INDICE
Decreto attuativo 4 maggio 2026
RASSEGNA STAMPA
ALLEGATI
Legge 199 del 30/12/2025 con le annotazioni dello studio
Decreto attuativo del 5 maggio 2026
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 335, 371, 397, 460 e 766, primo periodo dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2025.
Art. 1
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli (AGEVOLAZIONE)
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione
agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli (VINCOLO SULLA PRODUZIONE DEI BENI)
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30
settembre 2028.
428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in (IMPRESE ESCLUSE)
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli (INVESTIMENTI AMMESSI)
investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi
alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa
finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia
prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa (COMUNICAZIONI DA INVIARE)
trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di
modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni
concernenti gli investimenti agevolabili.
431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori (CUMULO)
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di
innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La (CALCOLO AL NETTO DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI)
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi
ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del (NON E'CUMULABILE CON INDUSTRIA 4.0)
presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.
432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del (VINCOLO SUI BENI)
costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso
del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene
originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo
investimento.
433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di (DECRETO ATTUATIVO)
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di
cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di
accesso al beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai
termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle
certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a
dimostrare la spettanza del beneficio.
434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle
disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero (IL CONTROLLO E' AFFIDATO AL GSE)
delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di
accesso e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della
piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del
made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai
commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di
scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi
scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a
12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Allegato IV - Beni materiali
Allegato IV
(Articolo 1, comma 429)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»
| I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: a) macchine utensili per asportazione; b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura; f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio; g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico); h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo; i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici); n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione); o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. |
| Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller; - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; - interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; - rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. |
| Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin). |
| Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi). |
| II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità: a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; c) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale; d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive; e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification); f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi; h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti; l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo. |
| III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »: a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico; c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR); d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica; e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali. |
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IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi. |
Allegato V Beni immateriali
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software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);
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Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto "iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV -Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” - e V - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese - annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:
- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.
DECRETO ATTUATIVO DEL 4.5.2026
DECRETO ATTUATIVO MAGGIO del 4/5/2026
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR); |
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; |
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e l’articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni; |
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VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l’articolo 64; |
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VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”; |
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; |
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VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; |
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VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR); |
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VISTO l’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 2028”, che ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; |
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VISTO, in particolare, il comma 433, del sopracitato articolo 1, che dispone che con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disciplina agevolativa, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio; |
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VISTO l’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il quale ha riconosciuto al GSE un compenso per le attività allo stesso affidate di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028; |
COMPENSO GSE |
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VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”; |
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VISTA la deliberazione ARERA ARG/elt 99/08, recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi”; |
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VISTA la deliberazione ARERA ARG/elt 104/11, recante “Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”; |
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DECRETA
Articolo 1 - Definizioni
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a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy; |
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b) “GSE”: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; |
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c) “calore di processo”: calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria; |
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d) “data di fine lavori”: l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell’ARERA ARG/elt99/08, recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA”; |
FINE LAVORI |
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e) “dimensionamento degli impianti”: potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell’impianto stesso (ore equivalenti) |
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f) “energia da fonti rinnovabili”: energia da fonti rinnovabili non fossili, quale energia eolica, solare e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas; |
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g) “SPID/CIE”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) ovvero tramite la carta di identità elettronica (CIE) o sistemi equivalenti riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 64; |
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h) “piattaforma informatica”: il sistema telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it); |
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i) “punto di prelievo (POD)”: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale; |
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l) “completamento degli investimenti”: data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; |
COMPLETAMENTO DEI LAVORI
PRINCIPIO DI COMPETENZA |
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m) “struttura produttiva”: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa |
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Articolo 2 – Oggetto
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1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. |
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Articolo 3 - Procedura di accesso al beneficio
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1. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro: dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione; dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. |
COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
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2. Per ciascuna comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE ai sensi del comma 4, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. |
CONFERMA DEL 20% |
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La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1. |
I BENI NON POSSONO ESSERE VARIATI |
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Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. |
PER IL LEASING NON E' RICHIESTO IL 20% |
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3. Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. |
COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTO ENTRO IL 15/11/2028 |
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Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4. |
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La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. |
NON SONO AMMESSE VARIANTI |
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Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento. |
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4. A seguito della trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione. |
Il GSE COMUNICA LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE |
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5. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. |
MANCATO INVIO DELLE COMUNICAZIONI E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE |
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6. Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere: |
MONITORAGGIO |
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a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio; |
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b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. |
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7. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione di cui all’articolo 5, ivi resi disponibili. |
MODALITA' INVIO DELLE COMUNICAZIONI |
Articolo 4 - Misura e fruizione del beneficio
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1. La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni di cui all’articolo 2 rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. |
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La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. |
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2. Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui all’articolo 2, completati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), in ciascuna annualità, nella misura del 180 per cento per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. |
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Articolo 5 - Apertura della piattaforma e approvazione dei modelli e degli allegati per la presentazione delle comunicazioni
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1. Con uno o più decreti direttoriali del Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e sono approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto. |
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2. Dei provvedimenti direttoriali previsti al comma 1 è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE e nella piattaforma Incentivi.gov.it. |
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3. Per la gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché per le esigenze di monitoraggio degli oneri e per lo sviluppo della piattaforma informatica utilizzata e gli ulteriori adempimenti tecnici e amministrativi relativi all’intervento di cui al presente decreto, il Ministero si avvale del GSE mediante apposita convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. |
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Articolo 6 - Perizia tecnica asseverata
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1. Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. |
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Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. |
AGRICOLTURA |
Articolo 7 - Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio
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1. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile. |
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2. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). |
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Articolo 8 - Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
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1. Nell’ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a: a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica; b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica; c) gli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto; e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui alla lettera a). |
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2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1. |
FOTOVOLTAICO - CAPACITA' MASSIMA 105% |
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Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo. |
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3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto. |
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Articolo 9 - Controlli
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1. Il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero, di cui al comma 435 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal presente decreto per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso di cui all’articolo 3 e alle disposizioni normative di riferimento. |
GSE |
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2. Ai fini delle attività di controllo di cui al comma 1, nonché delle ordinarie attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle entrate, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati. |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
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3. Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti. |
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Articolo 10 - Decadenza
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1. L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: |
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a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo; |
Il VINCOLO E' PER TUTTO IL PERIODO DI FRUIZIONE DEL CREDITO
E’ POSSIBILE SOSTITUIRE IL BENE |
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b) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; |
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c) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio; |
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d) false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto; |
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e) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; |
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f) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio. |
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Articolo 11 – Recupero
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1. Nel caso in cui all’esito dei controlli di cui all’articolo 9 sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. |
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2. Le modalità delle comunicazioni del GSE all’Agenzia delle entrate di cui al comma 1, nonché le comunicazioni dei dati relativi alle ulteriori informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 3, sono disciplinate con apposita convenzione. |
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Articolo 12 - Monitoraggio
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1. Al fine di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa di cui al presente decreto, il GSE trasmette al Ministero, al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate, almeno mensilmente, i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 3. |
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Articolo 13 - Trattamento dei dati personali
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1. I dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679. |
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2. I soggetti che intendono fruire del beneficio disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE. |
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Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it). Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it). Dell’adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Firmato il 4/5/2026


