INDICE
Titolo I
PRINCIPI E OBIETTIVI
Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Obiettivi e ambiti di intervento
Articolo 3 - Giornata nazionale del made in Italy
Titolo II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
Capo I
Misure generali
Articolo 4 - FONDO NAZIONALE DEL MADE IN ITALY
Articolo 5 - SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE
Articolo 6 - MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Capo II
Misure settoriali
Articolo 8 - Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale
Articolo 9 - Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini
Articolo 10 - Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini
Articolo 11 - Misure per la transizione verde e digitale nella moda
Articolo 12 - Misure di semplificazione per la filiera della nautica
Articolo 13 - Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile
Articolo 14 - Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto
Titolo III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Articolo 18 - Liceo del made in Italy
Articolo 19 - Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»
Titolo IV
MISURE DI PROMOZIONE
Articolo 20 - Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy
Articolo 21 - Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale
Articolo 22 - Registrazione di marchi per i luoghi della cultura
Articolo 23 - Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale
Articolo 24 - Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale
Articolo 25 - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
Articolo 26 - Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale
Articolo 27 - Creatori digitali
Articolo 29 - CONTRIBUTO PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
Articolo 33 - Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
Articolo 34 - Certificazione di qualita' della ristorazione italiana all'estero
Articolo 35 - Promozione della cucina italiana all'estero
Articolo 38 - Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale
Articolo 39 - Distretti del prodotto tipico italiano
Titolo V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
Capo I
Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
Articolo 41 - Contrassegno per il made in Italy
Articolo 42 - Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici
Articolo 44 - Associazioni dei produttori
Articolo 45 - Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici
Articolo 46 - Contributo per la predisposizione del disciplinare
Capo II
Nuove tecnologie
Articolo 47 - Blockchain per la tracciabilita' delle filiere
Articolo 48 - IMPRESE DEL MADE IN ITALY NEL MONDO VIRTUALE E IMMERSIVO
Capo III
Lotta alla contraffazione
Articolo 50 - Misure per la formazione specialistica
Articolo 55 - Operazioni sotto copertura
Articolo 57 - Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy
Articolo 58 - Clausola di salvaguardia
Articolo 59 - Disposizioni finanziarie
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la
tutela del made in Italy. (23G00221)
(GU n.300 del 27-12-2023) Vigente al: 11-1-2024
Titolo I
PRINCIPI E OBIETTIVI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare
e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il
patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori
da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per
la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le
regole del mercato interno dell'Unione europea.
Art. 2
Obiettivi e ambiti di intervento
1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di
rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della
presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero
delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai
giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e
professionalmente, nei settori e nelle attivita' che determinano il
successo del made in Italy nel mondo, nonche' alla promozione del
territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonche' del
turismo. Le attivita' di tutela e di valorizzazione all'estero
dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in
sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari,
gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo
strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i
principi di sostenibilita' ambientale della produzione, di
transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e
l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a
rendere piu' efficienti i processi, senza dismettere, ove
sussistenti, le peculiarita' artigianali che caratterizzano il
prodotto o l'attivita', nonche' con i principi dell'inclusione
sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e
della non discriminazione tra le imprese.
Art. 3
Giornata nazionale del made in Italy
1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno
quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la
creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche,
le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di
istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo
sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della
Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche' di sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della
tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno
e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono
promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli
organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi
storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design,
anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della
creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione
del made in Italy.
3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
Capo I
Misure generali
Art. 4
Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento
e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con
gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche
in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e riuso
di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di
transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di
modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del
made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato con risorse
provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non
inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle
disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo e' autorizzato a
investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di
societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le
condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonche'
le modalita' di apporto delle risorse da parte degli investitori
privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse
del fondo e del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di
quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made
in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di
gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli
eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel
medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto residui.
6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore
individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attivita'
svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 5
Sostegno all'imprenditorialita' femminile
1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di
autoimprenditorialita' promosse da donne e allo sviluppo di nuove
imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della
misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del
medesimo decreto legislativo e' rifinanziato per un importo di 15
milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli
interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione
femminile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 59.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 6
Misure di incentivazione
della proprieta' industriale
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle
potenzialita' connesse alla brevettazione delle invenzioni e di
sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start
up innovative e alle microimprese e' concesso, per l'anno 2024, il
Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per
l'anno 2024.
2. Il Voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi
di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita'
preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione
all'estero della domanda nazionale.
3. I criteri e le modalita' di attuazione del Voucher 3I sono
definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo
svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione del Voucher 3I,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della
stessa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo e' concesso nei limiti
e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.
Art. 7
Disposizioni in materia di tutela dei marchi
di particolare interesse e valenza nazionale
1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da
almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso
continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare
definitivamente l'attivita' svolta, notifica preventivamente al
Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative
al progetto di cessazione dell'attivita' indicando, in particolare, i
motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione
medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di
particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro
estinzione salvaguardandone la continuita', il Ministero delle
imprese e del made in Italy puo' subentrare gratuitamente nella
titolarita' del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di
cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o
licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' depositare una
domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri
derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a
carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di
imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire
in Italia attivita' produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle
imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Capo II
Misure settoriali
Art. 8
Filiera del legno per l'arredo
al 100 per cento nazionale
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione
forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica
forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di
imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso
l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la
creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena
produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di
incollaggio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi
a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso
agevolato per 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei
finanziamenti, le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 nonche' il soggetto incaricato della relativa gestione, con
oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse
destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25
milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in
termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Art. 9
Valorizzazione della filiera
degli oli di oliva vergini
1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva
vergini garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sono stabilite le modalita' di
registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da
parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le
consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire
entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte
degli olivicoltori.
2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini,
extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli
olivicoltori»;
b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonche' la
sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 10
Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali
e provenienti da processi da riciclo
1. In conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile e con
l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento
delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del
made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli
investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la
sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di
produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di
fibre tessili di origine naturale nonche' provenienti da processi di
riccio e dei processi di concia della pelle, con particolare
attenzione alla certificazione della loro sostenibilita' per quanto
concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la
biologicita' e l'impatto ambientale. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalita' di
attuazione della misura nonche' il soggetto incaricato della relativa
gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse
destinate all'attuazione della presente misura.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno
2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 11
Misure per la transizione verde
e digitale nella moda
1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero
delle imprese e del made in Italy, di investimenti nel territorio
nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel
settore tessile, della moda e degli accessori, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalita' di
attuazione della misura nonche' il soggetto gestore incaricato della
relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle
risorse destinate all'attuazione della presente misura.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Misure di semplificazione
per la filiera della nautica
1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis e'
inserito il seguente:
«1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni
per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Fondo per l'incentivo alla nautica
da diporto sostenibile
1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della
nautica da diporto, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con la dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi
finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da
carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo
di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per
l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale
pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico
alimentato da carburanti fossili.
3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei
contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
Art. 14
Disposizioni per la promozione del settore
della nautica da diporto
1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui
all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare, ferma
restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione
autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua esclusiva
proprieta', indicando la data e il luogo di acquisto nonche' le
generalita' del venditore»,
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la
navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il
possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso la
dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo
13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico
dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalita' del
natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi,
da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono
successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle
somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e'
aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui
al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve
essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali
straniere».
Art. 15
Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime
critiche della filiera della ceramica
1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie
prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica,
anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di
interesse strategico nazionale per le quali si applicano le
disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi
di cui ai commi 2 e 3.
2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al
rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle
imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e
del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di
individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei
ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad
acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al
rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi
strumentali, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera n), del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le
amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o
il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane,
dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del
citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente e'
individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata
massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture
di qualita' per le amministrazioni pubbliche
1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti
italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e
del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa
consultazione delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la
misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli
aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle
stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle
imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro
indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresi'
di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai
parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione,
puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle
voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Art. 17
Misure per la corretta informazione del consumatore
sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e'
istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del
predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da uno del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero
della salute, nonche' da un esperto designato da ciascuna delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto,
con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di
redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare
qualita' nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come
definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonche'
della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori
di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria
nell'etichettatura del prodotto.
2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Titolo III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 18
Liceo del made in Italy
1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la
domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita' e le
competenze connesse al made in Italy, e' istituito il percorso
liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del
sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli
insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del
percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1 del presente
articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle
Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo
1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
nonche' secondo i seguenti criteri:
a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di
conoscenze, abilita' e competenze approfondite nelle scienze
economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;
b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei
significati, dei metodi e delle categorie interpretative che
caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze
imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli
specifici settori produttivi del made in Italy;
c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli
strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari
storico-geografici e artistico-culturali nonche' della dimensione
storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori
produttivi del made in Italy;
d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di
strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne,
corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento, per la seconda lingua;
e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita' formative
programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i
percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico
produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del
territorio;
g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva
specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze
connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione
di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di
apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in
Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti;
1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in
Italy;
3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi
produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;
4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese
dei settori del made in Italy e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nonche' di spazi di flessibilita' per l'adeguamento
dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del
territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta
formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a
partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione
economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,
confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando,
per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento,
dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi
liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico
dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare
esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di
personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di
cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso
liceale del made in Italy puo' avvenire, su richiesta delle
istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del
percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico
regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli
studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle
disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi di
personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o
maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto
previsto al comma 4.
6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 e'
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale
coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno
parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli
enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai
partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' di
monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»
1. E' istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per
il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le
imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese
quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al
fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli
studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli
stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in
conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la
costituzione della fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.
2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio
di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono
particolarmente distinti per la loro capacita' di trasmettere il
sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di
eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e
di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalita' per
l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del
turismo.
3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli
altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della
formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonche' nel
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da
creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di
costituire un sistema, a partire dai principali distretti
industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i
progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo
economico sostenibile del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione
di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi
strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto
costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel
quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono
nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono
altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti
pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro
partecipazione alle attivita' della stessa. Il patrimonio della
fondazione e' costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e
puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche'
dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in
comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di
beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione e'
effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero
della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al
comma 1 puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di
livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti,
da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
fondazione puo' avvalersi della collaborazione di esperti e di
societa' di consulenza nazionali ed estere, di universita' e di
istituti di ricerca.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e
dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 e'
regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni
di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla
stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
regime di neutralita' fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore
aggiunto.
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della
fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono
accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione,
aperto presso la Tesoreria dello Stato.
10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Titolo IV
MISURE DI PROMOZIONE
Art. 20
Istituzione dell'Esposizione nazionale
permanente del made in Italy
1. E' istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in
Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza
produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti
della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla
fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui
all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito
delle proprie attivita' e delle proprie risorse.
Art. 21
Promozione della valorizzazione e della
tutela del patrimonio culturale immateriale
1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione
dell'identita' culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni
culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»;
b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del
patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche
economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».
Art. 22
Registrazione di marchi per i luoghi della cultura
1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il
patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura
possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e
la propria capacita' di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma
1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo
oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per
essere destinate alle finalita' dei cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Rafforzamento della tutela dei domini
internet riferiti al patrimonio culturale
1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi
nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it»
registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di
programmare e attuare le azioni idonee e piu' efficaci per la loro
salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con
l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del
mantenimento dei nomi di dominio nazionali.
2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente
articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 24
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,
in materia di tutela del settore termale
1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango
termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono
essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti
termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della
presente legge»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per
territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la
sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno».
Art. 25
Imprese culturali e creative
1. La cultura e la creativita' sono elementi costitutivi
dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale ed economico
della Nazione.
2. E' qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli
costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonche'
il lavoratore autonomo che:
a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai
sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purche' sia soggetto
passivo di imposta in Italia;
b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti
attivita': ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione,
promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di
beni, attivita' e prodotti culturali.
3. Sono altresi' qualificati imprese culturali e creative i
soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita' economiche di
supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali
all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione,
promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di
beni, attivita' e prodotti culturali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II,
del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa,
in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di cui al
comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:
a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2,
comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) «attivita' e prodotti culturali»: le seguenti attivita' e
prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonche' i
processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali
e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica,
audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive,
spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale,
artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' e le condizioni del riconoscimento della
qualifica di impresa culturale e creativa nonche' le ipotesi di
revoca.
7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai
fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui
al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione
speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese
culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della
cultura l'elenco delle stesse.
9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria
denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o
«ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle
comunicazioni sociali.
Art. 26
Albo delle imprese culturali
e creative di interesse nazionale
1. Presso il Ministero della cultura e' istituito l'albo delle
imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel
portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della
cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle
imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi
storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito
dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le
imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalita' di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27
Creatori digitali
1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori
digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto
contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un
repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico
generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633.
Art. 28
Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita'
storica delle opere musicali, audiovisive e librarie
1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che
le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche,
cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di elaborazioni
successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro
versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di
riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e
divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la
memoria.
