Regolamento per la rendicontazione delle spese che beneficiano dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea - Dprr 66 del 10 marzo 2025

NEWS

NORMATIVA

Decreto 10 marzo 2025 n.66

SINTESI

Il decreto è stato  pubblicato sulla gazzetta ufficiale 105 dell'8 maggio 2025

Entrata in vigore: 23 maggio 2025

Introduce importanti semplificazione per quanto riguarda il costo del personale

Il nuovo regolamento sostituisce il Dpr 22/2018 (ancora valido per i programmi 2014-2020)


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025, n. 66 

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' della spesa  per  i
programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e  dagli
altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)
2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027  (Fondo  europeo
di sviluppo regionale; Fondo sociale  europeo  Plus;  Fondo  per  una
transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la  pesca
e l'acquacoltura;  Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione;  Fondo
sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la  gestione
delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) 
(GU n.105 del 8-5-2025)
 Vigente al: 23-5-2025  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24  giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante  disposizioni  specifiche  per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)  sostenuto
dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  dagli  strumenti  di
finanziamento esterno; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti e, in particolare,  l'articolo  63,
paragrafo 1, che  stabilisce  che  l'ammissibilita'  delle  spese  e'
determinata in base a norme nazionali; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli
affari marittimi,  la  pesca  e  l'acquacoltura  e  che  modifica  il
regolamento (UE) 2017/1004; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  7  luglio  2021,  che  istituisce  il  Fondo  Asilo,
migrazione e integrazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito  del  Fondo
per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento  di  sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio  2021,  che  istituisce  il  Fondo  Sicurezza
interna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n.   22,   recante   il   regolamento   in   materia    di    criteri
sull'ammissibilita' delle spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per  il  periodo  di
programmazione 2014/2020; 
  Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della  politica  di  coesione
sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea,  cosi'  come  declinati,  per  il  ciclo  di  programmazione
2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati  all'articolo  5  del
regolamento (UE) 2021/1060, e  volti  a  realizzare:  un'Europa  piu'
competitiva e intelligente; un'Europa  resiliente,  piu'  verde  e  a
basse emissioni di carbonio, ma in transizione  verso  un'economia  a
zero emissioni nette di carbonio; un'Europa piu' connessa;  un'Europa
piu' sociale e inclusiva; un'Europa piu' vicina ai cittadini; 
  Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e
armonizzata di  tutti  i  fondi  dell'Unione  attuati  in  regime  di
gestione concorrente, il richiamato  regolamento  (UE)  2021/1060  ne
stabilisce le regole finanziarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 12 settembre 2024; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  applicazione  di  quanto   disposto
dall'articolo  63,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2021/1060,
definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese  per  i  programmi
cofinanziati dal Fondo europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  dal
Fondo sociale europeo Plus (FSE+),  dal  Fondo  per  una  transizione
giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca  e
l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione  e  integrazione
(AMIF), dal Fondo  Sicurezza  interna  (ISF)  e  dallo  Strumento  di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere  e  la  politica
dei visti (BMVI) per il periodo di  programmazione  2021-2027,  fatto
salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060  e  dai
regolamenti di seguito elencati: 
    a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR  e  Fondo  di
coesione»; 
    b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»; 
    c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»; 
    d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»; 
    e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»; 
    f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»; 
    g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»; 
    h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF». 
  2. Le spese ammissibili, nel  caso  di  aiuti  di  Stato  ai  sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), sono quelle  riconosciute  dalla  Commissione  europea  nella
relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso  di  aiuti
esentati dall'obbligo  di  notifica,  quelle  previste  dai  relativi
regolamenti di esenzione, fatte  salve  eventuali  disposizioni  piu'
restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel  caso  di
aiuti de minimis, le spese ammissibili  sono  quelle  previste  dalle
pertinenti basi giuridiche. 
  3.  Le  disposizioni  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese
previste dal presente  regolamento  si  applicano  anche  alle  spese
relative  alle  operazioni  finanziate  nell'ambito   dei   programmi
dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal  FESR
e dagli  strumenti  di  finanziamento  esterno  dell'Unione  europea,
effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della  spesa
non e'  diversamente  disciplinata  dal  regolamento  (UE)  2021/1059
nonche'  da  regole  supplementari  definite   dagli   Stati   membri
nell'ambito del Comitato di  sorveglianza  di  ciascun  Programma  di
cooperazione territoriale europea. 
  4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF  e  dal
BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita'
di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo  1,  del
Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con
decisione   della    Commissione    europea    e    ferma    restando
l'inderogabilita' delle disposizioni normative  europee  e  nazionali
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. 
  5. Sono fatte salve, laddove previste nei  provvedimenti  attuativi
dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto  alle  previsioni
di cui al presente decreto. 
                               Art. 2 
                          Principi generali 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 1,  comma  1,  sono  utilizzati  per
fornire sostegno  sotto  forma  di  sovvenzioni,  premi  e  strumenti
finanziari o mediante una combinazione degli stessi. 
  2. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo  53,  paragrafo
1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i  costi  diretti
alla base dell'applicazione delle forme di sovvenzione  di  cui  alla
lettera d) del medesimo articolo, se a costi  reali,  la  spesa  puo'
essere  ritenuta  ammissibile  se  soddisfa  tutti  i  requisiti   di
carattere generale di seguito indicati. La spesa deve essere: 
    a)  pertinente  e   imputabile   ad   un'operazione   selezionata  (PERTINENZA)
dall'Autorita'  di  gestione  o   sotto   la   sua   responsabilita',
conformemente alla normativa applicabile; 
    b) effettivamente sostenuta  dal  beneficiario  e  comprovata  da  (FATTURE QUIETANZATE)
fatture quietanzate o  giustificata  da  documenti  contabili  aventi
valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da
idonea   documentazione    comunque    attestante    la    pertinenza
all'operazione della spesa sostenuta; 
    c) sostenuta nel periodo  di  ammissibilita'  delle  spese,  come
previsto dall'articolo 3 del presente decreto; 
    d) tracciabile ovvero  verificabile  attraverso  una  corretta  e (TRACCIABILITA')
completa  tenuta  della  documentazione   al   fine   di   assicurare
l'esistenza di un'adeguata pista  di  controllo  in  conformita'  con
quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6  e  dall'allegato  XIII
del  regolamento  (UE)  2021/1060.  I  pagamenti  in  contanti   sono  (LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI)
ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti  salvi 
i limiti piu' restrittivi fissati dall'Autorita' di gestione e  fermo
restando il divieto di artificioso frazionamento; 
    e) contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di  legge  ed (CONTABILIZZAZIONE)
ai principi contabili e, se del caso,  sulla  base  delle  specifiche
disposizioni dell'Autorita' di gestione. 
  3. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo  53,  paragrafo
1, lettere b), c), d), ove diversi da quelli di cui al comma 2, e f),
del regolamento (UE) 2021/1060, e' necessaria la sussistenza di tutte
le condizioni di seguito indicate: 
    a) l'operazione e' selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto
la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile; 
    b) le azioni che costituiscono  la  base  per  il  rimborso  sono
attuate nel periodo di ammissibilita', come previsto dall'articolo  3
del presente regolamento; 
    c) e' assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in
conformita' con quanto previsto  dall'articolo  69,  paragrafo  6,  e
dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. 
  4. Con riguardo  alle  operazioni  a  valere  sul  FEAMPA  che  non
comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto
pubblico erogato al beneficiario medesimo. 
  5.  L'ammissibilita'   delle   spese   riguardanti   un'operazione,
sostenuta da uno o piu' fondi di cui all'articolo 1, comma  1,  o  da
uno o piu' programmi e da altri  strumenti  dell'Unione  europea,  e'
disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo  9,
del regolamento (UE) 2021/1060. 
                               Art. 3 
                      Periodo di ammissibilita' 
 
