MADE IN ITALY - Legge n.206 del 27/12/2023

INDICE

Titolo I
PRINCIPI E OBIETTIVI

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Obiettivi e ambiti di intervento

Articolo 3 - Giornata nazionale del made in Italy

Titolo II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
Capo I
Misure generali

Articolo 4 - FONDO NAZIONALE DEL MADE IN ITALY

Articolo 5 - SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

Articolo 6 - MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Articolo 7 - Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Capo II
Misure settoriali

Articolo 8 - Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale

Articolo 9 - Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini

Articolo 10 - Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini

Articolo 11 - Misure per la transizione verde e digitale nella moda

Articolo 12 - Misure di semplificazione per la filiera della nautica

Articolo 13 - Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile

Articolo 14 - Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto

Articolo 15 - Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica

Articolo 16 - Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualita' per le amministrazioni pubbliche

Articolo 17 - Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta

Titolo III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 18 - Liceo del made in Italy

Articolo 19 - Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»

Titolo IV
MISURE DI PROMOZIONE

Articolo 20 - Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy

Articolo 21 - Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale

Articolo 22 - Registrazione di marchi per i luoghi della cultura

Articolo 23 - Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale

Articolo 24 - Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale

Articolo 25 - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Articolo 26 - Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale

Articolo 27 - Creatori digitali

Articolo 28 - Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita' storica delle opere musicali, audiovisive e librarie

Articolo 29 - CONTRIBUTO PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Articolo 30 - Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative

Articolo 31 - Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica

Articolo 32 - Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia

Articolo 33 - Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali

Articolo 34 - Certificazione di qualita' della ristorazione italiana all'estero

Articolo 35 - Promozione della cucina italiana all'estero

Articolo 36 - Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore

Articolo 37 - Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo

Articolo 38 - Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale

Articolo 39 - Distretti del prodotto tipico italiano

Articolo 40 - Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio

Titolo V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
Capo I
Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta

Articolo 41 - Contrassegno per il made in Italy

Articolo 42 - Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici

Articolo 43 - Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico

Articolo 44 - Associazioni dei produttori

Articolo 45 - Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

Articolo 46 - Contributo per la predisposizione del disciplinare

Capo II
Nuove tecnologie

Articolo 47 - Blockchain per la tracciabilita' delle filiere

Articolo 48 - IMPRESE DEL MADE IN ITALY NEL MONDO VIRTUALE E IMMERSIVO

Capo III
Lotta alla contraffazione

Articolo 49 - Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

Articolo 50 - Misure per la formazione specialistica

Articolo 51 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte

Articolo 52 - Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Articolo 53 - Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro

Articolo 54 - Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro

Articolo 55 - Operazioni sotto copertura

Articolo 56 - Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione

Articolo 57 - Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy

Articolo 58 - Clausola di salvaguardia

Articolo 59 - Disposizioni finanziarie

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 

Disposizioni organiche per la  valorizzazione,  la  promozione  e  la
tutela del made in Italy. (23G00221) 
(GU n.300 del 27-12-2023)
 
 Vigente al: 11-1-2024  
 

Titolo I
PRINCIPI E OBIETTIVI

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                          Principi generali 
 
  1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare
e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il
patrimonio culturale e le radici culturali nazionali,  quali  fattori
da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma  anche  per
la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con  le
regole del mercato interno dell'Unione europea. 
                               Art. 2 
                  Obiettivi e ambiti di intervento 
 
  1. Le amministrazioni statali, regionali e locali,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  nell'attuazione  delle  disposizioni   della
presente legge, orientano la propria azione ai principi del  recupero
delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai
giovani  che  operano  o  intendono   impegnarsi,   negli   studi   e
professionalmente, nei settori e nelle attivita' che  determinano  il
successo del made in Italy nel mondo,  nonche'  alla  promozione  del
territorio  e  delle  bellezze  naturali  e  artistiche  nonche'  del
turismo. Le  attivita'  di  tutela  e  di  valorizzazione  all'estero
dell'eccellenza  produttiva  e  culturale  italiana  sono  svolte  in
sinergia con le rappresentanze diplomatiche,  gli  uffici  consolari,
gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero  dell'ICE  -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane,  nel  quadro  delle  linee  guida  e  di  indirizzo
strategico definite dalla cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con  i
principi  di   sostenibilita'   ambientale   della   produzione,   di
transizione dei  processi  produttivi  verso  la  digitalizzazione  e
l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a
rendere  piu'  efficienti   i   processi,   senza   dismettere,   ove
sussistenti,  le  peculiarita'  artigianali  che  caratterizzano   il
prodotto  o  l'attivita',  nonche'  con  i  principi  dell'inclusione
sociale, della valorizzazione del  lavoro  femminile  e  giovanile  e
della non discriminazione tra le imprese. 
                               Art. 3 
                Giornata nazionale del made in Italy 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno  15  aprile  di  ciascun  anno
quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di  celebrare  la
creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni  pubbliche,
le  istituzioni  scolastiche  del  primo  e  del  secondo  ciclo   di
istruzione e i luoghi  di  produzione  e  di  riconoscerne  il  ruolo
sociale e il contributo allo sviluppo  economico  e  culturale  della
Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche'  di  sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione  e  della
tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno
e dei prodotti italiani. 
  2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e i  comuni  possono
promuovere, nell'ambito  della  loro  autonomia  e  delle  rispettive
competenze, anche in coordinamento con  le  associazioni  e  con  gli
organismi  operanti  nel  settore,  comprese  l'Associazione   marchi
storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore  del  design,
anche  industriale,  iniziative  finalizzate  alla  promozione  della
creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione
del made in Italy. 
  3. La Giornata nazionale  del  made  in  Italy  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Titolo II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
Capo I
Misure generali

                               Art. 4 
                  Fondo nazionale del made in Italy 
 
  1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento
e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,  in  coerenza  con
gli obiettivi di politica industriale ed economica  nazionale,  anche
in riferimento alle attivita' di approvvigionamento, riciclo e  riuso
di  materie  prime  critiche  per  l'accelerazione  dei  processi  di
transizione energetica  e  a  quelle  finalizzate  allo  sviluppo  di
modelli di economia circolare, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale  del
made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per
l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  incrementato  con  risorse
provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non
inferiore  alla   dotazione   iniziale   e,   successivamente,   alle
disponibilita' complessive dello stesso. Il Fondo  e'  autorizzato  a
investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di
societa'  per  azioni,  anche   con   azioni   quotate   in   mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: 
    a) hanno sede legale in Italia; 
    b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo. 
  3. I  requisiti  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al  comma  1,  le
condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonche'
le modalita' di apporto delle  risorse  da  parte  degli  investitori
privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse
del fondo  e  del  soggetto  gestore,  nonche'  la  remunerazione  di
quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made
in Italy. Il  decreto  puo'  inoltre  disciplinare  le  modalita'  di
gestione  contabile  delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli
eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a  700  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  nel
medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui. 
  6.  Per  il  pagamento  delle  commissioni  spettanti  al   gestore
individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per  le  attivita'
svolte e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
                               Art. 5 
              Sostegno all'imprenditorialita' femminile 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di
autoimprenditorialita' promosse da donne e  allo  sviluppo  di  nuove
imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della
misura di cui al capo 0I del titolo  I  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del
medesimo decreto legislativo e' rifinanziato per  un  importo  di  15
milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli
interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente  partecipazione
femminile. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 59. 
  3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 6 
                      Misure di incentivazione 
                    della proprieta' industriale 
 
  1. Al fine di promuovere la conoscenza e  la  consapevolezza  delle
potenzialita' connesse  alla  brevettazione  delle  invenzioni  e  di
sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione,  alle  start
up innovative e alle microimprese e' concesso, per  l'anno  2024,  il
Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine e' autorizzata  la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per
l'anno 2024. 
  2. Il Voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto  di  servizi
di  consulenza   relativi   alla   verifica   della   brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle  ricerche  di  anteriorita'
preventive, alla redazione della domanda di brevetto  e  di  deposito
presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   e   all'estensione
all'estero della domanda nazionale. 
  3. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  Voucher  3I  sono
definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  lo
svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione del  Voucher  3I,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi  di  un
soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI  del  codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della
stessa. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per  l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
  5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo e' concesso nei limiti
e alle condizioni previsti dalla normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 7 
            Disposizioni in materia di tutela dei marchi 
            di particolare interesse e valenza nazionale 
 
  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato  da
almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso
continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare
definitivamente  l'attivita'  svolta,  notifica  preventivamente   al
Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni  relative
al progetto di cessazione dell'attivita' indicando, in particolare, i
motivi economici, finanziari o tecnici che  impongono  la  cessazione
medesima. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, al fine  di  tutelare  i  marchi  di
particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro
estinzione  salvaguardandone  la  continuita',  il  Ministero   delle
imprese e del made  in  Italy  puo'  subentrare  gratuitamente  nella
titolarita' del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di
cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o
licenziataria di cui al medesimo comma 1. 
  3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni,
il Ministero delle imprese e del made in Italy  puo'  depositare  una
domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri
derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono  posti  a
carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di
imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire
in Italia attivita' produttive ubicate all'estero. 
  5. Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle
imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

Capo II
Misure settoriali

                               Art. 8 
                   Filiera del legno per l'arredo 
                     al 100 per cento nazionale 
 
  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste,  promuove  lo  sviluppo  delle  certificazioni  di  gestione
forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per  la  vivaistica
forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive  e  di
imprese della filiera della prima lavorazione  del  legno  attraverso
l'incremento del livello tecnologico e digitale delle  imprese  e  la
creazione di sistemi di  produzione  automatizzati  lungo  la  catena
produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi  di
incollaggio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di  contributi
a fondo perduto per 15 milioni di euro e  di  finanziamenti  a  tasso
agevolato per 10 milioni di euro. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi  e  dei
finanziamenti, le modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  del
comma 1 nonche' il soggetto incaricato della relativa  gestione,  con
oneri  determinati  nel  limite  dell'1,5  per  cento  delle  risorse
destinate all'attuazione del medesimo comma 1. 
  3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, sono abrogati. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e,  in
termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno  2025,
si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
                               Art. 9 
                    Valorizzazione della filiera 
                     degli oli di oliva vergini 
 
  1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di  oliva
vergini garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non
regolamentare  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  sono   stabilite   le   modalita'   di
registrazione,   nell'ambito   del   Sistema   informativo   agricolo
nazionale, delle consegne delle olive da olio ai  frantoi  oleari  da
parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   10   novembre   2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del  16  gennaio  2010.  Le
consegne e le registrazioni di cui al primo periodo  devono  avvenire
entro sei ore dalla consegna delle olive  ai  commercianti  da  parte
degli olivicoltori. 
  2. All'articolo  16  della  legge  14  gennaio  2013,  n.  9,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «i  produttori  di  oli  vergini,
extravergini  e  lampanti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «gli
olivicoltori»; 
    b) al comma 3,  le  parole:  «riconosciute»  e  da:  «nonche'  la
sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse. 
                               Art. 10 
      Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali 
                e provenienti da processi da riciclo 
 
  1. In conformita' ai principi  dello  sviluppo  sostenibile  e  con
l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia  di  approvvigionamento
delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e  del
made in Italy, in coordinamento  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  promuove  e  sostiene  gli
investimenti   nel   territorio    nazionale,    la    ricerca,    la
sperimentazione, la certificazione e l'innovazione  dei  processi  di
produzione nella filiera primaria  di  trasformazione  in  Italia  di
fibre tessili di origine naturale nonche' provenienti da processi  di
riccio  e  dei  processi  di  concia  della  pelle,  con  particolare
attenzione alla certificazione della loro sostenibilita'  per  quanto
concerne  il  riciclo,  la  lunghezza  di  vita,  il  riutilizzo,  la
biologicita' e l'impatto ambientale. A tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le  imprese  beneficiarie,  le  modalita'  di
attuazione della misura nonche' il soggetto incaricato della relativa
gestione, con oneri nel  limite  dell'1,5  per  cento  delle  risorse
destinate all'attuazione della presente misura. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per  la  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
  4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 11 
                   Misure per la transizione verde 
                        e digitale nella moda 
 
  1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del  Ministero
delle imprese e del made in Italy,  di  investimenti  nel  territorio
nazionale finalizzati  alla  transizione  ecologica  e  digitale  nel
settore tessile, della moda e  degli  accessori,  e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2024. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuati le  imprese  beneficiarie,  le  modalita'  di
attuazione della misura nonche' il soggetto gestore incaricato  della
relativa gestione, con oneri nel  limite  dell'1,5  per  cento  delle
risorse destinate all'attuazione della presente misura. 
  3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 12 
                      Misure di semplificazione 
                    per la filiera della nautica 
 
  1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di  cui  al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il  comma  1-bis  e'
inserito il seguente: 
    «1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto  a  sette  giorni
per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20». 
  2. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 13 
                 Fondo per l'incentivo alla nautica 
                       da diporto sostenibile 
 
  1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel  settore  della
nautica da diporto,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con la dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di  contributi
finalizzati alla sostituzione di  motori  endotermici  alimentati  da
carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. 
  2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse  del  fondo
di cui al comma 1, che costituiscono limite  massimo  di  spesa,  per
l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica  e  dell'eventuale
pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico
alimentato da carburanti fossili. 
  3. I contributi sono concessi nei limiti previsti  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei
contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto  del  limite
di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. 
                               Art. 14 
             Disposizioni per la promozione del settore 
                      della nautica da diporto 
 
  1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di  cui  al
decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A  tal
fine, qualora non sia in possesso del titolo  di  proprieta'  di  cui
all'articolo  19,  comma  1,  l'interessato  puo'  presentare,  ferma
restando l'applicazione delle vigenti  disposizioni  tributarie,  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto   notorio   con   sottoscrizione
autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nella quale attesta che il natante da diporto  e'  di  sua  esclusiva
proprieta', indicando la data e  il  luogo  di  acquisto  nonche'  le
generalita' del venditore», 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti,  durante  la
navigazione in acque territoriali  straniere,  possono  attestare  il
possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso  la
dichiarazione di costruzione o  importazione  prevista  dall'articolo
13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152,  corredata  della  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello  telematico
dell'automobilista, che attesti il possesso  e  la  nazionalita'  del
natante, rilasciata conformemente al modello  stabilito  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e  compensi,
da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato.  Tali  somme  sono
successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per
essere  destinate  al  funzionamento  dell'ufficio  di  conservatoria
centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo  delle
somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e'
aggiornato con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di  cui
al presente comma. La documentazione di cui al  presente  comma  deve
essere tenuta a bordo durante la navigazione  in  acque  territoriali
straniere». 
                               Art. 15 
Disposizioni  in  materia  di  approvvigionamento  di  materie  prime
  critiche della filiera della ceramica 
 
  1. Per consentire il tempestivo  approvvigionamento  delle  materie
prime critiche necessarie alla  filiera  produttiva  della  ceramica,
anche in conseguenza della crisi internazionale in atto  in  Ucraina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di
interesse  strategico  nazionale  per  le  quali  si   applicano   le
disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi
di cui ai commi 2 e 3. 
  2. In caso di inerzia o  di  ritardo  degli  organi  competenti  al
rilascio degli atti concessori o autorizzativi,  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese  e
del made in Italy, sentito il soggetto competente anche  al  fine  di
individuare le cause dell'inerzia o del  ritardo,  il  Consiglio  dei
ministri, in  applicazione  dell'articolo  12  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo  o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina  uno  o  piu'  commissari  ad
acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare  tutti  gli  atti  o  provvedimenti  necessari  al
rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di  approvvigionamento
ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e  degli  interventi
strumentali, anche avvalendosi di societa'  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera n),  del  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
assicurando,  ove  necessario,  il  coordinamento  operativo  tra  le
amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o
il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane,
dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma  3,  del
citato decreto-legge n. 77 del  2021  e  il  Ministro  competente  e'
individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi decorrenti  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
al comma 1. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 16 
          Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture 
            di qualita' per le amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al fine di valorizzare  e  tutelare  la  qualita'  dei  prodotti
italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione  delle
micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle  procedure
di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro  delle  imprese  e
del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e  previa
consultazione   delle   associazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per  la
misurazione  del  livello  qualitativo  dei  prodotti,  compresi  gli
aspetti relativi alla sostenibilita',  da  valutare  da  parte  delle
stazioni appaltanti, anche sulla base del  rispetto  da  parte  delle
imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale  e  del  lavoro
stabiliti  dalla  normativa  europea  e  nazionale,   dai   contratti
collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del  lavoro
indicate nell'allegato X alla  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresi'
di  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  2,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36. 
  2. Nei contratti  di  fornitura,  il  livello  di  ottemperanza  ai
parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al  comma  1,
nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non  discriminazione,
puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle
voci  merceologiche  che  compongono  l'offerta,  tra  i  criteri  di
valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui
all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                               Art. 17 
         Misure per la corretta informazione del consumatore 
       sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta 
 
