LA RIFORMA DEGLI INCENTIVI

RASSEGNA STAMPA

Incentivi alle imprese: tutte le regole per il riordino del sistema (FiscoeTasse - 16/11/2023)

 


INDICE

Legge160 del 27 ottobre 2023, delega al governo


LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160 

DELEGA AL GOVERNO in materia di revisione del sistema degli incentivi
alle  imprese  e  disposizioni  di  semplificazione  delle   relative
procedure  nonche'  in  materia  di  termini   di   delega   per   la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche. (23G00167) 
(GU n.267 del 15-11-2023)
 
 Vigente al: 30-11-2023  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. La presente legge,  nel  rispetto  dell'articolo  117,  terzo  e
quarto comma, della Costituzione, definisce le  disposizioni  per  la
revisione del  sistema  degli  incentivi  alle  imprese  al  fine  di
rimuovere  gli  ostacoli  al   pieno   dispiegamento   di   efficacia
dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto  produttivo  mediante
le   politiche   di   incentivazione,   garantendone   una   migliore
pianificazione, organizzazione e attuazione nonche' rafforzandone  le
capacita' di sostegno alla crescita  negli  ambiti  strategici  delle
politiche industriali nazionali ed europee e di  perseguimento  degli
obiettivi di piena coesione sociale,  economica  e  territoriale.  La
predetta  revisione  include  altresi',  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti dalla presente legge, gli  incentivi  alle  imprese  aventi
natura fiscale, fatta salva la  definizione  degli  aspetti  connessi
alle modalita' di fruizione e di controllo di detti incentivi, che e'
demandata alla specifica disciplina di settore. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge dispone in
ordine all'esercizio della delega legislativa per la  definizione  di
un  sistema  organico  degli  incentivi  alle  imprese  e  introduce,
altresi', misure  volte  all'immediato  efficientamento  dei  profili
regolatori della materia. 
                               Art. 2 
 
                Principi e criteri direttivi generali 
                    per l'esercizio della delega 
 
  1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui  all'articolo  3,  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a)  il  principio   della   pluriennalita'   e   della   certezza
dell'orizzonte temporale  delle  misure  di  incentivazione,  nonche'
dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici
posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di
bilancio e con le valutazioni  ex  ante  sulla  base  di  analisi  di
contesto  e  indicatori  specifici  per  le  diverse   tipologie   di
incentivo, ferma restando la possibilita' di  una  rimodulazione  nel
tempo, alla luce dell'effettivo andamento  delle  misure  medesime  e
delle esigenze di finanza pubblica; 
    b) il  principio  della  misurabilita'  dell'impatto  nell'ambito
economico oggetto di  incentivi,  sulla  base  della  valutazione  in
itinere ed ex post, delle principali misure relative  alle  politiche
di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici  raggiunti,
anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; 
    c)  il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di
incentivazione da parte delle amministrazioni competenti,  anche  con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; 
    d) il principio del coordinamento oggettivo  e  soggettivo  delle
misure di  incentivazione  in  modo  da  raggiungere,  a  parita'  di
risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle  stesse
e  da  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  tra  soggetti   che
gestiscono politiche pubbliche di incentivazione; 
    e) il principio della  agevole  conoscibilita'  delle  misure  di
incentivazione  fruibili  da  parte  degli   imprenditori   e   delle
imprenditrici, in relazione agli  obiettivi  e  alla  condizione  dei
medesimi; (CONOSCIBILITA' DELLE AGEVOLAZIONI)
    f) il principio della  digitalizzazione  e  della  semplicita'  e
uniformita' delle procedure anche  con  riferimento  agli  interventi
cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu'
ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori  e
delle imprenditrici e assicurare alle  imprese  l'accessibilita'  dei
contenuti e la trasparenza delle procedure; (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE)
    g) il principio della piu' ampia coesione  sociale,  economica  e
territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della
Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione
della base produttiva del Mezzogiorno; (MEZZOGIORNO)
    h)   il   principio   della   valorizzazione    del    contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale  della
Nazione; (IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE)
    i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al
fine di supportare la realizzazione di progetti di  comune  interesse
per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito
europeo; 
    l) il principio secondo cui la qualificazione  di  professionista
non  osta  alla  possibilita'  di  usufruire  di  specifiche   misure
incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. (AMMESSI ANCHE I PROFESSIONISTI)
                               Art. 3 
 
Delega al Governo per la definizione di  un  sistema  organico  degli
                       incentivi alle imprese 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per la definizione di  un  sistema  organico  per
l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi  alle  imprese
nelle forme piu' idonee ed  efficaci  a  far  fronte  agli  specifici
fallimenti  del  mercato,  a  stimolare  la  crescita  negli   ambiti
strategici delle politiche  industriali  nazionali  ed  europee  e  a
ottimizzare la spesa pubblica dedicata. (24 MESI PER I DECRETI ATTUATIVI)
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  anche  mediante
l'abrogazione  e  la  modifica  di   disposizioni   vigenti   nonche'
l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi  generali
di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri  direttivi
definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a: 
    a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme
definito,  limitato  e  ordinato  di  modelli  di  agevolazioni,   ad
esclusione delle misure  di  incentivazione  in  favore  dei  settori
agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e  ferma
restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione  di  ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel  rispetto
delle diverse realta' territoriali; (RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI)
    b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia  di
incentivi  alle  imprese,  coordinandola  in   un   testo   normativo
principale, denominato «codice degli incentivi». (CODICE DEGLI INCENTIVI)
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro  per
gli affari regionali e le  autonomie,  il  Ministro  per  le  riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  il  Ministro  per  la   famiglia,   la
natalita' e le pari opportunita' e il Ministro  per  le  disabilita',
nonche' di concerto con gli altri Ministri  eventualmente  competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del  parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione.   Decorso   inutilmente   il   termine   previsto   per
l'espressione  del  parere,  i  decreti  legislativi  possono  essere
comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione  del
parere delle Commissioni parlamentari scada  nei  trenta  giorni  che
precedono  la  scadenza  del  termine   previsto   al   comma   1   o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento  al  decreto  legislativo  recante  il  codice  degli
incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e'  acquisito  altresi'  il
parere del Consiglio di Stato. 
  4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto
della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri  direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi. 
                               Art. 4 
 
Principi e criteri  direttivi  di  delega  per  la  razionalizzazione
                      dell'offerta di incentivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo  2,  ai  seguenti  principi  e
criteri   direttivi   specifici,    nel    rispetto    dell'autonomia
programmatica delle regioni: 
    a)   ricognizione   e   sistematizzazione   delle    misure    di
incentivazione esistenti, sulla base di  criteri  che  tengano  conto
degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il  sostegno  agli
investimenti,   alla   ricerca,    allo    sviluppo,    al    lavoro,
all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei  lavoratori,
alla formazione e all'innovazione e alla  sostenibilita'  ambientale,
nonche' la facilitazione  nell'accesso  al  credito  da  parte  delle
imprese, il rafforzamento patrimoniale delle  stesse  e  la  crescita
dimensionale,  anche  favorendo  l'aggregazione,  o  altri  ambiti  e
finalita' del sostegno, in rapporto: 
      1) alle diverse fasi del ciclo di vita  delle  imprese  e  alle
diverse  dimensioni  di  impresa  con  riferimento  alla  definizione
dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese  a
media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione; 
      2) al livello di complessita' e alla  dimensione  dei  progetti
oggetto delle misure di incentivazione, avendo  anche  riguardo  alla
circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai  soggetti
beneficiari necessitino o meno di  essere  sottoposti  a  valutazioni
istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario; 
      3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale
e all'esigenza  di  sostenere  uno  sviluppo  economico  armonico  ed
equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche
di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle  aree
interne cosi' come individuate dall'accordo di  partenariato  con  la
Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di
cui alla decisione di esecuzione della  Commissione  europea  C(2022)
4787 final, del 15 luglio 2022; 
      4) alla capacita' di coprire ambiti strategici  dello  sviluppo
economico,  quali  l'efficientamento  energetico  e  la   transizione
ecologica, la transizione digitale e  l'innovazione  tecnologica,  la
valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle
specificita' territoriali,  la  competitivita'  nei  mercati  esteri,
l'attrazione di investimenti esteri,  il  sostegno  all'imprenditoria
giovanile,  nonche'   all'imprenditoria   femminile   ai   fini   del
perseguimento della parita' di genere; 
      5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il
ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con  le  specificita'
delle singole misure; 
      6) fermo restando quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie  e
procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle  risorse
finanziarie disponibili per gli interventi avvenga  in  un  lasso  di
tempo estremamente ridotto e, in  tali  casi,  sulla  base  del  solo
ordine cronologico di presentazione dell'istanza; 
    b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta  ad  evitare
la  sovrapposizione  tra  gli  interventi  e  la  frammentazione  del
sostegno pubblico, mediante: 
      1) la selezione, nell'ambito  delle  misure  di  incentivazione
individuate ai sensi della  lettera  a),  di  quelle  piu'  idonee  a
costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia  gia'
esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei  risultati
di attuazione e del riscontro in termini di adesione da  parte  delle
imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle
misure stesse; 
      2) il riordino della disciplina  legislativa  vigente  relativa
alle misure di incentivazione, da ricondurre ai  modelli  agevolativi
selezionati ai sensi del  numero  1),  provvedendo  alle  conseguenti
modifiche e abrogazioni; 
    c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte  di
ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale,
adeguato alle finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate
ex  ante,  in  modo  da  assicurare   un   sostegno   tendenzialmente
continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze  degli
interventi di carattere emergenziale. Negli atti  programmatici  sono
stabiliti, per il periodo di riferimento: 
      1) gli obiettivi strategici di sviluppo; 
      2) le tipologie di interventi da  adottare  in  relazione  agli
obiettivi strategici; 
      3) il cronoprogramma di massima relativo  all'attuazione  degli
obiettivi strategici; 
      4) il quadro finanziario delle  risorse  e  dei  fabbisogni  di
stanziamento. 
                               Art. 5 
 
              Coordinamento con gli incentivi regionali 
 
  1. Al fine di favorire  un  utilizzo  sinergico  delle  complessive
risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito  della
politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli
interventi,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo   3   nel
disciplinare la  programmazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera  c),  favoriscono  la  compartecipazione  finanziaria   delle
regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi
regionali, e individuano le condizioni e le  soluzioni  di  raccordo,
ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,
affinche' la programmazione regionale, ivi compresa  quella  relativa
ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di
quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita'
di sistemi incentivanti e della massima  incentivazione  complessiva.
Lo  Stato  e  le  regioni   possono   stipulare   specifici   accordi
programmatici. 
  2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere  elementi
di  flessibilita'  per  consentire  a  tutte  le  amministrazioni  il
rispetto  dei  vincoli  e  dei  tempi   di   spesa   previsti   dalle
programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo. 
                               Art. 6 
 
Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice
                           degli incentivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti  dall'Unione
europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a  ridefinire,
nell'ambito  del  codice  degli  incentivi,  i  principi  comuni  che
regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi  di
incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili
dai modelli agevolativi selezionati ai sensi  dell'articolo  4,  e  a
standardizzare la  strumentazione  tecnica  funzionale,  attenendosi,
oltre  che  ai  principi  e  criteri  direttivi   generali   di   cui
all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive  o
dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle  misure
di  incentivazione  alle  imprese,  inclusi  i  motivi  generali   di
esclusione delle imprese, l'individuazione della  base  giuridica  di
riferimento, i profili procedurali per l'accesso  e  il  mantenimento
delle agevolazioni e l'individuazione  degli  oneri  a  carico  delle
imprese  beneficiarie  nonche'  la  disciplina   del   cumulo   delle
agevolazioni nel  rispetto  dei  massimali  fissati  dalla  normativa
europea; 
    b) revisione  e  aggiornamento  dei  procedimenti  amministrativi
concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle  imprese,
mediante: 
      1) riduzione e semplificazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese beneficiarie, con  riferimento  all'intero  iter
procedurale, nel corso del quale, in ogni caso,  non  possono  essere
richiesti documenti e informazioni gia' in  possesso  della  pubblica
amministrazione; (NON POSSONO ESSERE RICHIESTI DATI GIA' IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
      2) contenimento e rispetto, da parte dei  soggetti  competenti,
dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina
del  soccorso  istruttorio  dedicata  ai  procedimenti  di  cui  alla
presente lettera; 
      3) aggiornamento dei criteri per la stipula  delle  convenzioni
con soggetti esterni alle amministrazioni titolari  degli  interventi
di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti
alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con  fissazione  di
un tetto massimo per la remunerazione  a  valere  sugli  stanziamenti
degli interventi medesimi; 
      4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in  materia
di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e  di  verifica
sul cumulo delle agevolazioni; 
      5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente
adeguati  al  nuovo  contesto  normativo  di   riferimento,   nonche'
ridefinizione degli oneri, anche  accessori,  conseguenti  agli  atti
adottati  nell'ambito   dell'esercizio   dei   suddetti   poteri   di
autotutela; 
      6) valorizzazione dell'uso, da parte  dei  soggetti  competenti
per l'attuazione degli interventi  di  incentivazione,  di  strumenti
digitali sia  nei  rapporti  con  le  imprese  beneficiarie  che  nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la  messa
a punto di piattaforme comuni operanti secondo  logiche  di  servizio
attivabili per la gestione di  procedimenti  agevolativi  o  fasi  di
procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione; 
    c) rafforzamento delle  attivita'  di  valutazione  ex  ante,  in
itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di  incentivazione
definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli  interventi  di
maggiore rilevanza; 
    d)  implementazione  di  soluzioni  tecnologiche,  anche   basate
sull'intelligenza  artificiale,  dirette  a   facilitare   la   piena
conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla
pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui
alla lettera c) e al controllo  e  al  monitoraggio  sullo  stato  di
attuazione delle misure e sugli aiuti concessi; 
    e) conformita' con la normativa europea in materia  di  aiuti  di
Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le
amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni  regionali
gia' esistenti; 
    f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla
revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici; 
    g) previsione di premialita', nell'ambito  delle  valutazioni  di
ammissione agli interventi di incentivazione,  per  le  imprese  che,
fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge  12  marzo
1999, n. 68, assumano persone con disabilita'; 
    h) previsione di premialita', nell'ambito  delle  valutazioni  di
ammissione  agli  incentivi,  per  le  imprese  che  valorizzino   la
quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro  femminile,
nonche' il sostegno alla natalita'; 
    i)    coinvolgimento    delle    associazioni    di     categoria
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di
promuovere azioni di informazione  sull'offerta  di  incentivi  e  di
accompagnamento all'accesso agli stessi  da  parte  del  numero  piu'
ampio possibile di imprese. 
                               Art. 7 
 
