INDICE
- Normativa di riferimento (D.P.R. n.441 del 10.11.1997)
- Procedura per la distruzione diretta dei beni
- Procedura per la rottamazione indiretta dei beni
- Rassegna stampa
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica del 10/11/1997 n. 441 -
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Preambolo.
In vigore dal 07/01/1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento
delle merci viaggianti;
Visto l'articolo 3, comma 137, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la
revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla
prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la
possibilita' di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e
verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire
ulteriori registri vidimati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1
Presunzione di cessione.
In vigore dal 07/01/1998
LA REGOLA FONDAMENTALE DELLA CD "PRESUNZIONE DI CESSIONE" E' ENUNCIATA DAL COMMA 1
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne' in
quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi
secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed
i mezzi di trasporto nella disponibilita' dell'impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se e' dimostrato che i beni
stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in
dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto,
mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprieta'.
3. La disponibilita' delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonche'
delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri
locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro
delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, puo'
risultare dalla dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se effettuata
anteriormente al passaggio dei beni, nonche' da altro documento dal quale
risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati,
annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura
privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui e'
avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA
competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le
modalita' previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei
beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso
l'ufficio IVA e' consentita solo per il conferimento di incarichi che
comportano passaggio di beni.
5. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta'
risulta in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro tenuto in conformita' all'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso
l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualita', quantita' dei
beni medesimi e la causale del trasferimento;
b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la
relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in
uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura,
qualita' e quantita' dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto
destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
Articolo 2
Non operativita' della presunzione di cessione.
In vigore dal 01/01/2018
Modificato da: Legge del 19/08/2016 n. 166 Articolo 18 bis
1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Abrogato.
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore e' stato determinato.
PROCEDURA PER LA DISTRUZIONE DIRETTA DEI BENI (dettagliata nella C.M. 23/8/1998, n.193/E)
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di piu' modesto valore economico e' provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita' ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalita' di distruzione o di trasformazione, la natura, qualita' e quantita', nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterra' a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non e' inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonche' natura, qualita', quantita' e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantita' dei beni, nonche' la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresi', soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti.
Articolo 3
Presunzione di acquisto.
In vigore dal 07/01/1998
1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le
proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli
ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli
di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati.
2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo
1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale
aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da
altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione puo' essere
superata da un'apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto
a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, contenente
l'indicazione delle generalita' del cedente, la natura, qualita' e quantita'
dei beni e la data di ricezione degli stessi.
Articolo 4
Operativita' delle presunzioni.
In vigore dal 07/01/1998
1. Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla
rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi,
ispezioni e verifiche.
2. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le
risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d)
dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta,
e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di
cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.
Articolo 5
Norma finale.
In vigore dal 07/01/1998
1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:
a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di
cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui
al presente decreto;
b) ad approvare, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a).
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono
sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme
contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle
disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
PROCEDURA PER LA ROTTAMAZIONE INDIRETTA DEI BENI
I beni devono essere consegnati ai soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti.
RASSEGNA STAMPA
La procedura per la distruzione volontaria dei beni (Commercialista telematico 20 aprile 2022)