza spese (solo domande a consuntivo)
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2014,2015 e 2016 (dall’1/1/2014 al 31/12/2016)
Spese ammesse (Art. 4 del decreto attuativo)
a) con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio
gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download:
acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri,parabole, ripetitori di segnale).
b) con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile:
acquisto di software e applicazioni.
c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi edextra-ricettivi:
acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk).
d) con riferimento alle spese per spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da
tour operator e agenzie di viaggio:
contratto di fornitura spazi web e pubblicita' on-line.
e) con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale:
contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
f) con riferimento alle spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita':
contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
g) con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente:
contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Non è cumulabile con altre agevolazioni
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale
Presentazione delle domande (art.5 decreto attuativo) – Solo domande a consuntivo
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentate entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche