AUTOTUTELA in materia tributaria

RASSEGNA STAMPA

La nuova autotutela e la Riforma fiscale in arrivo (Commercialista telematico 4.11.2023)

 


ART. 97, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Articolo 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].

FONDAMENTO NORMATIVO

Art. 2-quater D.L. n. 564 del 30/09/1994, convertito con modifiche dalla L. n. 656 del 30/11/1994, e nel relativo regolamento di esecuzione D. M. n. 37 dell’11 febbraio 1997.

FISCOOGGI.IT  6 MAGGIO 2014

Nel diritto tributario, l’autotutela è disciplinata dall’articolo 2-quater del decreto legge 564/1994 e dal decreto ministeriale 37/1997, con cui è stato adottato, in attuazione del citato articolo 2-quater, il “Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria”.
 
L’autotutela è il rimedio con cui l’Amministrazione finanziaria esercita lo ius poenitendi, vale a dire il potere di riesaminare la propria azione e, conseguentemente, annullare d’ufficio i propri atti che ritenga viziati sotto il profilo della legittimità.
 
Il potere di autotutela è esercitabile d’ufficio, anche in assenza di richiesta di parte.
L’eventuale richiesta dell’interessato, infatti, vale esclusivamente a sollecitare un’attività che può essere avviata sulla base di una determinazione autonoma dell’ufficio (con riferimento all’esercizio dell’autotutela nell’ambito del diritto amministrativo, cfr Consiglio di Stato, n. 4308 del 6 luglio 2010 e n. 5199 del 3 ottobre 2012).
 
La richiesta di autotutela, pertanto, non fa sorgere in capo all’ufficio l’obbligo giuridico di provvedere né, secondo alcuni, di fornire risposta al contribuente.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Autotutela

Se l’Agenzia prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”.

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

  • l’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:

  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • il giudizio è ancora pendente;
  • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

 GLI ATTI SONO IN LINEA DI MASSIMA QUELLI ELENCATI DALL'ART.19, C.1 DEL Dlgs N.546 DEL 31.12.1992

Art. 19 

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo; 

b) l'avviso di liquidazione del tributo; 

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;  

d) il ruolo e la cartella di pagamento; 

e) l'avviso di mora; 

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;  

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; 

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;  

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; (1)

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

ART. 2 COMMA 1 DECRETO 11 FEBBRAIO 1997 N.37

Art. 2

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
 
1. L'Amministrazione finanziaria puo' procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
 
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.