Rendicontazione progetti: SUPPORTI COMUNEMENTE ACCETTATI

I riferimenti normativi sono contenuti in un bando della Regione Marche

Regione Marche - Legge Regionale 19/2021 - Bandi 2022 approvati con D.D.S del 27.1.2022.

Ai sensi dell’art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” si

intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche

di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.


NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

 

Articolo 19 -  Disponibilità dei documenti

4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:

a) fotocopie di documenti originali;

b) microschede di documenti originali;

c) versioni elettroniche di documenti originali;

d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

...

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

Articolo 90 Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che
tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche
del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:
a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su
operazioni di cui al paragrafo 2.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della
Commissione.
2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che
sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.
3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati