NEWS
NORMATIVA
SINTESI
Il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale 105 dell'8 maggio 2025
Entrata in vigore: 23 maggio 2025
Introduce importanti semplificazione per quanto riguarda il costo del personale
Il nuovo regolamento sostituisce il Dpr 22/2018 (ancora valido per i programmi 2014-2020)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025, n. 66
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' della spesa per i
programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli
altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)
2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo
di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una
transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo
sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073)
(GU n.105 del 8-5-2025) Vigente al: 23-5-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una
transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63,
paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e'
determinata in base a norme nazionali;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo,
migrazione e integrazione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo
per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza
interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22, recante il regolamento in materia di criteri
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della politica di coesione
sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, cosi' come declinati, per il ciclo di programmazione
2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2021/1060, e volti a realizzare: un'Europa piu'
competitiva e intelligente; un'Europa resiliente, piu' verde e a
basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a
zero emissioni nette di carbonio; un'Europa piu' connessa; un'Europa
piu' sociale e inclusiva; un'Europa piu' vicina ai cittadini;
Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e
armonizzata di tutti i fondi dell'Unione attuati in regime di
gestione concorrente, il richiamato regolamento (UE) 2021/1060 ne
stabilisce le regole finanziarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 12 settembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro
e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060,
definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal
Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione
giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione
(AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica
dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto
salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai
regolamenti di seguito elencati:
a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di
coesione»;
b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»;
c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»;
d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»;
e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»;
f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»;
g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»;
h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF».
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella
relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti
esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi
regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu'
restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di
aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle
pertinenti basi giuridiche.
3. Le disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese
previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese
relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi
dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR
e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea,
effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della spesa
non e' diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059
nonche' da regole supplementari definite dagli Stati membri
nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di
cooperazione territoriale europea.
4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal
BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita'
di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con
decisione della Commissione europea e ferma restando
l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.
5. Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi
dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto alle previsioni
di cui al presente decreto.
Art. 2
Principi generali
1. I fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati per
fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti
finanziari o mediante una combinazione degli stessi.
2. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i costi diretti
alla base dell'applicazione delle forme di sovvenzione di cui alla
lettera d) del medesimo articolo, se a costi reali, la spesa puo'
essere ritenuta ammissibile se soddisfa tutti i requisiti di
carattere generale di seguito indicati. La spesa deve essere:
a) pertinente e imputabile ad un'operazione selezionata (PERTINENZA)
dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita',
conformemente alla normativa applicabile;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da (FATTURE QUIETANZATE)
fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi
valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da
idonea documentazione comunque attestante la pertinenza
all'operazione della spesa sostenuta;
c) sostenuta nel periodo di ammissibilita' delle spese, come
previsto dall'articolo 3 del presente decreto;
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e (TRACCIABILITA')
completa tenuta della documentazione al fine di assicurare
l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII
del regolamento (UE) 2021/1060. I pagamenti in contanti sono (LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI)
ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi
i limiti piu' restrittivi fissati dall'Autorita' di gestione e fermo
restando il divieto di artificioso frazionamento;
e) contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di legge ed (CONTABILIZZAZIONE)
ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche
disposizioni dell'Autorita' di gestione.
3. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo
1, lettere b), c), d), ove diversi da quelli di cui al comma 2, e f),
del regolamento (UE) 2021/1060, e' necessaria la sussistenza di tutte
le condizioni di seguito indicate:
a) l'operazione e' selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto
la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile;
b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono
attuate nel periodo di ammissibilita', come previsto dall'articolo 3
del presente regolamento;
c) e' assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6, e
dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060.
4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non
comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto
pubblico erogato al beneficiario medesimo.
5. L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione,
sostenuta da uno o piu' fondi di cui all'articolo 1, comma 1, o da
uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, e'
disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9,
del regolamento (UE) 2021/1060.
Art. 3
Periodo di ammissibilita'
1. Il periodo di ammissibilita' a una partecipazione dei fondi di
cui all'articolo 1, comma 1, e' disciplinato dall'articolo 63 del
regolamento (UE) 2021/1060.
Art. 4
Norme specifiche in materia di ammissibilita'
in caso di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni assumono una delle forme previste dall'articolo
53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Nell'ambito del programma possono essere previste sovvenzioni
per i beneficiari soggette a condizioni ai sensi dell'articolo 57 del
regolamento (UE) 2021/1060.
3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060
sono stabiliti secondo uno dei modi previsti dal paragrafo 3 del
medesimo articolo 53. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui
alle predette lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53
possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste
nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri
programmi della politica di coesione, anche afferenti a precedenti
cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. In
conformita' all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2021/1060 le opzioni di semplificazione dei costi applicate per la
rendicontazione delle spese nell'ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie
analoghe di operazione finanziate a valere sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 1.
4. Le metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo
94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto delegato di
cui al paragrafo 4 del medesimo articolo possono essere utilizzate
dall'Autorita' di gestione anche per le opzioni semplificate in
materia di costi applicate a livello di beneficiario.
5. I costi del personale si dividono in due categorie di costi: (COSTI PER IL PERSONALE)
a) costi del personale dipendente;
b) costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di
lavoro dipendente.
6. Per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al
personale possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 55
del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla disciplina di cui
al paragrafo 2 del citato articolo 55, il costo annuo o mensile lordo
del lavoro per il personale e' rappresentato dalla retribuzione
lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione
del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea
con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le
statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura, delle altre
indennita' aggiuntive, dei premi e della retribuzione per il lavoro
straordinario, delle tasse e dei contributi previdenziali e
assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali
volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri
differiti. E' ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune
delle voci di cui al secondo periodo o a parte di esse.
7. In conformita' all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2021/1060, per le unita' di personale che lavorano
all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il
personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi
del lavoro lordi per il personale corrispondente a una percentuale
fissa del tempo di lavoro dedicato mensilmente all'operazione. Per le
unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a
tempo pieno, detta percentuale e' pari al cento per cento. Ai fini
dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della
spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito
dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un
documento che stabilisce la percentuale fissa applicata
all'operazione.
8. Per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario di (COSTI INDIRETTI A TASSO FORFETTARIO)
un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54
del regolamento (UE) 2021/1060.
9. Per il calcolo dei costi ammissibili a tasso forfettario di
un'operazione, diversi dai costi diretti per il personale possono
applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE)
2021/1060.
10. Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo
1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060, sono
considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base
applicabile.
11. Con riferimento alle forme di sovvenzione di cui all'articolo
53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), e all'articolo 57 del
regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorita' di gestione puo' prevedere,
nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo
regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi di riduzione del
contributo, anche nella forma di una riduzione percentuale
forfettaria, in applicazione del principio di proporzionalita', se
non risultano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi ovvero
quando sono riscontrati inadempimenti alle disposizioni di
riferimento.
12. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi
dell'operazione e le condizioni per l'erogazione del sostegno sono
contenute nel documento di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2021/1060, fatto salvo quanto stabilito dalle
Decisioni unionali ovvero dagli atti delegati che approvano le
sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f), del
medesimo regolamento.
Art. 5
Contributi in natura
1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni,
servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non e' stato
effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di
valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei
limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/1060, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di
gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle
disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle
spese per i programmi in esame.
2. I contributi in natura, sotto forma di indennita' o di salari
versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione,
sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e
nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2021/1057, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti
dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando
l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.
Art. 6
Ammortamento
1. Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali
all'operazione, per le quali non e' stato effettuato alcun pagamento
giustificato da fatture e calcolate conformemente alla normativa
vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
Art. 7
Premi
1. Costituiscono spese ammissibili i premi definiti dall'articolo
2, punto 48), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Il sostegno finanziario mediante l'impiego di premi si distingue
dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi
prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e
possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.
3. Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono
disciplinate dal citato regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Art. 8
Spese connesse al credito d'imposta
1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1,
concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente
al credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato,
costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
a) il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche
disposizioni normative nazionali;
b) il credito d'imposta e' concesso per sostenere misure
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto
della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.
Art. 9
Spese connesse all'esonero contributivo
1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1,
concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo
corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed
effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle
seguenti condizioni:
a) l'esonero contributivo e' previsto e disciplinato da
specifiche disposizioni normative nazionali;
b) l'esonero contributivo e' concesso per sostenere misure
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.
Art. 10
Strumenti finanziari
1. Il sostegno degli strumenti finanziari e' utilizzato al fine di
contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti
nell'ambito di una priorita'. Le spese sostenute nell'ambito di
strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti
previsti dagli articoli da 58 a 62 e dagli articoli 68, 81 e 92 del
regolamento (UE) 2021/1060, nonche', ove rilevanti, dai regolamenti
di cui alle lettere da a) a n) dell'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento.
Art. 11
Spese connesse all'operazione
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse
all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute
dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione
stessa e approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua
responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione,
controllo, monitoraggio, informazione e pubblicita' dell'operazione
medesima.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il
funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui
all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059.
3. Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi
liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi della disciplina
vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario
o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi
contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile, nei
limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al
beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei
confronti dei soggetti inadempienti.
Art. 12
Spese connesse agli interventi delle politiche attive
del lavoro e agli interventi di inclusione sociale
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese
relative agli interventi di politica attiva del lavoro e di
inclusione sociale e la connessa indennita' di partecipazione a
favore dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma
2, del regolamento (UE) 2021/1060, dette indennita', cosi' come gli
stipendi versati ai partecipanti, possono essere rimborsate, in
conformita' alla lettera a), paragrafo 1, del medesimo articolo,
anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera
200.000 euro.
2. Sono ammissibili le spese relative alle indennita' di
partecipazione per interventi volti a favorire la partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro, al mantenimento
dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva,
nonche' per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei
destinatari.
Art. 13
Spese connesse agli interventi per il contrasto
alla deprivazione materiale
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese
relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione
materiale secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento
(UE) 2021/1057.
Art. 14
Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e
sociosanitaria
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, ai fini dell'inclusione
sociale e del contrasto della poverta' sanitaria, sono ammissibili le
spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria,
sociosanitaria e socioassistenziale, ivi incluse le spese per farmaci
e per dispositivi medici a carico del paziente, delle persone in
vulnerabilita' socioeconomica, fermo quanto previsto dall'articolo 4,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1057.
Art. 15
Spese non ammissibili
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) 2021/1060 e fatte salve le previsioni dei
regolamenti specifici dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente regolamento non sono altresi' ammissibili, ai fini del
sostegno nel contesto dei predetti fondi, i costi relativi a multe,
penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad
operazioni escluse dall'ambito di applicazione di ciascun fondo.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono ammissibili nel
contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti costi:
a) i deprezzamenti e le passivita';
b) gli interessi di mora;
c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per
operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, non
sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita
all'articolo 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014.
4. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/1057 non sono ammissibili, per il sostegno generale dalla
componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, i costi per
l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di infrastrutture. I
costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli sono
ammissibili solo quando tale acquisto e' necessario per raggiungere
l'obiettivo dell'operazione, o quando tali voci sono completamente
ammortizzate durante l'operazione, ovvero l'acquisto di detti beni
costituisce l'opzione piu' economica.
Art. 16
Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri
e altre imposte e tasse
1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile nei casi e (IVA)
nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti
da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il
rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove
applicabile, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 2, del
presente regolamento.
2. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO)
se afferente a un'operazione.
3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e (ALTRI ONERI FISCALI)
assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi di cui
all'articolo 1, comma 1, purche' direttamente afferenti a dette
operazioni, costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia
recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico.
4. Se sono individuati uno o piu' organismi intermedi che svolgono
determinati compiti sotto la responsabilita' dell'Autorita' di
gestione, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060, gli
interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del
pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa
detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le (CONSULENZE)
spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per
contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione
cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione
ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono
connesse ai requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione.
6. Se l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o (ONERI BANCARI)
piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi
compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle
spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di (GARANZIE)
assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora
tali garanzie siano previste dalla disciplina vigente o da
prescrizioni dell'Autorita' di gestione.
Art. 17
Acquisto di materiale usato
1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun
fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la
provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli
ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o
europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese
(PMI), il periodo sopraccitato puo' essere ridotto a tre anni previa
valutazione dell'Autorita' di gestione;
b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore
di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono
adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e
agli standard pertinenti.
Art. 18
Acquisto di terreni
1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti
specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle
seguenti condizioni:
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno
e gli obiettivi dell'operazione;
b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non
puo' superare il dieci per cento della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata; il limite e' del 15 per cento in
relazione ai siti in stato di degrado e a quelli precedentemente
adibiti a uso industriale che comprendono edifici;
c) nei casi in cui non e' possibile averne conoscenza in modo
diverso, la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da
un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali
vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente o debitamente
autorizzato, che attesta il valore di mercato del terreno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano
nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente,
quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di giustificati
motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorita' di
gestione;
b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo
determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi
debitamente giustificati individuati dall'Autorita' di gestione;
d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di
un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
3. Nel caso di strumenti finanziari, le percentuali indicate nel
comma 1 si applicano al contributo del programma versato al
destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del
prestito sottostante.
Art. 19
Acquisto di edifici
1. L'acquisto di edifici gia' costruiti, salvo quanto previsto dai
regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa
ammissibile nei limiti del valore come determinato ai sensi della
lettera a) e purche' sia direttamente connesso all'operazione in
questione, se sussistono le seguenti condizioni:
a) e' presentata una perizia giurata di parte, redatta da un
valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 18, che attesta il valore di mercato del bene e la
conformita' dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie
vigenti, nonche' alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e
degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
b) la perizia giurata di cui alla lettera a) esplicita i punti
non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da
parte del beneficiario;
c) l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni
precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
d) l'immobile e' utilizzato per la destinazione e per il periodo
stabiliti dall'Autorita' di gestione;
e) l'edificio e' utilizzato conformemente alle finalita'
dell'operazione.
2. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica
solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal fondo
interessato.
Art. 20
Locazione finanziaria
1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione semplice
o per noleggio, purche' direttamente connessa all'operazione, la
spesa per la locazione finanziaria (leasing) e' ammissibile al
contributo dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, alle seguenti
condizioni:
a) quando il beneficiario e' il concedente:
1) il sostegno e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei
canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di
locazione finanziaria;
2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola
di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile
del bene oggetto del contratto;
3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza
del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle
autorita' competenti, il concedente si impegna a restituire alle
autorita' nazionali interessate, mediante accredito al fondo
appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al
periodo residuo;
4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da
una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza
probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno;
l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato
del bene dato in locazione;
5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di
leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del
concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese
generali, gli oneri assicurativi;
6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a
vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti
i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e'
trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei
pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca
assicurazioni equivalenti;
b) quando il beneficiario e' l'utilizzatore:
1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati
da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza
probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti
una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale
minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo
ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene; non sono
ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi,
interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri
assicurativi;
3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di
cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o piu' quote
sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del
contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei
pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, e' ammissibile
soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati
dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai
fini dell'intervento;
4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non
contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al
periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono
ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile;
e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria
costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene;
nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un
metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi
supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
c) se il regime di aiuti di Stato applicabile impone l'obbligo di
acquistare i beni oggetto del leasing:
1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per
l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte
del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente
alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al
piu' tardi al termine del contratto di locazione;
3) se il riscatto non e' effettuato dal locatario entro il
termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario
dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in
relazione al contratto di leasing finanziario, conformemente alle
norme in materia di aiuti di Stato;
d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di
vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese
ammissibili ai sensi della lettera b) e i costi di acquisto del bene
non sono ammissibili al contributo.
Art. 21
Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione
delle operazioni
1. Le spese relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito del
AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili se la localizzazione delle
attivita' progettuali e' coerente con la natura e la tipologia di
azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti.
Art. 22
Stabilita' delle operazioni
1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi
nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se
l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65
del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di
Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/1060 puo' essere ridotto a tre dalle
Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento
degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
3. In caso di insussistenza dei requisiti di stabilita' ai sensi
dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le
previsioni del medesimo articolo 65.
Art. 23
Spese relative all'assistenza tecnica
1. Le spese per le attivita' di preparazione, gestione, formazione,
sorveglianza, valutazione, informazione, visibilita' e comunicazione,
creazione di rete, risoluzione dei reclami e gestione dei
contenziosi, controllo e audit dei programmi, nonche' quelle per
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi
sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a
rafforzare la capacita' delle autorita' e organismi pubblici
nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e
l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono
ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE)
2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo
regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono
ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti
alle attivita' di gestione, analisi e definizione dei reclami
medesimi. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, sono
ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le
retribuzioni o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, del personale impiegato a tempo indeterminato o
determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa
vigente, purche' formalmente preposto allo svolgimento di tali
attivita', nonche' per consulenze professionali, per servizi
tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie allo
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma.
2. Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a
rafforzare la capacita' dei partner di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone
prassi tra detti partner.
3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono
interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.
4. Ciascun fondo puo' sostenere azioni di assistenza tecnica
ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.
5. Sono ammissibili le spese per operazioni interrotte o sospese
per cause di forza maggiore, come definite nel diritto dell'Unione
europea, qualora non gia' garantite da assicurazione per annullamento
e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione.
6. Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sostegno
dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sono
ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti
nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la
creazione di capacita' e lo scambio di migliori prassi e sostenere la
cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel
territorio dello Stato.
Art. 24
Spese relative alla capacita' amministrativa
1. In conformita' all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi
specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per
le autorita' del programma e gli attori settoriali o territoriali
responsabili dello svolgimento delle attivita' pertinenti
all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacita'
amministrativa, nonche' al rafforzamento della cooperazione con i
partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei
principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ivi
compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Art. 25
Disposizioni transitorie e finali
1. Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, la spesa e'
ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari
in tema di ammissibilita' della spesa relative al periodo di
programmazione 2021-2027 richiamate nel presente regolamento, della
normativa applicabile, con particolare riguardo a quella in materia
di appalti pubblici e aiuti di stato, nonche' delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22, se compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa
al periodo di programmazione 2021-2027.
2. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il
periodo di programmazione 2014-2020, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
3. Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi
dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
2018, n. 22.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1113