IRES premiale - Art.1, commi 436-444 della legge

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2025, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 125, 405 e 425 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2024.
 
436In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, (RIGUARDA SOLO L'ESERCIZIO 2025)  per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, (SOGGETTI BENEFICIARI)  il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di (RIDUZIONE DELL'IRES DAL 24% AL 20%)  4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: (CONDIZIONE RELATIVA ALL'INVESTIMENTO DI UNA PARTE DEGLI UTILI)
a) che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, (AMMESSO IL LEASING) anche mediante contratti di locazione finanziaria, (BENI INDUSTRIA 4.0)  di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (+ BENI TRANSIZIONE 5.0) nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI)  realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, (INVESTIMENTO MINIMO) in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
 
(437 - IMPEGNI OCCUPAZIONALI)
437. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
 
(438 - VINCOLI)
438. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

(439 - SOGGETTI ESCLUSI)

439. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

440. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

441. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

442. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi da 436 a 444 del presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

443. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444

(444 - DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO)
444. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.


www.fiscooggi.it - 3/2/2025

Legge di bilancio 2025 – 10:
premiati gli investimenti 4.0 e 5.0

Le condizioni necessarie per accedere all’incentivo prevedono non soltanto l’acquisto di tecnologie e strumenti avanzati ma anche l’innalzamento del livello occupazionale con nuove assunzioni

In attesa del riordino del sistema impositivo di enti e società, in attuazione della delega fiscale, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444) introduce un’agevolazione transitoria, applicabile soltanto per il periodo d’imposta in corso (2025), (AGEVOLAZIONE) che riduce dal 24% al 20% l’aliquota Ires per le imprese che (REIVENSTIMENTO DELL'80%  UTILI) reinvestono l’80% degli utili, (BENI 4.0 e 5.0) di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, (VINCOLO SULLE ASSUNZIONI) e che assumono l’1% di lavoratori in più.

Ampia la platea dei beneficiari (BENEFICIARI)
I destinatari della misura sono le società e gli enti individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir e cioè:

  • le Spa e le società in accomandita per azioni, le Srl, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee previste dal regolamento (Ce) n. 2157/2001 e le cooperative europee previste dal regolamento (Ce) n. 1435/2003, residenti in Italia
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Le condizioni che premiano
La misura è stata introdotta con lo scopo di favorire gli investimenti privati ed è con questa ratio che la norma fissa le condizioni che consentono di applicare la riduzione dell’aliquota Ires prevista dall’articolo 77 del Tuir.

Lo sconto d’imposta spetta a patto che:

  • almeno l'80% degli utili relativi al 2024 sia accantonata ad apposita riserva
  • un importo non inferiore al 30% di tali utili e, comunque, non inferiore al 24% degli utili 2023, sia riservato a investimenti per l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio, indicati nell’allegato A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e nell’allegato B (beni immateriali) alla legge n. 232/2016, nonché nell'articolo 38 (transizione 5.0) del Dl n. 19/2024. Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame (1° gennaio 2025) ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025. In ogni caso l’importo speso non deve essere inferiore a 20mila euro.

Oltre agli investimenti finalizzati all’utilizzo di tecnologie e strumenti avanzati in grado di favorire un ruolo di primo piano sul fronte della competitività e dello sviluppo produttivo, per usufruire dell’aliquota al 20% è necessario mettere in campo iniziative che garantiscano il livello occupazionale e assicurino nuove assunzioni. In particolare, per beneficiare della riduzione, nel 2025 non deve scendere il numero dei lavoratori rispetto alla media del triennio precedente. Inoltre, devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.

Non possono beneficiare dell’aliquota ridotta le imprese che nel 2024 o nel 2025 hanno utilizzato la cassa integrazione guadagni salvo il caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in seguito a situazioni aziendali dipendenti da circostanze transitorie e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse quelle determinate da eventi metereologici eccezionali.

Attenzione a non perdere l’agevolazione
La legge di bilancio, dopo aver specificato presupposti e requisiti che consentono di accedere all’agevolazione, con la stessa precisione mette a fuoco le circostanze che determinano decadenza dal beneficio.

L’Ires ridotta è persa in caso di:

  • distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
  • dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto dell’agevolazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Per molti ma non per tutti
A questo punto, vediamo quali sono le situazioni che impediscono, pur in presenza dei requisiti, di usufruire dello sconto fiscale.

Non possono applicare l’Ires ridotta le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta 2025, o che determinano il l’imponibile, anche se parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Disposizioni ad hoc per situazioni particolari
In caso di consolidato nazionale o mondiale, stabilisce la nuova disciplina, l’Ires con aliquota al 20% è utilizzata dalla società o ente controllante, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

In caso, invece, di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’Ires ridotta è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Infine, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia, possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente per l’Ires riferita al reddito di impresa.

Per l’acconto, Ires ad aliquota ordinaria
Nero su bianco anche le istruzioni per il calcolo dell’acconto relativo al 2026. La norma precisa che per definire l’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – ossia al periodo di applicazione dell’Ires al 20% - va fatto riferimento all’imposta che sarebbe stata dovuta per il 2025 non tenendo conto del regime transitorio in commento.

(SARA' PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO) Sarà un decreto del Mef, specifica infine il comma 444, l’ultimo dedicato al regime premiale, che definirà le disposizioni attuative dell’agevolazione.