RITENUTA ALLA FONTE del 4% sui contributi

INDICE

1. NORMATIVA

1. La norma Art.28, comma 2 del DPR 600/73

1.1 Sintesi della normativa (Agenzia delle entrate - Risposta nr.6 del 12.1.2024)

1.2 Sintesi della normativa (Agenzia delle entrate - 21/1/2016)

1.3 Ministero delle Finanze (risoluzione 6 agosto 1976, n.8/933): investimenti sui quali non si applica la ritenuta

 

2. COVID

2.1 I contributi Covid dei Comuni non sono soggetti a ritenuta (Agenzia delle entrate - Risposta nr. 58 del 31.1.2022)

2.2 I contributi Covid dei Comuni non sono soggetti a ritenuta (Agenzia delle Entrare - Risposta nr.629 del 28.9.2021)

2.3 Contributi Covid della Regione, sono soggetti a ritenuta (Agenzia delle Entrate - Risposta nr.588 del 15.9.2021)

2.4 Aiuti Covid allo spettacolo, non sono soggetti (Agenzia delle Entrate - Risposta n.411 del 16/6/2021)

2.5 Aiuti Covid pesca ed acquacoltura, non sono soggetti (Agenzia delle Entrate - Riposta nr. 411 del 16/6/2021)

2.6 Aiuti Covid dei Comuni per la chiusura delle attività, non sono soggetti (Agenzia delle Entrate - Risposta n.494 del 21/10/2020)

 

3. NIENTE RITENUTA SUI CONTRIBUTI COMUNITARI EROGATI DA: STATO, REGIONI E PROVINCIE (COMPRESO L'EVENTUALE COFINANZIAMENTO)

3.1 Agenzia delle Entrate - Risoluzione nr.108 del 4 agosto 2004

3.2 Agenzia delle Entrate - Risoluzione nr.51 dell'11/6/2010

3.3 Il principio di integrità previsto dall'art.80 del regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006

 

4. CONTRIBUTI EROGATI CON LA FINALITA' DI PROMUOVERE LA NASCITA DI NUOVI ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE AL SUD (Agenzia delle entrate - Risposta n.6 del 12/1/2024)

5. IL PROBLEMA DELLE RITENUTA SUGLI ANTICIPI (Agenzia delle entrate - Risposta nr.6 del 12/1/2024)

6. LA RITENUTA NON SI APPLICA SUI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

7. I CREDITI D'IMPOSTA SONO ESCLUSI DALLA RITENUTA


1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.28, comma 2 del DPR 600/73

“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente [imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.


1.1 SINTESI DELLA NORMATVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA 6 del 12/1/2024

Ciò considerato, si osserva che il comma 2 dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del
1973 prevede che «Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati
devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte
indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi
corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».


In relazione all'ambito di applicazione di tale disposizione, è stato precisato che
la stessa individua i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli
nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati, delimitando il proprio
ambito di applicazione al rispetto di due condizioni (soggettiva e oggettiva), ovvero che:
a) il destinatario del contributo sia un'impresa;
b) i contributi non siano destinati all'acquisto di beni strumentali.
In relazione ai destinatari del contributo, la norma, come già precisato in
precedenti documenti di prassi, ha voluto riferirsi con il termine ''imprese'' sia a
soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur
non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che
posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle
disposizioni disciplinanti il reddito d'impresa (cfr. risoluzioni del Ministero delle Finanze
8 maggio 1980, n. 531 e 5 giugno 1995, n. 150, nonché risoluzioni 17 giugno 2002, n.
193/E e 4 agosto 2004, n. 108/E).

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, si
osserva che la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma
si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere
generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province
e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali.


1.2 Sintesi della normativa - AGENZIA DELLE ENTRATE (rev. 21 gennaio 2016)

Contributi degli enti pubblici

Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La ritenuta è a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta da chi percepisce il corrispettivo.

Per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute sono fissate due condizioni:

- il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
- i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

Si intendono imprese destinatarie del contributo anche i soggetti che, pur non rivestendo natura di imprenditore, conseguono redditi di natura commerciale.

Per quanto riguarda la tipologia di contributi da assoggettare a ritenuta, rientrano nell’ambito applicativo della norma, anche i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative.

La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d’impresa.


1.3 Ministero delle Finanze (risoluzione 6 agosto 1976, n.8/933): investimenti sui quali non si applica la ritenuta

  1. per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali necessari all’ azienda, ivi compresa la spesa per l’area occorrente;
  2. per l’acquisto di macchinari ed attrezzature;
  3. per l’allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale.