  1. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituita una commissione tecnica composta da un  rappresentante  del
predetto Ministero, da  uno  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da  uno   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e  da  uno  del  Ministero
della salute, nonche' da  un  esperto  designato  da  ciascuna  delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del  comparto,
con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di
redigere linee guida che identificano le lavorazioni  di  particolare
qualita' nell'ambito del processo produttivo del  pane  fresco,  come
definito dall'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018,  n.  131,  nonche'
della pasta di semola di grano duro, come  definita  dall'articolo  6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire  ai  produttori
di   darne   corretta    e    pertinente    evidenza    pubblicitaria
nell'etichettatura del prodotto. 
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti  comunque  denominati.   Le   amministrazioni   competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. 

Titolo III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                               Art. 18 
                       Liceo del made in Italy 
 
    1. Al fine di  promuovere,  in  vista  dell'allineamento  tra  la
domanda e l'offerta di  lavoro,  le  conoscenze,  le  abilita'  e  le
competenze connesse al  made  in  Italy,  e'  istituito  il  percorso
liceale del made in Italy, che si  inserisce  nell'articolazione  del
sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, acquisito il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del  quadro  orario  degli
insegnamenti  e  degli  specifici  risultati  di  apprendimento   del
percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1  del  presente
articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto  delle
Linee guida per le discipline STEM, adottate ai  sensi  dell'articolo
1, comma 552, lettera a), della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
nonche' secondo i seguenti criteri: 
    a)  prevedere  l'acquisizione,  da  parte  degli   studenti,   di
conoscenze,  abilita'  e  competenze   approfondite   nelle   scienze
economiche e giuridiche, all'interno  di  un  quadro  culturale  che,
riservando attenzione  anche  alle  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; 
    b) sviluppare negli studenti, sulla  base  della  conoscenza  dei
significati,  dei  metodi  e  delle  categorie   interpretative   che
caratterizzano  le  scienze  economiche  e   giuridiche,   competenze
imprenditoriali idonee alla promozione e  alla  valorizzazione  degli
specifici settori produttivi del made in Italy; 
    c) promuovere l'acquisizione,  da  parte  degli  studenti,  degli
strumenti necessari per la ricerca  e  per  l'analisi  degli  scenari
storico-geografici e  artistico-culturali  nonche'  della  dimensione
storica  e  dello  sviluppo  industriale  ed  economico  dei  settori
produttivi del made in Italy; 
    d)  prevedere  l'acquisizione,  da  parte  degli   studenti,   di
strutture e competenze comunicative in due lingue straniere  moderne,
corrispondenti  al  livello  B2  del   quadro   comune   europeo   di
riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del  quadro  comune
europeo di riferimento, per la seconda lingua; 
    e) prevedere misure di supporto allo  sviluppo  dei  processi  di
internazionalizzazione    anche    attraverso    il     potenziamento
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita'  formative
programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica e ferma restando la  possibilita'  di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; 
    f) prevedere il rafforzamento  dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento  attraverso  la  connessione  con  i
percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico
produttivo   di   riferimento,   favorendo    la    laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e  degli  enti  del
territorio; 
    g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con  progressiva
specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze
connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche  in  funzione
di  un  qualificato  inserimento  nel  mondo  del  lavoro   e   delle
professioni,   attraverso   il   potenziamento   dei   percorsi    di
apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
    h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito  dell'opzione  «made  in
Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti; 
      1) principi e strumenti per la gestione d'impresa; 
      2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del  made  in
Italy; 
      3) strumenti  per  il  supporto  e  lo  sviluppo  dei  processi
produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy; 
      4) strumenti di sostegno  all'internalizzazione  delle  imprese
dei settori del made in Italy e delle relative filiere. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle  istituzioni
scolastiche nonche'  di  spazi  di  flessibilita'  per  l'adeguamento
dell'offerta formativa  alla  vocazione  economica  e  culturale  del
territorio. 
  4.  Nell'ambito   della   programmazione   regionale   dell'offerta
formativa possono essere attivati, a decorrere  dall'anno  scolastico
2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma  1  a
partire    dalle    classi    prime;    contestualmente,    l'opzione
economico-sociale presente all'interno del percorso del  liceo  delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89,
confluisce nei percorsi liceali del made in  Italy,  ferma  restando,
per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento,
dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei  suddetti  percorsi
liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico
dei dirigenti scolastici e  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies  e
5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza  determinare
esuberi di  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e  di
personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di
cui al comma 2, la  costituzione  delle  classi  prime  del  percorso
liceale  del  made  in  Italy  puo'  avvenire,  su  richiesta   delle
istituzioni scolastiche che erogano l'opzione  economico-sociale  del
percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9,  comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 89,  e  previo  accordo  tra  l'ufficio  scolastico
regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano  degli
studi per il primo  biennio,  di  cui  all'allegato  A  annesso  alla
presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane,  strumentali  e  finanziarie,  nel  limite  di  quelle
disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi  di
personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o
maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto
previsto al comma 4. 
  6. Il percorso liceale del made in Italy  di  cui  al  comma  1  e'
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale
coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di  cui  fanno
parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli
enti  locali  e  le  parti  sociali,  che  opera  avvalendosi   anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione
del sistema educativo di  istruzione  e  formazione  e  dell'Istituto
nazionale di documentazione,  innovazione  e  ricerca  educativa.  Ai
partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. Le amministrazioni competenti svolgono  le  attivita'  di
monitoraggio e  valutazione  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 19 
       Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy» 
 
  1. E' istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze  per
il made in Italy» con il compito di promuovere  il  raccordo  tra  le
imprese che rappresentano l'eccellenza del made  in  Italy,  comprese
quelle titolari di marchi storici, e i licei del made  in  Italy,  al
fine di diffondere la cultura d'impresa del made  in  Italy  tra  gli
studenti e favorire iniziative mirate a un rapido  inserimento  degli
stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa  in
conto capitale  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2024,  per  la
costituzione della fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa. 
  2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno  il  premio
di  «Maestro  del  made  in  Italy»  a  imprenditori  che   si   sono
particolarmente distinti per la  loro  capacita'  di  trasmettere  il
sapere  e  le  competenze  alle  nuove  generazioni  nei  settori  di
eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative  e
di sensibilizzazione dei giovani. I  requisiti  e  le  modalita'  per
l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del  Ministro
delle imprese e del made  in  Italy,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, il  Ministro  della  cultura  e  il  Ministro  del
turismo. 
  3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e  gli
altri soggetti pubblici e  privati  che  operano  nel  settore  della
formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonche'  nel
Sistema terziario di istruzione tecnologica  superiore,  in  modo  da
creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo  di
costituire  un  sistema,   a   partire   dai   principali   distretti
industriali, in cui i licei del made in Italy  possano  sviluppare  i
progetti  formativi  in  coerenza  con  le  direttrici  di   sviluppo
economico sostenibile del Paese. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy  e  il  Ministero
dell'istruzione e del merito sono membri fondatori  della  fondazione
di  cui  al  comma  1  e  ne  definiscono,  d'intesa,  gli  obiettivi
strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo. 
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  approvati   l'atto
costitutivo e lo statuto della fondazione di  cui  al  comma  1,  nel
quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono
nominati gli organi sociali,  sono  determinati  i  compensi  e  sono
altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti
pubblici  e  soggetti  privati  alla  fondazione  e   per   la   loro
partecipazione alle  attivita'  della  stessa.  Il  patrimonio  della
fondazione e' costituito dall'apporto iniziale di cui al  comma  9  e
puo' essere incrementato da ulteriori apporti  dello  Stato,  nonche'
dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. 
  6. Alla fondazione di cui al comma 1  possono  essere  concessi  in
comodato gratuito beni immobili  facenti  parte  del  demanio  e  del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento  in  comodato  di
beni di particolare valore artistico e  storico  alla  fondazione  e'
effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero
della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. 
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione  di  cui  al
comma 1 puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche  di
livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su  richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai  rispettivi  ordinamenti,
da  enti  e  da  altri  soggetti  tra  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
fondazione puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  esperti  e  di
societa' di consulenza nazionali  ed  estere,  di  universita'  e  di
istituti di ricerca. 
  8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a  6  e
dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui  al  comma  1  e'
regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi  alle  operazioni
di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla
stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e  sono  effettuati  in
regime di neutralita' fiscale ad eccezione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di  gestione  della
fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello  Stato  sono
accreditati su un  conto  infruttifero,  intestato  alla  fondazione,
aperto presso la Tesoreria dello Stato. 
  10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 

Titolo IV
MISURE DI PROMOZIONE

                               Art. 20 
               Istituzione dell'Esposizione nazionale 
                    permanente del made in Italy 
 
  1. E' istituita l'Esposizione  nazionale  permanente  del  made  in
Italy con l'obiettivo  di  promuovere  e  rappresentare  l'eccellenza
produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti
della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano. 
  2. La cura  e  la  gestione  dell'Esposizione  sono  affidate  alla
fondazione «Imprese e competenze  per  il  made  in  Italy»,  di  cui
all'articolo 19, che provvede a  individuarne  la  sede,  nell'ambito
delle proprie attivita' e delle proprie risorse. 
                               Art. 21 
               Promozione della valorizzazione e della 
             tutela del patrimonio culturale immateriale 
 
  1. Il Ministero della cultura e, per i profili  di  competenza,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  e  le  altre  amministrazioni   competenti   promuovono   la
valorizzazione   e   la   salvaguardia   del   patrimonio   culturale
immateriale,  quale   insieme   di   beni   intangibili   espressione
dell'identita' culturale collettiva del Paese. 
  2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di  beni
culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»; 
    b)  all'articolo  53,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «del
patrimonio  culturale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche
economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale». 
                               Art. 22 
         Registrazione di marchi per i luoghi della cultura 
 
  1. In  coerenza  con  l'obiettivo  di  valorizzare  e  tutelare  il
patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura
possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma  3,  del  codice
della proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza. 
  2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e
la propria capacita' di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma
1 possono concedere l'uso  del  proprio  marchio  a  terzi  a  titolo
oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione della spesa  del  Ministero  della  cultura,  per
essere destinate alle finalita' dei cui al presente articolo. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 23 
                Rafforzamento della tutela dei domini 
              internet riferiti al patrimonio culturale 
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela e  individuare  eventuali  abusi
nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it»
registrati, riferibili a  istituti  e  luoghi  della  cultura,  e  di
programmare e attuare le azioni idonee e piu' efficaci  per  la  loro
salvaguardia, il  Ministero  della  cultura  stipula  protocolli  con
l'organismo responsabile  dell'assegnazione,  della  gestione  e  del
mantenimento dei nomi di dominio nazionali. 
  2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del  presente
articolo nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 24 
            Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, 
              in materia di tutela del settore termale 
 
  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I  termini  «terme»,  «termale»,  «acqua  termale»,  «fango
termale», «idrotermale», «stazione idrominerale»,  «thermae»  possono
essere utilizzati esclusivamente con  riferimento  agli  stabilimenti
termali e alle  prestazioni  dagli  stessi  erogate  ai  sensi  della
presente legge»; 
    b) all'articolo 14: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
violazione e' commessa da un soggetto non in possesso  dei  requisiti
di  cui  all'articolo  3,  l'autorita'   sanitaria   competente   per
territorio dispone la cessazione immediata  della  pubblicita'  e  la
sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»; 
      2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno». 
                               Art. 25 
                    Imprese culturali e creative 
 
  1. La  cultura  e  la   creativita'   sono   elementi   costitutivi
dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale  ed  economico
della Nazione. 
  2. E' qualificato impresa  culturale  e  creativa  qualunque  ente,
indipendentemente  dalla  sua  forma   giuridica,   compresi   quelli
costituiti nelle forme di cui al libro V del codice  civile,  nonche'
il lavoratore autonomo che: 
    a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai
sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  o  in  uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo,  purche'  sia  soggetto
passivo di imposta in Italia; 
    b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti
attivita': ideazione, creazione,  produzione,  sviluppo,  diffusione,
promozione, conservazione,  ricerca,  valorizzazione  e  gestione  di
beni, attivita' e prodotti culturali. 
  3.  Sono  altresi'  qualificati  imprese  culturali  e  creative  i
soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2  che
svolgono, in via esclusiva  o  prevalente,  attivita'  economiche  di
supporto,   ausiliarie    o    comunque    strettamente    funzionali
all'ideazione,   creazione,   produzione,    sviluppo,    diffusione,
promozione, conservazione,  ricerca,  valorizzazione  o  gestione  di
beni, attivita' e prodotti culturali. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli
enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, alle imprese sociali di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo  II,
del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di  impresa,
in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di  cui  al
comma 2 del presente articolo. 
  5. Ai fini del presente articolo, si definiscono: 
    a) «beni culturali»: i beni  culturali  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    b) «attivita' e prodotti  culturali»:  le  seguenti  attivita'  e
prodotti culturali: beni,  servizi,  opere  dell'ingegno,  nonche'  i
processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali
e collettive, anche non destinate  al  mercato,  inerenti  a  musica,
audiovisivo e  radio,  moda,  architettura  e  design,  arti  visive,
spettacolo dal vivo, patrimonio culturale  materiale  e  immateriale,
artigianato artistico, editoria, libri e letteratura. 
  6. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le  modalita'  e  le  condizioni  del  riconoscimento  della
qualifica di impresa culturale  e  creativa  nonche'  le  ipotesi  di
revoca. 
  7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono,  ai
fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui
al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione
speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8. 
  8. Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188  del
codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte  le  imprese
culturali e creative, e trasmettono annualmente  al  Ministero  della
cultura l'elenco delle stesse. 
  9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria
denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o
«ICC» e utilizzare tale denominazione nella  documentazione  e  nelle
comunicazioni sociali. 
                               Art. 26 
                    Albo delle imprese culturali 
                  e creative di interesse nazionale 
 
  1. Presso il Ministero della  cultura  e'  istituito  l'albo  delle
imprese culturali e creative di interesse nazionale. 
  2.  L'iscrizione  nell'albo  importa  anche  la  registrazione  nel
portale  del  Sistema  archivistico  nazionale  del  Ministero  della
cultura, anche al fine di salvaguardare  gli  archivi  storici  delle
imprese italiane, in particolare delle  imprese  titolari  di  marchi
storici  di  interesse  nazionale  iscritti  nel  registro  istituito
dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di  valorizzare  le
imprese culturali e creative. 
  3. Con decreto del Ministro della  cultura,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 27 
                          Creatori digitali 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si  definiscono   «creatori
digitali»  gli  artisti  che  sviluppano  opere  originali  ad   alto
contenuto digitale. 
  2. Per tutelare i diritti sulle opere dei  creatori  digitali,  con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un
repertorio delle opere dei creatori digitali  nel  registro  pubblico
generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633. 
                               Art. 28 
          Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita' 
        storica delle opere musicali, audiovisive e librarie 
 
  1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che
le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche,
cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di  elaborazioni
successive,  siano  conservate  e  rese  fruibili  anche  nella  loro
versione originale, al fine di evitare  che  operazioni  creative  di
riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e
divulgativi  sostituiscano  l'originale  e  ne  facciano  perdere  la
memoria. 
                               Art. 29 
           Contributo per le imprese culturali e creative 
 
  1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e  valorizzare
il made in Italy e di rendere  maggiormente  competitivo  il  settore
culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati
nel territorio nazionale dalle imprese culturali e  creative  di  cui
all'articolo  25  mediante  l'erogazione  di  contributi   in   conto
capitale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. 
  2. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.  281,  sono  individuati  le  condizioni,  i  termini  e  le
modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale di  cui
al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
                               Art. 30 
            Piano nazionale strategico per la promozione 
          e lo sviluppo delle imprese culturali e creative 
 
  1. Il Ministro della cultura, di concerto  con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con  proprio  decreto,  il
«Piano nazionale strategico per la promozione  e  lo  sviluppo  delle
imprese  culturali  e  creative»,  di   seguito   denominato   «Piano
strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico  tiene  in
considerazione le seguenti finalita': 
    a) definire modalita'  organizzative  e  di  coordinamento  delle
attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando  i  poteri
d'indirizzo e  coordinamento  in  materia  di  internazionalizzazione
delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  2019,  n.  132,  e  dall'articolo  14,  comma  18-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b)  favorire  la  sinergia  dei  programmi  e   degli   strumenti
finanziari destinati al settore; 
    c) favorire lo sviluppo del  settore,  con  particolare  riguardo
agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; 
    d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e  gestionale
dedicati alle competenze connesse  alle  attivita'  del  settore,  in
particolare mediante intese con il Ministero  dell'istruzione  e  del
merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine  di  favorire
l'integrazione con gli altri settori produttivi; 
    e) favorire lo sviluppo delle  opere  dell'ingegno  e  la  tutela
della proprieta' intellettuale; 
    f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 31 
   Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale 
                     come destinazione turistica 
 
  1.  In  considerazione  dell'obiettivo  strategico  di   accrescere
l'attrattivita' turistica dell'Italia e la competitivita' dell'intero
settore turistico e agrituristico nazionale,  anche  con  riferimento
alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e  turistico  e
alla valorizzazione delle risorse naturali e  storico-artistiche  dei
territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonche' di assicurare che la
promozione  dell'Italia  o  di  parti   del   suo   territorio   come
destinazioni  turistiche  avvenga  entro  una  cornice  unitaria,  e'
istituito presso il Ministero  del  turismo  un  comitato  nazionale,
presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto  da
un delegato per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e  da  un
delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani.  Alle  riunioni
del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei
Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle  associazioni
di categoria dell'artigianato e  del  turismo  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo
politico, strategico  e  operativo  per  coordinare  le  campagne  di
promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche
nel caso in cui oggetto diretto dell'attivita' pubblicitaria sia  una
sola parte del territorio nazionale. Il comitato,  anche  avvalendosi
della collaborazione  di  esperti  a  titolo  gratuito,  individua  e
valorizza localita' considerate minori  ma  aventi  forte  potenziale
turistico, incoraggiando  la  creazione  di  itinerari  secondari  di
valore e  promuovendo  la  connessione  tra  i  territori  limitrofi,
affermando l'identita' locale italiana in identita'  competitiva.  Il
comitato promuove altresi' la costituzione di forme  di  cooperazione
locali e la realizzazione di un  sistema  turistico  di  destinazione
nonche'  della  figura  del   manager   di   destinazione.   Per   la
partecipazione  al  comitato  non  spettano  compensi,   gettoni   di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme  di
attuazione del comma 1. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 32 
           Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi 
        ad alta intensita' di flussi turistici verso l'Italia 
 
  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari  nei  Paesi  ad  alta
intensita' di flussi turistici verso  l'Italia,  il  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale  ha  facolta'  di
effettuare, nell'anno 2024,  assunzioni  di  personale  temporaneo  a
contratto di cui all'articolo 153, secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  da  destinare
esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti  del  contingente  di
cui all'articolo  152  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale  di
cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del  31  dicembre
2024. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite  di
2  milioni  di  euro  per   l'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 33 
    Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali 
 
  1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per
la conoscenza e la diffusione  dell'eccellenza  del  made  in  Italy.
Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  ne
promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici  finanziamenti  alle
imprese, in particolare nei settori in cui i  costi  dell'esposizione
fieristica  costituiscono  per  le  imprese  una  barriera  economica
all'accesso,  e  agli  organizzatori  di  manifestazioni  fieristiche
nazionali per sostenere iniziative  di  coordinamento  strutturale  e
organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero.  Nell'anno
2023 sono altresi' promossi,  attraverso  specifici  finanziamenti  e
incentivi per  investimenti,  i  mercati  rionali  quali  luoghi  che
svolgono, oltre alla funzione economica e  di  scambio,  funzione  di
centri di aggregazione e  di  coesione  cittadina,  esprimendo  forza
attrattiva  sul  versante  turistico  anche  in  ragione  della  loro
caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita'  di  cui
al terzo periodo e di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2024  per  le
finalita' di cui al secondo periodo. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  e  con  il  Ministro  del  turismo,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite  le  disposizioni  per
l'attuazione del presente articolo  e  segnatamente  per  il  riparto
delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche': 
    a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai
fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche; 
    b)  le  attivita'  e  le  misure  organizzative   necessarie   ad
assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici; 
    c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati  rionali
da finanziare; 
    d) le modalita' per evitare duplicazioni di  interventi  rispetto
ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
ai sensi dell'articolo 59. 
  4. L' attuazione degli interventi  economici  di  cui  al  presente
articolo puo' essere affidata a un  soggetto  gestore,  con  oneri  a
carico degli interventi finanziati nel limite  massimo  dell'1,5  per
cento. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti  e
alle condizioni previsti  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 34 
       Certificazione di qualita' della ristorazione italiana 
                             all'estero 
 
  1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di  ristorazione
che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente
conforme  alle  migliori  tradizioni  italiane   e   di   contrastare
l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia  nella
preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti  e  dei
prodotti, e' istituita la certificazione  distintiva  di  «ristorante
italiano  nel  mondo»,  attribuita,  su  richiesta,  ai   ristoratori
operanti  all'estero.  La  certificazione,  previa  verifica  che  il
titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e
gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati
di cui all'articolo 51, commi  3-bis,  3-quater  e  3-quinquies,  del
codice  di  procedura  penale,  e'  rilasciata,  su   richiesta   del
ristoratore e con oneri  a  suo  carico,  da  un  ente  certificatore
accreditato presso  l'organismo  unico  di  accreditamento  nazionale
italiano, sulla base di un  disciplinare  adottato  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e del Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro delle imprese e del made in  Italy,  con  il
Ministro della salute e con il Ministro  del  turismo,  nel  rispetto
della  normativa  dei  singoli  Stati   in   materia   di   requisiti
strutturali, organizzativi, produttivi e di  immagine  dell'esercizio
di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il  disciplinare
determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il  rilascio
della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo
di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione
enogastronomica italiana, a  denominazione  di  origine  protetta,  a
indicazione  geografica  protetta,   a   denominazione   di   origine
controllata, a denominazione di origine controllata e garantita  e  a
indicazione geografica tipica nonche' al  rispetto  della  tradizione
gastronomica italiana e alla  conoscenza  della  cucina  italiana  da
parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione. 
  2. La certificazione ha la  durata  di  tre  anni  dalla  data  del
rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La  domanda
di rinnovo  puo'  essere  presentata  nei  tre  mesi  antecedenti  la
scadenza della certificazione 
  3. Qualora, nel corso della  validita'  della  certificazione,  sia
riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al  comma
1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare  adottato  ai  sensi
del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata. 
  4.  Al  fine  di  armonizzare   la   disciplina   in   materia   di
valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono,
all'estero, prodotti conformi alle migliori  tradizioni  italiane,  i
commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono abrogati. 
                               Art. 35 
             Promozione della cucina italiana all'estero 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo,  con  la
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024  e  2025,
per la promozione del consumo all'estero  di  prodotti  nazionali  di
qualita', funzionali alla corretta  preparazione  dei  piatti  tipici
della cucina italiana, e per la loro valorizzazione  nonche'  per  la
formazione del personale, anche attraverso  scambi  culturali,  sulla
corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  puo'  essere  previsto  il
coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del
fondo di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
                               Art. 36 
   Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole 
              da parte di imprese dello stesso settore 
 
  1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «L'ISMEA,  nei  limiti
delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato,  concede  mutui  a  tasso  agevolato in
favore di imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese
operanti nel medesimo settore  di  produzione  primaria  o  di  prima
trasformazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione  dei  mutui
di cui al precedente periodo nonche' l'importo e  la  durata  massimi
del finanziamento». 
                               Art. 37
Fondo per la protezione delle indicazioni  geografiche  registrate  e
  dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il  Fondo  per  la
protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole,
alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate  ai  sensi
del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli  e  alimentari,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  recante
organizzazione comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli,  e  del
regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativo  alla  definizione,  alla  designazione,
alla  presentazione  e  all'etichettatura  delle  bevande  spiritose,
all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella  presentazione
e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari  nonche'  alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle
bevande alcoliche, di seguito denominate  «II.GG.»,  e  dei  prodotti
agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in  Italia.  Il
Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
  2. Le attivita' finalizzate alla  tutela  giuridica  delle  II.GG.,
ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma  1,  sono
le seguenti: 
    a) attivita' di registrazione  come  indicazioni  geografiche  in
Paesi terzi, compatibilmente con il  sistema  giuridico  vigente  nel
singolo Paese,  oppure  quali  marchi  privatistici,  in  assenza  di
legislazione  analoga  a  tutela  delle  II.GG.,  previa  valutazione
tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste.  Sono  finanziabili   sia   le   nuove
registrazioni sia le attivita' connesse alla  rinnovazione  periodica
della validita' delle registrazioni gia' effettuate e di  ogni  altra
tassa od onere  previsti  dalle  specifiche  legislazione  dei  Paesi
terzi; 
    b) attivita' connesse alle opposizioni avverso la  registrazione,
in  Paesi  terzi,  di  marchi  o  di  altri  titoli   di   proprieta'
intellettuale, in contrasto con la  protezione  prevista  da  accordi
internazionali dei quali l'Italia e'  membro  o  dei  quali  l'Unione
europea e'  parte  contraente,  richiesta  da  soggetti  diversi  dai
consorzi di tutela riconosciuti in  base  alla  normativa  vigente  o
dalle autorita' italiane; 
    c)  attivita'  connesse  alla   presentazione   di   domande   di
assegnazione alle II.GG.  di  domini  internet  e  attivita'  avverso
eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio  in  favore  di
soggetti diversi dai consorzi di tutela  riconosciuti  in  base  alla
normativa vigente o dalle autorita' italiane; 
    d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilita' delle II.GG.
italiane, compresi i nomi di dominio  e  le  piattaforme  nella  rete
internet; 
    e) attivita' di  comunicazione  e  promozione  delle  II.GG.  che
subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di  Paesi  terzi
che limitano la piena protezione legale delle denominazioni  italiane
nei Paesi terzi interessati; 
    f) attivita' dirette verso Paesi terzi per migliorare e  favorire
la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del  patrimonio  culturale
ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i  distributori
e i consumatori finali del Paese terzo interessato. 
  3. Per le azioni di cui al comma 2,  lettere  d),  e)  e  f),  puo'
essere  previsto  il  coinvolgimento  dell'ICE  -  Agenzia   per   la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane. 
  4. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  1,  nella  misura  di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a
finanziare  le  camere  di  commercio  italiane  all'estero  per   le
attivita' di supporto alle  azioni  giudiziarie  ed  extragiudiziarie
intraprese a tutela dei propri  prodotti  agroalimentari  da  imprese
aventi sede legale e operativa in Italia. 
  5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di finanziamento delle
attivita' e iniziative di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
                               Art. 38 
             Valorizzazione delle pratiche tradizionali 
                       e del paesaggio rurale 
 
  1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino,
la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse
storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti  per
la  transumanza,  la  monticazione,  l'alpeggio  e   altre   pratiche
tradizionali locali, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025. 
  2. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare   e   delle   foreste,   da   adottare   entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita'  di  attuazione
per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
                               Art. 39 
               Distretti del prodotto tipico italiano 
 
  1.  Presso  il   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per i distretti  del
prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
  2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi
produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di  soggetti  che  si
aggregano per la produzione di  uno  specifico  prodotto  agricolo  o
agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine  della
valorizzazione e della promozione del prodotto  tipico  italiano  nei
mercati nazionali e internazionali. 
  3. I distretti del prodotto tipico italiano sono  riconosciuti  con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste,  previa  proposta  della  regione  o  della  provincia
autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che
tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) potenzialita' di  sviluppo  territoriale  e  del  prodotto  in
termini quantitativi e qualitativi; 
    b) rappresentativita' del prodotto rispetto al territorio; 
    c)  ruolo  strategico  del  prodotto  nell'ambito  della  filiera
produttiva. 
  4. E' concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
un contributo a  fondo  perduto,  pari  a  20.000  euro  per  ciascun
distretto, per lo studio di fattibilita' contenente gli  elementi  di
valutazione di cui  al  comma  3,  da  presentare  a  supporto  della
proposta di  riconoscimento  del  distretto  da  parte  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Al fine di favorire la  creazione  dei  distretti  del  prodotto
tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1,
agevolazioni  nella  forma  di  contributi  in  conto  capitale   per
programmi o progetti di ricerca, come  specificati  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  6. Il programma o progetto di cui al  comma  5  deve  prevedere  il
cofinanziamento fino al 30 per cento  da  parte  della  regione,  che
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto  tipico
italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 40 
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di
  identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  partecipazione  degli
operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica  degli
interventi di valorizzazione e  di  promozione  delle  produzioni  di
pregio  e  di  alta  rinomanza,  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  il
Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita'. 
  2. Si  definiscono  «citta'  di  identita'»  le  citta'  o  realta'
territoriali che si caratterizzano  per  le  produzioni  agricole  di
pregio, in cui operano organismi  associativi  a  carattere  comunale
aventi lo specifico scopo di promuovere e  valorizzare  le  identita'
colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali. 
  3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui  all'articolo  39,
in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui
al  comma  1  del  presente  articolo  che  possiedono  i   requisiti
individuati  con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previo
parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  2,
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997  n.  281,   assumono   la
denominazione di citta' di identita'. 
  4. Con il decreto di cui  al  comma  3  sono  altresi'  definiti  i
requisiti delle associazioni nazionali delle citta' di identita' e le
modalita' per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a  legislazione  vigente  e,  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Titolo V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
Capo I
Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta

                               Art. 41 
                  Contrassegno per il made in Italy 
 
  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nel  rispetto  della  normativa  doganale   europea
sull'origine dei prodotti, e' adottato un contrassegno  ufficiale  di
attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui e'  vietato  a
chiunque l'uso, da solo o congiuntamente  con  la  dizione  «made  in
Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo. 
  2. Ai  fini  della  tutela  e  della  promozione  della  proprieta'
intellettuale  e  commerciale  dei  beni  prodotti   nel   territorio
nazionale e di un piu' efficace contrasto  della  falsificazione,  le
imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai  sensi  della
vigente normativa dell'Unione europea, possono, su  base  volontaria,
apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni. 
  3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e
funzione, e' carta valori ai sensi dell'articolo  2  della  legge  13
luglio 1966, n. 559, ed e' realizzato con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o  similare  o  di  altri  materiali  di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed  elettronici  in
grado,  unitamente  alle  relative  infrastrutture,   di   assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. 
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati: 
    a) le forme grafiche e le tipologie di supporti  ammesse  per  il
contrassegno di cui  al  comma  1,  individuando  le  caratteristiche
tecniche minime che questo deve possedere, con  particolare  riguardo
ai metodi per il contrasto della falsificazione; 
    b) le forme grafiche per i segni descrittivi; 
    c) le modalita' e  i  criteri  secondo  cui  le  imprese  possono
richiedere e mantenere  l'autorizzazione  ad  apporre  sulle  proprie
merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi; 
    d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i  quali
e' possibile ottenere l'autorizzazione; 
    e) le regole che le imprese devono rispettare  nell'utilizzo  del
contrassegno e dei segni descrittivi  al  fine  di  assicurare  pieno
decoro nell'utilizzo degli stessi; 
    f)  la  tecnologia  da  utilizzare  a  fini  di  garanzia   della
certificazione e della tracciabilita'  della  filiera  dei  prodotti,
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
indicazioni   geografiche   protette   dei   prodotti   agricoli    e
agroalimentari,  nei  cui  confronti  continuano  ad  applicarsi   le
specifiche disposizioni vigenti in materia. 
                               Art. 42 
         Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali 
                        e artigianali tipici 
 
  1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e
industriali tipiche tradizionalmente legate a  metodi  di  produzione
locali radicali in una specifica zona geografica, e  ne  promuove  la
tutela in quanto elementi significativi  del  complessivo  patrimonio
culturale   nazionale;   assicura   altresi'   ai   consumatori    la
disponibilita' di informazioni affidabili in ordine  alle  produzioni
artigianali e industriali  tipiche  e  sostiene  gli  artigiani  e  i
produttori nella preservazione delle tradizioni  produttive  e  della
reputazione collegate ai luoghi di origine. 
  2. In vista della definizione di un sistema di protezione  uniforme
a livello europeo basato sulle indicazioni  geografiche,  le  regioni
possono effettuare, secondo le modalita' e nei termini  definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che  sono
gia' oggetto di forme di riconoscimento o di  tutela  ovvero  per  le
quali  la  reputazione  e  la  qualita'  sono  fortemente  legate  al
territorio locale. 
  3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  che,  con  decreto
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, definisce un regime uniformemente  valido  e  applicabile
per il riconoscimento e  la  protezione,  a  livello  nazionale,  dei
prodotti tipici. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 43 
          Manifestazione di interesse per il riconoscimento 
            di prodotto artigianale o industriale tipico 
 
  1. Per valorizzare i prodotti artigianali e  industriali  tipici  e
favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29
del  codice  della  proprieta'  industriale,  di   cui   al   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le  associazioni  di  produttori
operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari  di
produzione e presentano alla regione competente la  dichiarazione  di
manifestazione  di  interesse  ai  fini  della  ricognizione  di  cui
all'articolo 42. 
                               Art. 44 
                     Associazioni dei produttori 
 
  1. Le associazioni dei produttori di cui  all'articolo  43  possono
essere costituite in qualsiasi forma  giuridica,  purche'  perseguano
tra gli  scopi  sociali  quello  della  valorizza-none  del  prodotto
oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta
e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del  prodotto
designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione  in
qualsiasi momento. 
  2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e  i  compiti
seguenti: 
    a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano
controlli interni che  garantiscono  la  conformita'  delle  fasi  di
produzione al disciplinare; 
    b)  possono  esperire  azioni  legali  intese  a   garantire   la
protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi  altro  diritto
di  proprieta'  intellettuale  che  sia  direttamente  collegato   al
prodotto; 
    c)  promuovono  iniziative  di   sostenibilita',   comprese   nel
disciplinare o separate da quest'ultimo; 
    d)   intraprendono   azioni   per   migliorare   le   prestazioni
dell'indicazione geografica. 
                               Art. 45 
     Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici 
 
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  contiene  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome  geografico  del
luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel
commercio  o  nel  linguaggio  comune  per  descrivere  il   prodotto
specifico nella zona geografica definita; 
    b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate; 
    c) la delimitazione della zona geografica di produzione; 
    d) gli elementi che dimostrano  che  il  prodotto  e'  originario
della zona geografica; 
    e) la descrizione  del  metodo  di  produzione  del  prodotto  ed
eventualmente dei metodi tradizionali  e  delle  pratiche  specifiche
utilizzati; 
    f)  i  particolari  che  stabiliscono  il  legame  fra  una  data
qualita', la reputazione o un'altra  caratteristica  del  prodotto  e
l'origine geografica; 
    g)  le  eventuali  regole  specifiche  per  l'etichettatura   del
prodotto. 
  2. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei  produttori
presso le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
del territorio di riferimento. 
                               Art. 46 
         Contributo per la predisposizione del disciplinare 
 
  1. Alle associazioni di produttore che rispondono ai  requisiti  di
cui all'articolo 44  e'  concesso  un  contributo  per  le  spese  di
consulenza di  carattere  tecnico,  relativo  alle  qualita'  e  alle
caratteristiche   specifiche   del   prodotto,   sostenute   per   la
predisposizione  del  disciplinare  di  produzione  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di erogazione del contributo. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti  e
alle condizioni previsti  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato. 

Capo II
Nuove tecnologie

                               Art. 47 
           Blockchain per la tracciabilita' delle filiere 
 
   1. Il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  promuove  e
sostiene  la  ricerca  applicata,  lo  sviluppo  e  l'utilizzo  della
tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), cosi' come  definita
all'articolo 8-ter  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
quale  tecnologia  innovativa  utile  per  la  tracciabilita'  e   la
valorizzazione  della   filiera   del   made   in   Italy   ai   fini
dell'esaustivita' e dell'affidabilita'  delle  informazioni  fruibili
dai consumatori. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. E' istituito presso il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy  un  catalogo  nazionale  per  il  censimento  delle  soluzioni
tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato  decreto-legge
n.  135  del  2018.  Il  catalogo  nazionale  provvede  altresi'   al
censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati
dall'European  Blockchain  Services  Infrastructure,   al   fine   di
promuovere  la  costituzione  di  una  rete  basata   su   tecnologie
distribuite,   favorendo   l'interoperabilita'   con   le   soluzioni
tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain  Services
Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made  in
Italy, di concerto con l'autorita' politica delegata  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione  digitale,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono  possedere
ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite  le  modalita'
di tenuta e funzionamento dello stesso. 
  3. Per l'istituzione e il funzionamento  del  catalogo  di  cui  al
comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e  nazionali
competenti  in  materia,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
censimento e verifica e per la promozione  di  specifici  casi  d'uso
sulla tracciabilita'  dei  prodotti  italiani,  anche  attraverso  un
soggetto gestore, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per  l'anno
2023, per l'istituzione del  catalogo,  e  di  50.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello
stesso. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy,  ferme  restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne  facciano
richiesta: 
    a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a  tasso  agevolato
per progetti che  prevedano  la  ricerca  applicata,  lo  sviluppo  e
l'utilizzo delle tecnologie basate su  registri  distribuiti  per  la
realizzazione di sistemi di tracciabilita' delle  filiere  produttive
del made in Italy, dalla produzione delle  materie  prime  fino  alla
distribuzione  commerciale,  nonche'  l'utilizzo  di  tecnologie   di
identificazione automatica per i propri prodotti al fine  di  rendere
accessibili   ai   consumatori   le   informazioni   relative    alla
tracciabilita' e alla provenienza del prodotto; 
    b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza
e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata
su  registri  distribuiti  o  per  l'acquisto  di  servizi   per   la
tracciabilita'. 
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per  quanto
di  competenza,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) le  risorse  previste  dal  comma  1  sono  ripartite  tra  le
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4; 
    b) e' determinato l'ammontare del contributo; 
    c) sono definite le modalita' di concessione  e  fruizione  delle
agevolazioni; 
    d) e' prevista  l'eventuale  attribuzione  della  gestione  degli
interventi a un soggetto gestore, con oneri  comunque  non  superiori
all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle  risorse  previste
dal comma 1; 
    e)  sono  stabilite  le  modalita'  di  coordinamento   con   gli
interventi  di  sostegno  all'utilizzo  di  strumenti  digitali   per
l'internazionalizzazione delle imprese. 
  6. Agli oneri complessivi derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023,  a  26.050.000  euro
per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno  2025  e,
per la compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno,  a
12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto,
a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi  dell'articolo
59. 
                               Art. 48 
      Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo 
 
  1. Il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  promuove  e
sostiene la transizione digitale  dell'industria  e  dell'artigianato
mediante l'utilizzo di  ambienti  virtuali  immersivi  e  interattivi
utili  alle  imprese,  in   sinergia   con   i   servizi   abilitanti
dell'intelligenza   artificiale,   allo   sviluppo   del    commercio
elettronico  relativo  a  beni  e  servizi   nonche'   all'efficiente
riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2024. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' concesso  alle  piccole  e
medie imprese, per l'anno 2024, un  contributo  per  investimenti  in
progetti  per  ambienti  virtuali  da  inserire   all'interno   dello
specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono  definiti  il  valore  massimo  del
contributo, i presupposti, le condizioni e le modalita' di  richiesta
e di utilizzo dello stesso  nonche'  l'eventuale  attribuzione  della
gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri  comunque  non
superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse  di  cui  al
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 59. 
  4. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso nei limiti
e alle condizioni previsti dalla  normativa  europea  e  nazionale  m
materia di aiuti di Stato. 

Capo III
Lotta alla contraffazione

                               Art. 49 
Disposizioni  relative   agli   uffici   del   pubblico   ministero -
  Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 
 
  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,
dopo le parole: «articoli 473 e  474,»  sono  inserite  le  seguenti:
«517-quater,». 
                               Art. 50 
               Misure per la formazione specialistica 
 
  1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle
materie di competenza, puo' segnalare al  Ministro  della  giustizia,
entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche,  inerenti
al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli
di  proprieta'  industriale,  nelle  quali  ritiene   opportuna   una
formazione specializzata degli operatori  della  giustizia,  ai  fini
dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26. 
                               Art. 51 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,
  in  materia   di   sanzioni   amministrative   per   l'acquisto   e
  l'introduzione di merci contraffatte 
 
  1. Al fine di  rafforzare  l'efficacia  deterrente  delle  sanzioni
pecuniarie a carico degli  acquirenti  di  merci  contraffatte  e  di
garantire un maggiore coinvolgimento degli enti  locali  nella  lotta
alla contraffazione nei  rispettivi  territori,  all'articolo  1  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi 7 e 7-bis,  la  parola:  «100»  e'  sostituita  dalla
seguente «300»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per  il  50
per cento all'ente locale competente e per il restante 50  per  cento
allo Stato, secondo le  modalita'  di  cui  al  primo  periodo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «interamente  versate  all'ente  locale
competente». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati  in  euro
130.100 annui a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 59. 
                               Art. 52 
       Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia 
        di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
 
  1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la  parola:  «Chiunque»
sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,». 
                               Art. 53 
Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in  materia
  di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro 
 
  1. All'articolo 260 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: 
      «3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo
accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro  o
di convalida del sequestro non  e'  piu'  assoggettabile  a  riesame,
dispone il prelievo di uno o piu' campioni,  con  l'osservanza  delle
formalita' di cui all'articolo 364, e  ordina  la  distruzione  della
merce residua, nel caso di merci di  cui  sono  comunque  vietati  la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o  la  commercializzazione,
quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia
risulta particolarmente onerosa o pericolosa  per  la  sicurezza,  la
salute  o  l'igiene  pubblica  ovvero  quando  risulti  evidente   la
violazione dei  predetti  divieti,  anche  in  ragione  della  natura
contraffatta o usurpativa delle  merci.  Se  la  conservazione  della
merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  in  tal  senso  con  provvedimento
motivato»; 
    b) al comma 3-ter: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «puo'   procedere»   sono
sostituite  dalla  seguente:  «procede»  e  dopo  le  parole:  «merci
contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»; 
      2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal  seguente:
«La  distruzione   puo'   avvenire   dopo   quindici   giorni   dalla
comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed
e' preceduta dal prelievo di uno o piu'  campioni,  con  l'osservanza
delle formalita' di cui all'articolo 364». 
                               Art. 54 
Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di  coordinamento
  e transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di
  redazione del verbale di sequestro 
 
  1. Ai fini della semplificazione delle attivita' materiali connesse
all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81,  comma  1,
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel  caso  di  beni
contraffatti,   l'elenco   puo'   essere   sostituito   dalla    loro
catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere  indicata  per
massa, volume o peso». 
                               Art. 55 
                     Operazioni sotto copertura 
 
  1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei
reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di
origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera
a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» e'
inserita la seguente: «517-quater,». 
                               Art. 56 
       Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo 
        del permesso di soggiorno per reati di contraffazione 
 
  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
    «5-quater. Nei casi  di  condanna  per  i  reati  in  materia  di
contraffazione previsti dall'articolo 4, comma  3,  nel  valutare  la
pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico  e  la  sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia  ha  sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera  circolazione  delle  persone  ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di revoca o di diniego  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno,  si  tiene  conto  della  collaborazione  prestata   dallo
straniero  all'autorita'  di  polizia  o  all'autorita'  giudiziaria,
durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini
della  raccolta  di  elementi  decisivi  per  l'identificazione   dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione  dei  prodotti  o
dei servizi che costituiscono violazione dei  diritti  di  proprieta'
industriale nonche' per l'individuazione dei beni contraffatti o  dei
proventi  derivanti  dalla  violazione  dei  diritti  di   proprieta'
industriale». 

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 57 
             Promozione e comunicazione degli interventi 
                     in materia di made in Italy 
 
  1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i  cittadini
e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli  interventi  in
materia  di  made  in  Italy  previsti  dalla  presente  legge  e  di
rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in  lingua  inglese,
attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese
e del made in Italy, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono individuati  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,
attraverso  campagne  pubblicitarie   sulla   stampa   quotidiana   e
periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive,
nazionali e locali, e il soggetto gestore,  con  oneri  comunque  non
superiori all'1,5 per cento  dell'ammontare  delle  risorse,  cui  e'
demandato  l'aggiornamento  del  sito  internet   istituzionale   del
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2023 e a 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 59. 
                               Art. 58 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
nel rispetto  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. 
                               Art. 59 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47,
48, 51 e 57, determinati in  23.200.000  euro  per  l'anno  2023,  in
103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a  decorrere
dall'anno 2025,  che  aumentano,  per  l'anno  2025,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di  fabbisogno,  a  37.680.100
euro e, in termini di indebitamento  netto,  a  19.680.100  euro,  si
provvede: 
    a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87  milioni  di
euro per l'anno 2024, e, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  29
dicembre 2022, n. 197; 
    b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per
l'anno 2024 e a  680.100  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy; 
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento
dei residui passivi di conto capitale, di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno  2024,  in  termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 dicembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Urso, Ministro delle  imprese  e  del
                                made in Italy 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

 

                                                           Allegato A 
                                               (Articolo 18, comma 5) 
 
                          PIANO DEGLI STUDI 
                                 del 
                       LICEO DEL MADE IN ITALY 
    
=====================================================================
|                                               |    1° biennio     |
|                                               +=========+=========+
|                                               | 1° anno | 2° anno |
+===============================================+=========+=========+
|     Attivita' e insegnamenti obbligatori      |                   |
|            per tutti gli studenti             |                   |
+===============================================+=========+=========+
| Lingua e letteratura italiana                 |   132   |   132   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Storia e geografia                            |   99    |    99   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Diritto                                       |   99    |    99   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Economia politica                             |   99    |    99   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Lingua e cultura straniera 1                  |   99    |    99   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Lingua e cultura straniera 2                  |   66    |    66   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Matematica*                                   |   99    |    99   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Scienze naturali**                            |   66    |    66   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Scienze motorie e sportive                    |   66    |    66   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Storia dell'arte                              |   33    |    33   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
| Religione cattolica o attivita' alternative   |   33    |    33   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
|                                               |   891   |   891   |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
    
* con Informatica. 
** Biologia, chimica, scienze della terra.