INDICE
Bonifico Bancario (dalla parte di chi lo riceve)
Rileva il momento della consegna del denaro, corredata dalla relativa ricevuta firmata dal ricevente (Cassazione n.20033/2017)
Consegna dell'assegno
Agenzia delle entrate - risoluzione n.138 del 29 maggio 2009
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Lavoro Autonomo. Imputazione dei compensi corrisposti a mezzo assegno bancario e/o circolare – Art. 54 del TUIR.
Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari - la cui regolamentazione è contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176 - si rammenta che gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. La differenza principale fra queste due diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a Pagina 3 di 3 quello bancario: mentre con l'assegno bancario il traente ordina alla propria banca - trattario - di pagare per proprio conto qualcuno (prenditore), con l'assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario.
Agenzia delle Entrate circolare nr.38 del 23 giugno 2010 - punto 3.3
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta
Cassazione n.20033/2017
Il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno, infatti una "presunzione di identità" tra tali momenti, sicchè in tale data "si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)".
BONIFICO BANCARIO (dalla parte di chi lo riceve)
Per chi riceve il bonifico fa fede la data di accredito sul c/c, è ininfluente la data in cui viene effettuato.
Agenzia delle Entrate circolare nr.38 del 23 giugno 2010 - punto 3.3
Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.
BONIFICO BANCARIO (dalla parte di chi lo effettua)
Momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento
Telefisco 2024 (1.2.2024)
Bonifico bancario in uscita. Si chiede conferma della circostanza per cui ai fini della deducibilità dei costi per le spese sostenute a cavallo d’anno il principio di cassa si applica dando rilevanza al momento individuabile con l’ordine di addebito e non con la materiale uscita dal conto corrente. Esempio: bonifico effettuato il 29 dicembre 2023, addebitato sul conto corrente dell’emittente il 2 gennaio 2024. Si chiede conferma della deducibilità del costo nel periodo d’imposta 2023.
Premesso che, ai fini dell’applicazione del principio di cassa, in caso di effettuazione di un bonifico, si ritiene di poter applicare quanto affermato nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.
Nel richiamato documento di prassi, è stato chiarito che: «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».
Analogamente, quindi, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, nell’esempio prospettato, il costo sostenuto “per cassa” è riferito all’anno 2023.
Momento di utilizzo della carta anche se l'addebito sul conto avviene il mese successivo.
Agenzia delle entrate - Risoluzione n.77 del 23/4/2007
Oggetto:
Istanza di interpello - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Banca ALFA
Testo:
QUESITO
L'istante intende offrire ai professionisti, iscritti agli ordini
professionali e aventi cassa di previdenza privata, un servizio
consistente nella possibilita' di pagare i contributi previdenziali con
carta di credito on-line.
L'istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini
Irpef, che i professionisti dovranno adottare relativamente alla
deducibilita' dei contributi previdenziali, versati on-line il 15
dicembre.
In questo caso, infatti, i contributi versati verrebbero accreditati
all'ente previdenziale gia' il 17 dicembre, ma l'addebito sul conto
corrente del professionista avverrebbe il 15 gennaio dell'anno successivo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La carta di credito e' una tessera emessa da una banca o da un altro
ente creditizio che da' diritto al possessore di ottenere beni o servizi per
mezzo di ordini di pagamento.
Il pagamento mediante l'utilizzo di carte di credito e' caratterizzato
dalla differenziazione tra il momento in cui il percipiente si vede
accreditate le somme e quello in cui il titolare della carta si trova
addebitato la somma sul proprio conto corrente.
L'addebito al titolare della carta dell'importo speso in un dato
periodo avviene successivamente all'atto di acquisto.
In particolare, il cliente puo' decidere se pagare alla fine di
ciascun mese oppure in periodi successivi, rateizzando il proprio debito
(servizio revolving).
Nel caso specifico, il professionista ordina all'istituto di credito di
eseguire il pagamento di contributi previdenziali a favore dell'ente
previdenziale per proprio conto, impegnandosi a rimborsare all'istituto di
credito successivamente le anticipazioni effettuate.
Si tratta peraltro di uno strumento di pagamento, e non di finanziamento.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza.
Il richiamato art. 10 prevede, dunque, che la deduzione dei contributi
in esame debba essere effettuata nel periodo d'imposta in cui l'onere e'
stato sostenuto (principio di cassa).
Con riferimento al quesito proposto, considerato che il patrimonio del
titolare della carta si decrementa, di fatto, nel momento in cui avviene
l'addebito del saldo mensile della carta sul conto corrente bancario, si
dovrebbe considerare versati i contributi previdenziali nell'anno di imposta
Servizio di documentazione tributaria
Risoluzione del 23/04/2007 n. 77
successivo a quello in cui si utilizza concretamente la carta di credito.
Tuttavia, non e' irrilevante considerare che, civilisticamente, il
pagamento con carta di credito integra una delegazione passiva di pagamento
allo scoperto, disciplinata dagli artt. 1269 e ss. del c.c.
Con la delegazione di pagamento, il delegante ordina al delegato di
assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario.
Col citato istituto, dunque, si verifica una modificazione soggettiva
dal lato passivo del rapporto obbligatorio tale che, se il delegato esegue
il pagamento, la prestazione da lui eseguita al delegatario vale come
effettuata dal delegante, e vale, contemporaneamente, come effettuata dal
delegato al delegante.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il momento maggiormente rilevante,
nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line,
e' quello in cui viene utilizzata la carta di credito.
In questo momento, infatti, il professionista da' di fatto l'ordine di
pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta
telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa
che versa quindi l'importo sul conto dell'ente.
Considerato che l'art. 1270, comma 1, del c.c. afferma esplicitamente
che "il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato
non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia
eseguito il pagamento a favore di questo", nel momento in cui la banca
rilascia la ricevuta telematica di pagamento, salvo patto contrario, il
professionista delegante non puo' piu' revocare l'ordine di pagamento.
Da quanto esposto si evince che i contributi si considerano versati dal
professionista nel momento stesso in cui manifesta la volonta' di sostenerne
l'onere dando ordine di pagamento alla banca.
Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto
corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto
interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato,
irrilevante ai fini fiscali.
Pertanto, nel caso in cui la banca istante dovesse lanciare sul mercato
il servizio di versamento on-line dei contributi previdenziali con
l'utilizzo della carta di credito, si e' del parere che i professionisti
possano dedurre l'onere sostenuto nell'anno di imposta in cui e' stata
utilizzata la carta di credito, a prescindere dal momento in cui verra'
addebitato sul conto corrente del professionista l'importo versato.