Art. 29
Contributo per le imprese culturali e creative
1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare
il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore
culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati
nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui
all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto
capitale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le
modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale di cui
al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
Art. 30
Piano nazionale strategico per la promozione
e lo sviluppo delle imprese culturali e creative
1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle
imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il
«Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle
imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano
strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in
considerazione le seguenti finalita':
a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri
d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione
delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti
finanziari destinati al settore;
c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo
agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale
dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in
particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del
merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire
l'integrazione con gli altri settori produttivi;
e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela
della proprieta' intellettuale;
f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31
Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale
come destinazione turistica
1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere
l'attrattivita' turistica dell'Italia e la competitivita' dell'intero
settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento
alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e
alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei
territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonche' di assicurare che la
promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come
destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, e'
istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale,
presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da
un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un
delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni
del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei
Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni
di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo
politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di
promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche
nel caso in cui oggetto diretto dell'attivita' pubblicitaria sia una
sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi
della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e
valorizza localita' considerate minori ma aventi forte potenziale
turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di
valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi,
affermando l'identita' locale italiana in identita' competitiva. Il
comitato promuove altresi' la costituzione di forme di cooperazione
locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione
nonche' della figura del manager di destinazione. Per la
partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di
attuazione del comma 1.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi
ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia
1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta
intensita' di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale ha facolta' di
effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a
contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare
esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di
cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di
cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre
2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di
2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 33
Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per
la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy.
Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne
promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle
imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione
fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica
all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche
nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e
organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno
2023 sono altresi' promossi, attraverso specifici finanziamenti e
incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che
svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di
centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza
attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro
caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui
al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le
finalita' di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto
delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche':
a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai
fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) le attivita' e le misure organizzative necessarie ad
assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati rionali
da finanziare;
d) le modalita' per evitare duplicazioni di interventi rispetto
ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
ai sensi dell'articolo 59.
4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente
articolo puo' essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a
carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per
cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.
Art. 34
Certificazione di qualita' della ristorazione italiana
all'estero
1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione
che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente
conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare
l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella
preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei
prodotti, e' istituita la certificazione distintiva di «ristorante
italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori
operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il
titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e
gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati
di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del
codice di procedura penale, e' rilasciata, su richiesta del
ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore
accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale
italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il
Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto
della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti
strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio
di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il disciplinare
determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio
della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo
di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione
enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a
indicazione geografica protetta, a denominazione di origine
controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a
indicazione geografica tipica nonche' al rispetto della tradizione
gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da
parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del
rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda
di rinnovo puo' essere presentata nei tre mesi antecedenti la
scadenza della certificazione
3. Qualora, nel corso della validita' della certificazione, sia
riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al comma
1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi
del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata.
4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di
valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono,
all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i
commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
Art. 35
Promozione della cucina italiana all'estero
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo, con la
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di
qualita', funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici
della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonche' per la
formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla
corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere previsto il
coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del
fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 36
Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole
da parte di imprese dello stesso settore
1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti
delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in
favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese
operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima
trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei mutui
di cui al precedente periodo nonche' l'importo e la durata massimi
del finanziamento».
Art. 37
Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e
dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per la
protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole,
alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del
regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose,
all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione
e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonche' alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e
all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle
bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti
agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il
Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.
2. Le attivita' finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG.,
ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono
le seguenti:
a) attivita' di registrazione come indicazioni geografiche in
Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel
singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di
legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione
tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove
registrazioni sia le attivita' connesse alla rinnovazione periodica
della validita' delle registrazioni gia' effettuate e di ogni altra
tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi
terzi;
b) attivita' connesse alle opposizioni avverso la registrazione,
in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprieta'
intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi
internazionali dei quali l'Italia e' membro o dei quali l'Unione
europea e' parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai
consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o
dalle autorita' italiane;
c) attivita' connesse alla presentazione di domande di
assegnazione alle II.GG. di domini internet e attivita' avverso
eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di
soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla
normativa vigente o dalle autorita' italiane;
d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilita' delle II.GG.
italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete
internet;
e) attivita' di comunicazione e promozione delle II.GG. che
subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi
che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane
nei Paesi terzi interessati;
f) attivita' dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire
la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale
ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori
e i consumatori finali del Paese terzo interessato.
