COMUNICAZIONE del CREDITO D'IMPOSTA - Industria 4.0

SINTESI (Industria 4.0)

  • L'adempimento è stato introdotto ad opera dell'articolo 6 del D.L. 39 del 29 marzo 2024 con l'obbiettivo di consentire il monitoraggio da parte dello Stato dell'utilizzo di bonus fiscali; non si tratta quindi di una prenotazione delle risorse.
  • Il credito può essere compensato solo dopo aver trasmesso il modello 
  • La modulistica è stata approvata con il decreto Mimit del 24.4.2024.
  • Per gli investimenti 2023 Industria 4.0  va trasmessa la sola comunicazione ex port
  • Per gli investimenti Industria 4.0 dall'1/1/2024 al 29/3/2024 va trasmessa la sola comunicazione ex post
  • Per gli investimenti  Industria 4.0  effettuati dal 30/3/2024 al 31/12/2024 deve essere trasmessa sia la comunicazione ex ante e sia la comunicazione ex post a completamento dell'investimento
  • Con l'interpello nr.260 del 26/12/2024 l'agenzia delle entrate ha chiarito che è sufficiente inviare le due comunicazioni prima della compensazione del credito d'imposta.

NORMATIVA

Decreto legge 29 marzo 2024 n.39 (Ha introdotto l'adempimento)

Decreto direttoriale 24 aprile 2024 - Modello di comunicazione dati

Agenzia delle entrate - Risposta nr 260 del 16/12/2024 (e' sufficiente inviare le comunicazioni prima della compensazione)

NEWS

4877 - Transizione 4.0, comunicazioni al Gse in qualsiasi momento purché prima della compensazione (ItaliaOggi 6/2/2025, Interpello Agenzia delle Entrate nr. 260 del 26.12.2024))

LINK

Ministero delle Imprese e del Made in Italy


DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n.39

Testo in vigore dal: 29-5-2024

Art. 6

((Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0))
 
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti ((che intendono))   effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del ((presente decreto)) , la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del ((presente decreto)).
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
 
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. (SOLO GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2023 OCCORRE INVIARE LA COMUNICAZIONE)
 
((3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";
b) al comma 10:
1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita dalla seguente: "mensilmente";
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025";
c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti"))
 

 

Il decreto approva i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione:

 Testo del decreto

IL DIRETTORE GENERALE
 
VISTO l’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”, che ha istituito il “Piano Transizione 4.0” disponendo, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, ovvero, a determinate condizioni,
fino al 30 giugno 2021, e di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, effettuati nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
 
VISTO l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, che ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a determinate condizioni, fino
al 30 novembre 2023, e il comma 1064 del medesimo articolo 1, che, apportando modifiche e
integrazioni all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, ha disposto
l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2022;
 
VISTO l’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che,
novellando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificando il comma 1058 e
introducendo i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta
per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016
anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026;
 
VISTO l’articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, che, novellando l’articolo 1 della n. 160
del 2019 e, in particolare, modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-bis a 203-sexies,
ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione
estetica, e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo;
 
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge n. 160 del 2019, che con
specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge
n. 232 del 2016, ha previsto che “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di
acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure
agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi
generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta effettuano una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”, disponendo inoltre che “Con apposito
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalità e i termini di invio della comunicazione”;
 
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, che in
relazione al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica, design e ideazione estetica, prevede che “Al solo fine di consentire al Ministero dello
sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione
e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali
misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”, disponendo inoltre che
“Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello,
il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione”;
 
VISTI i decreti del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021, con i quali sono stati definiti i
modelli di comunicazione previsti dall’articolo 1, commi 191 e 204, della legge n. 160 del 2019;
 
VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che subordina la fruizione dei crediti
d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-
ter, della legge n. 178 del 2020, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201
e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,
quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, alla
comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell’ammontare complessivo degli
investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della
relativa fruizione nonché all’aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del
completamento degli investimenti di cui al primo periodo per gli investimenti già realizzati fino al
giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
 
VISTO, in particolare, il comma 1, quarto e quinto periodo, del citato articolo 6 del decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39, a norma del quale le “Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate
sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo
economico. Per le finalità di cui al presente articolo con apposito decreto direttoriale del Ministero
delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre
2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni
di cui al presente comma”;
 
