VINCOLI sui beni agevolati

NORMATIVA

Regolamento (UE) 1060/2021 del 24/6/2021 - Disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari

Regolamento comunitario GBR 651/2014 relativo agli aiuti di stato

D.Lgs 31/3/1998 n.123 - Agevolazioni per le imprese:principi generali 


CASISTICHE

NORMATIVE NAZIONALI

SABATINI: 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione

CREDITO D'IMPOSTA SISMA E MEZZOGIORNO: 5 anni dall'esercizio di entrate in funzione

INAIL: 3 anni dalla rendicontazione

AGEVOLAZONI PER RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIE (Decreto direttoriale 24 gennaio 2024): 3 anni dalla data di concessione del contributo

TRANSAZIONE 5.0 - Legge 2 marzo 2024 nr. 19

REGIONE MARCHE

COMMERCIO L.R. 22/21: 4 anni dal decreto di concessione

INVESTIMENTI TECNOLOGICI delle pmi industriali, bando 2023: 3 anni dal pagamento finale al beneficiario


Regolamento (UE) 1060/2021 del 24/6/2021 - Disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari

Il  vincolo è di 5 anni (eventualmente ridotto a 3 anni per le PMI)

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all’obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.


REGOLAMENTO COMUNITARIO  GBR n.651/2014 relativo agli Aiuti di Stato

Il vincolo è di 5 anni (3 anni per le PMI) dal completamento.

E' prevista la sostituzione  per obsolescenza

Articolo 14

Aiuti a finalità regionale agli investimenti

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo. (VINCOLO CINQUE ANNI O ALMENO TRE NEL CASO DI PMI)


D.Lgs 31/3/1998 n.123 - AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE: PRINCIPI GENERALI

Il vincolo è di cinque anni dalla concessione

Art. 9.
Revoca dei benefici e sanzioni

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, 
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.


SABATINI

Tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento

Regolamento

7.5 Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni.

14.4 Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d’uso, di cui al punto 7.8, i beni acquisiti e installati presso l’unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati ad altra unità produttiva nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento. In caso di variazioni che interessano l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l’impresa trasmette, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

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E' consentito l'affitto di azienda

Faq nr.13 aggiornata (agg.9.2.2024)

13. AFFITTO AZIENDA/RAMO D’AZIENDA

13.1 É possibile affittare l’azienda/un ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la Nuova Sabatini?

Sì, l’affitto del ramo d’azienda è consentito con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Il soggetto beneficiario è tenuto, in primo luogo, a dare comunicazione dell’operazione d’affitto tramite piattaforma al Ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario. Nella predetta comunicazione deve essere rappresentata la motivazione alla base dell’operazione di affitto dell’azienda o di un suo ramo. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di affitto già debitamente registrato e le dichiarazioni dell’affittante e dell’affittuario, redatte secondo gli specifici moduli disponibili in piattaforma, con i quali i predetti soggetti si impegnano a rispettare le disposizioni previste nel decreto di concessione delle agevolazioni.

Per le modalità di redazione e inserimento della documentazione prevista in piattaforma si rimanda alla consultazione della “Guida alla trasmissione delle comunicazioni” disponibile al seguente link.

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E' consentita la variazione del soggetto beneficiario

14. VARIAZIONI E SUBENTRO

14.1 È possibile richiedere la variazione del soggetto beneficiario delle agevolazioni in caso di operazioni straordinarie?

Sì, è ammessa la variazione del soggetto beneficiario nei casi di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui la variazione derivante da operazione straordinaria si verifichi entro i tre anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento o comunque antecedentemente alla data di erogazione dell’ultima quota di contributo, il nuovo soggetto è tenuto alla presentazione della richiesta di subentro alle agevolazioni secondo le modalità di cui alla FAQ 14.2.

(P.to 14.6 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

14.2 Come si richiede la variazione del soggetto beneficiario?

Nel caso di operazione straordinarie che determinano la variazione del soggetto beneficiario (per i casi illustrati nella precedente FAQ 14.1), il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, al soggetto finanziatore. Quest’ultimo, verificato positivamente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 da parte del soggetto subentrante, dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:

  1. richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione, come da modello presente in piattaforma e disponibile al seguente link: Modello richiesta subentro (PMI), attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto e contenente altresì l’impegno al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;  documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto (un modello di comunicazione è disponibile al seguente link: Modello di comunicazione subentro (banca/intermediario finanziario)), nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.

  2. documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto (un modello di comunicazione è disponibile al seguente link: Modello di comunicazione subentro (banca/intermediario finanziario)), nonché copia dell’atto relativo all’operazione societaria in questione.

     

    Nel caso di imprese subentranti che non abbiano mai presentato domanda di accesso alle agevolazioni Nuova Sabatini, a seguito dell’adozione del decreto di subentro nella titolarità delle agevolazioni da parte del Ministero, le stesse riceveranno nella propria casella PEC delle credenziali di accesso alla piattaforma. Tali imprese dovranno entrare in piattaforma un’unica volta utilizzando le predette credenziali e seguire quindi la procedura di abilitazione all’accesso tramite SPID.


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione

Il credito d'imposta deve essere proporzionalmente riversata se il vincono non è stato rispettato (Recapture)

Legge nr.178 del 30.12.2020

Art.1

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello     (VINCOLO)

di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione

di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o

sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se

appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'

corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di

calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente   (RECAPTURE)

gia' utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato

dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le

suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si    (INVESTIMENTI SOSTITUTIVI)

applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,

commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di

investimenti sostitutivi.

...

Investimenti sostitutivi ammessi

articolo  1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
  a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
del nuovo investimento.

....

Operazioni straordinarie ammesse

Agenzia delle entrate, circolare nr.9 del 23 luglio 2021


CREDITO D'IMPOSTA SISMA E MEZZOGIORNO

Art. 1, commi 98-108, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione    (DEVONO ENTRARE IN FUNZIONE ENTRO IL SECONDO PERIODO D'IMPOSTA  
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro          SUCCESSIVO A QUELLO DELL'ULTIMAZIONE)
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a    (IL VINCOLO E' DI 5 ANNI DALL'ESERCIZIO DI ENTRATA IN FUNZIONE)
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da                  
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta       (REVOCA DEL CONTRIBUTO PER I BENI DISMESSI)           
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle      (E' POSSIBILE LA SOSTITUZIONE DEI BENI)
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in
locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' versato entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.

 

Agenzia delle entrate circolare nr.12 del 13/4/2017

Confermata la possibilità di sostituire il bene

 

Il conferimento di una ditta individuale in una neocostituita società è consentito

Agenzie delle Entrate - Risposta n.143/2020

 

Operazioni straordinarie

L'agenzia delle entrate non si è espressa  ma per il Commercialista telematico del 6.5.2022 sono ammesse.


INAIL - AGEVOLAZIONI PER LA SICUREZZA

Il vincolo è di tre anni dall'invio della rendicontazione

ISI 2023 - scadenza 2024


AGEVOLAZIONI PER RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIA (Decreto direttoriale 24 gennaio 2024)

VINCOLO SUI BENI (5, punto1): 3 anni dalla data di concessione del contributo

 


Regione Marche - AGEVOLAZIONI PER IL COMMERCIO 

Legge Regionale 22/21 - Bando 2023

4 anni dal decreto di concessione


Regione Marche -  SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE - Bando 2023

Il vincolo è di tre anni dal pagamento finale del beneficiario

8.2 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR FESR 2021/2027 laddove, entro 3 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.


TRANSAZIONE 5.0 - Legge 2 marzo 2024 nr.19

14.(VINCOLO SUI BENI)  Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.