RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.28, comma 2 del DPT 600/73
“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente [imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.
Rassegna stampa - AGENZIA DELLE ENTRATE (rev. 21 gennaio 2016)
Contributi degli enti pubblici
Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
La ritenuta è a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta da chi percepisce il corrispettivo.
Per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute sono fissate due condizioni:
- il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
- i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.
Si intendono imprese destinatarie del contributo anche i soggetti che, pur non rivestendo natura di imprenditore, conseguono redditi di natura commerciale.
Per quanto riguarda la tipologia di contributi da assoggettare a ritenuta, rientrano nell’ambito applicativo della norma, anche i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative.
La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d’impresa.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi Covid dei Comuni, non sono soggetti a ritenuta
Risposta n. 58 del 31/01/2022
Parere dell'agenzia delle entrate
Nel caso in esame, il Comune istante dichiara di voler erogare un contributo
"indiretto" alle imprese del territorio, corrisposto a copertura delle spese connesse
all'erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità alle attività economiche
comunali, necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie originatesi a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10-bis del
decreto Ristori, si ritiene che le sovvenzioni di cui trattasi non assumano rilevanza ai
fini delle imposte sui redditi e non siano, quindi, da assoggettare, al momento
dell'erogazione, alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Nel rispetto dello spirito del Legislatore che con l'agevolazione in esame ha
inteso fornire strumenti straordinari volti a sostenere le attività economiche nella
situazione emergenziale legata al COVID-19, il regime di esenzione in parola è
riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi
all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis,
siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».Il presente parere
viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto delle loro veridicità e
concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o
circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di
accertamento.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi Covid dei Comuni, non sono soggetti a ritenuta
Risposta n. 629 del 28/09/2021
Oggetto
sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede
operativa nel territorio comunale, che siano state oggetto di chiusura o sospensione
dell'attività "per effetto dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, come modificato,
e relative tabelle allegate"
Parere: non sono soggette a ritenuta
Pertanto, in applicazione del citato articolo 10-bis del decreto Ristori, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi Covid della Regione, sono soggetti a ritenuta
Risposta n. 588 del 15/09/2021
AGENZIA DELLE ENTRATE - Aiuti Covid alla spettacolo, non sono soggetti
Risposta n. 411 del 16/06/2021
AGENZIA DELLE ENTRATE - Aiuti Covid pesca ed acquacoltura, non sono soggetti
Risposta n. 411 del 16/06/2021
AGENZIA DELLE ENTRATE - Aiuti Covid dei Comuni per la chiusura dell'attività, sono soggetti
Risposta n. 494 del 21/10/2020
NIENTE RITENUTA SUI CONTRIBUTI COMUNITARI EROGATI DA: STATO; REGIONI E PROVINCIE. (compreso l'eventuale cofinanziamento nazionale)
Agenzia delle Entrate - Risoluzione nr. 108/E del 4 agosto 2004
(Niente ritenuta sui fondi comunicari, si alla ritenuta sul cofinanziamento nazionale)
Oggetto: Istanza d’interpello – art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 – Applicabilità della ritenuta alla fonte sui contributi comunitari
Parere dell'agenzia delle entrate
Dalla ricostruzione normativa sopra esposta discende che le autorità o gli organismi nazionali, regionali o locali che intervengono per conto della Commissione ad effettuare il trasferimento dei contributi comunitari ad imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni devono corrispondere detti contributi senza operare ritenute di alcun tipo.
L’art. 28 del DPR n. 600 stabilisce testualmente un obbligo di ritenuta sui contributi che regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati corrispondono per proprio conto alle imprese, ma non si rende, invece, applicabile ai contributi erogati dalla Commissione europea per il tramite di enti che assumono mera veste di intermediari di pagamento.
Da quanto sopra consegue, relativamente al quesito in esame, che la ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 non deve essere operata sui contributi comunitari erogati dalla Provincia istante in qualità di autorità di pagamento a favore delle imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni che, ai sensi della disciplina comunitaria, assumono il ruolo di beneficiari finali.
Si precisa che sono altresì assoggettati alla ritenuta alla fonte, secondo la disciplina dell’art. 28 in argomento, i contributi nazionali di cofinanziamento (*).
(*) La risoluzione nr.51 dell'11/6/2010 ha chiarito che non deve essere fatta la ritenuta nemmeno sul cofinanziamento.
Agenzia delle entrate - Risoluzione nr.51/E dell'11 giugno 2010
(niente ritenuta sul cofinanziamento nazionale)
Quesito
La Regione … eroga aiuti cofinanziati da Fondi strutturali nell’ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006, applicabile al periodo 2007-2013.
Al riguardo la Regione evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 108/E del 4 agosto 2004, adottata in vigenza del regolamento (CE) n. 1260/1999, ha affermato l’applicabilità della predetta ritenuta d’acconto anche nel caso di aiuti di Stato nell’ambito di programmi comunitari, ma limitatamente alla parte di cofinanziamento regionale e statale, escludendo, quindi, la sola quota di stanziamento dell’Unione europea.
Parere dell'agenzia delle entrate
In base alle norme richiamate e alle considerazioni esposte, si ritiene che la Regione non debba applicare la ritenuta prescritta dal secondo comma dell’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973 sui contributi di cofinanziamento assoggettati alle norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 erogati alle imprese, in quanto l’articolo 80 del citato regolamento non consente l’applicazione di una “trattenuta” specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.
Rimane fermo che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.