  1. Il periodo di ammissibilita' a una partecipazione dei  fondi  di
cui all'articolo 1, comma 1, e'  disciplinato  dall'articolo  63  del
regolamento (UE) 2021/1060. 
                               Art. 4 
            Norme specifiche in materia di ammissibilita' 
                       in caso di sovvenzioni 
 
  1. Le sovvenzioni assumono una delle forme  previste  dall'articolo
53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. 
  2. Nell'ambito del programma possono  essere  previste  sovvenzioni
per i beneficiari soggette a condizioni ai sensi dell'articolo 57 del
regolamento (UE) 2021/1060. 
  3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle  lettere  b),
c) e d) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060
sono stabiliti secondo uno dei modi  previsti  dal  paragrafo  3  del
medesimo articolo 53. Gli importi delle forme di sovvenzioni  di  cui
alle predette lettere b), c) e d) del paragrafo  1  dell'articolo  53
possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni  previste
nell'ambito  di  meccanismi  di  sovvenzione  stabiliti   per   altri
programmi della politica di coesione, anche  afferenti  a  precedenti
cicli di programmazione, per tipologie  analoghe  di  operazioni.  In
conformita'  all'articolo  53,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)
2021/1060 le opzioni di semplificazione dei costi  applicate  per  la
rendicontazione  delle  spese  nell'ambito  del  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR)  possono  applicarsi  anche  a  tipologie
analoghe  di  operazione  finanziate  a  valere  sui  fondi  di   cui
all'articolo 1, comma 1. 
  4. Le metodologie approvate in un programma ai sensi  dell'articolo
94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto  delegato  di
cui al paragrafo 4 del medesimo articolo  possono  essere  utilizzate
dall'Autorita' di gestione  anche  per  le  opzioni  semplificate  in
materia di costi applicate a livello di beneficiario. 
  5. I costi del personale si dividono in due categorie di costi:  (COSTI PER IL PERSONALE)
    a) costi del personale dipendente; 
    b) costi del personale esterno, se non legato da un  rapporto  di
lavoro dipendente. 
  6. Per il calcolo dei costi diretti di  un'operazione  relativi  al
personale possono applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  55
del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla disciplina di  cui
al paragrafo 2 del citato articolo 55, il costo annuo o mensile lordo
del lavoro per  il  personale  e'  rappresentato  dalla  retribuzione
lorda, determinata in linea con la consueta pratica  di  retribuzione
del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea
con il diritto nazionale applicabile, gli  accordi  collettivi  o  le
statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura, delle altre
indennita' aggiuntive, dei premi e della retribuzione per  il  lavoro
straordinario,  delle  tasse  e  dei   contributi   previdenziali   e
assicurativi a carico dei lavoratori,  nonche'  dagli  oneri  sociali
volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e  dagli  oneri
differiti. E' ammissibile la spesa  relativa  anche  solo  ad  alcune
delle voci di cui al secondo periodo o a parte di esse. 
  7. In conformita' all'articolo 55,  paragrafo  5,  del  regolamento
(UE)  2021/1060,  per   le   unita'   di   personale   che   lavorano
all'operazione con un incarico a  tempo  parziale,  i  costi  per  il
personale possono essere calcolati come percentuale fissa  dei  costi
del lavoro lordi per il personale corrispondente  a  una  percentuale
fissa del tempo di lavoro dedicato mensilmente all'operazione. Per le
unita' di personale che lavorano all'operazione  con  un  incarico  a
tempo pieno, detta percentuale e' pari al cento per  cento.  Ai  fini
dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della
spesa   ammissibile   per   le    persone    impiegate    nell'ambito
dell'operazione, il  datore  di  lavoro  rilascia  ai  dipendenti  un
documento   che   stabilisce   la   percentuale    fissa    applicata
all'operazione. 
  8. Per il calcolo  dei  costi  indiretti  a  tasso  forfettario  di (COSTI INDIRETTI A TASSO FORFETTARIO)
un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54
del regolamento (UE) 2021/1060. 
  9. Per il calcolo dei costi  ammissibili  a  tasso  forfettario  di
un'operazione, diversi dai costi diretti  per  il  personale  possono
applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento  (UE)
2021/1060. 
  10. Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo  53,  paragrafo
1, lettere  b),  c)  e  d),  del  regolamento  (UE)  2021/1060,  sono
considerate  spese  ammissibili  i   costi   calcolati   sulla   base
applicabile. 
  11. Con riferimento alle forme di sovvenzione di  cui  all'articolo
53, paragrafo 1, lettere b), c), d)  e  f),  e  all'articolo  57  del
regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorita' di gestione  puo'  prevedere,
nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo  3,  del  medesimo
regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi  di  riduzione  del
contributo,  anche  nella  forma   di   una   riduzione   percentuale
forfettaria, in applicazione del principio  di  proporzionalita',  se
non risultano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi ovvero
quando  sono   riscontrati   inadempimenti   alle   disposizioni   di
riferimento. 
  12. Le indicazioni sul metodo da applicare per  stabilire  i  costi
dell'operazione e le condizioni per l'erogazione  del  sostegno  sono
contenute nel documento di cui  all'articolo  73,  paragrafo  3,  del
regolamento  (UE)  2021/1060,  fatto  salvo  quanto  stabilito  dalle
Decisioni unionali  ovvero  dagli  atti  delegati  che  approvano  le
sovvenzioni di cui all'articolo 53,  paragrafo  1,  lettera  f),  del
medesimo regolamento. 
                               Art. 5 
                        Contributi in natura 
 
