DIVIETO DI COMPENSAZIONE in presenza di ruoli o accertamenti esecutivi superiori a 100.000,00 euro a partire dall'1/7/2024

Comma 94 dell'articolo 1 della L.213/2023

94. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della
dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonche' dei
crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti,
rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro »;
b) dopo il comma 49-quater e' inserito il seguente:
« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti
esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi
complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano
in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di
avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo
precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione
delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi
49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di
cui al presente comma ».


RASSEGNA STAMPA

Commercialista telematico 8 gennaio 2024

Il divieto di compensazione opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione, non, quindi, di avvisi bonari oppure di avvisi di recupero di crediti di imposta, di avvisi di liquidazione e di accertamenti non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.

Il divieto opera anche per l’eventuale importo di credito eccedente il debito. Se ad esempio un contribuente ha un debito a ruolo di 150.000 euro e un credito di 200.000 euro, non può utilizzare nemmeno i 50.000 eccedenti.

L'efficacia sarà solo dal 1° luglio 2024.