INDUSTRIA 4.0 - Prenotazione fondi 2025

NEWS

 4685 - Credito d'imposta Industria 4.0 - Pubblicate le modalità di prenotazione del credito (Decreto direttoriale 15 maggio 2025)

NORMATIVA

Decreto direttoriale del 15 maggio 2025

Legge 30.12 2024 nr. 207 art. 1 commi 445-448

RASSEGNA STAMPA

Comunicato Mise del 15 maggio 2015


COMUNICATO MISE DEL 16 MAGGIO 2015

Incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

Modello di comunicazione credito d’imposta

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Processo di prenotazione

  1. Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
  2. Conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
  3. Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
    In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Chi ha già comunicato

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

  1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
  2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
  3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

Monitoraggio e fruizione

Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore del nuovo modello

Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Investimenti esclusi dalla prenotazione

Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024. 

Piattaforma GSE

Nella piattaforma, previa registrazione all'Area Clienti, l’utente potrà accedere all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.

Vai alla Piattaforma GSE

Si ricorda che:

  • dal 18 maggio 2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.
  • sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.
  • il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript. 

Le richieste di supporto potranno essere inviate attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto.


 Legge 30 dicembre 2024, n.207 - art. 1 commi 445-448

446. INTRODUZIONE DEL LIMITE TEMPORALE DI SPESA COMPLESSIVO - clausula di salvaguardi per gli ordini già effettuati) 
 
446. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
 
(447. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA - DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO)
 
447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
 
(448. MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CREDITI) 
 
448. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

DECRETO DIRETTORIALE DEL 15 MAGGIO 2025 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri”, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dello sviluppo economico”
in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy”;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio
2024, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte
dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore
della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale,
l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO l’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”, che ha istituito il “Piano Transizione 4.0” disponendo, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, ovvero, a determinate condizioni,
fino al 30 giugno 2021;

VISTO, in particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1, della citata legge 27 dicembre
2019, n. 160, che con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati
A e B alla legge n. 232 del 2016, ha previsto che: “Al solo fine di consentire al Ministero dello
sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione
e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del
credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”;
disponendo inoltre che “Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico
sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione”;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e
medie imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021, con il quale è stato definito
il modello di comunicazione previsto dall’articolo 1, commi 189 e 190, della legge n. 160 del 2019
e dall’art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, che ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a determinate condizioni, fino
al 30 novembre 2023;

VISTO l’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024”, che, novellando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificando il
comma 1058 e introducendo i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, ha disposto l’applicazione del
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge
n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che subordina la fruizione del credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-
ter, della legge n. 178 del 2020, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva
dell’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta
ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione nonché all’aggiornamento della
medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti di cui al primo periodo
per gli investimenti già realizzati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;

VISTO, in particolare, il comma 1, quarto e quinto periodo, del citato articolo 6 del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39, a norma del quale “Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate
sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo
economico. Per le finalità di cui al presente articolo con apposito decreto direttoriale del Ministero
delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre
2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni
di cui al presente comma”;

VISTO il decreto 24 aprile 2024 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione
e la crisi industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, che al fine di dare
compiuta attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n.
39, ha approvato il nuovo modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti
i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-
bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020;

VISTO l’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-
2027”, che novellando l’articolo 1 della legge 30 dicembre n. 178 del 2020 e, in particolare,
modificando i commi 1051, 1057-bis, 1059, 1062 e 1063, e abrogando il comma 1058-ter, ha
disposto la cessazione anticipata al 31 dicembre 2024, ovvero, a determinate condizioni, al 30
giugno 2025, del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi;

VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 446, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che con
riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre n.
178 del 2020, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta anche agli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di
spesa pari a 2.200 milioni di euro;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 447, della menzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che,
ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, dispone che con apposito decreto
direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie
modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, con particolare riguardo al
contenuto, alle modalità e ai termini di invio delle comunicazioni concernenti l’ammontare delle
spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato;

VISTO anche il comma 448 dell’articolo 1 della sopra citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che,
ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30
dicembre, n. 178, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia
delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie,
secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni;

RAVVISATA la necessità di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui ai citati commi da
445 a 448 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell’allegato modello di
comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali
materiali nuovi, di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,
ai fini della prenotazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024,
per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore
con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.

2. Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine
da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

3. Con successivo decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la
crisi industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, sono individuati i
termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile
in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi
informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Art. 2
(Contenuto, modalità e termini di invio del modello di comunicazione)

1. Il modello di comunicazione si compone di un frontespizio, per l’indicazione dei dati
identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e di una sezione, per l’indicazione
delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e l’importo
del credito d’imposta.

2. Il modello di comunicazione è trasmesso dall’impresa in via preventiva, e comunque entro e
non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti
in beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo
credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico
di invio della comunicazione in via preventiva.


3. Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette
nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del
pagamento relativo all'ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del
costo di acquisizione.


4. Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli
investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre
2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.


5. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste
dai commi da 1 a 4 comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del
credito d’imposta.

6. Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il
modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma
446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini
della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via
preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via
preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto
disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al
periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il
termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva
l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.

7. Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito
d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti
comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio
del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di
avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta comunicato.

8. Ai sensi del comma 448 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Ministero delle imprese e del
made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa,
entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse
a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta
utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità
telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in
compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Il credito d’imposta è utilizzabile in
compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese
successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy
all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non
deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del
made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

9. Nel caso di indisponibilità, anche parziale, delle risorse di cui al citato comma 446, le
comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova
disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico
di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino