La NORMATIVA cui riferirsi è quella dettata dal Dlgs 7 marzo 2005 noto come "Codice dell'amministrazione digitale" (in particolare agli articoli 6, 45 e 48).
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
(GU n.112 del 16-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 93)
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Art. 6 ((Utilizzo del domicilio digitale)) ((1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.)) 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). ((1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la ((...)) provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (28)
RICEVUTA DI CONSEGNA 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. -------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «chiunque», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o
giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via ((digitale))
possono contenere soltanto ((i dati sensibili e giudiziari
consentiti)) da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite.
RASSEGNA STAMPA ED APPROFONDIMENTI
IL SOLE 24 ORE 15.2.2022
La ricevuta di mancata consegna della PEC all'amministrazione ne esclude la conoscenza
Anche se la Pa è venuta meno al proprio dovere di mantenere efficiente lo strumento elettronico che il cittadino ha il diritto di usare.
Sentenza del Tar Sardegn n.99/2022
La sentenza del Tar Sardegna n. 99/2022 respinge la tesi secondo cui vi è prova dell'avvenuta conoscenza da parte dell'amministrazione dell'adempimento del cittadino trasmesso via Pec nei termini se l'invio è "accettato" dal gestore del mittente. E anche nel caso in cui la mail di posta certificata non giunge a destinazione per la mancata manutenzione della casella Pec istituzionale comunicata al mittente con una ricevuta di mancata consegna perché la casella di posta è piena.