MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 gennaio 2022
Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle
filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) nonche' applicazione allo strumento agevolativo dei contratti
di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19». (22A01001)
(GU n.36 del 12-2-2022)Titolo I
Attuazione dell'investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle
filiere produttive» del PNRR
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni relative alla SOGGETTO GESTORE INVITALIA
gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia
di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio
2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con
successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal
regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 -
2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito
all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo
delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9
dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei
programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento
agevolativo;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) n. 2019/2088;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la Missione 1 «Digitalizzazione,
innovazione, competitivita', cultura e turismo» del richiamato PNRR
che, nell'ambito della Componente 2 avente l'obiettivo di promuovere
l'innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo, prevede
investimenti in «Politiche industriali di filiera e
internazionalizzazione» (Investimento n. 5) volti, tra l'altro, a
sostenere la «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive»
(Investimento n. 5.2);
Considerato che l'investimento a supporto della «Competitivita' e
resilienza delle filiere produttive» (Investimento n. 5.2) e' volto a
potenziare la capacita' delle filiere produttive piu' innovative e/o
strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario
agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei
contratti di sviluppo di cui al richiamato art. 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato
al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro
750.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.2
«Competitivita' e resilienza delle filiere produttive», da concedere
tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del NextGenerationEU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio
di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema
informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione,
riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto
concordato con la Commissione europea»;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13
recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa
sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione
europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Considerato che per il soddisfacente conseguimento della milestone
europea M1C2-28 riferita al citato Investimento 5.2, entro il mese di
marzo 2022 deve essere adottato un decreto comprendente la politica
di investimento dei contratti di sviluppo. Inoltre, la politica di
investimento dei contratti di sviluppo deve definire almeno:
i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 2021/241.
Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilita' per
garantire la conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) dei
progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una
prova di sostenibilita', un elenco di esclusione e il requisito di
conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;
ii) il tipo di interventi sostenuti;
iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di
ammissibilita';
iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi
strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano
riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti
conformemente al regolamento (UE) n. 2021/241.
Inoltre, l'accordo contrattuale con l'entita' o l'intermediario
finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» (2021/C58/01);
Considerato, altresi', che all'Investimento 5.2 e' associato anche
il target europeo da conseguire entro il 31 dicembre 2023 che prevede
la firma di almeno 40 contratti di sviluppo, in linea con la loro
politica di investimento, e che il soddisfacente conseguimento
dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1.500 milioni
di euro di investimenti;
Attesa la necessita' di dover fornire le adeguate indicazioni
operative al fine di dare piena attuazione all'Investimento 5.2
«Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» e garantire il
conseguimento dei relativi milestone e target associati;
Ritenuto, altresi', opportuno consentire l'accesso alle
possibilita' offerte dal predetto Quadro temporaneo prevedendo, in
particolare, la possibilita' per le imprese di richiedere
l'applicazione delle disposizioni recate dalla richiamata sezione
3.13 del Quadro temporaneo medesimo;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e risorse
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal
regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa
e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire la
ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in
funzione dell'attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
2. Il presente decreto individua, altresi', le filiere produttive
oggetto di sostegno attraverso l'Investimento 5.2 «Competitivita' e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
FONDI STANZIATI € 750.000.000,00 DI CUI IL 40% DESTINATO AL SUD
3. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.2
«Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad euro
750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall'art. 2,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni
e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette
risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.
Art. 2
Modalita' attuative
LA DATA DI APERTURA DEL BANDO VERRA' FISSATA CON UN DECRETO.
SONO AMMESSI I PROGRAMMI AVVIATI DAPO IL 1° FEBBRAIO 2020.
1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese e' fissata la data di apertura dello sportello agevolativo
dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti
con quando definito nel presente decreto. Il predetto sportello sara'
aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto
proponente, a domande di Contratto di sviluppo gia' presentate al
soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della
predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le
istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto
programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla
data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli
elementi necessari a consentire al soggetto gestore l'accertamento
del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
SARA' UN CLICK DAY
2. Il soggetto gestore avvia le attivita' di verifica di propria
competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande e delle istanze di cui al comma 1.
3. La modulistica utile alla presentazione delle domande di
Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 1, lettera b),
e' resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet,
assieme alla descrizione della politica di investimento, con congruo
anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e
comunque non oltre il 31 marzo 2022 in accordo con la milestone
M1C2-28 del PNRR.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere, altresi',
fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche
derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.
Art. 3
Natura, portata dei programmi di sviluppo, tipologia di interventi
sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilita'.
1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la
realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere
produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema
Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le
seguenti filiere:
SETTORI AMMESSI
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
60% DELLE RISORSE PER IL SETTORI b), c), d) ed e)
2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art. 1,
comma 3, e' destinata al sostegno dei programmi di sviluppo
concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Le filiere produttive strategiche per lo sviluppo, come
individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di
cui al comma 2 potranno essere oggetto di revisione in funzione
dell'andamento delle domande, dell'assorbimento delle risorse
stanziate ovvero di eventuali nuove esigenze di sviluppo che
dovessero essere individuate.
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DA UNA SOLA IMPRESA O DA PIU' IMPRESE
4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1
possono essere realizzati:
da piu' imprese operanti nella filiera di riferimento, a
condizione che i singoli progetti di investimento risultino
strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al
rafforzamento della filiera medesima;
da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo
presenti forti elementi di integrazione con la filiera di
appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini
di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare
riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di
cui sopra, nell'ambito della proposta progettuale, devono essere
fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera
di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva
e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di
sviluppo determinera', in termini economici e produttivi, sulla
complessiva filiera.
VINCOLO AMBIENTALE
5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE)
n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (principio «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021,
ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilita'. Inoltre, agli
stessi, devono essere applicati gli orientamenti tecnici della
Commissione sulla verifica della sostenibilita' per il Fondo
InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.
ATTIVITA' NON AMMESSE
6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui al
presente decreto:
a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso
l'uso a valle;
b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attivita' e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attivita' e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
SE E' PREVISTO UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE DEVONO ESSERE RISPETTATE DELLE PRIORITA' NELLE ASSUNZIONI
7. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese
proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto
degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel
caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo
sia previsto un incremento occupazionale, a procedere
prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e
previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali,
all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi
a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di
procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle
aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi
attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 4
Forma ed intensita' dell'aiuto e disposizioni
di reinvestimento dei potenziali rientri
1. Fermo restando quanto previsto al titolo II del presente
decreto, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita'
massime di aiuto previste nei titoli II, III e IV del decreto 9
dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni e assumono le
forme previste dall'art. 8 del medesimo decreto, anche in
combinazione tra loro.
REGOLE DI CUMULO
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in
tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al
presente capo, in attuazione di quanto in proposito previsto dal
regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere sostenuti per gli
stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.
3. Le risorse che rientrano nella disponibilita' del Ministero
dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il
finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026,
con le modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, potranno essere
fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del
soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonche' in ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti, ai sensi dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30
dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2,
lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e gli ulteriori
adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle norme
europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n.
2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e
rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e
di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di
un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il
PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'Olaf,
della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle
competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la
Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; Euratom) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e
vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul
rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il
raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitivita' e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR, cosi' come individuati
in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio
2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e
adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari
dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Titolo II
Applicazione ai contratti di sviluppo delle disposizioni previste
dalla sezione 3.13 del quadro temporaneo
Art. 6
Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere piu' tangibilmente lo sviluppo delle
attivita' economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla
crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il
divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della
predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli
progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni
previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e
integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E' IL DECRETO 9 DICEMBRE 2014
2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni
previsti dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e
integrazioni, nonche', ove applicabili, delle disposizioni di cui al
titolo I del presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 1
possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di
contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini
indicati con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, e
limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del
territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla
carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale valevole per il
periodo 2022-2027.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai
soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto 9
dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilita' e che, ai
sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura in
nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Ai fini di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla
sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto 9
dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni possono
essere concesse nei limiti delle intensita' previste dal punto 89,
lettera d), del Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in
termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto
individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del Quadro
temporaneo medesimo. Qualora le predette agevolazioni siano
riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di
quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni. (LA DURATA MASSIMA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO E' DI OTTO ANNI)
2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve
intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del
Quadro temporaneo.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni si
intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte del
soggetto gestore.
4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9
dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto dal punto 97 del
Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di
cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale
di cui al titolo IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014 si
applicano, ai fini della concessione degli aiuti individuali
richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97
medesimo. Ai fini dell'applicazione delle diposizioni di cui al
presente comma, l'aiuto individuale oggetto di notifica deve essere
concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.
Art. 8
Disposizioni finali
1. L'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente titolo II
e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione
europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande
di cui all'art. 6 e puo' fornire le eventuali ulteriori indicazioni
necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al
presente titolo II. Il soggetto gestore provvede a rendere
disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a
richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 gennaio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 117