2.1  AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi Covid dei Comuni, non sono soggetti a ritenuta

Risposta n. 58 del 31/01/2022

Articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Contributi erogati dal Comune al Consorzio Fidi in seguito all'emergenza COVID-19, volti a sostenere le attività economiche del territorio - pdf

Parere dell'agenzia delle entrate

Nel caso in esame, il Comune istante dichiara di voler erogare un contributo
"indiretto" alle imprese del territorio, corrisposto a copertura delle spese connesse
all'erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità alle attività economiche
comunali, necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie originatesi a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10-bis del
decreto Ristori, si ritiene che le sovvenzioni di cui trattasi non assumano rilevanza ai
fini delle imposte sui redditi e non siano, quindi, da assoggettare, al momento
dell'erogazione, alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Nel rispetto dello spirito del Legislatore che con l'agevolazione in esame ha
inteso fornire strumenti straordinari volti a sostenere le attività economiche nella
situazione emergenziale legata al COVID-19, il regime di esenzione in parola è
riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi
all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis,
siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».Il presente parere
viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto delle loro veridicità e
concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o
circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di
accertamento.


2.2 AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi Covid dei Comuni, non sono soggetti a ritenuta

Risposta n. 629 del 28/09/2021

Trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, articolo 10-bis del 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "decreto Ristori") - pdf

Oggetto

sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede
operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione
dell'attività "per effetto dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, come modificato,
e relative tabelle allegate"

Parere: non sono soggette a ritenuta

Pertanto, in applicazione del citato articolo 10-bis del decreto Ristori, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.


2.3 AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi Covid della Regione, sono soggetti a ritenuta

Risposta n. 588 del 15/09/2021

Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ad imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 - Articolo 10-bis decreto n. 137 del 2020 (cd. Decreto ristori) - pdf


2.4 AGENZIA DELLE ENTRATE -  Aiuti Covid alla spettacolo, non sono soggetti

Risposta n. 411 del 16/06/2021

Regime fiscale contributi erogati a sostegno dei settori dello spettacolo - Art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori") - pdf


2.5 AGENZIA DELLE ENTRATE - Aiuti Covid pesca ed acquacoltura, non sono soggetti 

Risposta n. 411 del 16/06/2021

Regime fiscale contributi erogati a sostegno dei settori dello spettacolo - Art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori") - pdf


2.6 AGENZIA DELLE ENTRATE - Aiuti Covid dei Comuni per la chiusura dell'attività, sono soggetti

Risposta n. 494 del 21/10/2020

Trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19 - pdf


3. NIENTE RITENUTA SUI CONTRIBUTI COMUNITARI EROGATI DA: STATO; REGIONI  E PROVINCIE (compreso l'eventuale cofinanziamento nazionale)

3.1 Agenzia delle Entrate - Risoluzione nr. 108/E del 4 agosto 2004

(Niente ritenuta sui fondi comunitari, si alla ritenuta sul cofinanziamento nazionale)

Oggetto: Istanza d’interpello – art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 – Applicabilità della ritenuta alla fonte sui contributi comunitari
 

Parere dell'agenzia delle entrate

Dalla ricostruzione normativa sopra esposta discende che le autorità o gli organismi nazionali, regionali o locali che intervengono per conto della Commissione ad effettuare il trasferimento dei contributi comunitari ad imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni devono corrispondere detti contributi senza operare ritenute di alcun tipo.

L’art. 28 del DPR n. 600 stabilisce testualmente un obbligo di ritenuta sui contributi che regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati corrispondono per proprio conto alle imprese, ma non si rende, invece, applicabile ai contributi erogati dalla Commissione europea per il tramite di enti che assumono mera veste di intermediari di pagamento.

Da quanto sopra consegue, relativamente al quesito in esame, che la ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 non deve essere operata sui contributi comunitari erogati dalla Provincia istante in qualità di autorità di pagamento a favore delle imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni che, ai sensi della disciplina comunitaria, assumono il ruolo di beneficiari finali.

Si precisa che sono altresì assoggettati alla ritenuta alla fonte, secondo la disciplina dell’art. 28 in argomento, i contributi nazionali di cofinanziamento (*).

(*) La risoluzione nr.51 dell'11/6/2010 ha chiarito che non deve essere fatta la ritenuta nemmeno sul cofinanziamento.

3.2 Agenzia delle entrate - Risoluzione nr.51/E dell'11 giugno 2010

(niente ritenuta sul cofinanziamento nazionale)

Quesito

La Regione … eroga aiuti cofinanziati da Fondi strutturali nell’ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006, applicabile al periodo 2007-2013.

