START- UP e PMI INNOVATIVE, dopo la riforma fatta con la legge 28 dicembre 2024, n. 162

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. (24G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2024
 
testo in vigore dal:  22-11-2024
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni
 
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per «start-up innovative»: le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) per «PMI innovative»: le piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
 

Art. 2

Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative
 
1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
Art.3 
 
Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI
 
1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».
 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche
 
 
1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;
d) al comma 3:
1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
2) dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21 bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico».
 
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
 
3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.
 
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
 
6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).
 

Art. 5

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni»;
b) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 2024


WWW.FISCOOGGI.IT - 8/11/2024
 

Start-up e Pmi innovative, fiscalità messa a punto

8 Novembre 2024 

La nuova legge varata lo scorso 28 ottobre, tra l’altro, introduce un credito d’imposta in caso di incapienza da parte degli investitori persone fisiche per la detrazione Irpef del 50%

È approdata ieri in Gazzetta ufficiale la legge n. 162 del 28 ottobre 2024, che apporta delle novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese (Pmi). In particolare, la nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per:

  • favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative (articolo 2)
  • chiarire e specificare l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis (articolo 4)
  • esentare da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative (articolo 4)
  • rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico (articolo 4)
  • consentire l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice - Sis (articolo 5).

Il quadro in cui si inseriscono le novità
La legge 162 inserisce alcune novità riguardanti agevolazioni fiscali preesistenti. Precedentemente la normativa:

  • ha esentato da imposizione, temporaneamente, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative e le plusvalenze reinvestite in start up e Pmi innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo (principalmente l'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, decreto Sostegni-bis)
  • ha previsto, in caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative effettuati da persone fisiche e giuridiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, ha riservato una deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (in particolare, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di bilancio 2017)
  • ha previsto, in alternativa al punto precedente, una detrazione dall'imposta lorda Irpef del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in start-up innovative (articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012)
  • ha riconosciuto alle Pmi innovative un’analoga agevolazione, consistente in una detrazione Irpef di pari ammontare (50%) per gli investimenti nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative (articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge, n. 3/2015, anch'esso modificato dall'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020), limitando a 300mila euro di investimento l'importo massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta per le Pmi innovative.

Le novità della nuova legge
La legge 162, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre, ha inserito in questo quadro diverse novità.

Superato il limite di detraibilità per gli incapienti
Con l’entrata in vigore della nuova legge, viene superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza.

Inoltre, tale ammontare, potrà può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, oppure essere fruito in compensazione con debiti d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. Correlativamente, non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi delle norme sopra citate previgenti, che, in caso di incapienza, consentiva la detrazione dell'eccedenza solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 2, commi 1 e 2).

Investimenti effettuati in regime de minimis
Con le modifiche apportate, l'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative (articolo 14 del Dl 73/2021) non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue  (detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o Pmi innovative, disciplinati dall'articolo 29-bis) restando, pertanto, agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%, rimuovendo il riferimento all'articolo 29-bis del DL 179/2012 e limitando il riferimento all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 (Articolo 4, comma 1, lettere a) e b), punto 2).

Requisiti esistenti al momento dell’investimento
Al momento dell'investimento iniziale, al fine dell'esenzione sulle plusvalenze da partecipazione (comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021) le Pmi innovative partecipate devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni (previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014, in materia di aiuti di Stato):

  • non avere operato in alcun mercato
  • operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale
  • necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni (Articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1).

Esenzione per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)
Le nuove disposizioni tendono a completare la disciplina incentivante introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, riguardante l'esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale.

Nello specifico, si prevede l'esenzione per i proventi di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente nel capitale sociale di dette start-up e Pmi innovative. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere detenute per almeno 3 anni. Sono ricompresi nella definizione di Oicr tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58/1998, ovvero sia i fondi comuni di investimento sia le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf), nonché i fondi di fondi.

Godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di Oicr dedicati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati, dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, per le start-up innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015, per le PMI innovative (Articolo 4, comma 1, lettera c).

Per evitare, poi, fenomeni di abuso, si prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell'investitore al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 1).

Inoltre, integrando il testo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, sono ricomprese, tra le Pmi innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza ivi previsto, solo le Pmi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 2).

E ancora, l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, nel capitale di start-up e Pmi innovative, in caso di successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese non gode dell'esenzione prevista, specificatamente, per le sottoscrizioni di capitale sociale avvenute dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14. Richiamando, poi, il comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, si ribadisce che le esenzioni di commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Ue) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio (Articolo 4, comma 1, lettera e).

Infine, si stabilisce che l'esenzione fiscale dei proventi di Oicr, di cui all'introdotto comma 2-bis, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (Articolo 4, comma 2)

Innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice - Sis
Per ampliare l’ammontare delle somme da destinare a detti investimenti agevolabili è aumentato da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS) (Articolo 5).