Voucher 3I 2024 per la start up innovative e le microimprese. Fondi stanziati € 9 mln (Manca il decreto attuativo)

INDICE

Comunicato del ministero del 4 settembre 2024

Decreto 8 agosto 2024


COMUNICATO DEL  MINISTERO DEL 4 SETTEMBRE 2024 

Pubblicato in G.U. il decreto attuativo della Legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 agosto 2024 adottato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”.

L’agevolazione, disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Legge sul Made in Italy, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

Tramite il “Voucher 3I” sarà possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

Con successivo decreto direttoriale del Ministero sarà fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande ad Invitalia, soggetto gestore della misura.

Per maggiori informazioni

  • Decreto 8 agosto 2024 - Concessione, per l'anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I (gazzettaufficiale.it)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 agosto 2024 
Concessione, per l'anno 2024, della misura  agevolativa  del  voucher
3I. (24A04528) 
(GU n.207 del 4-9-2024)
                                           IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che al comma 1
cosi'  dispone:  «Al  fine  di  promuovere   la   conoscenza   e   la
consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione  delle
invenzioni  e  di  sostenere  la  valorizzazione  dei   processi   di
innovazione,  alle  start  up  innovative  e  alle  microimprese   e'
concesso, per l'anno 2024, il voucher 3I - Investire in  Innovazione.
A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro  per  l'anno
2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»; 
  Considerato che il comma 2 del  predetto  art.  6  prevede  che  il
voucher 3I puo'  essere  utilizzato  per  l'acquisto  di  servizi  di
consulenza   relativi    alla    verifica    della    brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle  ricerche  di  anteriorita'
preventive, alla stesura della domanda  di  brevetto  e  di  deposito
presso la Direzione generale per la proprieta' industriale -  Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero  della  domanda
nazionale; 
  Visto il comma 3 del predetto art. 6 che prevede che i criteri e le
modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede altresi'  che  per  lo
svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il
Ministero delle imprese e del made in Italy  possa  avvalersi  di  un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al Capo VI  del  Codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1 del medesimo art. 6, nel limite dell'1,5 per  cento  della
stessa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del  made  in  Italy»  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5,  comma
2, lettera b), riguardante  le  funzioni  attribuite  alla  Direzione
generale per la proprieta' industriale-Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi; 
  Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n.  206,
che  prevede  la  concessione  del  voucher  3I  nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 44-quater  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
recante  «Legge  di  contabilita'  e   finanza   pubblica»,   e,   in
particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello
Stato possono gestire risorse presso il sistema  bancario  e  postale
solo nel caso in cui cio'  sia  previsto  da  norma  di  legge  o  da
disposizione  regolamentare.  In  assenza  di   apposita   previsione
normativa, l'apertura di un conto bancario o postale  e'  autorizzata
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato  su  richiesta  dell'amministrazione
competente, debitamente motivata e documentata.  L'autorizzazione  e'
concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.»; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere  dal
1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1,  commi  5  e  6,
della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e  in  particolare  per  la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni  progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato  di  un  «Codice
unico di progetto», che le competenti amministrazioni  o  i  soggetti
aggiudicatori richiedono  in  via  telematica  secondo  la  procedura
definita dal CIPE; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; E' IN DE MINIMIS
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
  Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n.  58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche  situazioni  di  crisi»,  che  ha  istituito   la   misura
agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione»  -  al
fine di supportare, nel  periodo  2019-2021,  la  valorizzazione  del
processo  di  innovazione  delle  start-up  innovative  di   cui   al
decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge
17 dicembre 2012, n. 221; 
  Considerato  necessario  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del voucher 3I nonche' individuare il soggetto gestore  in
applicazione della sopramenzionata disposizione di  cui  al  comma  3
della legge 27 dicembre 2023, n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) start-up innovative: le imprese di cui all'art. 25,  comma  2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella  sezione  speciale  del
registro delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  medesimo
decreto-legge n. 179/2012; 
    b) microimprese: le microimprese come  definite  dall'allegato  1
del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci  persone
e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di  bilancio  annuo
non superiori a 2 milioni di euro; 
    c) domanda di brevetto: la domanda  di  brevetto  per  invenzione
industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprieta'
industriale; 
    d)  domanda  di  brevetto  che  rivendica  la  priorita'  di  una
precedente domanda: la domanda  che  rivendica  in  uno  degli  Stati
aderenti  alla  Convenzione  di  Unione  di  Parigi,  il  diritto  di
priorita'  di  una   precedente   domanda   nazionale,   secondo   le
disposizioni  dell'art.  4  della   citata   Convenzione   richiamato
dall'art.  4  del  Codice  della  proprieta'   industriale   (decreto
legislativo n. 30/2005); 
    e) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una
domanda  nazionale:  i  servizi  relativi  sia  alla  stesura   della
documentazione brevettuale in lingua diversa  dall'italiano,  che  al
deposito della domanda presso l'Ufficio estero; 
    f)  fornitori  di  servizi:   i   consulenti   e   gli   avvocati
appositamente abilitati; 
    g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art.
7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande  di
erogazione del contributo nonche' di erogazione del voucher. 
                               Art. 2 
                        Imprese beneficiarie 
SOGGETTI AMMESSI: START UP INNOVATIVE E MICROIMPRESE
  1. Possono beneficiare del voucher 3I  per  la  valorizzazione  del
proprio  processo  di  innovazione  le  start-up  innovative   e   le
microimprese, come definite dall'art. 1 del presente decreto. 
                               Art. 3 
              Servizi acquisibili tramite il voucher 3I 
 
SERVIZI AMMESSI
1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti servizi: a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione; b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda nazionale di brevetto.
I SERVIZI POSSONO ESSERE SERVITI SOLO DA CONSULENTI ISCRITTI NELL'ELENCO 2. I servizi di cui al comma 1, per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto. L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura. 3. Ciascun soggetto di cui all'art. 2 puo' richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale. 4. L'impresa utilizzera' il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalita' di pagamento sono disciplinate all'art. 4, comma 7. 5. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia gia' ricevuto un voucher 3I ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.
                               Art. 4 
          Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher 
 IMPORTO DEL VOUCHER
  1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei  limiti  di
cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis»,
nelle seguenti misure: 
    a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla
verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive; 
    b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla
stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi; 
    c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al
deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto. 
  2. Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti
concernenti il deposito delle domande di brevetto. 
ITER PER OTTENERE IL VOUCHER, E' UN CLICK DAY
DOMANDE SOLO A PREVENTIVO
3. L'agevolazione e' concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa accettazione dell'incarico. 5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione previsti dal presente decreto. 6. Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente. 7. L'iter di valutazione sara' espletato nel rispetto del termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 8. A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalita' e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli e' vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilita', da parte della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le risorse finanziarie stanziate per l'intervento sono trasferite, solo successivamente all'individuazione dei beneficiari, al soggetto gestore presso un apposito conto corrente bancario da esso gestito, previa autorizzazione all'apertura da richiedere ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi. 11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, ne' ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.
IL CONSULENTE DEVE ESSERE SOGGETTO TERZO 12. Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.
                               Art. 5 
                  Formazione e gestione dell'elenco 
              dei consulenti in proprieta' industriale 
 
  1. L'elenco dei consulenti in proprieta'  industriale  abilitati  a
fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito
dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 
  2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice  una  «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale  entro  trenta  giorni
dalla data di pubblicazione del presente  decreto.  Nella  «call»  il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle  candidature,
che non deve essere superiore a trenta giorni. 
  3.  Ogni  iscritto  puo'  presentare  la  propria  candidatura   al
Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo  predisposto  dal
Consiglio stesso, nel quale deve indicare: 
    a) nome e cognome; 
    b) numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti); 
    c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; 
    d) il domicilio,  compreso  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata; 
    e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per  i  quali
chiede l'iscrizione; 
    f) nel caso di richiesta di iscrizione per  il  servizio  di  cui
alla lettera c) dell'art.  3  del  presente  decreto,  il  numero  di
iscrizione EPI; 
    g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; 
    h) il codice fiscale e la partita  IVA  dell'eventuale  studio  o
societa' di appartenenza; 
    i) regime fiscale; 
    j) eventuali recapiti aggiuntivi. 
  4. Il Consiglio dell'Ordine, verificate le candidature  ricevute  e
le informazioni fornite, forma l'elenco  entro  trenta  giorni  dalla
chiusura della «call». 
  5. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della  privacy,
in   apposita   sezione   del   proprio   sito   web    istituzionale
www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da  a)
a f) del precedente comma del presente articolo,  per  consentire  ai
soggetti beneficiari dei voucher la  scelta  e  il  contatto  con  il
fornitore dei servizi. 
  6.  Le  informazioni  complete  dei  fornitori  dei  servizi,  come
elencate alle lettere da a) a j), sono trasferite al soggetto gestore
per via telematica, ai fini della gestione della misura. 
  7. Per  gli  aggiornamenti  successivi  dell'elenco,  il  Consiglio
indice,  ogni sei  mesi,  una  nuova  «call»  agli  iscritti  per  la
presentazione  di  eventuali  nuove  candidature.  Delle  «call»   di
aggiornamento  il  Consiglio  da'   preventiva   comunicazione   alla
Direzione generale per la proprieta' industriale -  Ufficio  italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi  aggiornati,  il
Consiglio fornisce tempestiva informazione  sia  all'Ufficio  di  cui
sopra, sia al soggetto gestore. 
  8. Le variazioni dei dati  inseriti  nell'elenco  che  intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di  cui  al  comma  precedente
sono gestiti dal Consiglio e  comunicati  tempestivamente  da  questi
alla Direzione generale per la proprieta' industriale  -  UIBM  e  al
soggetto gestore che, entro sette giorni, li recepisce ai fini  della
gestione della misura. 
                               Art. 6 
          Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati 
 
