AIUTI DI STATO - Art. 107 e 108 del trattato - Regole generali

INDICE

Art 107

Art 108

Approfondimenti sugli articoli 107 e 108

Regole generali sugli aiuti di stato

Misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di stato

Chi stabilisce la compatibilità di un aiuto di stato?


Articolo 107


1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(I COMMI 2 e 3 FISSATO LE DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE)

2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; (SI E' FATTO RICORSO A QUESTA DEROGA PER LE ROTTAMAZIONI DELLE AUTO, FRIGORIFERI ECC..; I BENEFICIARI SONO LE IMPRESE PRODUTTRICI)
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania
che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare
gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
che abroga la presente lettera. (QUESTA DEROGA E' ORAMAI SUPERATA CON LA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA)

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e
sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della
Commissione.


Articolo 108


1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le
quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 


APPROFONDIMENTI SUGLI ART.107 e 108 (Fonte: La disciplina degli aiuti di stato - Prof. Carlo Eugenio Baldi)


Contributo concesso dallo Stato e che comunque siano utilizzate risorse pubbliche

Vi rientrano i fondi strutturali anche se una parte sono finanziati con risorse comunitarie. la gestione è comunque affidata a soggetti pubblici.

Non vi rientrano i programmi europei a gestione diretta.

Sono stati considerati Aiuti di Stato anche i finanziamenti dei fondi interprofessionali:  anche se la loro origine è privata (i contributi versati dalle imprese), il loro versamento è obbligatorio per legge. Un ragionamento simile dovrebbe essere fatto per il bando Inail.

Concetto di impresa

E' un concetto molto ampio che comprende qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga un'attività economica destinata alla produzione e/o commercializzazione di beni e servizi. 

Il concetto di vantaggio e il carattere di selettività

Perchè ci sia Aiuto di Stato occorre che una o più imprese ottengano un vantaggio dai comportamenti dei soggetti pubblici.

Le forme possono essere le più svariate: contributo a fondo perduto, credito d'imposta, finanziamento a tasso agevolato, garanzie ecc.... 

Il vantaggio deve comunque derivare sempre dall'uso di risorse pubbliche, o da un sacrificio per il bilancio pubblico (ad esempio non è aiuto di stato la modifica della disciplina urbanistica che consente di aumentare le volumetrie).

La formulazione del trattato - "favorendo talune imprese o talune produzioni" - esclude che regimi a carattere generale siano considerati aiuti di stato. Non è quindi aiuto di stato una riforma della fiscalità generale in senso più favorevole alle imprese.

I crediti d'imposta R&S e beni strumentali (industria 4.0) non sono aiuti di stato perchè sono rivolti a tutte le imprese, a prescindere dal settore di attività. dalla dimensione, dall'ubicazione e della forma giuridica. Non sono previsti tetti di spesa nel bilancio dello Stato, quindi nessuna impresa può essere esclusa per carenza di risorse (se ciò avvenisse diventerebbe aiuto di stato),  

Per quanto riguarda alcune agevolazioni regionali (es. Irap) il ragionamento è piò complesso, occorre vedere se il sistema fiscale italiano attribuisce competenza in materia a livello decentrato.

Individuazione del beneficiario

Una misura di aiuto può comportare un vantaggio diretto per il beneficio formale ed uno indiretto per un altro soggetto.

Esempi:

- Agevolazioni alle società di servizi delle associazioni di categoria, vantaggi economici indiretti ci possono essere per gli associati che fruiscono di determinati servizi);

- ATI o reti d'impresa con per personalità giuridica;

- Consorzi.

- Questa problematica è sorta per gli investimenti immobiliari fatti nel settore turistico dove molto spesso non c'è coincidenza fra proprietario e gestore.

La distorsione della concorrenza e degli scambi fra stati membri. Le attività "locali"

In linea generale la propensione della Commissione ad ammettere l'assenza di incidenza sugli scambi di un aiuto è assai limitata.

Alcuni esempi di aiuti che sono stati riconosciuti come locali:

-  Provincia di Bolzano: "imprese che impiegano meno di 10 persone, come ad esempio i rifugi di montagna, le macellerie e i parrucchieri";

-  Piccoli impianti di risalita in "Valle d'Aosta".

Agevolazoni fiscali

Un regime fiscale favorevole costituisce aiuti di stato se si discosta dal regime generale normalmente applicabile nella medesima situazione; non è invece rilevante una modifica in senso più favorevole della fiscalità applicabile indistintamente a tutte el imprese. E' per questo motivo che ad esempio una riduzione dell'aliquota Ires per tutte le imprese non è Aiuto di Stato. 


LE DEROGHE AL DIVIETO DI AIUTI DI STATO

Sicuramente questa è la più importante:

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

Il comune interesse è quello dell'Ue


IL RECUPERO DEGLI AIUTI ILLEGATI E INCOMPATIBILI

Questa è un  problematica molto importante in quanto può capitare che alcuni aiuti siano dichiarati incompatibili dopo che sono stati ottenuti in perfetta buona fede dalle imprese.

La prassi è la seguente: gli stati comunicano le agevolazioni, la commissione fa dei controlli a campione e posteriori. Non sempre è previsto l'obbligo della preventiva notifica.

Non viene riconosciuto il "principio del legittimo affidamento" basato sul rispetto della normativa nazionale che prevedeva l'agevolazione; l'aiuto deve essere restituito maggiorato degli interessi. Non sono previste conseguenze per la Stato che ha erroneamente concesso l'agevolazione.

Lo Stato, riconoscendo la propria responsabilità, non può comunque indennizzare le imprese in quanto secondo la giurisprudenza comunitaria si tratterebbe comunque di un aiuto di stato.

L'unica eccezione al recupero è rappresentata "dall'esistenza di circostanze eccezionali che rendono l'esecuzione della decisione assolutamente impossibile", la Corte di Giustizia ha comunque sempre dato una interpretazione restrittiva.


REGOLE GENERALI SUGLI AIUTI DI STATO

TRASPARENZA

Deve essere possibile quantificare a priori l'entità dell'aiuto accordato

INTENSITA' E IMPORTO MASSIMO DEGLI AIUTI

Le intensità massime o gli importi massimi degli aiuti sono stabiliti dalle regole comunitarie, in maniera uniforme per tutti gli Stati membri, in funzione della finalità dell'aiuto (R&S, tutela dell'ambiente, investimenti, formazione, ecc.)

Ogni aiuto deve essere quantificabile in equivalente sovvenzione lordo.

Quelle indicate dalle norme comunitarie sono soglie invalicabili, ogni amministrazione può stabilire intensità meno elevate.

LA QUANTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE

Se il il contributo poi viene ridotto, ad esempio in sede i rendicontazione,  sarà possibile rimodulare la concessione.

TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

L'Italia è uno dei pochi paese che prevede la tassazione.

In passato (fino al 2006), la commissione per gli aiuti agli investimenti a finalità regionale aveva stabilito che le intensità di aiuto fossero considerate al netto delle imposte applicate dai vari paesi.

Questa prassi è stata modificata dal 2007, tutti gli aiuti sono ora quantificati al lordo delle imposte.

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO RILEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE REGOLE (pag. 136 e seguenti - "La disciplina degli Aiuti di Stato" . Carlo Eugenio Baldi)

Data della presentazione della domanda è rilevante per:

- la verifica dell'esistenza dell'effetto di incentivazione (la domanda deve precedere l'avvio dei lavori);

- il rispetto dei termini di presentazione stabiliti dalle normative nazionali.

In ogni caso, la data di presentazione della domanda non è in alcun modo rilevante ai fini della verifica della possesso dei requisiti di ammissibilità (dimensione, natura giuridica del richiedente, stato di difficoltà, ecc.).  E' comunque evidente che le informazioni devono essere richieste in sede di domanda.

Erogazione e liquidazione del contributo

I termini sono stabiliti dalla normativa nazionale, non ci sono comunque regole nella disciplina degli Aiuti di Stato.

Concessione del contributo

E' il momento rilevante ai fini delle regole della concorrenza.

A questa data  devono essere posseduti i requisiti di ammissibilità (ad accezione dell'avvio dei lavori).

Il massimale del De minimis deve essere verificato a questa data.

A questa data deve essere verificata l'"Impresa unica".

DIVIETO DI AIUTI PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE (pag. 156 e seguenti - "La disciplina degli Aiuti di Stato" . Carlo Eugenio Baldi)

Tutte le regole comunitarie che disciplinano la concessione di aiuti di stato sanciscono il divieto di concedere "aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione".

Su questa norma sono sorti negli anni molti dubbi  interpretativi.

Nessun divieto è posto nei confronti del sostegno pubblico ad iniziative che favoriscono la cosiddetta internazionalizzazione delle imprese:

9° considerando del regolamento 651/2014: "in linea di principio non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali nè quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo"

NON E'  OBBLIGATORIO AVERE LA SEDE NEL PAESE AGEVOLATO, E' SUFFICIENTE UNA UNITA' PRODUTTIVA  (pag. 162 e seguenti - "La disciplina degli Aiuti di Stato" . Carlo Eugenio Baldi)

La seconda considerazione riguarda invece la portata del divieto di richiedere che l'impresa candidata ad un aiuto debba avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilita prevalentemente in questo Stato. La norma consente tuttavia di imporre "di avere una sede o una filiale" nel paese (o nel territorio di competenza dell'amministrazione) "al momento del pagamento dell'aiuto".

VINCOLO SUI BENI 

NORMATIVA COMUNITARIA - art.14 del regolamento 651/2014: 

- cinque anni (tre nel caso di PMI) dopo il completamento;

- e' prevista la sostituzione.

"per garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, esso deve essere mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso di PMI), dopo il completamento" 

E ' comunque prevista questa eccezione: tale vincolo "non impedisce la sostituzione di impianti o macchinari obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto"

NORMATIVA NAZIONALE - Il vincolo è di 5 anni

D.Lgs n.123 del 31/3/1998

Art.9

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, (IL VINCOLO DI 5 ANNI)
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.

VINCOLI POSTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (pag. 169 e seguenti - "La disciplina degli Aiuti di Stato" . Carlo Eugenio Baldi)

La disciplina comunitaria stabilisce le condizioni minime che devono comunque essere garantite, gli stati membri possono comunque prevedere condizioni più restrittive.


MISURE DI CARATTERE GENERALE CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

(pag. 665 - "La disciplina degli Aiuti di Stato" . Carlo Eugenio Baldi)

Il carattere generale di un incentivo è dato dal fatto che qualsiasi impresa - a prescindere dalla sua dimensione, ubicazione, natura giuridica, settore di attività - possa beneficiarne. Il fatto che non tutte le imprese ne beneficeranno effettivamente non modifica il carattere generale della misura se la scelta di non usufruirne dipende esclusivamente dalle imprese, senza che l'amministrazione possa influire su tale scelta.


CHI STABILISCE LA COMPATIBILITA' DI UN AIUTO DI STATO ?

(pag. 666 - "La disciplina degli Aiuti di Stato" . Carlo Eugenio Baldi)

A termini del'art.108 del trattato, la Commissione è competente a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell'art.107. In linea di principio, ad essa devono essere preventivamente notificati dagli Stati membri tutti i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. La Commissione, su autorizzazione del Consiglio, può tuttavia adottare regolamenti "di esenzione per categoria", che stabiliscono le condizioni al verificarsi delle quali un aiuto è dichiarato compatibile e può essere posto in essere senza notifica preventiva. Attualmente la stragrande maggioranza degli aiuti è coperta da tali esenzioni e gli Stati membri devono limitarsi a comunicare alla Commissione (preventivamente nel caso degli aiuti al settore agricolo, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore negli altri casi) i regimi istituiti. La notifica è oggi riservata ai limitati casi di auti di stato non disciplinati da un regolamento di esenzione.