DELOCALIZZAZIONE e revoca delle agevolazioni. Il vincolo è di 5 anni per PMI e di 10 anni per le grandi imprese

INDICE

Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 (Decreto dignità) - Limiti alla delocalizzazione

Legge 30 dicembre 2021 n.234 (La legge di bilancio 2022 ha introdotto dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato nell'anno precedente mediamente almeno 250 dipendenti)

Art. 8 decreto legge 10 agosto 2023 n.104 (il termine per le grandi imprese è stato portato da cinque a dieci anni)

 


DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87  (Decreto dignità)

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).

 

Art. 5 
 
  Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le LA NORMATIVA RIGUARDA TUTTE LE IMPRESE CHE HANNO OTTENUTO AIUTI DI STATO
imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data  IL VINCOLO E' DI 5 ANNI DALLA ULTIMAZIONE DELL'INVESTIMENTO
di conclusione  dell'iniziativa  agevolata.  In  caso  di  decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se  priva  di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto  previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due  a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.  SANZIONE
 
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a IL CONTROLLO SPETTA AD OGNI SINGOLA AMMINISTRAZIONE disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza e', comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
4. Per i benefici gia' concessi o banditi, nonche' per gli INVESTIMENTI GIA' AVVIATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA investimenti agevolati gia' avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilita' della misura stessa.
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il DEFINIZIONE DI DELOCALIZZAZIONE produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Art. 6 
 
     Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante  nel  territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi  riconducibili INCENTIVI CHE PREVEDONO LA VALUTAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE
a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
addetti  all'unita'  produttiva  o  all'attivita'   interessata   dal
beneficio nei cinque  anni  successivi  alla  data  di  completamento IL VINCOLO E' SEMPRE DI CINQUE ANNI
dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una  riduzione
di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
e' disposta  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  livello
occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al
50 per cento. 
  
2.
Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici A CHI SI APPLICA LA NUOVA NORMATIVA concessi o banditi, nonche' agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 


La legge di bilancio 2022 ha introdotto dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato nell'anno precedente mediamente almeno 250 dipendenti.

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 727 e 728 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
 
Art. 1
 
 
224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale
e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti
dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura   
CHIUSURA NEL TERRITORIO NAZIONALE
di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o 
reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un numero
di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione per   LICENZIAMENTO DI UN NUMERO  DI LAVORATORI NON INFERIORE A 50
iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni sindacali
di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo
economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL). La comunicazione puo' essere effettuata tramite
l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
 
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai
datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con
contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i
dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.   
LA NORMATIVA RIGUARDA CHI HA OCCUPATO ALMEN0 250 DIPENDENTI
 
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a   SOGGETTI ESCLUSI
238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la
crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui
al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
 
227. La comunicazione di cui al comma 224 e' effettuata almeno
novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche,
finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine entro cui
e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza
della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta
giorni sono nulli.
 
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224,
il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute
occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta
alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente
alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano
non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei
possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la
ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo
all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego,
quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai
fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda
con finalita' di continuazione dell'attivita', anche mediante
cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative
da essi costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo,
anche per finalita' socio-culturali a favore del territorio
interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste.
 
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228,
sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di
spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni
di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7
milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno
2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per
l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
 
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere
cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di
politica attiva del lavoro.
 
231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano di cui
al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali di cui al
comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni
interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del
quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in
esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In caso di
accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di
lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento
collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228
accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)
di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
 
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua
eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo' avviare la
procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, ne' intimare licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo.
 
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al
comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del
rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese.
 
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non
contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii
la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La
verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato,
degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura per
le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro e' tenuto a pagare
il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno
2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche
qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni
assunti, ai tempi e alle modalita' di attuazione del piano, di cui
sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro da' comunque
evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di
carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre
2016, n. 254.
 
236. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di
cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta
giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento
collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223
del 1991.
 
237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con
continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti
occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso
del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5
milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno
2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di
euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1
milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2031.

 
Art.8 DEL DECRETO LEGGE 10 AGOSTO 2023 NR.104
 
E' stato raddoppiato il termine, da cinque a dieci anni, per le imprese che superano le soglie dimensionali delle Pmi.  

Legge e Prassi | Legge nazionale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 10 agosto 2023, n. 186

Decreto legge|| n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 09.10.2023, n. 136 con decorrenza dal 10.10.2023.

 

Capo II Misure urgenti in materia di attività economiche

Articolo 8

Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione


1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell'iniziativa agevolata» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». (1)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.10.2023, n. 136 con decorrenza dal 10.10.2023.