Termini  di  delega  per  la  semplificazione  dei  controlli   sulle
                        attivita' economiche 
 
  1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 e'
abrogato. 
                               Art. 8 
 
Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione  delle  procedure
                   di concessione degli incentivi 
 
  1. In attuazione del principio di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera f), nonche' con riferimento ai principi e  criteri  direttivi
indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d),  sono  valorizzate
le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di  cui
all'articolo 52 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  della
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di  cui  al
primo periodo, il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ai
sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui  all'articolo
3, implementa il  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  e  la
piattaforma  telematica  «Incentivi.gov.it»  allo  scopo  di  offrire
servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio  e
di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita'
dell'intervento pubblico sin  dalla  fase  della  sua  progettazione,
anche  mediante  soluzioni  tecnologiche   basate   sull'intelligenza
artificiale  idonee  ad  orientare  l'individuazione  di   ambiti   e
modalita' dell'intervento. 
  2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente,
in conformita' con le disposizioni recate dal  presente  articolo,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al  comma  1  assolve,
per  gli  aiuti  individuali  soggetti  a  registrazione   da   parte
dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti
dall'articolo 52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e  di  trasparenza  a
carico delle pubbliche amministrazioni  previsto  in  relazione  alla
concessione e all'erogazione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e
ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi  economici  ad  enti
pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli  articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano  agli  aiuti  di  Stato  nei
settori agricolo e  forestale,  ivi  inclusi  gli  aiuti  nelle  zone
rurali,  e  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  nel  rispetto  della
speciale  disciplina  disposta  per  i  predetti   aiuti   ai   sensi
dell'articolo 52, comma 5, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234.
All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4  agosto  2017,  n.
124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata  l'esistenza  di
aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione  nell'ambito  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato nella nota  integrativa  del  bilancio
oppure, ove non tenute alla redazione  della  nota  integrativa,  sul
proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale  digitale  delle
associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse. 
  3. La pubblicita' legale  degli  interventi  di  incentivazione  e'
assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali  delle
amministrazioni competenti e dalla pubblicazione  delle  informazioni
rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di  cui  al
comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono  pubblicati  avvisi  sintetici
sui provvedimenti generali adottati per  la  disciplina  e  l'accesso
agli   interventi   medesimi,   nonche'   avvisi    sulle    relative
modificazioni. 
  4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione
e di erogazione degli incentivi, le  amministrazioni  titolari  degli
interventi di incentivazione per le imprese e quelle  competenti  per
il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli  sui  requisiti
per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi  promuovono  la
stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle
certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione
massiva delle richieste e delle verifiche  telematiche  quali  quelle
effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale,  per
le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in
Italy definisce, di concerto con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e sentiti  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e la  Commissione  nazionale  paritetica
per le casse edili (CNCE),  nonche'  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno,  protocolli   operativi   per   l'accelerazione   delle
procedure  di  rilascio,  rispettivamente,  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della  documentazione
antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche' per consentire alle imprese di avviare, su  base  volontaria,
la procedura  di  verifica  della  regolarita'  contributiva  fino  a
quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC. 
                               Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, per lo  studio,
il monitoraggio e  la  valutazione  funzionali  all'attuazione  delle
deleghe  previste  dalla  presente  legge,  segnatamente  per  quanto
concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali  misure
di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per l'anno  2023,  1  milione  di  euro  per
l'anno 2024 e 1 milione  di  euro  per  l'anno  2025.  Alla  relativa
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  gli  schemi  dei
decreti legislativi adottati in attuazione  delle  deleghe  conferite
dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
loro interno,  i  medesimi  decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
                               Art. 10 
 
         Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione della  stessa  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 ottobre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Urso, Ministro delle  imprese  e  del
                                made in Italy 
Visto, il Guardasigilli: Nordio