VISTA la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024, con la quale, nelle more
dell’attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui comma
1, del citato articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, è prevista la sospensione dell’utilizzo
in compensazione mediante modello F24 per i crediti d’imposta relativi ai codici tributo: i) 6936 e
6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
ii) 6938, 6939 e 6940 quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento”
2024;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà;
 
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dello sviluppo economico”
in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy”;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte
dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le
PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;
 
VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio
2024, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
imprese e del made in Italy;
 
CONSIDERATA la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli allegati ai decreti del
Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero
dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;
 
CONSIDERATA, altresì, l’urgenza di consentire alle imprese la compensazione dei crediti
d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024;
 
DECRETA
Art. 1
 
1. Sono approvati gli allegati modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti
l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo
1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica,
di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.
 
2. Il modello di cui all’Allegato 1, relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi, si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due
sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e
immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della
fruizione negli anni dei crediti d’imposta.
 
3. Il modello di cui all’Allegato 2, relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per
l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle
informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni
del credito d’imposta.
 
4. Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine
di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere
dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è,
altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni
comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino
al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli
investimenti.
 
5. Il modello di comunicazione di cui al comma 3 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine
di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere
dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è,
altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni
comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino
al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli
investimenti.
 
6. I modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sono disponibili in formato editabile sul sito
istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile
2024.
 
7. La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per
la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1,
commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti
in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui
all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.
 
Art. 2
1. Il presente decreto sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021.
 
 

 
Agenzia delle entrate - Risposta n.260 del 16/12/2024 
 
 
OGGETTO: Investimenti in beni strumentali – Comunicazione preventiva – articolo
6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
 
QUESITO
 
ALFA SRL di seguito, istante pone un quesito in merito all'applicazione
dell'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge
2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al
caso qui sinteticamente riportato.
L'istante rappresenta di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter
usufruire delle agevolazioni [di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ndr.] sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del
costo bene e che per mera dimenticanza non [ha ndr.] presentato al M.I.M.I.T. PER
IL TRAMITE DEL GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che [possiede, ndr.]
Pagina 2 di 6
tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta,
e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di
accertamento».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che «sia possibile fruire dell'istituto della remissione in bonis
[di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ndr.] nel caso
in cui, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per fruire del credito di imposta in
commento, venga trasmessa una dichiarazione tardiva e pagata la relativa sanzione DI €
250,00 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2024 fissato al 31 Ottobre 2024».
Pertanto, intende «inviare al M.I.M.I.T. PER IL TRAMITE DEL GSE, dopo
aver pagato la sanzione di € 250,00, solo la comunicazione prevista di completamento
investimento e di inserire ove richiesto dal modulo ''numero pratica preventiva'' lo stesso
numero di pratica di completamento, invece di inviare le due comunicazioni previste dal
Decreto del M.I.M.I.T. [...]
Nel caso in cui il sistema informativo del G.S.E. e/o dell'Agenzia delle Entrate
modello F24 respinga l'accettazione del credito d'imposta tramite F24, l'istante ritiene di
poter inviare comunicazione tramite Pec al competente ufficio locale dell'Agenzia delle
Entrate al fine di regolarizzare il modello F24 relativo al credito d'imposta maturato
nel 2024».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si fa presente che non costituisce oggetto della presente risposta
ad interpello ogni valutazione in merito alla spettanza del credito d'imposta che l'istante
riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da
parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.
 
L'articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti
d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da
1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di
cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1
della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in
via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione
negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al
completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica
di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al
primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente
comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre
2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo,
con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono
apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che
concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al
presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini
del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da
1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la
compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione
effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. [...]».
 
Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024
sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente
dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione
dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1,
commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del
2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,
quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160
del 2019.».

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:
 
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il
contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli
investimenti;
 
- per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n.
39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
 
a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare
complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1,
del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile
sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
 
b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di
un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in
via preventiva, (cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzione al
seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/investimenti in beni
strumentali/infogeninvestimentiinbenistrumentaliimprese).

Tuttavia, le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni
in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con
l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di
credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta
''fruizione'' in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito
internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta,
dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione
aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono
propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Ciò posto, non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di
presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del
credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento
dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
Per fruire del credito in argomento, l'istante dovrà, infatti, presentare la
comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione
in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, e,
successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)