3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), puo'
essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a
finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le
attivita' di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie
intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese
aventi sede legale e operativa in Italia.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di finanziamento delle
attivita' e iniziative di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 38
Valorizzazione delle pratiche tradizionali
e del paesaggio rurale
1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino,
la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse
storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per
la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche
tradizionali locali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione
per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 39
Distretti del prodotto tipico italiano
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per i distretti del
prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi
produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si
aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o
agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della
valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei
mercati nazionali e internazionali.
3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, previa proposta della regione o della provincia
autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che
tiene conto dei seguenti criteri:
a) potenzialita' di sviluppo territoriale e del prodotto in
termini quantitativi e qualitativi;
b) rappresentativita' del prodotto rispetto al territorio;
c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera
produttiva.
4. E' concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun
distretto, per lo studio di fattibilita' contenente gli elementi di
valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della
proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto
tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1,
agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per
programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il
cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico
italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 40
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di
identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio
1. Al fine di assicurare la piu' ampia partecipazione degli
operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli
interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di
pregio e di alta rinomanza, e' istituito presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il
Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita'.
2. Si definiscono «citta' di identita'» le citta' o realta'
territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di
pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale
aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identita'
colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.
3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39,
in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui
al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti
individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la
denominazione di citta' di identita'.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definiti i
requisiti delle associazioni nazionali delle citta' di identita' e le
modalita' per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
Capo I
Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
Art. 41
Contrassegno per il made in Italy
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea
sull'origine dei prodotti, e' adottato un contrassegno ufficiale di
attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui e' vietato a
chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in
Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini della tutela e della promozione della proprieta'
intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio
nazionale e di un piu' efficace contrasto della falsificazione, le
imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della
vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria,
apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.
3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e
funzione, e' carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13
luglio 1966, n. 559, ed e' realizzato con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in
grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:
a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il
contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche
tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo
ai metodi per il contrasto della falsificazione;
b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
c) le modalita' e i criteri secondo cui le imprese possono
richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie
merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali
e' possibile ottenere l'autorizzazione;
e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del
contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno
decoro nell'utilizzo degli stessi;
f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della
certificazione e della tracciabilita' della filiera dei prodotti,
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e
agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le
specifiche disposizioni vigenti in materia.
Art. 42
Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali
e artigianali tipici
1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e
industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione
locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la
tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio
culturale nazionale; assicura altresi' ai consumatori la
disponibilita' di informazioni affidabili in ordine alle produzioni
artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i
produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della
reputazione collegate ai luoghi di origine.
2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme
a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni
possono effettuare, secondo le modalita' e nei termini definiti con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono
gia' oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le
quali la reputazione e la qualita' sono fortemente legate al
territorio locale.
3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile
per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei
prodotti tipici.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43
Manifestazione di interesse per il riconoscimento
di prodotto artigianale o industriale tipico
1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e
favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29
del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori
operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di
produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di
manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui
all'articolo 42.
Art. 44
Associazioni dei produttori
1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono
essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purche' perseguano
tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto
oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta
e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto
designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in
qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti
seguenti:
a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano
controlli interni che garantiscono la conformita' delle fasi di
produzione al disciplinare;
b) possono esperire azioni legali intese a garantire la
protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto
di proprieta' intellettuale che sia direttamente collegato al
prodotto;
c) promuovono iniziative di sostenibilita', comprese nel
disciplinare o separate da quest'ultimo;
d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni
dell'indicazione geografica.
Art. 45
Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici
1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti
elementi:
a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del
luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel
commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto
specifico nella zona geografica definita;
b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario
della zona geografica;
e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed
eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche
utilizzati;
f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data
qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e
l'origine geografica;
g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del
prodotto.
2. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del territorio di riferimento.
Art. 46
Contributo per la predisposizione del disciplinare
1. Alle associazioni di produttore che rispondono ai requisiti di
cui all'articolo 44 e' concesso un contributo per le spese di
consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualita' e alle
caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la
predisposizione del disciplinare di produzione A tal fine e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.
Capo II
Nuove tecnologie
Art. 47
Blockchain per la tracciabilita' delle filiere
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e
sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della
tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), cosi' come definita
all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilita' e la
valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini
dell'esaustivita' e dell'affidabilita' delle informazioni fruibili
dai consumatori. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. E' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni
tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge
n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresi' al
censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati
dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di
promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie
distribuite, favorendo l'interoperabilita' con le soluzioni
tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services
Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere
ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalita'
di tenuta e funzionamento dello stesso.
3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al
comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali
competenti in materia, per lo svolgimento delle attivita' di
censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso
sulla tracciabilita' dei prodotti italiani, anche attraverso un
soggetto gestore, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno
2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello
stesso.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano
richiesta:
a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato
per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e
l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la
realizzazione di sistemi di tracciabilita' delle filiere produttive
del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla
distribuzione commerciale, nonche' l'utilizzo di tecnologie di
identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere
accessibili ai consumatori le informazioni relative alla
tracciabilita' e alla provenienza del prodotto;
b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza
e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata
su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la
tracciabilita'.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto
di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4;
b) e' determinato l'ammontare del contributo;
c) sono definite le modalita' di concessione e fruizione delle
agevolazioni;
d) e' prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli
interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori
all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste
dal comma 1;
e) sono stabilite le modalita' di coordinamento con gli
interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per
l'internazionalizzazione delle imprese.
6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro
per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e,
per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a
12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto,
a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo
59.
Art. 48
Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e
sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato
mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi
utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti
dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio
elettronico relativo a beni e servizi nonche' all'efficiente
riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' concesso alle piccole e
medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in
progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello
specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del
contributo, i presupposti, le condizioni e le modalita' di richiesta
e di utilizzo dello stesso nonche' l'eventuale attribuzione della
gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non
superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 59.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso nei limiti
e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale m
materia di aiuti di Stato.
Capo III
Lotta alla contraffazione
Art. 49
Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero -
Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti:
«517-quater,».
Art. 50
Misure per la formazione specialistica
1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle
materie di competenza, puo' segnalare al Ministro della giustizia,
entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti
al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli
di proprieta' industriale, nelle quali ritiene opportuna una
formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini
dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26.
Art. 51
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e
l'introduzione di merci contraffatte
1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni
pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di
garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta
alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» e' sostituita dalla
seguente «300»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50
per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento
allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale
competente».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro
130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi
dell'articolo 59.
Art. 52
Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia
di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque»
sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».
Art. 53
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia
di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro
1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo
accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o
di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame,
dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle
formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della
merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione,
quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia
risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la
salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la
violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura
contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della
merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini,
l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento
motivato»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, le parole: «puo' procedere» sono
sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci
contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;
2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla
comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed
e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza
delle formalita' di cui all'articolo 364».
Art. 54
Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, in materia di
redazione del verbale di sequestro
1. Ai fini della semplificazione delle attivita' materiali connesse
all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1,
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni
contraffatti, l'elenco puo' essere sostituito dalla loro
catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere indicata per
massa, volume o peso».
Art. 55
Operazioni sotto copertura
1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei
reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di
origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera
a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e'
inserita la seguente: «517-quater,».
Art. 56
Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno per reati di contraffazione
1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di
contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la
pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo
straniero all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria,
durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini
della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale nonche' per l'individuazione dei beni contraffatti o dei
proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprieta'
industriale».
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 57
Promozione e comunicazione degli interventi
in materia di made in Italy
1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini
e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in
materia di made in Italy previsti dalla presente legge e di
rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese,
attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese
e del made in Italy, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati le modalita' di utilizzo delle risorse,
attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e
periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive,
nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non
superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui e'
demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 59.
Art. 58
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 59
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47,
48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in
103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100
euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si
provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di
euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per
l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento
dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato A
(Articolo 18, comma 5)
PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL MADE IN ITALY
=====================================================================
| | 1° biennio |
| +=========+=========+
| | 1° anno | 2° anno |
+===============================================+=========+=========+
| Attivita' e insegnamenti obbligatori | |
| per tutti gli studenti | |
+===============================================+=========+=========+
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Storia e geografia | 99 | 99 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Diritto | 99 | 99 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Economia politica | 99 | 99 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Lingua e cultura straniera 1 | 99 | 99 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Lingua e cultura straniera 2 | 66 | 66 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Matematica* | 99 | 99 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Scienze naturali** | 66 | 66 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Storia dell'arte | 33 | 33 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Religione cattolica o attivita' alternative | 33 | 33 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| | 891 | 891 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
* con Informatica.
** Biologia, chimica, scienze della terra.