INTERVENTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI COMMERCIALI
Decreto della Regione Marche 190 del 7/6/2012 pubblicato sul BURM il 14/06/2012
Scadenza: 18 LUGLIO 2012
Fondi stanziati: € 250.000,00
Decorrenza spese: 1/1/2011
Soggetti beneficiari
1) Piccole e medie imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2) I soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l’acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.
3) Gli agenti e rappresentanti di commercio con sede legale nella Regione Marche.
4) Le attività di commercio all’ingrosso.
Non rientrano tra i soggetti beneficiari le seguenti di attività:
- attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati);
- attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- attività di farmacie e rivendita di carburanti salvo le parti di attività derivanti da comunicazioni ai sensi del D.LGS. 114/98 o da autorizzazioni comunali per tabelle speciali di cui al DM 375/1998 ed al DM 561/1996 (ricambi auto, ecc);
- attività che prevedono trasformazione di prodotti;
- attività di noleggio;
- attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze);
- attività artigianali per la produzione propria;
Sono ammessi a contributo gli interventi relativi:
- costruzione, acquisto, ristrutturazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci (le spese relative al deposito merci sono ammissibili anche se il deposito non è contiguo all’unità locale);
- arredi, attrezzature fisse, mobili, elettroniche ed informatiche (hardware e software) strettamente funzionali;
- acquisto o adeguamento degli automezzi, a specifica destinazione alimentare e non, esclusivamente per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- acquisto attrezzature e strutture da adibire al commercio su aree pubbliche;
- acquisto merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale per un valore massimo di € 30.000,00.
Tipo di Intervento
6) Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:
- costruzione, acquisto, ristrutturazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci (le spese relative al deposito merci sono ammissibili anche se il deposito non è contiguo all’unità locale);
- arredi, attrezzature fisse, mobili, elettroniche ed informatiche (hardware e software) strettamente funzionali;
- acquisto o adeguamento degli automezzi, a specifica destinazione alimentare e non, esclusivamente per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- acquisto attrezzature e strutture da adibire al commercio su aree pubbliche;
10. acquisto merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale per un valore massimo di € 30.000,00.
Entità dell'aiuto (In de Minimis)
6) L'abbattimento del conto interesse concesso è compreso tra un minimo del 2.5% ed un massimo del 4% sulla base delle risorse disponibili, e comunque non superiore al tasso praticato dall'Istituto Bancario, calcolato per un periodo massimo di 60 mesi, ed in ogni caso la spesa dell'investimento su cui viene riconosciuto il conto interesse non può superare l'importo di € 100.000,00.
I beneficiari entro 10 giorni dalla conclusione dell’investimento, trasmetteranno ………………….. certificazione bancaria dalla quale risulti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di affidamento del mutuo, la durata e l’entità.
Spese Ammissibili
7) La spesa ammissibile riferita agli investimenti di cui al Punto 5. commi 1-2-3-4 al fine dell'ottenimento dell'abbattimento del conto interesse, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 15.000,00.
Le spese di cui al punto 5 comma 5 “ acquisto merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale per un valore massimo di € 30.000.00 sono accoglibili a condizione che sia effettuato anche un investimento pari o superiore a € 15.000,00 di cui al punto 5 commi 1-2-3-4.
Nel caso di attività promiscue, ad esempio somministrazione e ricettività svolte congiuntamente, sono ammissibili esclusivamente gli acquisti, i lavori e le attrezzature utilizzate per le sole attività commerciali. In particolare, nel caso di attività promiscue, commerciale ed artigianale, non sono ammesse le spese inerenti i laboratori di produzione anche se funzionali all’attività di vendita.
8) Rientrano tra le spese ammissibili:
I costi sostenuti per gli interventi di cui al punto 5), oltre ai costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza tecnica per opere edili, nella misura massima del 5% del totale dell’investimento ammissibile e fatturabile.
Non rientrano tra le spese ammissibili i lavori in economia
9) Non rientrano tra le spese ammissibili l’acquisto degli autoveicoli, tranne quelli adibiti all'attività di commercio su aree pubbliche, e le spese accessorie quali, a titolo di esempio, quelle relative: alla imposta IVA, alla stipula dei contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, agli oneri di urbanizzazione, alle spese notarili, alla registrazione degli atti, alla telefonia mobile, ed ogni altra spesa non inerente la tipologia di investimento.
10) Non rientrano, inoltre, le spese sostenute per l’acquisto di azienda, sia per quanto riguarda l’avviamento che l’acquisto di attrezzature ed arredi
Tempi di realizzazione
Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria.
Sono agevolabili le spese fatturate a partire dall’1/1/2011