Al riguardo la Regione evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 108/E del 4 agosto 2004, adottata in vigenza del regolamento (CE) n. 1260/1999, ha affermato l’applicabilità della predetta ritenuta d’acconto anche nel caso di aiuti di Stato nell’ambito di programmi comunitari, ma limitatamente alla parte di cofinanziamento regionale e statale, escludendo, quindi, la sola quota di stanziamento dell’Unione europea.

Parere dell'agenzia delle entrate

In base alle norme richiamate e alle considerazioni esposte, si ritiene che la Regione non debba applicare la ritenuta prescritta dal secondo comma dell’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973 sui contributi di cofinanziamento assoggettati alle norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 erogati alle imprese, in quanto l’articolo 80 del citato regolamento non consente l’applicazione di una “trattenuta” specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Rimane fermo che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.

3.3 Il principio di integrità previsto dall'art.80 del regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006

Commercialista telematico 8.2.2024

L’art. 80 del Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sulla concessione di contributi a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, introduce il principio della “Integrità dei pagamenti ai beneficiari”, secondo cui i contributi cofinanziati dall’Unione Europea devono essere erogati ai beneficiari nella loro integrità: pertanto i singoli Stati membri devono accertarsi che “nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.”


4. CONTRIBUTI EROGATI CON LA FINALITA' DI PROMUOVERE LA NASCITA DI NUOVI ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE AL SUD (Agenzia delle entrate - Risposta n.6 del 12/1/2024). 

 Risposta n. 6 del 12/01/2024

Contributi erogati con la finalità di promuovere la nascita di nuovi ecosistemi per l'innovazione al Sud - pdf

L'istante ha presentato due domande:

In  proposito, l'Istante  precisa  che  «ha predisposto due modelli di richiesta di contributo da parte dei beneficiari: uno per la richiesta di contributi per beni strumentali  e l'altro per la richiesta di contributi per beni diversi da quelli strumentali (...). Per ciascuna finalità saranno disposti distinti provvedimenti di liquidazione per beni strumentali e per beni e servizi di diversa natura, in conformità alle dichiarazioni dei  beneficiari e, comunque, all'esito dell'interpello».

Essendo le due richieste distinte è possibile quindi non applicare la ritenuta sulle agevolazioni relative ai beni strumentali.

Tenuto conto che, come specificato dall'Istante,  nel  modello  di  richiesta  del  contributo relativo ai beni strumentali, viene indicato dal  richiedente sia l'ammontare  della spesa sostenuta per i beni strumentali che la descrizione degli stessi e che sulla base  di tali dati viene liquidato il contributo spettante, l'Istante, al momento dell'erogazione      è in grado di  determinare con precisione l'importo del contributo erogato per l'acquisto  dei beni strumentali non soggetto all'applicazione della ritenuta del 4 per cento di cui al  comma 2 dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.

5. Il  problema della ritenuta sugli anticipi

Per quanto concerne l'erogazione del contributo a titolo di anticipo,  sulla base  di quanto rappresentato dall'Istante che dichiara di aver «tenuto conto della stima della  quota dei beni strumentali sul totale del contributo assegnato che sinora si è rilevata  superiore rispetto all'ammontare dell'anticipo»  e  tenuto  conto  della  circostanza  che  l'Istante «verifica che l'importo dell'anticipo sia inferiore o pari all'importo complessivo dei beni strumentali previsti per il progetto», si ritiene che anche sulla somma erogata a  titolo di anticipo non si applicata la ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.


6. LA RITENUTA NON SI APPLICA SUGLI AIUTI IN CONTO INTERESSI

Commercialista Telematico 8.2.2024

Ministero delle finanze:

- Risoluzione 18 ottobre 1978, n. 8/1134;

- Risoluzione 14 febbraio 1979, n. 8/120.


7. I CREDITI D'IMPOSTA SONO ESCLUSI DALLA RITENUTA

Commercialista telematico 8.2.2024

Contributi nella forma dei crediti d’imposta

Tutti i contributi fruibili nella forma di crediti d’imposta e concessi dall’Amministrazione Finanziaria risultano di fatto esclusi dalla ritenuta in questione, ancorché si tratti di contributi diversi da quelli destinati all’acquisto di beni strumentali.

In simili casi, infatti, non si è in presenza di un’erogazione di una somma di denaro da parte di un’amministrazione o ente pubblico, ma il contributo risulta fruibile con il diritto a scomputare lo stesso dal pagamento di imposte e contributi.