  1.  L'elenco  degli  avvocati  abilitati  a   fornire   i   servizi
finanziabili con il voucher 3I e' formato  e  gestito  dal  Consiglio
nazionale forense. 
  2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice  una  «call»
rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro 30 giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto.  Nella  «call»,   il
Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle  candidature,
che non deve essere superiore a trenta  giorni.  Ogni  iscritto  puo'
presentare la propria  candidatura  al  Consiglio  nazionale  forense
utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio  stesso,  nel
quale devono indicare: 
    a) nome e cognome; 
    b) numero di iscrizione all'Albo; 
    c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; 
    d) il domicilio,  compreso  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata; 
    e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per  i  quali
chiede l'iscrizione; 
    f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del
presente decreto, una autocertificazione, ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica
esperienza professionale nel campo dei brevetti; 
    g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'art.  3,  comma
1,  del  presente  decreto,  una  autocertificazione,  ai  sensi  del
Presidente della Repubblica n. 445  del  2000,  anche  in  ordine  al
percorso formativo post laurea in materia di proprieta' industriale; 
    h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; 
    i) il codice fiscale e la partita  IVA  dell'eventuale  studio  o
societa' di appartenenza; 
    j) il regime fiscale; 
    k) eventuali recapiti aggiuntivi. 
  3. Il  Consiglio  nazionale  forense,  ricevute  le  domande  e  le
informazioni fornite sotto la responsabilita' dei richiedenti,  forma
l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call». 
  4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel
rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della  privacy,
in   apposita   sezione   del   proprio   sito   web    istituzionale
www.consiglionazionaleforense.it con  le  informazioni  di  cui  alle
lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per  consentire
ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il  contatto  con  il
fornitore dei servizi. 
  5.  Le  informazioni  complete  dei  fornitori  dei  servizi,  come
elencate alle lettere da a) a k) del  comma  2,  sono  trasferite  al
soggetto gestore per via telematica, ai  fini  della  gestione  della
misura. 
  6. Per  gli  aggiornamenti  successivi  dell'elenco,  il  Consiglio
indice  ogni  6  mesi  una  nuova  «call»  agli   iscritti   per   la
presentazione  di  eventuali  nuove  candidature.  Delle  «call»   di
aggiornamento  il  Consiglio  da'   preventiva   comunicazione   alla
Direzione generale per la proprieta' industriale -  Ufficio  italiano
brevetti e marchi. Della pubblicazione degli  elenchi  aggiornati  il
Consiglio  fornisce  tempestiva  informazione  sia   alla   Direzione
generale sia al soggetto gestore. 
  7. Le variazioni dei dati  inseriti  nell'elenco  che  intervengono
negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti
dal  Consiglio  e  comunicati  tempestivamente  da  questi  Direzione
generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti  e
marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni,  li  recepisce
al fine della gestione della misura. 
                               Art. 7 
                          Soggetto gestore 
 SOGGETTO GESTORE: INVITALIA
  1. Soggetto gestore del  voucher  3I  e'  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia.  I  rapporti  tra  il  soggetto  gestore  e  la  Direzione
competente del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  sono
regolamentati tramite apposito atto convenzionale. 
                               Art. 8 
                       Modalita' di attuazione 
 DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO
  1. Le risorse a disposizione per la  concessione  dei  voucher,  le
modalita' di presentazione delle domande, i criteri  di  valutazione,
la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra
i soggetti di cui agli articoli 5 e  6  e  il  soggetto  gestore,  le
motivazioni di revoca, nonche' gli ulteriori aspetti applicativi sono
definiti  con  decreto  del  direttore   generale   della   Direzione
competente del Ministero delle imprese e del made in  Italy.  Con  il
medesimo decreto sono fissati  altresi'  i  termini  di  apertura  di
presentazione delle domande, a seguito  della  definizione  dell'atto
convenzionale con il soggetto gestore di cui all'art. 7. 
  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero delle imprese e del made in  Italy  (www.mimit.gov.it);  le
informazioni rilevanti del presente  decreto  sono  pubblicate  nella
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui all'art. 18-ter  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.  Ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 8, comma 3,  della  legge  27  ottobre  2023,  n.  160,  le
predette pubblicazioni assolvono agli obblighi di pubblicita'  legale
del presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  oggetto  di  registrazione  presso  i
competenti organi di controllo. 
 
    Roma, 8 agosto 2024 
 
                                            Il Ministro delle imprese 
                                               e del made in Italy    
                                                       Urso           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1333