PMI INNOVATIVA

MISE - Link con tutta la normativa


DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, n.3 art.4

Decreto 7 Maggio 2019 - Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.


 Rassegna stampa e approfondimenti

 


MISE - SINTESI NORMATIVA

 Introdotte nel 2015 con lart. 4 del DL 3/2015, sulla scia della normativa riferita alle startup innovative, le PMI innovative rappresentano un importante nucleo di imprese che contribuiscono allo sviluppo innovativo del Paese. Queste, costituiscono il secondo stadio evolutivo delle startup innovative cd. mature e pronte alla fase di crescita consolidata.

Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status speciale tramite autocertificazione del legale rappresentante e godere delle agevolazioni dedicate registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio sul territorio nazionale.

Non è previsto alcun limite di età per le imprese che vogliono accedere alla sezione speciale delle PMI innovative. Inoltre, allo status di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup innovativa senza soluzione di continuità, così facendo è possibile continuare a godere dei benefici previsti per entrambe le imprese.

Per conoscere tutte le PMI innovative attualmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, consulta la vetrina #ItalyFrontiers.

 

I REQUISITI DI UNA PMI INNOVATIVA

Per un approfondimento, consulta la sezione Normativa o la Scheda di sintesi (pdf)

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 3/2015, art. 4) una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • ha effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
  • non è quotata in un mercato regolamentato;
  • non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.

Infine, una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale)
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato

LE AGEVOLAZIONI DEDICATE ALLE PMI INNOVATIVE

Per un approfondimento, consulta la sezione Agevolazioni

Di seguito viene presentata la lista delle agevolazioni dedicate alle PMI innovative:

  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di PMI innovative
  • Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  • Esonero da imposte di bollo per gli atti depositati presso la Camera di Commercio
  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  • Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.

Misure introdotte in risposta all’emergenza covid-19

  • Sostegno al venture capital
  • Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le pmi
  • Ulteriori incentivi all’investimento in startup innovative


CONTATTI

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2, 00187 Roma
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 
DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, n.3 art.4
 
Art. 4

Piccole e medie imprese innovative

1. Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI
innovative", si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE, societa' di capitali, costituite anche in forma
cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purche'
abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale
bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una
societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto
all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura
uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra costo e
valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per
le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per
l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono
incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto
innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come
definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi
soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le
spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in
nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo,
in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e
che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea
magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie di
almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero titolarita' dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purche' tale privativa sia direttamente afferente
all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
 
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le
PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del
registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni
relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attivita'
svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato,
al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri
attori della filiera.

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in
formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'
e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, con autocertificazione di veridicita', indicando
altresi', per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi
per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il
socio agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa
e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI, esclusi eventuali
dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e
intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
 
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il
30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicita'
di cui ai commi 2 e 3.
 
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili,
assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via
telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile
da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI
innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette
informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
 
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il rappresentante
legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei
requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma
4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di
iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2.
 
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
 
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito
delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
 
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26,fatto salvo
l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per
adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese
nonche' del diritto annuale dovuto in favore delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e
8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29
del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI
innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli
Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla
comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
 
9-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.
 
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento
collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI
innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di ((euro 300.000)) e deve
essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche
parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
((La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al
periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite
di cui al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione
di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis")).
 
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni
finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative" sono sostituite dalle seguenti:
"portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per
le PMI innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investono prevalentemente in start-up
innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente,
dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014";
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente:
"5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o 'PMI
innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3";
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte
II, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti:
"e le PMI innovative";
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up innovative" sono
inserite le seguenti: "e PMI innovative";
2) al comma 1, dopo le parole: "start-up innovative" sono
inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali
che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
3) al comma 2, dopo le parole: "start-up innovative" sono
inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali
che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: "start-up
innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle PMI innovative, dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in
PMI innovative".
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: "start-up
innovativa" sono inserite le seguenti: "o della PMI innovativa";
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la
sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI
innovative costituite in forma di societa' a responsabilita'
limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati
per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o piu' dei
servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere
a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione
o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta
tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle
imprese la loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportando
il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate
nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione
all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora
l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al
presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento
di mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e
per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata
evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarita'
delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di
legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, e'
nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non e'
trasferibile, neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a
terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne
facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla
lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se
stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3),
avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri
tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non
comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini
dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le
formalita' di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice
civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di
cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove
e' altresi' prevista apposita casella o altra idonea modalita' per
esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il
regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice
civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte
II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e
alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e
da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle
medesime, effettuati secondo le modalita' previste alle lettere b) e
c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della
stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma
1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore,
acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta,
con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita sezione
del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e'
dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la societa'
interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il
decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e
3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote
detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente
agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione
dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle
imprese ed e' soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma
2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata
dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalita' di
cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu' uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e
di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive
modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico
ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli
24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive
modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al
competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel
proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono
indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere
ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente
articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di diritto italiano
ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) e'
residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o
una filiale in Italia;".
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero
dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti
gli interventi normativi relativi al settore delle start-up
innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare
informazioni rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle
strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento
preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve
altresi' contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale
siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con
particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori
e delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi";
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quarto
anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno".
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a
16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per
l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di
euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: "holding" sono
inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni";
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "entro il primo
marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1º
settembre di ogni anno".
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni
assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione
finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel
tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione
delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro
un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero,
qualora l'investitore sia una societa' di gestione del risparmio,
entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa
gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 gennaio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute
all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette
anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla
normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1
dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' inserito il
seguente:
"7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di
importo di cui al numero 7 della presente lettera e' aumentato da
15.000 euro a 50.000 euro".
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro
per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9
milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono individuati le modalita' di attuazione delle
agevolazioni di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 del
presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede
il Ministero dello sviluppo economico.


