Credito d'imposta per riqualificare le strutture ricettive

Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le  strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire  l'imprenditorialita'  nel
settore turistico (art.10 dl n.83 del 31/5/2014)

Premessa

Ad oggi è stata pubblicato solo la bozza del   decreto attuativo con le disposizioni applicative   n. 73.

 

Normativa di riferimento

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (GU n.125 del 31-5-2014 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

 

Ambito territoriale

Intero territorio nazionale

 

Soggetti beneficiari

Strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012

La bozza di decreto attuativo (art.2)  indica quali sono  le strutture alberghiere, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.:   gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, i conhotel e i marina resort

 

Agevolazione (in regime de minimis) – Agevolazione massima € 200.000,00

Credito d’imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di € 200.000,00 nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali

 

E’ previsto il click day

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande

 

Non è tassato

 

Fondi stanziati a livello nazionale: € 220 mln

(nel limite di spese annua di 20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di 220 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili)

Il 10% delle risorse è destinato a progetti relativi all’acquisto di mobili e arredi.

 

Decorrenza spese

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2014,2015 e 2016 (dall’1/1/2014 al 31/12/2016)

 

Spese ammesse (Gli art. 2 e 4 della bozza del decreto attuativo contengono il dettaglio delle spese ammesse)

-   interventi  di  ristrutturazione  edilizia di  cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di  cuial decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
successive  modificazioni;

Sono ammessi i seguenti interventi:

interventi di manutenzione straordinaria;

interventi di restauro e di risanamento conservativo;

interventi di ristrutturazione edilizia;

 

interventi  di  eliminazione  delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9    gennaio  1989,n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  anche  tenendo  conto  dei  principi  della  "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006,ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

incremento dell'efficienza energetica;

spese  relative  a  ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto  di  mobili  e  componenti d'arredo destinati  esclusivamente  agli  immobili   oggetto   degli interventi di cui al comma 2,

 

 

Non è cumulabile con altre agevolazioni

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale

 

 

Presentazione delle domande (art.5 decreto attuativo)

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentate entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche

 

Vincolo sui beni

I credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.