D.Lgs 31/3/1998 n.123 - AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE: PRINCIPI GENERALI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Modalità di attuazione

Articolo 3 - Procedimenti e moduli organizzativi

Articolo 4 - Procedura automatica

Articolo 5 - Procedura valutativa

Articolo 6 - Procedura negoziale

Articolo 7 - Procedure di erogazione

Articolo 8 - Ispezioni e controlli

Articolo 9 - Revoca dei benefici e controlli

Articolo 10 - Programmazione degli interventi

Articolo 11 - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

 


APPROFONDIMENTI

Il punto 3 dell'art.1 stabilisce quanto segue:

3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali
dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

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 Vincolo di 5 anni


DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123 

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(GU n.99 del 30-4-1998)
  Vigente al: 15-5-1998
  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari
regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto individua i principi che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici
di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua
i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli
interventi, nonche' le deroghe necessarie per l'attuazione di
interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.

3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali
dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
Modalita' di attuazioue


1. Gli interventi sono disposti in conformita' alla normativa
dell'Unione europea; il calcolo dell'intensita' di aiuto, ove
consentito, e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta.
In ogni caso tale modalita' di calcolo non e' applicata ai regimi di
aiuto secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione
della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e
integrazioni.


2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e
rivalutazione, nonche' la definizione di piccola e media impresa sono
indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in conformita' con le disposizioni
dell'Unione europea.

3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste
dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con
avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e
restituisce agli istanti le cui richieste non siano state
soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto
competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine
iniziale.

Art. 3.
Procedimenti e moduli organizzativi

1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico,
valutativo, o negoziale.

2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente,
per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto
conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o (LE ISTRUTTORE POSSONO ESSERE FATTE DA SOGGETTI ESTERNI)
gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni
sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati
tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura
non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della
gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso
di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul
valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di
accertata falsita' dei documenti.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati  (ELENCO DEGLI ESPERTI ESTERNI)
attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione
puo' avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi,
aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza
di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti
di professionalita', competenza e imparzialita'. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per
l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la
tenuta dei medesimi.

Art. 4.
Procedura automatica


1. La procedura automatica si applica qualora non risulti
necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita'
istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del
programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale,
ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese
ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della
domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti
locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari
degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,
l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una
dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la
concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale
rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale
o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al
relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche'
la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei
procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e
la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3,
registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro
trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu'
requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine
di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego
all'intervento.

6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente
normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data
della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa
beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con
le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi
identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature
acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista
competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili
e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria
esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la
regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto
dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla
sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente
previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione
dell'intervento mediante unica somministrazione.

Art. 5.
Procedura valutativa


1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi
organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle
leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero,
nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di
chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i
requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di
cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio
delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel
bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali
e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle
iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri
oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle
agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche
di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e
alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita'
istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e'
disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per
effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per
la quale e' richiesto l'intervento.

5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento
degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei
requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il
fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora
l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica,
economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con
particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli
obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano
volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono
utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi
finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime
dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni
sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione
della domanda.

Art. 6.
Procedura negoziale


1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo
territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o
da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione
concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi
territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti
locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine
alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni
procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una
quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a
carico del procedimento.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura
individua previamente i criteri di selezione dei contraenti,
adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla
pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di
interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi
definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi,
inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita'
degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle
manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per
l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli
obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e
produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla
capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti
presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di
selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni
e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo
conto delle specificita' previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere sostituito da
un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa
all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene
conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa
e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 7.
Procedure di erogazione


1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una
delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto
capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel
caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto
capitale esso e' posto a disposizione dell'impresa beneficiaria,
presso una banca appositamente convenzionata, in piu' quote annuali,
stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente,
tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile
per un importo pari allo stato di avanzamento contabile
dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a
titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita  (ANTICIPAZIONE CON GARANZIA)
fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno
alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo
non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della documentazione
finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e
all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere fatto (COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA)
valere, con le modalita' e i criteri di cui alla legge 5 ottobre
1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro
delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o piu' soluzioni a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello
stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della
riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono
sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle
dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale e'
rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione
del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale,
l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due
esemplari.

5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalita', in
quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto
capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui
al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al
tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2,
e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli
fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere
scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalita' di
rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere
una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale
utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di
realizzazione del programma.

6. Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un
finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria; esso e' pari alla quota parte degli
interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2
dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini
del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione.
L'erogazione del contributo avviene in piu' quote, sulla base delle
rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente
all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita' di una
erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente puo',
tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la
conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto
capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il
beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e' calcolato
secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al
tasso di riferimento in vigore al momento della concessione
dell'intervento.

8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
ultimo periodo, del presente articolo.

9. Presso ciascuna amministrazione statale competente e' istituito
un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al
quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione
degli interventi di competenza della medesima Amministrazione,
amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.

Art. 8.
Ispezioni e controlli

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i
termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo'
disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui
programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare
lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita'
degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
regolarita' di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono
individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza
della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti
preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di
incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita'
dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di
effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le
attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi,
nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti
hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa
interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di
beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri
conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi
nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo
svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri
per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli
stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.

Art. 9.
Revoca dei benefici e sanzioni


1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili
al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla
revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da
immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma
1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria  (SANZIONE IN CASO DI REVOCA)
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro
volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, (IL VINCOLO DI 5 ANNI)
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della 
revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti
addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma
1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo
importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di
concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti
percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e'
determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai
finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti
salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo
di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la
disponibilita' di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 10.
Programmazione degli interventi


1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in
materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di
cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza
Stato-Citta', la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto
1997, n. 266, allegata al Documento di programmazione
economico-finanziaria, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle
imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo
tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico,
nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi
agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere
dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi'
determinato viene iscritto sotto la voce "Ministero del tesoro",
per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo
7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri
competenti alla concessione degli interventi, in conformita' alle
indicazioni del documento di programmazione economicofinanziaria.

3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di
programmazione economicofinanziaria, la legge di accompagnamento alla
legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi
interventi.

Art. 11.
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia


1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli
interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche
finanziario, di ciascun regime e la capacita' di perseguire i
relativi obiettivi.


2. La valutazione dell'efficacia degli interventi e' effettuata da
ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla
base degli obiettivi e delle modalita' di intervento.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento
delle attivita' di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una
dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento
sono in particolare indicati:
a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti
intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto
agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo
fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e
dei possibili risultati conseguibili.

Art. 12.
Disposizioni di attuazione

1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede
con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente
decreto.

2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono
principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto
previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali
adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di
mancata adozione, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attivita' di
controllo e revoca si applicano agli interventi concessi
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8,
comma 2. Per gli interventi gia' concessi alla predetta data, le
medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al
comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Flick


APPROFONDIMENTI

VINCOLO SUI BENI

L'art.9 prevede un vincolo di 5 anni ma poi di fatto ogni amministrazione stabilisce un proprio termine (esempio il Mise con la legge Sabatini)

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, (IL VINCOLO DI 5 ANNI)
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.