Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel
settore turistico (art.10 dl n.83 del 31/5/2014)
Premessa
Ad oggi è stata pubblicato solo la bozza del decreto attuativo con le disposizioni applicative n. 73.
Normativa di riferimento
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (GU n.125 del 31-5-2014 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
Ambito territoriale
Intero territorio nazionale
Soggetti beneficiari
Strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012
La bozza di decreto attuativo (art.2) indica quali sono le strutture alberghiere, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, i conhotel e i marina resort
Agevolazione (in regime de minimis) – Agevolazione massima € 200.000,00
Credito d’imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di € 200.000,00 nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali
E’ previsto il click day
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
Non è tassato
Fondi stanziati a livello nazionale: € 220 mln
(nel limite di spese annua di 20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di 220 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili)
Il 10% delle risorse è destinato a progetti relativi all’acquisto di mobili e arredi.
Decorrenza spese
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2014,2015 e 2016 (dall’1/1/2014 al 31/12/2016)
Spese ammesse (Gli art. 2 e 4 della bozza del decreto attuativo contengono il dettaglio delle spese ammesse)
- interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni;
Sono ammessi i seguenti interventi:
interventi di manutenzione straordinaria;
interventi di restauro e di risanamento conservativo;
interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989,n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
- incremento dell'efficienza energetica;
- spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2,
Non è cumulabile con altre agevolazioni
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale
Presentazione delle domande (art.5 decreto attuativo)
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentate entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche
Vincolo sui beni
I credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.