INDICE
Comunicato del ministero del 4 settembre 2024
COMUNICATO DEL MINISTERO DEL 4 SETTEMBRE 2024
Voucher 3I – Investire in innovazione, 9 milioni per sostenere la brevettazione delle invenzioni di startup e microimprese
Pubblicato in G.U. il decreto attuativo della Legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 agosto 2024 adottato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”.
L’agevolazione, disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Legge sul Made in Italy, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.
La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.
Tramite il “Voucher 3I” sarà possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:
- verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
- stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.
Con successivo decreto direttoriale del Ministero sarà fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande ad Invitalia, soggetto gestore della misura.
Per maggiori informazioni
- Decreto 8 agosto 2024 - Concessione, per l'anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I (gazzettaufficiale.it)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 8 agosto 2024Concessione, per l'anno 2024, della misura agevolativa del voucher
3I. (24A04528)
(GU n.207 del 4-9-2024) E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che al comma 1
cosi' dispone: «Al fine di promuovere la conoscenza e la
consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione delle
invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di
innovazione, alle start up innovative e alle microimprese e'
concesso, per l'anno 2024, il voucher 3I - Investire in Innovazione.
A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno
2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 6 prevede che il
voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi di
consulenza relativi alla verifica della brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita'
preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito
presso la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda
nazionale;
Visto il comma 3 del predetto art. 6 che prevede che i criteri e le
modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede altresi' che per lo
svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il
Ministero delle imprese e del made in Italy possa avvalersi di un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al Capo VI del Codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 del medesimo art. 6, nel limite dell'1,5 per cento della
stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5, comma
2, lettera b), riguardante le funzioni attribuite alla Direzione
generale per la proprieta' industriale-Ufficio italiano brevetti e
marchi;
Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206,
che prevede la concessione del voucher 3I nei limiti e alle
condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato;
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in
particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello
Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale
solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da
disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione
normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione
competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e'
concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere dal
1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice
unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti
aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura
definita dal CIPE;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; E' IN DE MINIMIS
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed
integrazioni»;
Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», che ha istituito la misura
agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione» - al
fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del
processo di innovazione delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge
17 dicembre 2012, n. 221;
Considerato necessario definire i criteri e le modalita' di
attuazione del voucher 3I nonche' individuare il soggetto gestore in
applicazione della sopramenzionata disposizione di cui al comma 3
della legge 27 dicembre 2023, n. 206;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) start-up innovative: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo
decreto-legge n. 179/2012;
b) microimprese: le microimprese come definite dall'allegato 1
del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone
e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di euro;
c) domanda di brevetto: la domanda di brevetto per invenzione
industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprieta'
industriale;
d) domanda di brevetto che rivendica la priorita' di una
precedente domanda: la domanda che rivendica in uno degli Stati
aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di
priorita' di una precedente domanda nazionale, secondo le
disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato
dall'art. 4 del Codice della proprieta' industriale (decreto
legislativo n. 30/2005);
e) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una
domanda nazionale: i servizi relativi sia alla stesura della
documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al
deposito della domanda presso l'Ufficio estero;
f) fornitori di servizi: i consulenti e gli avvocati
appositamente abilitati;
g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art.
7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande di
erogazione del contributo nonche' di erogazione del voucher.
Art. 2
Imprese beneficiarie
SOGGETTI AMMESSI: START UP INNOVATIVE E MICROIMPRESE
1. Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del
proprio processo di innovazione le start-up innovative e le
microimprese, come definite dall'art. 1 del presente decreto.
Art. 3
Servizi acquisibili tramite il voucher 3I
SERVIZI AMMESSI
1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti servizi:
a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle
ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della
brevettabilita' dell'invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di
brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una
domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda
nazionale di brevetto.
I SERVIZI POSSONO ESSERE SERVITI SOLO DA CONSULENTI ISCRITTI NELL'ELENCO
2. I servizi di cui al comma 1, per l'acquisizione dei quali e'
possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti
esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e dagli
avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente,
dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio
nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati con i
successivi articoli 5 e 6 del presente decreto. L'inclusione dei
soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite
la presentazione della propria candidatura.
3. Ciascun soggetto di cui all'art. 2 puo' richiedere la
concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo
restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui
alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in
possesso di una domanda di brevetto nazionale.
4. L'impresa utilizzera' il voucher 3I concesso per fruire del
servizio richiesto, le cui modalita' di pagamento sono disciplinate
all'art. 4, comma 7.
5. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto
beneficiario abbia gia' ricevuto un voucher 3I ai sensi dell'art. 32
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4
Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher
IMPORTO DEL VOUCHER
1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei limiti di
cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis»,
nelle seguenti misure:
a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla
verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive;
b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla
stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi;
c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al
deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.
2. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti
concernenti il deposito delle domande di brevetto.
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3. L'agevolazione e' concessa sulla base di una procedura
automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni
ed integrazioni.
4. Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente
presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere
indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende
beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa
accettazione dell'incarico.
5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al
richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla
trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla
richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso
all'agevolazione previsti dal presente decreto.
6. Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della
valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai
soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore
procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al
soggetto richiedente.
7. L'iter di valutazione sara' espletato nel rispetto del termine
indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8.
8. A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto
gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalita'
e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore
del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito
campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al
pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo
fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della
fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1,
lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli e' vincolato al
superamento delle verifiche preliminari di ricevibilita', da parte
della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio
italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le risorse
finanziarie stanziate per l'intervento sono trasferite, solo
successivamente all'individuazione dei beneficiari, al soggetto
gestore presso un apposito conto corrente bancario da esso gestito,
previa autorizzazione all'apertura da richiedere ai sensi dell'art.
44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi
erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3,
comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali
elenchi.
11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi
di cui all'art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di
pagamento, ne' ulteriori compensi per il servizio coperto dal
voucher.
IL CONSULENTE DEVE ESSERE SOGGETTO TERZO
12. Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il
fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.
Art. 5
Formazione e gestione dell'elenco
dei consulenti in proprieta' industriale
1. L'elenco dei consulenti in proprieta' industriale abilitati a
fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito
dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call» il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature,
che non deve essere superiore a trenta giorni.
3. Ogni iscritto puo' presentare la propria candidatura al
Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo predisposto dal
Consiglio stesso, nel quale deve indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti);
c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza;
d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica
certificata;
e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali
chiede l'iscrizione;
f) nel caso di richiesta di iscrizione per il servizio di cui
alla lettera c) dell'art. 3 del presente decreto, il numero di
iscrizione EPI;
g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
h) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o
societa' di appartenenza;
i) regime fiscale;
j) eventuali recapiti aggiuntivi.
4. Il Consiglio dell'Ordine, verificate le candidature ricevute e
le informazioni fornite, forma l'elenco entro trenta giorni dalla
chiusura della «call».
5. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy,
in apposita sezione del proprio sito web istituzionale
www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da a)
a f) del precedente comma del presente articolo, per consentire ai
soggetti beneficiari dei voucher la scelta e il contatto con il
fornitore dei servizi.
6. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come
elencate alle lettere da a) a j), sono trasferite al soggetto gestore
per via telematica, ai fini della gestione della misura.
7. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio
indice, ogni sei mesi, una nuova «call» agli iscritti per la
presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di
aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla
Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati, il
Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all'Ufficio di cui
sopra, sia al soggetto gestore.
8. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma precedente
sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi
alla Direzione generale per la proprieta' industriale - UIBM e al
soggetto gestore che, entro sette giorni, li recepisce ai fini della
gestione della misura.
Art. 6
Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati
1. L'elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi
finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito dal Consiglio
nazionale forense.
2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call», il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature,
che non deve essere superiore a trenta giorni. Ogni iscritto puo'
presentare la propria candidatura al Consiglio nazionale forense
utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel
quale devono indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di iscrizione all'Albo;
c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza;
d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica
certificata;
e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali
chiede l'iscrizione;
f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del
presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica
esperienza professionale nel campo dei brevetti;
g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma
1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche in ordine al
percorso formativo post laurea in materia di proprieta' industriale;
h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
i) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o
societa' di appartenenza;
j) il regime fiscale;
k) eventuali recapiti aggiuntivi.
3. Il Consiglio nazionale forense, ricevute le domande e le
informazioni fornite sotto la responsabilita' dei richiedenti, forma
l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call».
4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy,
in apposita sezione del proprio sito web istituzionale
www.consiglionazionaleforense.it con le informazioni di cui alle
lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per consentire
ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il
fornitore dei servizi.
5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come
elencate alle lettere da a) a k) del comma 2, sono trasferite al
soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della
misura.
6. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio
indice ogni 6 mesi una nuova «call» agli iscritti per la
presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di
aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla
Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il
Consiglio fornisce tempestiva informazione sia alla Direzione
generale sia al soggetto gestore.
7. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti
dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi Direzione
generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e
marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni, li recepisce
al fine della gestione della misura.
Art. 7
Soggetto gestore
SOGGETTO GESTORE: INVITALIA
1. Soggetto gestore del voucher 3I e' l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione
competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono
regolamentati tramite apposito atto convenzionale.
Art. 8
Modalita' di attuazione
DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO
1. Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le
modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione,
la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra
i soggetti di cui agli articoli 5 e 6 e il soggetto gestore, le
motivazioni di revoca, nonche' gli ulteriori aspetti applicativi sono
definiti con decreto del direttore generale della Direzione
competente del Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il
medesimo decreto sono fissati altresi' i termini di apertura di
presentazione delle domande, a seguito della definizione dell'atto
convenzionale con il soggetto gestore di cui all'art. 7.
2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del
Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); le
informazioni rilevanti del presente decreto sono pubblicate nella
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui all'art. 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Ai sensi di quanto disposto
dall'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, le
predette pubblicazioni assolvono agli obblighi di pubblicita' legale
del presente decreto.
Il presente decreto sara' oggetto di registrazione presso i
competenti organi di controllo.
Roma, 8 agosto 2024
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1333