  1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni,
servizi, terreni e immobili  in  relazione  ai  quali  non  e'  stato
effettuato alcun pagamento giustificato da  fatture  o  documenti  di
valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei
limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)
2021/1060, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita'  di
gestione  del  programma,  ferma  restando  l'inderogabilita'   delle
disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita'  delle
spese per i programmi in esame. 
  2. I contributi in natura, sotto forma di indennita'  o  di  salari
versati da un terzo a vantaggio  dei  partecipanti  a  un'operazione,
sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni  e
nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo  2,  del  regolamento
(UE)   2021/1057,   salvo   limiti   piu'    restrittivi    stabiliti
dall'Autorita'   di   gestione   del   programma,   ferma    restando
l'inderogabilita' delle disposizioni normative  europee  e  nazionali
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. 
                               Art. 6 
                            Ammortamento 
 
  1. Le spese di  ammortamento  di  beni  ammortizzabili  strumentali
all'operazione, per le quali non e' stato effettuato alcun  pagamento
giustificato da fatture  e  calcolate  conformemente  alla  normativa
vigente, sono ammissibili alle condizioni  di  cui  all'articolo  67,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. 
                               
Art. 7 Premi 1. Costituiscono spese ammissibili i premi definiti dall'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2. Il sostegno finanziario mediante l'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno. 3. Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal citato regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
                               Art. 8 
                 Spese connesse al credito d'imposta 
 
  1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo  1,  comma  1,
concesso sotto forma di credito d'imposta,  l'importo  corrispondente
al  credito  d'imposta  riconosciuto  ed  effettivamente  utilizzato,
costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: 
    a) il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche
disposizioni normative nazionali; 
    b)  il  credito  d'imposta  e'  concesso  per  sostenere   misure
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma; 
    c) la concessione del  credito  d'imposta  avviene  nel  rispetto
della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile. 
                               Art. 9 
               Spese connesse all'esonero contributivo 
 
  1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo  1,  comma  1,
concesso   sotto   forma   di   esonero    contributivo,    l'importo
corrispondente    all'esonero    contributivo     riconosciuto     ed
effettivamente  utilizzato,  costituisce   spesa   ammissibile   alle
seguenti condizioni: 
    a)  l'esonero  contributivo  e'  previsto   e   disciplinato   da
specifiche disposizioni normative nazionali; 
    b)  l'esonero  contributivo  e'  concesso  per  sostenere  misure
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma; 
    c)  la  concessione  dell'esonero  avviene  nel  rispetto   della
normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile. 
                               Art. 10 
                        Strumenti finanziari 
 
  1. Il sostegno degli strumenti finanziari e' utilizzato al fine  di
contribuire al  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  stabiliti
nell'ambito di una  priorita'.  Le  spese  sostenute  nell'ambito  di
strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni  e  nei  limiti
previsti dagli articoli da 58 a 62 e dagli articoli 68, 81 e  92  del
regolamento (UE) 2021/1060, nonche', ove rilevanti,  dai  regolamenti
di cui alle lettere da a) a n) dell'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento. 
                               Art. 11 
                    Spese connesse all'operazione 
 
  1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai  beneficiari,  connesse
all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute
dalla  pubblica  amministrazione,  purche'  previste  dall'operazione
stessa  e  approvate  dall'Autorita'  di  gestione  o  sotto  la  sua
responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione,
controllo, monitoraggio, informazione e  pubblicita'  dell'operazione
medesima. 
  2. Sono ammissibili le spese sostenute per  la  costituzione  e  il
funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di  cui
all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059. 
  3.  Nell'ambito  dell'attuazione  di  un'operazione,  gli   importi
liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi  della  disciplina
vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un  beneficiario
o di un  aggiudicatario  di  un  contratto  pubblico  degli  obblighi
contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa  ammissibile,  nei
limiti del contributo pubblico massimo  ammissibile  riconosciuto  al
beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita'  nei
confronti dei soggetti inadempienti. 
                               Art. 12 
        Spese connesse agli interventi delle politiche attive 
         del lavoro e agli interventi di inclusione sociale 
 
  1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese
relative  agli  interventi  di  politica  attiva  del  lavoro  e   di
inclusione sociale e  la  connessa  indennita'  di  partecipazione  a
favore dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma
2, del regolamento (UE) 2021/1060, dette indennita', cosi'  come  gli
stipendi versati  ai  partecipanti,  possono  essere  rimborsate,  in
conformita' alla lettera a),  paragrafo  1,  del  medesimo  articolo,
anche nel caso di  un'operazione  il  cui  costo  totale  non  supera
200.000 euro. 
  2.  Sono  ammissibili  le  spese  relative   alle   indennita'   di
partecipazione per interventi volti a favorire  la  partecipazione  a
percorsi   di   politica   attiva   del   lavoro,   al   mantenimento
dell'occupazione,  al  rafforzamento  della   dimensione   inclusiva,
nonche' per interventi  finalizzati  a  sostenere  l'attivazione  dei
destinatari. 
                               Art. 13 
           Spese connesse agli interventi per il contrasto 
                     alla deprivazione materiale 
 
  1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese
relative  agli  interventi  volti  a  contrastare   la   deprivazione
materiale secondo quanto stabilito dall'articolo 22  del  regolamento
(UE) 2021/1057. 
                               Art. 14 
Spese connesse  agli  interventi  di  presa  in  carico  sanitaria  e
                           sociosanitaria 
 
  1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, ai  fini  dell'inclusione
sociale e del contrasto della poverta' sanitaria, sono ammissibili le
spese  relative  agli  interventi  di  presa  in  carico   sanitaria,
sociosanitaria e socioassistenziale, ivi incluse le spese per farmaci
e per dispositivi medici a carico  del  paziente,  delle  persone  in
vulnerabilita' socioeconomica, fermo quanto previsto dall'articolo 4,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1057. 
                               Art. 15 
                        Spese non ammissibili 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE)  2021/1060  e  fatte  salve  le  previsioni  dei
regolamenti specifici dei fondi di cui all'articolo 1, comma  1,  del
presente regolamento non  sono  altresi'  ammissibili,  ai  fini  del
sostegno nel contesto dei predetti fondi, i costi relativi  a  multe,
penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le  spese  relative  ad
operazioni escluse dall'ambito di applicazione di ciascun fondo. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  non  sono  ammissibili  nel
contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti costi: 
    a) i deprezzamenti e le passivita'; 
    b) gli interessi di mora; 
    c) le perdite sul  cambio,  le  commissioni  e  altri  oneri  per
operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento  (UE)  2021/1060,  non
sono ammissibili le spese per  una  delocalizzazione,  come  definita
all'articolo 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014. 
  4. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2021/1057 non  sono  ammissibili,  per  il  sostegno  generale  dalla
componente del FSE+ in regime di gestione concorrente,  i  costi  per
l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di  infrastrutture.  I
costi  per  l'acquisto  di  mobili,  attrezzature  e   veicoli   sono
ammissibili solo quando tale acquisto e' necessario  per  raggiungere
l'obiettivo dell'operazione, o quando tali  voci  sono  completamente
ammortizzate durante l'operazione, ovvero l'acquisto  di  detti  beni
costituisce l'opzione piu' economica. 
                               Art. 16 
          Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri 
                       e altre imposte e tasse 
 
  1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile  nei  casi  e (IVA)
nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c),  punti
da i) a iv),  del  regolamento  (UE)  2021/1060,  fermo  restando  il
rispetto della normativa  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  laddove
applicabile, cosi'  come  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  del
presente regolamento. 
  2. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta  di  registro (IMPOSTA DI REGISTRO)
se afferente a un'operazione. 
  3.  Ogni  altro  tributo  od   onere   fiscale,   previdenziale   e (ALTRI ONERI FISCALI)
assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei  fondi  di  cui
all'articolo 1, comma  1,  purche'  direttamente  afferenti  a  dette
operazioni, costituisce spesa ammissibile nel limite in cui  non  sia
recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico. 
  4. Se sono individuati uno o piu' organismi intermedi che  svolgono
determinati  compiti  sotto  la  responsabilita'  dell'Autorita'   di
gestione, nei casi  previsti  dal  regolamento  (UE)  2021/1060,  gli
interessi  debitori  pagati  dall'organismo  individuato,  prima  del
pagamento del saldo finale del programma,  sono  ammissibili,  previa
detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 
  5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e  le (CONSULENZE)
spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle  notarili,  le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per
contabilita'  o  audit,  se  direttamente   connesse   all'operazione
cofinanziata e necessarie per la  sua  preparazione  o  realizzazione
ovvero, nel caso delle  spese  per  contabilita'  o  audit,  se  sono
connesse ai requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione. 
  6. Se l'esecuzione dell'operazione richiede  l'apertura  di  uno  o (ONERI BANCARI)
piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili,  ivi
compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle
spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1. 
  7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una  societa'  di (GARANZIE)
assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora
tali  garanzie  siano  previste  dalla  disciplina   vigente   o   da
prescrizioni dell'Autorita' di gestione. 
                               Art. 17 
                     Acquisto di materiale usato 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun
fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a)  il  venditore  rilascia  una  dichiarazione   attestante   la
provenienza esatta del materiale e che lo  stesso,  nel  corso  degli
ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo  nazionale  o
europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e  medie  imprese
(PMI), il periodo sopraccitato puo' essere ridotto a tre anni  previa
valutazione dell'Autorita' di gestione; 
    b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al  suo  valore
di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo; 
    c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono
adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle  norme  e
agli standard pertinenti. 
                               Art. 18 
                         Acquisto di terreni 
 
  1. L'acquisto di terreni, salvo  quanto  previsto  dai  regolamenti
specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa  ammissibile,  alle
seguenti condizioni: 
    a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del  terreno
e gli obiettivi dell'operazione; 
    b) la percentuale rappresentata  dall'acquisto  del  terreno  non
puo' superare il dieci  per  cento  della  spesa  totale  ammissibile
dell'operazione considerata;  il  limite  e'  del  15  per  cento  in
relazione ai siti in stato di  degrado  e  a  quelli  precedentemente
adibiti a uso industriale che comprendono edifici; 
    c) nei casi in cui non e' possibile  averne  conoscenza  in  modo
diverso, la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da
un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali
vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente  o  debitamente
autorizzato, che attesta il valore di mercato del terreno. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si  applicano
nel caso di operazioni  relative  alla  conservazione  dell'ambiente,
quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 
    a) l'acquisto e' stato  effettuato  sulla  base  di  giustificati
motivi e  di  una  decisione  positiva  da  parte  dell'Autorita'  di
gestione; 
    b) il terreno e'  destinato  all'uso  stabilito  per  un  periodo
determinato nella decisione di cui alla lettera a); 
    c) il terreno non ha una destinazione  agricola,  salvo  in  casi
debitamente giustificati individuati dall'Autorita' di gestione; 
    d)  l'acquisto  e'  effettuato  da   parte   o   per   conto   di
un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. 
  3. Nel caso di strumenti finanziari, le  percentuali  indicate  nel
comma  1  si  applicano  al  contributo  del  programma  versato   al
destinatario finale o,  nel  caso  delle  garanzie,  all'importo  del
prestito sottostante. 
                               Art. 19 
                         Acquisto di edifici 
 
  1. L'acquisto di edifici gia' costruiti, salvo quanto previsto  dai
regolamenti  specifici  di  ciascun  fondo,  costituisce  una   spesa
ammissibile nei limiti del valore come  determinato  ai  sensi  della
lettera a) e purche'  sia  direttamente  connesso  all'operazione  in
questione, se sussistono le seguenti condizioni: 
    a) e' presentata una perizia giurata  di  parte,  redatta  da  un
valutatore qualificato  come  indicato  alla  lettera  c),  comma  1,
dell'articolo 18, che attesta il valore di  mercato  del  bene  e  la
conformita' dell'immobile alle disposizioni urbanistiche  e  edilizie
vigenti, nonche' alle disposizioni dettate a tutela del  paesaggio  e
degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; 
    b) la perizia giurata di cui alla lettera a)  esplicita  i  punti
non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione  da
parte del beneficiario; 
    c)  l'immobile  non  ha  fruito,  nel  corso  dei   cinque   anni
precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; 
    d) l'immobile e' utilizzato per la destinazione e per il  periodo
stabiliti dall'Autorita' di gestione; 
    e)  l'edificio  e'  utilizzato   conformemente   alle   finalita'
dell'operazione. 
  2. L'edificio puo' ospitare servizi  dell'amministrazione  pubblica
solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal fondo
interessato. 
                               Art. 20 
                        Locazione finanziaria 
 
  1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione  semplice
o per noleggio,  purche'  direttamente  connessa  all'operazione,  la
spesa per  la  locazione  finanziaria  (leasing)  e'  ammissibile  al
contributo dei fondi di cui all'articolo 1, comma  1,  alle  seguenti
condizioni: 
    a) quando il beneficiario e' il concedente: 
      1) il sostegno e' utilizzato al fine di ridurre  l'importo  dei
canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto  del  contratto  di
locazione finanziaria; 
      2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola
di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile
del bene oggetto del contratto; 
      3) in caso di risoluzione del contratto  prima  della  scadenza
del periodo di durata minima,  senza  la  previa  approvazione  delle
autorita' competenti, il concedente  si  impegna  a  restituire  alle
autorita'  nazionali  interessate,  mediante   accredito   al   fondo
appropriato, la parte della  sovvenzione  europea  corrispondente  al
periodo residuo; 
      4) l'acquisto del bene da parte del concedente,  comprovato  da
una fattura quietanzata o da  un  documento  contabile  avente  forza
probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno;
l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di  mercato
del bene dato in locazione; 
      5) non sono ammissibili le  spese  attinenti  al  contratto  di
leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il  margine  del
concedente, i costi di  rifinanziamento  degli  interessi,  le  spese
generali, gli oneri assicurativi; 
      6) l'aiuto versato al concedente e'  utilizzato  interamente  a
vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di  tutti
i canoni pagati nel periodo contrattuale; 
      7) il  concedente  dimostra  che  il  beneficio  dell'aiuto  e'
trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta  dei
pagamenti dei  canoni  o  con  un  metodo  alternativo  che  fornisca
assicurazioni equivalenti; 
    b) quando il beneficiario e' l'utilizzatore: 
      1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente,  comprovati
da una fattura quietanzata o da un documento contabile  avente  forza
probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 
      2) nel caso di contratti di  locazione  finanziaria  contenenti
una clausola di riacquisto o che prevedono  una  durata  contrattuale
minima corrispondente alla vita utile  del  bene,  l'importo  massimo
ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene; non sono
ammissibili le altre spese connesse al contratto,  tra  cui  tributi,
interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali,  oneri
assicurativi; 
      3) l'aiuto relativo ai contratti di  locazione  finanziaria  di
cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore  in  una  o  piu'  quote
sulla base  dei  canoni  effettivamente  pagati;  se  la  durata  del
contratto supera il  termine  finale  per  la  contabilizzazione  dei
pagamenti  ai  fini  dell'intervento  cofinanziato,  e'   ammissibile
soltanto  la  spesa   relativa   ai   canoni   esigibili   e   pagati
dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai
fini dell'intervento; 
      4) nel caso di  contratti  di  locazione  finanziaria  che  non
contengono un patto di retrovendita e la cui durata e'  inferiore  al
periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i  canoni  sono
ammissibili in proporzione alla durata  dell'operazione  ammissibile;
e' onere dell'utilizzatore dimostrare che  la  locazione  finanziaria
costituisce il metodo piu' economico per acquisire  l'uso  del  bene;
nel caso in cui risulti che i costi  sono  inferiori  utilizzando  un
metodo alternativo, quale la locazione semplice  del  bene,  i  costi
supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; 
    c) se il regime di aiuti di Stato applicabile impone l'obbligo di
acquistare i beni oggetto del leasing: 
      1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola  per
l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene  da  parte
del locatario o prevede un periodo minimo  di  locazione  equivalente
alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto; 
      2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi  al
piu' tardi al termine del contratto di locazione; 
      3) se il riscatto non e'  effettuato  dal  locatario  entro  il
termine  di  scadenza  del  contratto  di  leasing,  il  beneficiario
dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto  concesso  in
relazione al contratto di  leasing  finanziario,  conformemente  alle
norme in materia di aiuti di Stato; 
    d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto  di
vendita  e  conseguente   retrolocazione   finanziaria   sono   spese
ammissibili ai sensi della lettera b) e i costi di acquisto del  bene
non sono ammissibili al contributo. 
                               Art. 21 
              Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione 
                          delle operazioni 
 
  1. Le spese relative alle operazioni cofinanziate  nell'ambito  del
AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili se la localizzazione delle
attivita' progettuali e' coerente con la natura  e  la  tipologia  di
azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti. 
                               Art. 22 
                     Stabilita' delle operazioni 
 
  1. Le spese sostenute per la  realizzazione  di  un'operazione  che
comporta investimenti in  infrastrutture  o  investimenti  produttivi
nell'ambito  di  un  programma  cofinanziato  sono   ammissibili   se
l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo  65
del regolamento (UE) 2021/1060. 
  2. Fatte salve le diverse  disposizioni  in  materia  di  aiuti  di
Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1,
del regolamento (UE)  2021/1060  puo'  essere  ridotto  a  tre  dalle
Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento
degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. 
  3. In caso di insussistenza dei requisiti di  stabilita'  ai  sensi
dell'articolo 65 del regolamento  (UE)  2021/1060,  si  applicano  le
previsioni del medesimo articolo 65. 
                               Art. 23 
                Spese relative all'assistenza tecnica 
 
  1. Le spese per le attivita' di preparazione, gestione, formazione,
sorveglianza, valutazione, informazione, visibilita' e comunicazione,
creazione  di  rete,  risoluzione  dei   reclami   e   gestione   dei
contenziosi, controllo e audit  dei  programmi,  nonche'  quelle  per
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei  beneficiari,  compresi
sistemi elettronici per  lo  scambio  di  dati,  e  azioni  mirate  a
rafforzare  la  capacita'  delle  autorita'  e   organismi   pubblici
nazionali e regionali e dei beneficiari  e  per  l'amministrazione  e
l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1,  comma  1,  sono
ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36  del  regolamento  (UE)
2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo
regolamento. Le spese relative  alla  risoluzione  dei  reclami  sono
ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte  inerenti
alle  attivita'  di  gestione,  analisi  e  definizione  dei  reclami
medesimi. Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,  sono
ammissibili  le  spese  della   pubblica   amministrazione   per   le
retribuzioni  o  i  compensi,  compresi  gli  oneri  previdenziali  e
assistenziali,  del  personale  impiegato  a  tempo  indeterminato  o
determinato o con altre forme contrattuali previste  dalla  normativa
vigente,  purche'  formalmente  preposto  allo  svolgimento  di  tali
attivita',  nonche'  per  consulenze   professionali,   per   servizi
tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie  allo
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma. 
  2. Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a
rafforzare la  capacita'  dei  partner  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo  scambio  delle  buone
prassi tra detti partner. 
  3. Le spese relative alle azioni di cui ai  commi  1  e  2  possono
interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 
  4. Ciascun  fondo  puo'  sostenere  azioni  di  assistenza  tecnica
ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi. 
  5. Sono ammissibili le spese per operazioni  interrotte  o  sospese
per cause di forza maggiore, come definite  nel  diritto  dell'Unione
europea, qualora non gia' garantite da assicurazione per annullamento
e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione. 
  6. Per  il  FEAMPA,  nell'ambito  dell'articolo  34,  paragrafo  1,
lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, in  materia  di  sostegno
dei  fondi  allo  sviluppo  locale  di   tipo   partecipativo,   sono
ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti
nazionali allo scopo  di  diffondere  le  informazioni,  favorire  la
creazione di capacita' e lo scambio di migliori prassi e sostenere la
cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca  nel
territorio dello Stato. 
                               Art. 24 
            Spese relative alla capacita' amministrativa 
 
  1. In conformita' all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2021/1058, sono  ammissibili,  nell'ambito  di  tutti  gli  obiettivi
specifici perseguiti, le spese relative alle misure di  sostegno  per
le autorita' del programma e gli  attori  settoriali  o  territoriali
responsabili   dello   svolgimento   delle    attivita'    pertinenti
all'attuazione   del   FESR   volte   a   migliorare   la   capacita'
amministrativa, nonche' al rafforzamento  della  cooperazione  con  i
partner all'interno o al di fuori  dello  Stato,  tenendo  conto  dei
principi orizzontali  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/1060,  ivi
compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
                               Art. 25 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per le operazioni selezionate nell'ambito  dei  programmi  prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  la  spesa   e'
ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni  regolamentari
in  tema  di  ammissibilita'  della  spesa  relative  al  periodo  di
programmazione 2021-2027 richiamate nel presente  regolamento,  della
normativa applicabile, con particolare riguardo a quella  in  materia
di appalti pubblici e aiuti di stato, nonche' delle  disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,  n.
22, se compatibili con la legislazione europea e  nazionale  relativa
al periodo di programmazione 2021-2027. 
  2.  Relativamente  alle   spese   ammissibili   per   i   programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei  per  il
periodo   di   programmazione   2014-2020,   continuano   a   trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. 
  3. Per le operazioni soggette a  esecuzione  scaglionata  ai  sensi
dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  5  febbraio
2018, n. 22. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1113