 
DECRETO 7 Maggio 2019
 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 maggio 2019  

Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in
start-up innovative e in PMI innovative. (19A04418)

(GU n.156 del 5-7-2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese
start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e
successive modificazioni, recante incentivi fiscali all'investimento
in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e'
disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa;
Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297,
che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di
favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative,
ha elevato al 30 per cento l'aliquota del beneficio, tanto per la
detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la deduzione
dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di
start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il tetto massimo
di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF;
Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della medesima legge 11
dicembre 2016, n. 232, con il quale si subordina l'efficacia delle
disposizioni, di cui al predetto comma 66, all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, e successive
modificazioni, recante la disciplina delle PMI innovative e, in
particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi
fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179;
Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con
il quale viene eliminata la differenza di trattamento in relazione
all'anzianita' delle PMI innovative e viene disposta, ai fini
dell'autorizzazione europea l'attuazione della misura nel rispetto
degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22
gennaio 2014);
Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita'
di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso art.
4 concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in PMI
innovative;
Visto il successivo comma 12-ter che subordina l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio
2014, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali
all'investimento in start-up innovative»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio
2016, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali
all'investimento in start-up innovative»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302;
Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere
gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22
gennaio 2014);
Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che
nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle «Misure destinate a
categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del
regolamento generale di esenzione per categoria» disciplinano le
«Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento
del rischio superati sette anni dopo la loro prima vendita
commerciale»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014);
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 124 del 20 maggio 2003);
Considerata l'opportunita' di redigere un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, atto a consolidare in un unico provvedimento le
disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
Vista la procedura di notifica adottata ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea C(2018)
8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di aiuto di
Stato notificata relativa all'aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) -
Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e
PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE);

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle
agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

2. Ai fini del presente decreto:
 
a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
 
b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi
requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano
residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
 
c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che: (i)
rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti
in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove
compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale
in Italia; (ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della
misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o
entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima
vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in
fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se
attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno,
di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di
generare rendimenti;
2) senza limiti di eta', se effettuano un investimento in
capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un
nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al
50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in
linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n.
651/2014;
 
d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
 
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che
investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative
ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in
cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote
di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno
pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita'
risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui
alla precedente lettera d);

f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono
quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla
data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni
o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili,
classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o
comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al
70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni
finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto
periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli
investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla
precedente lettera d).

Art. 2

Soggetti interessati

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
titolo I del Tuir, nonche' ai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui al titolo II dello stesso Tuir, che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in
una o piu' start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
 
2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio
o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso
di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa' di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI
innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione,
le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale
agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI
innovative ammissibili da tali societa', come risultanti dal bilancio
chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento
agevolato.
 
3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o
indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI
innovative ammissibili che si qualifichino come:
1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non
siano stati integralmente recuperati;
3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori
del carbone e dell'acciaio;
c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e
agli incubatori certificati, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative
ammissibili;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite
delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non
siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono
partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella
PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione
degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste
dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3

Nozione di investimento agevolato

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle
PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili,
anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in
azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote
degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui
all'art. 1, comma 2, lettera e).
 
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
 
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle
imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa
ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite
delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento
del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito
dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai
sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati
per il tramite delle altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili
rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
 
4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione.
 
5. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative
ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato
un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le
agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli
incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili
organizzazioni.

Art. 4

Agevolazioni fiscali

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del
presente decreto. Per i soci di societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione e'
determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione
agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'.
 
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in
detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare.
 
3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa'
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30
per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi
del presente decreto.
 
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo' essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
 
5. Per le societa' e per gli enti che partecipano al consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di
cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo
globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento
dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole
societa' fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze
generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito
complessivo dichiarato delle singole societa'. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle
societa' e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.
 
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa
in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio
e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le
eccedenze generatesi presso la societa' partecipata anteriormente
all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
 
7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei
conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna
start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo
di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili
ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei
periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
 
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere
cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte
dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 5

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all'art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa
ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui
all'art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale
spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni
dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o
PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate
sull'oggetto della prevista attivita' della medesima impresa, sui
relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale, delle
vendite e dei profitti.
Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni
dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve
allegare:
1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita
commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che
attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di
generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia
sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo
ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia
superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti
cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del
regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle
altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o
PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione,
il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e
l'entita' dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2
dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali
altre societa' entro il termine per la presentazione della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.

3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o PMI innovative
ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio
o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo
di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione
nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si
intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a
partire da tale successivo periodo d'imposta.

Art. 6

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art.
3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle
partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento
e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o
quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o
delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI
innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico
aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2
dello stesso art. 4.

2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, per il tramite delle altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma
1 deve essere verificata in capo alla stessa societa' tramite la
quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la
condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne
notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione
delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si
verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli
adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del
contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in
tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le
condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a
decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento
agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di
costituzione, (ii) o al superamento della soglia di valore della
produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un
sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei
requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa
ammissibile dovuta (i) al superamento delle soglie dimensionali
previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.
 
4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza
dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:
a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita
nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,
aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e'
effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle societa',
deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta
dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla
formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi
dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' e' dovuto l'importo degli
interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle
societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto
delle disposizioni del presente decreto.

Art. 7

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione
agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1-901 
 
 
RASSEGNA STAMPA E APPROFONDIMENTI
 
 
IL SOLE 24 ORE - 4/3/2023
Anche trascorsi i primi sette anni dall’avvio dell’attività commerciale, una Pmi innovativa può comunque permanere nel regime tributario di vantaggio per ulteriori tre anni, qualora attesti, attraverso una valutazione effettuata da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di “generare rendimenti”.