INDICE DELLE LEGGE
Articolo 25 - Imprese culturali e creative
Articolo 26 - Albo delle imprese culturali e creativi dei interesse nazionale
Articolo 27 - Creatori digitali
Articolo 29 - Contributo per le imprese culturali e creative
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la
tutela del made in Italy. (23G00221)
(GU n.300 del 27-12-2023) Vigente al: 11-1-2024
Art. 25
Imprese culturali e creative
1. La cultura e la creativita' sono elementi costitutivi
dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale ed economico
della Nazione.
2. E' qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli
costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonche'
il lavoratore autonomo che:
a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai
sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purche' sia soggetto
passivo di imposta in Italia;
b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti
attivita': ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione,
promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di
beni, attivita' e prodotti culturali.
3. Sono altresi' qualificati imprese culturali e creative i
soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita' economiche di
supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali
all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione,
promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di
beni, attivita' e prodotti culturali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II,
del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa,
in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di cui al
comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:
a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2,
comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) «attivita' e prodotti culturali»: le seguenti attivita' e
prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonche' i
processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali
e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica,
audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive,
spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale,
artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' e le condizioni del riconoscimento della
qualifica di impresa culturale e creativa nonche' le ipotesi di
revoca.
7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai
fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui
al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione
speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese
culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della
cultura l'elenco delle stesse.
9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria
denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o
«ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle
comunicazioni sociali.
Art. 26
Albo delle imprese culturali
e creative di interesse nazionale
1. Presso il Ministero della cultura e' istituito l'albo delle
imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel
portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della
cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle
imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi
storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito
dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le
imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalita' di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27
Creatori digitali
1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori
digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto
contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un
repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico
generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633.
Art. 28
Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita'
storica delle opere musicali, audiovisive e librarie
1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che
le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche,
cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di elaborazioni
successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro
versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di
riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e
divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la
memoria.
Art. 29
Contributo per le imprese culturali e creative
1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare
il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore
culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati
nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui
all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto
capitale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le
modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale di cui
al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
Art. 30
Piano nazionale strategico per la promozione
e lo sviluppo delle imprese culturali e creative
1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle
imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il
«Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle
imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano
strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in
considerazione le seguenti finalita':
a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri
d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione
delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti
finanziari destinati al settore;
c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo
agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale
dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in
particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del
merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire
l'integrazione con gli altri settori produttivi;
e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela
della proprieta' intellettuale;
f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nasce l'impresa culturale e creativa (Il Sole 24 Ore - 5/1/2024)
Tale qualifica era già presente nella legge di Bilancio 2018 che aveva introdotto un credito d'imposta in favore delle Icc, questa volta viene fornita una definizione più organica.
Viene chiarito cosa si intenda per "beni culturali" e "attività e prodotti culturali".
La qualifica può essere assunta anche dagli enti del Terzo settore commerciali e dalle imprese sociali.
E' istituita una nuova sezione del registro delle imprese dove le Icc potranno iscriversi.
Sono stanziati dei fondi.