INDICE
Normativa - Articolo 13 del D.L. 18/12/1997 n.472
Agenzia delle Entrate - Circolare n.11 del 12/05/2022
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 -
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario
Articolo 13
Ravvedimento.
In vigore dal 01/01/2021
Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
1-bis. Abrogato.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
Fonte: Commercialista telematico 9.11.2022
[2] Decreto MEF del 13/12/2021. Nel corso degli anni gli interessi legali sono stati così modificati:
- 2021 pari allo 0,01%;
- 2020 pari allo 0,05%;
- 2019 pari allo 0,8%;
- 2018 pari allo 0,3%;
- 2017 pari allo 0,1%;
- 2016 pari allo 0,2%;
- 2015, pari allo 0,5%;
- 2014, pari all’1%.
Commercialista telematico 9.11.2022
La prassi interpretativa ha riconosciuto legittimo il cosiddetto ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto, essendo necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
Il limite all’effettuazione dei ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento.
Commercialista telematico 5.11.2022
Il ravvedimento parziale dopo il cosiddetto decreto crescita.
Il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato (o parziale), purché avvenga nei tempi prescritti dalla legge.
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 11 del 12/05/2022
ItaliaOggi 31.5.2022 - (Commento alla circolare nr.11 del 12.5.2022)
Nel documento in commento, infatti, viene richiamata l'', in particolare, sull'applicazione del ravvedimento operoso anche in presenza di condotte fraudolente, giacché si evidenzia che l'istituto, previsto dal citato art. 13 del dlgs 472/1997, non subisce i limiti introdotti dall'art. 13 e dall'art. 13-bis del dlgs 74/2000 (diritto penale tributario).
Si afferma, per esempio, che la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento (amministrativo e/o penale) non incide sul perfezionamento del ravvedimento operoso, se eseguito in conformità a quanto disposto dall'art . 13 del dlgs 472/1997.
ItaliaOggi - 31.5.2022
Frodi sanate con ravvedimento, l'accesso alla definizione agevolata vale anche per la Gdf.
La quotidiano cita un circolare interna della guardia di finanza.