INDICE
Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 (Decreto dignità) - Limiti alla delocalizzazione
Legge 30 dicembre 2021 n.234 (La legge di bilancio 2022 ha introdotto dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato nell'anno precedente mediamente almeno 250 dipendenti)
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto dignità)
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
Art. 5
Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le LA NORMATIVA RIGUARDA TUTTE LE IMPRESE CHE HANNO OTTENUTO AIUTI DI STATO
imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data IL VINCOLO E' DI 5 ANNI DALLA ULTIMAZIONE DELL'INVESTIMENTO
di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. SANZIONE
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori
dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici
fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a IL CONTROLLO SPETTA AD OGNI SINGOLA AMMINISTRAZIONE
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, maggiorato di un tasso di interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti
percentuali.
4. Per i benefici gia' concessi o banditi, nonche' per gli INVESTIMENTI GIA' AVVIATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA
investimenti agevolati gia' avviati, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione
della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa,
nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da
Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi
del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo,
all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le
disponibilita' della misura stessa.
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il DEFINIZIONE DI DELOCALIZZAZIONE
produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa
beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
Art. 6
Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili INCENTIVI CHE PREVEDONO LA VALUTAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE
a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli
addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal
beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento IL VINCOLO E' SEMPRE DI CINQUE ANNI
dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione
di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio
e' disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello
occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al
50 per cento.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici A CHI SI APPLICA LA NUOVA NORMATIVA
concessi o banditi, nonche' agli investimenti agevolati avviati,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La legge di bilancio 2022 ha introdotto dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato nell'anno precedente mediamente almeno 250 dipendenti.
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)
e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti
dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura CHIUSURA NEL TERRITORIO NAZIONALE
di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o
reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un numero
di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione per LICENZIAMENTO DI UN NUMERO DI LAVORATORI NON INFERIORE A 50
iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni sindacali
di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo
economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL). La comunicazione puo' essere effettuata tramite
l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con
contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i
dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. LA NORMATIVA RIGUARDA CHI HA OCCUPATO ALMEN0 250 DIPENDENTI
238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la
crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui
al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche,
finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine entro cui
e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza
della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta
giorni sono nulli.
il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute
occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta
alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente
alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano
non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei
possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la
ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo
all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego,
quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai
fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda
con finalita' di continuazione dell'attivita', anche mediante
cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative
da essi costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo,
anche per finalita' socio-culturali a favore del territorio
interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste.
sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di
spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni
di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7
milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno
2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per
l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di
politica attiva del lavoro.
al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali di cui al
comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni
interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del
quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in
esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In caso di
accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di
lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento
collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)
di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo' avviare la
procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, ne' intimare licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo.
comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del
rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese.
contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii
la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La
verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato,
degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura per
le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro e' tenuto a pagare
il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno
2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche
qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni
assunti, ai tempi e alle modalita' di attuazione del piano, di cui
sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro da' comunque
evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di
carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre
2016, n. 254.
cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta
giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento
collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223
del 1991.
continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti
occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso
del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5
milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno
2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di
euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1
milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2031.
Legge e Prassi | Legge nazionale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 10 agosto 2023, n. 186
Decreto legge|| n. 104
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 09.10.2023, n. 136 con decorrenza dal 10.10.2023.
Capo II Misure urgenti in materia di attività economiche
Articolo 8
Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell'iniziativa agevolata» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». (1)
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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.10.2023, n. 136 con decorrenza dal 10.10.2023.