Regolamento (UE) 1060/2021 del 24/6/2021 - Disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari

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INDICE

Articolo 5 - Obbiettivi strategici

Articolo 49 - Responsabilità dell'autorità di gestione

Articolo 50 - Responsabilità dei beneficiari

Articolo 55 - Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 63 - Ammissibilità

Articolo 65 - Stabilità delle operazioni

Articolo 66 - Delocalizzazione

Articolo 69 - Responsabilità degli stati membri

Articolo 73 - Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione

Articolo 74 - Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione

Articolo 82 - Disponibilità dei documenti

Articolo 91 - Domande di pagamento

APPROFONDIMENTI

Informazioni che l'autorità di gestione deve pubblicare sul proprio sito web

Pubblicità delle agevolazioni ottenute

Sanzioni per la mancata pubblicità

I progetti non devono essere completati alla data di presentazione della domanda

Stabilità delle operazioni: cinque anni, ridotti a tre per le pmi

Erogazione entro ottanta giorni dalla rendicontazione

La documentazione deve essere conservata per cinque anni dall'erogazione del contributo

Anticipo del 40%

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Articolo 5

Obiettivi strategici

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a) un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

b) un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

c) un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

d) un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

e) un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Il JTF sostiene l’obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.

Il paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

2. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità dell’articolo 174 TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:

a) l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e

b) l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

3. Gli Stati membri e la Commissione promuovono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi e altri strumenti e fondi dell’Unione. Essi ottimizzano i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione. Conseguentemente, gli Stati membri e la Commissione tengono conto altresì delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella programmazione e nell’attuazione dei fondi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

1. L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

2. L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui all’articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti:

a) area geografica interessata dall’invito a presentare proposte;

b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c) tipologia di richiedenti ammissibili;

d) importo totale del sostegno per l’invito;

e) data di apertura e chiusura dell’invito.

3. L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco contiene gli elementi seguenti:

a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;

b) se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

c) per le operazioni nell’ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47);

d) la denominazione dell’operazione;

e) lo scopo dell’operazione e i risultati attesi o conseguiti;

f) la data di inizio dell’operazione;

g) la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione;

h) il costo totale dell’operazione;

i) il fondo interessato;

j) l’obiettivo specifico interessato;

k) il tasso di cofinanziamento dell’Unione;

l) l’indicatore di località o di geolocalizzazione per l’operazione e il paese interessati;

m) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n) la tipologia di intervento dell’operazione in conformità dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all`articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5. Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6. L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’articolo 62, nei modi seguenti:

a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 5.

2. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1. I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell’operazione non oggetto di appalto pubblico.

2. Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4. Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

5. Per le persone che lavorano all’operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all’operazione mensilmente, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 63

Ammissibilità

1. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

2. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un’operazione PPP e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3. Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all’articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l’operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all’attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

4. Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma

5. Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3.

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all’indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell’articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

7. Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell’allegato I oppure, per il FEAMPA, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

8. Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9. Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione;

b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all’obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66

Delocalizzazione

1.   Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.
2.   Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l’autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI.

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l’accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l’azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

5. Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell’Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

6. Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all’allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 82.

7. Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all’attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV.

Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo.

In deroga al primo comma, l’autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

9. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XV.

10. Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell’importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell’anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell’allegato VIII.

11. Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell’allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

12. Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all’allegato XII.

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

1. Per la selezione delle operazioni l’autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Nella selezione delle operazioni l’autorità di gestione:

a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;

j) garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell’obiettivo strategico 1, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3. L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4. Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l’autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell’Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5. Quando l’autorità di gestione seleziona un’operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

1. L’autorità di gestione:

a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:

i) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione;

ii) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;

c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) previene, individua e rettifica le irregolarità;

e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l’autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell’accordo di PPP.

2. Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell’articolo 98.

3. Se l’autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale.

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

Articolo 91

Domande di pagamento

1.   Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.
2.   Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all’articolo 98.
3.   Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell’allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:

a) l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;
b) l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), se del caso;
c) l’importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;
d) l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a) se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 2, o dell’atto delegato di cui all’articolo 95, paragrafo 4;
b) se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all’articolo 94, paragrafo 3, o dell’atto delegato di cui all’articolo 94, paragrafo 4;
c) per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5.   In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto alle condizioni cumulative seguenti:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione dell’operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l’importo complessivo versato come anticipo dal programma, l’importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità della lettera c) e l’importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.   In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell’articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto.