RASSEGNA STAMPA
Incentivi alle imprese: tutte le regole per il riordino del sistema (FiscoeTasse - 16/11/2023)
INDICE
Legge160 del 27 ottobre 2023, delega al governo
DELEGA AL GOVERNO in materia di revisione del sistema degli incentivi
alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative
procedure nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche. (23G00167)
(GU n.267 del 15-11-2023) Vigente al: 30-11-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la
revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di
rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia
dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante
le politiche di incentivazione, garantendone una migliore
pianificazione, organizzazione e attuazione nonche' rafforzandone le
capacita' di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle
politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli
obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La
predetta revisione include altresi', nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi
natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi
alle modalita' di fruizione e di controllo di detti incentivi, che e'
demandata alla specifica disciplina di settore.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge dispone in
ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di
un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce,
altresi', misure volte all'immediato efficientamento dei profili
regolatori della materia.
Art. 2
Principi e criteri direttivi generali
per l'esercizio della delega
1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della certezza
dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonche'
dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici
posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di
bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di
contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
incentivo, ferma restando la possibilita' di una rimodulazione nel
tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e
delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto nell'ambito
economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in
itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche
di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti,
anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli interventi di
incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle
misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parita' di
risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse
e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che
gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle misure di
incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle
imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei
medesimi; (CONOSCIBILITA' DELLE AGEVOLAZIONI)
f) il principio della digitalizzazione e della semplicita' e
uniformita' delle procedure anche con riferimento agli interventi
cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu'
ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e
delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita' dei
contenuti e la trasparenza delle procedure; (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE)
g) il principio della piu' ampia coesione sociale, economica e
territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della
Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione
della base produttiva del Mezzogiorno; (MEZZOGIORNO)
h) il principio della valorizzazione del contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della
Nazione; (IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE)
i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al
fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse
per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito
europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista
non osta alla possibilita' di usufruire di specifiche misure
incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. (AMMESSI ANCHE I PROFESSIONISTI)
Art. 3
Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli
incentivi alle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per
l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese
nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici
fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti
strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a
ottimizzare la spesa pubblica dedicata. (24 MESI PER I DECRETI ATTUATIVI)
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante
l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche'
l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali
di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi
definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme
definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad
esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori
agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma
restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto
delle diverse realta' territoriali; (RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI)
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di
incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo
principale, denominato «codice degli incentivi». (CODICE DEGLI INCENTIVI)
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita',
nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per
l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli
incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il
parere del Consiglio di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto
della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi.
Art. 4
Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione
dell'offerta di incentivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e
criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia
programmatica delle regioni:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di
incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto
degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il sostegno agli
investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro,
all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori,
alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilita' ambientale,
nonche' la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle
imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita
dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e
finalita' del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle
diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione
dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a
media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
2) al livello di complessita' e alla dimensione dei progetti
oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla
circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti
beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni
istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale
e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed
equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche
di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree
interne cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con la
Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di
cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)
4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacita' di coprire ambiti strategici dello sviluppo
economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione
ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la
valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle
specificita' territoriali, la competitivita' nei mercati esteri,
l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria
giovanile, nonche' all'imprenditoria femminile ai fini del
perseguimento della parita' di genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il
ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificita'
delle singole misure;
6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1,
lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e
procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse
finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di
tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo
ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare
la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del
sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione
individuate ai sensi della lettera a), di quelle piu' idonee a
costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia gia'
esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati
di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle
imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle
misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa
alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi
selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti
modifiche e abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di
ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale,
adeguato alle finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate
ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente
continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli
interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono
stabiliti, per il periodo di riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli
obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli
obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di
stanziamento.
Art. 5
Coordinamento con gli incentivi regionali
1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive
risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della
politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli
interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel
disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle
regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi
regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo,
ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,
affinche' la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa
ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di
quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita'
di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva.
Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi
programmatici.
2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi
di flessibilita' per consentire a tutte le amministrazioni il
rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle
programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.
Art. 6
Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice
degli incentivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione
europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire,
nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che
regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di
incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili
dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a
standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o
dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure
di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di
esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di
riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento
delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle
imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle
agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa
europea;
b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi
concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese,
mediante:
1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero iter
procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere
richiesti documenti e informazioni gia' in possesso della pubblica
amministrazione; (NON POSSONO ESSERE RICHIESTI DATI GIA' IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti,
dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina
del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla
presente lettera;
3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni
con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi
di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti
alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di
un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti
degli interventi medesimi;
4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia
di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica
sul cumulo delle agevolazioni;
5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente
adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonche'
ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti
adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di
autotutela;
6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti
per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti
digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa
a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio
attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di
procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
c) rafforzamento delle attivita' di valutazione ex ante, in
itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione
definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di
maggiore rilevanza;
d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate
sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena
conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla
pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui
alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di
attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
e) conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le
amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali
gia' esistenti;
f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla
revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
g) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di
ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che,
fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, assumano persone con disabilita';
h) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di
ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la
quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile,
nonche' il sostegno alla natalita';
i) coinvolgimento delle associazioni di categoria
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di
promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di
accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero piu'
ampio possibile di imprese.
Art. 7
Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle
attivita' economiche
1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 e'
abrogato.
Art. 8
Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure
di concessione degli incentivi
1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f), nonche' con riferimento ai principi e criteri direttivi
indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate
le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al
primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai
sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo
3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire
servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e
di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita'
dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione,
anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza
artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e
modalita' dell'intervento.
2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente,
in conformita' con le disposizioni recate dal presente articolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve,
per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte
dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti
dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a
carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla
concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti
pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone
rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della
speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n.
124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di
aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro
nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio
oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul
proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle
associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse.
3. La pubblicita' legale degli interventi di incentivazione e'
assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni
rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al
comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici
sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso
agli interventi medesimi, nonche' avvisi sulle relative
modificazioni.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione
e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli
interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per
il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti
per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la
stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle
certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione
massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle
effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per
le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in
Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica
per le casse edili (CNCE), nonche' di concerto con il Ministero
dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle
procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione
antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria,
la procedura di verifica della regolarita' contributiva fino a
quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio,
il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle
deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto
concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure
di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per
l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei
decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite
dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
Art. 10
Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio