Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art.18 d.l. 91/2014) (scadenza 30 giugno 2015)

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

(d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 116/2014)

Rev 14/10/2014

Normativa di riferimento (Art. 18 d.l. 91/2014)

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).

Soggetti  Beneficiari (comma 1)

Titolari di reddito d’impresa (non ci sono limitazioni per quanto riguarda la  dimensione, l’attività svolta ed il tipo di contabilità adottato).

(Non sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro autonomo e le società semplici. Il punto 1 della circolare 44/e del 27/10/2009 riporta l’elenco dei soggetti  agevolabili)

Ambito territoriale (comma 1)

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (non ci sono quindi limitazioni territoriali)

Decorrenza dal 25/6/2014 al 30/6/2015 (comma 1)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25/06/2014) e fino al 30  giugno  2015

Modalità di acquisizione dei beni  agevolabili (il leasing è ammesso) (agenzia delle entrate circolare 44/E/2009, tremonti ter)

-  Acquisto diretto del bene (l’agevolazione compete con riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, ex art. 109 del Tuir; il requisito della data di entrata in funzione è richiesto solo per la deduzione dell’ammortamento);

-  Contratto di leasing (rileva alla data di consegna del bene dalla società concedente al soggetto utilizzatore);

-  Contratto di appalto (data di ultimazione dell’opera, ovvero Sal se previsti  contrattualmente);

-   Beni realizzati in economia (costi imputabili per competenza nell’esercizio).

Beni agevolabili - nuovi di fabbrica (comma 1)

Investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28 della  tabella  ATECO di  cui  al   provvedimento   del   Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

(la circolare n.44/e del 2009 ha comunque chiarito che è irrilevante il fatto che il venditore degli stessi abbia o non abbia un codice attività appartenente a tale voce)

Nella divisione 28 sono compresi macchinari ed attrezzature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione

Sono esclusi ad  esempio:

- beni immobili;

- beni immateriali;

- hardware e software.

Il valore unitario dei beni agevolabili deve essere maggiore a € 10.000,00 (comma 3)

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di  eventuali contributi in conto impianti

Misura dell’agevolazione (comma 1)

Credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degliinvestimenti in beni  strumentali compresi  nella  suddetta  tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. (la Tremonti-ter consisteva in una detassazione dell’investimento e quindi non poteva essere fruita dalle aziende che chiudevano l’esercizio in perdita).

Non è un aiuto di stato

Non è in de minimis

Non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva, è soggetto solo a particolari vincoli per quanto  riguarda l’utilizzo

Imprese con attività inferiore a 5 anni (comma 2)

Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.

Modalità di utilizzo – tramite F24 (comma 4)

Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre quote annuali di pari importo.  

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato effettuato.

Esempio

-  investimento effettuato nel 2014

-  è riconosciuto un credito d’imposta peri a 90

-   lo stesso può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016;

-   in ognuno dei periodi d’imposta 2016,  2017 e 2018 può essere utilizzato un massimo di 30

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (comma 4)

La fruizione è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro (comma 5)

5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni di cui al citato decreto.

Non è tassato (comma 4)

Esso non concorre alla formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive.

Vincolo sui beni (comma 6)

Il credito d'imposta e' revocato: 
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

Esempio:
- i beni acquistati nel periodo 2014 devono essere conservati fino al 31/12/2015;
- i beni acquistati nel periodo 2015 devono essere conservati fino al 31/12/2016;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto beneficiario dell'agevolazione. 

 

MOMENTO  DI  EFFETTUAZIONE  DEGLI INVESTIMENTI

Agenzia delle Entrate: Circolare n.44/e del 27 ottobre 2009

OGGETTO: Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli
investimenti in macchinari

3.2 Momento di effettuazione degli investimenti

Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato
articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale.

 

CUMULABILITA'

 

E’  cumulabile con altre agevolazioni (fonte: Eutekne.info  17/9/2014)

L’art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni.

Viene fatto riferimento al chiarimento dell’agenzia delle entrate  (Circolare 44/2009)

E’  cumulabile con altre agevolazioni (fonte: Eutekne.info  17/9/2014)

L’art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni.

Viene fatto riferimento al chiarimento dell’agenzia delle entrate  (Circolare 44/2009)

Bonus investimenti è cumulabile con la “Nuova Sabatini” (fonte: Eutekne.info  17/9/2014)

Le regole per l’utilizzo congiunto, nei limiti delle intensità massime, sono previste dal DM 27 novembre 2013.

Cumulabilità bonus investimenti, Sabatini bis e bonus ricerca - Circolare confindustria Nov 2014 (News  3248)

http://beta.studioastolfi.com/index.php/news/3474-3248-circolare-confindustria-nov-2014-cumulabili-bonus-investimenti-sabatini-bis-e-bonus-ricerca-italiaoggi-26112014.html

Faq Bando Inail Fipit

Aggiornamento 25/11/2014


3. L'ammissione al bando Fipit è compatibile con la misura di agevolazione fiscale di cui al d.lgs. 91/2014 (c.d. Tremonti-Quater)?
Si ritiene sussista incumulabilità dei due interventi di sostegno alle imprese, in quanto nell’Avviso pubblico, all’art.5, si afferma espressamente che l’impresa non deve aver chiesto, né aver ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda.