Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
(d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 116/2014)
Rev 14/10/2014
Normativa di riferimento (Art. 18 d.l. 91/2014)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
Soggetti Beneficiari (comma 1)
Titolari di reddito d’impresa (non ci sono limitazioni per quanto riguarda la dimensione, l’attività svolta ed il tipo di contabilità adottato).
(Non sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro autonomo e le società semplici. Il punto 1 della circolare 44/e del 27/10/2009 riporta l’elenco dei soggetti agevolabili)
Ambito territoriale (comma 1)
Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (non ci sono quindi limitazioni territoriali)
Decorrenza dal 25/6/2014 al 30/6/2015 (comma 1)
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25/06/2014) e fino al 30 giugno 2015
Modalità di acquisizione dei beni agevolabili (il leasing è ammesso) (agenzia delle entrate circolare 44/E/2009, tremonti ter)
- Acquisto diretto del bene (l’agevolazione compete con riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, ex art. 109 del Tuir; il requisito della data di entrata in funzione è richiesto solo per la deduzione dell’ammortamento);
- Contratto di leasing (rileva alla data di consegna del bene dalla società concedente al soggetto utilizzatore);
- Contratto di appalto (data di ultimazione dell’opera, ovvero Sal se previsti contrattualmente);
- Beni realizzati in economia (costi imputabili per competenza nell’esercizio).
Beni agevolabili - nuovi di fabbrica (comma 1)
Investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.
(la circolare n.44/e del 2009 ha comunque chiarito che è irrilevante il fatto che il venditore degli stessi abbia o non abbia un codice attività appartenente a tale voce)
Nella divisione 28 sono compresi macchinari ed attrezzature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione
Sono esclusi ad esempio:
- beni immobili;
- beni immateriali;
- hardware e software.
Il valore unitario dei beni agevolabili deve essere maggiore a € 10.000,00 (comma 3)
Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti
Misura dell’agevolazione (comma 1)
Credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degliinvestimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. (la Tremonti-ter consisteva in una detassazione dell’investimento e quindi non poteva essere fruita dalle aziende che chiudevano l’esercizio in perdita).
Non è un aiuto di stato
Non è in de minimis
Non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva, è soggetto solo a particolari vincoli per quanto riguarda l’utilizzo
Imprese con attività inferiore a 5 anni (comma 2)
Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni.
Modalità di utilizzo – tramite F24 (comma 4)
Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato effettuato.
Esempio
- investimento effettuato nel 2014
- è riconosciuto un credito d’imposta peri a 90
- lo stesso può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016;
- in ognuno dei periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 può essere utilizzato un massimo di 30
Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (comma 4)
La fruizione è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro (comma 5)
5. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
Non è tassato (comma 4)
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Vincolo sui beni (comma 6)
Il credito d'imposta e' revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
Esempio:
- i beni acquistati nel periodo 2014 devono essere conservati fino al 31/12/2015;
- i beni acquistati nel periodo 2015 devono essere conservati fino al 31/12/2016;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Agenzia delle Entrate: Circolare n.44/e del 27 ottobre 2009
OGGETTO: Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli
investimenti in macchinari
3.2 Momento di effettuazione degli investimenti
Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato
articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale.
CUMULABILITA'
E’ cumulabile con altre agevolazioni (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)
L’art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni.
Viene fatto riferimento al chiarimento dell’agenzia delle entrate (Circolare 44/2009)
E’ cumulabile con altre agevolazioni (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)
L’art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni.
Viene fatto riferimento al chiarimento dell’agenzia delle entrate (Circolare 44/2009)
Bonus investimenti è cumulabile con la “Nuova Sabatini” – (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)
Le regole per l’utilizzo congiunto, nei limiti delle intensità massime, sono previste dal DM 27 novembre 2013.
Cumulabilità bonus investimenti, Sabatini bis e bonus ricerca - Circolare confindustria Nov 2014 (News 3248)
http://beta.studioastolfi.com/index.php/news/3474-3248-circolare-confindustria-nov-2014-cumulabili-bonus-investimenti-sabatini-bis-e-bonus-ricerca-italiaoggi-26112014.html
Faq Bando Inail Fipit
Aggiornamento 25/11/2014
3. L'ammissione al bando Fipit è compatibile con la misura di agevolazione fiscale di cui al d.lgs. 91/2014 (c.d. Tremonti-Quater)?
Si ritiene sussista incumulabilità dei due interventi di sostegno alle imprese, in quanto nell’Avviso pubblico, all’art.5, si afferma espressamente che l’impresa non deve aver chiesto, né aver ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda.