START UP INNOVATIVE

Agg. 1/3/2023


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Indice decreto legge 18 ottobre 2012 n.179

Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179


Indice Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 7 maggio 2019

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 7 maggio 2019


FISCOOGGI

24 gennaio 2023

Start-up: per l’investitore Irpef la detrazione va per cassa

Lo dispone il decreto interministeriale attuativo dell’agevolazione introdotta per incentivare la crescita del Paese, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative

21 Giugno 2022

Nella start-up innovativa, nessuna distribuzione di utili

Neanche da associazione in partecipazione, contratto con cui l'associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso un dato corrispettivo

1 marzo 2021

Nuovi incentivi start-up e Pmi, domande dal 1° marzo al 30 aprile

Devono essere presentate, tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Mise, dalle imprese che hanno già effettuato investimenti nel corso dell’anno 2020

16 febbraio 2021

Investimenti in Pmi e start-up: in Gazzetta il decreto attuativo

Sono ufficiali le misure di attuazione degli incentivi fiscali disposti dall’articolo 38 del decreto “Rilancio” per chi investe nel capitale sociale delle imprese innovative

8 luglio 2019

Incentivi per chi investe in start up e Pmi innovative: le regole operative

Pubblicato in Gazzetta il decreto Mef, emanato di concerto con lo Sviluppo economico, che consolida in un unico provvedimento le modalità di attuazione di più disposizioni normative

 



INDICE - DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N.179

Art.25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'

Art.26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

Art. 27-bis. (( (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati). )) Art. 28 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative

Art. 29-bis (Incentivi ((in regime "de minimis")) all'investimento in start-up innovative)

Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

Art. 31 Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita' di controllo

Art. 32 Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure


INDICE - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 MAGGIO 2019

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 Soggetti interessati

Art. 3 Nozione di investimento agevolato

Art. 4 Agevolazioni fiscali

Art. 5 Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

Art. 6 Decadenza dalle agevolazioni fiscali

Art. 7 Efficacia


DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
(GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194)

Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese
start-up innovative


Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

REQUISITI 2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99; b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (10) g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno; b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente; f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate; g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate; h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicita'; f) elenco delle societa' partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attivita' svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attivita'; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.
14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
((16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.))
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10. (50) ------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che "In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le societa' che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche". Ha inoltre disposto (con l'art. 11-bis, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
--------------- AGGIORNAMENTO (50) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 38, comma 5) che "Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente".

Art.26 
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. 
 
2. L'atto costitutivo della ((PMI.)) costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in ((PMI.)) costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle ((PMI.)) costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
Art. 27 
Remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e
dell'incubatore certificato
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con ((i quali)) i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la ((data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Art. 27-bis. 
(( (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per  le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori
                          certificati). )) 
 
  ((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di  cui
all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguenti
modalita' semplificate: 
    a) il  credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione
del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24; 
    b) il credito d'imposta e' concesso in via  prioritaria  rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo
articolo)). 
Art. 28 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
il periodo di ((cinque anni)) dalla data di costituzione di una
start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il
piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25
per le societa' gia' costituite.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui

all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo'
essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da
una parte variabile, consistente in trattamenti collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita'
del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o
parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono
definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati
con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle
regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.

9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai

sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa'
che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a
tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate
dal presente articolo.

10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo

costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di
promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

Art. 29
Incentivi all'investimento in start-up innovative
 
  1. Per gli anni 2013, 2014, 2015  e  2016,  all'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche si detrae un importo  pari  al  19  per
cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale  di
una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di
organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  che  investano
prevalentemente in start-up innovative. ((39)) 
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000. (28)
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. ((39))
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. ((39))
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. (28)
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. -------------- AGGIORNAMENTO (28) La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 67) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente articolo, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico". -------------- AGGIORNAMENTO (39) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 218) che "Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 220) che tale modifica ha efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art.29-bis 
(Incentivi ((in regime "de minimis")) all'investimento in start-up
innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un
importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente
ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun
periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto
per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Art. 30 
Raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  altri
interventi di sostegno per le start-up innovative 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a
vocazione sociale. 
   5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la   societa'
definita dall'articolo 25, comma  2,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179.». 
  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto
decreto e' inserito il seguente: 
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per
le start-up innovative. 
  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di
capitali per start-up innovative). - 1.  E'  gestore  di  portali  il
soggetto che esercita professionalmente il servizio  di  gestione  di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'
iscritto nel registro di cui al comma 2. 
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita'; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle societa' di gestione armonizzate.». 3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e' inserito il seguente: «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). 2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.». 4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 ((e 50-quinquies)).». 5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto. 6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri e modalita' semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresi', a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita' indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.
Art. 31 
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
decadenza dei requisiti e attivita' di controllo

1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012,
n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti
nel medesimo registro e' consentito esclusivamente all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al
predetto comma.

4. ((Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3
dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda
uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della
scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto
risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al
raggiungimento di tale termine,)) cessa l'applicazione della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a
tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita
in forma di societa' a responsabilita' limitata, le clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote
di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari
partecipativi gia' emessi.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di
finanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 32 
Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure 
 
  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in
particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti
tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'
imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della
presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  un  concorso  per  sviluppare  una  campagna   di
sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere ((entro il 1º settembre di ogni anno)) una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2019 
Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali  all'investimento  in
start-up innovative e in PMI innovative. (19A04418) 
(GU n.156 del 5-7-2019)
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo  di  imprese
start-up innovative», che, agli articoli da 25 a  32,  disciplina  le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e
successive modificazioni, recante incentivi fiscali  all'investimento
in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e'
disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa; 
  Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21  dicembre  2016,  n.  297,
che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di
favore prevista per i soggetti che investono in start-up  innovative,
ha elevato al 30 per cento l'aliquota del  beneficio,  tanto  per  la
detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la  deduzione
dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di
start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il  tetto  massimo
di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF; 
  Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della  medesima  legge  11
dicembre 2016, n. 232, con il quale si  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni, di cui al predetto comma 66,  all'autorizzazione  della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  25  marzo  2015,  n.   70,   e   successive
modificazioni, recante la  disciplina  delle  PMI  innovative  e,  in
particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi
fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179; 
  Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232,  con
il quale viene eliminata la differenza di  trattamento  in  relazione
all'anzianita'  delle  PMI  innovative  e  viene  disposta,  ai  fini
dell'autorizzazione europea l'attuazione della  misura  nel  rispetto
degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati  a  promuovere  gli
investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio   (2014/C   19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, e successive modificazioni, con  il  quale  e'  disposto  che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate  le  modalita'
di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso  art.
4  concernenti  gli  incentivi  fiscali   all'investimento   in   PMI
innovative; 
  Visto il successivo comma 12-ter che  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, all'autorizzazione della Commissione europea  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  del  30  gennaio
2014,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla  legge  17
dicembre  2012,   n.   221,   in   materia   di   incentivi   fiscali
all'investimento in start-up innovative»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  del  25  febbraio
2016,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  recante  incentivi  fiscali
all'investimento in start-up innovative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302; 
  Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a  promuovere
gli investimenti per il  finanziamento  del  rischio  (2014/C  19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che
nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle  «Misure  destinate  a
categorie di imprese  che  esulano  dal  campo  di  applicazione  del
regolamento generale di  esenzione  per  categoria»  disciplinano  le
«Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il  finanziamento
del  rischio  superati  sette  anni  dopo  la  loro   prima   vendita
commerciale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione sugli  orientamenti  sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese
non finanziarie  in  difficolta'  (2014/C  249/01,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014); 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese,  piccole  e  medie
imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L 124 del 20 maggio 2003); 
  Considerata l'opportunita' di  redigere  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, atto a consolidare in un unico  provvedimento  le
disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
  Vista la procedura di notifica adottata  ai  sensi  dell'art.  108,
paragrafo 3,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea  C(2018)
8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di  aiuto  di
Stato notificata relativa all'aiuto  di  Stato  SA.48570  (2018/N)  -
Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative  e
PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca le  disposizioni  di  attuazione  delle
agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
2. Ai fini del presente decreto: a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che: (i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; (ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: 1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti; 2) senza limiti di eta', se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014; d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d); f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).
                               Art. 2 
                        Soggetti interessati 
 
  1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
titolo I del Tuir,  nonche'  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' di cui al titolo II  dello  stesso  Tuir,  che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art.  3,  in
una o piu' start-up  innovative  o  PMI  innovative  ammissibili  nei
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
 
2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come: 1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01); 2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati; 3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio; c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.
                               Art. 3 
                  Nozione di investimento agevolato 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle  start-up  innovative,  delle
PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative  ammissibili,
anche in seguito alla conversione  di  obbligazioni  convertibili  in
azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote
degli organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera e). 
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
5. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
                               Art. 4 
                        Agevolazioni fiscali 
 
  1. I  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo  pari  al  30
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del
presente decreto. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la  detrazione  e'
determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione
agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'. 
2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.
4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
5. Per le societa' e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole societa' fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole societa'. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle societa' e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la societa' partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
                               Art. 5 
        Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: 
    a) una certificazione della start-up innovativa o PMI  innovativa
ammissibile che attesti di  non  avere  superato  il  limite  di  cui
all'art. 4, comma 7, ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale
spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni
dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016  e
fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale; 
    b) copia del piano di investimento della  start-up  innovativa  o
PMI  innovativa  ammissibile,  contenente  informazioni   dettagliate
sull'oggetto della prevista attivita'  della  medesima  impresa,  sui
relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale,  delle
vendite e dei profitti. 
  Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo  di  sette  anni
dalla prima vendita commerciale, al piano  di  investimento  si  deve
allegare: 
    1.  per  un'impresa  fino  a  dieci  anni  dalla  prima   vendita
commerciale, una valutazione  eseguita  da  un  esperto  esterno  che
attesti che l'impresa non  ha  ancora  dimostrato  il  potenziale  di
generare  rendimenti   o   l'assenza   di   una   storia   creditizia
sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; 
    2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo
ad un nuovo  prodotto  o  a  un  nuovo  mercato  geografico  che  sia
superiore al 50 per cento del fatturato medio  annuo  dei  precedenti
cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo  5,  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entita' dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre societa' entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.
3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.
                               Art. 6 
                Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
 
  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art.
3, si verifica: 
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
e i conferimenti in societa',  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o  titoli  attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili  o
delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione; 
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1; 
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25; 
    e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,
del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  da  parte  della  PMI
innovativa  ammissibile,  secondo  quanto   risulta   dal   periodico
aggiornamento della sezione del registro delle imprese  del  comma  2
dello stesso art. 4. 
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa societa' tramite la quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa; b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta (i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.
4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo: a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle societa', deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' e' dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.
                               Art. 7 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  in  relazione
agli investimenti effettuati nei  periodi  di  imposta  successivi  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2019 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Tria            
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-901