4511 - OIC16 - Le Barche sono come impianti (OIC - Newsletter Maggio 2022)
1.8 L’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione delle
immobilizzazioni materiali. Di seguito si riporta la risposta fornita dall’OIC.
L’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla classificazione dei beni materiali. Il quesito posto è se le disposizioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” sulla classificazione hanno carattere precettivo o meno. In particolare, si chiede all’OIC di chiarire se le imbarcazioni da diporto, che non rientrano tra i beni materiali elencati dall’OIC 16 all’interno delle singole voci delle immobilizzazioni materiali, debbano essere classificate nella voce BII4) “Altri beni” oppure nelle voci BII2 “Impianti e Macchinari” o BII3 “Attrezzature industriali e commerciali”.
L’OIC nota che l’OIC 16 non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Infatti, nel rispetto della gerarchia delle norme l’OIC si è limitato a fare degli esempi delle tipologie di beni che, nella prassi operativa delle imprese, generalmente rientrano nelle singole voci delle Immobilizzazioni materiali, esempi che per definizione non hanno né potrebbero avere natura di rigida elencazione con obbligo di osservanza. L'OIC 16 NON RIPORTA UNA INDICAZIONE TASSATIVA, FA SOLO DEGLI ESEMPI
La circostanza che l’OIC non ha riportato tra gli esempi di impianti e macchinari o di attrezzature le imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione del reddito, attraverso il loro noleggio, non esclude che ricorrendone le condizioni, gli amministratori li possano includere nella voce BII 2 o BII 3.
L’OIC osserva che il codice civile all’articolo 2423-ter, al comma 3, prevede che “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425” e al comma 4 prevede che “le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata”. ANCHE IL CODICE CIVILE PREVEDE CHE LE VOCI DEBBANO ESSERE ADATTATE
Dunque, il legislatore obbliga l'adattamento o l'aggiunta di voci, qualora questo risulti necessario, in relazione all'attività esercitata.
Ciò significa, ad esempio, che gli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto, devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le imbarcazioni da diporto in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall’articolo 2424 del codice civile. Se dovessero concludere che l’elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell’articolo 2423-ter del codice civile.