La CONTABILIZZAZIONE delle spese di Ricerca e Sviluppo

NORMATIVA CIVILE

Il D.Lgs n.139/2015 (decreto bilanci) ha modificato l'art.2424 del codice civile

Nuovo Art. 2424 c.c. Considerazioni

Attivo Stato Patrimoniale

- Voce BI (Immobilizzazioni immateriali):

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Le spese di ricerca non sono  più capitalizzabili e devono essere spesate a conto economico.

Ammortamento art. 2426, n.5 codice civile

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

....

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale

possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.  |CONSENSO DEL COLLEGIO SINDACALE|

I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile  |PERIODO DI AMMORTAMENTO|

stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono

essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati; |LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI|


PRINCIPI CONTABILI

Nuovo principio contabile OIC 24 (dicembre 2016)

DEFINIZIONI

5. Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono
sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento. Gli oneri pluriennali
generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità
pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di
ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere
pluriennale.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

26. La voce BI2 “costi di sviluppo” può comprendere:      |DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO|             
i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la
   produzione o l’utilizzo degli stessi;
− i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
− i costi per la progettazione, la costruzione e l’attivazione di un impianto pilota che non è di
   dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
− i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi,
   sistemi o servizi nuovi o migliorati;
− i costi per l’applicazione della ricerca di base.

RILEVAZIONE INIZIALE

Oneri pluriennali
40. Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se:  |CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE|
è dimostrata la loro utilità futura;                                                                                          |POSSONO ESSERE ISCRITTI (la capitalizzazione non è quindi obbligatoria)|
esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità
caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.
L’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni
gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono
risultare da un piano economico della società. I costi di impianto e di ampliamento ed i costi,
sviluppo sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente.                   |E' richiesto il consenso del collegio sindacale|

Costi di sviluppo
46. Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o    |DEFINIZIONE DI SPESE DI SVILUPPO|
acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi            |(Non c'è più la distinzione fra ricerca applicata e sviluppo)|
o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o
dell’utilizzazione.
47. La ricerca di base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire  |LA RICERCA DI BASE E' SPESATA NELL'ESERCIZIO|
nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla
società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta
identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.
I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico
dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e
sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa.
48. I costi di sviluppo capitalizzati nell’attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli  |LE SPESE COMPRESE NEI COSTI DI SVILUPPO|
altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei
servizi impiegati nell’attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari,
nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai
costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; dagli altri costi,
quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati
nell'attività di sviluppo.
49. La sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi  |ULTERIORI CONDIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE|
costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere
positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:
essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e
misurabili. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio,
che i costi di sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui
realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura
generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e
ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma spesato al conto economico;
essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società
possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola,
frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è
connessa all’intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare
o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici
da un’attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che
illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di
procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di
finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il
progetto;
essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che
prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo
studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di
vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

AMMORTAMENTO

Oneri pluriennali
65. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è   |MODALITA' DI AMMORTAMENTO|
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.
Fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato,   |LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI|
possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare dei costi non ammortizzati.


NORMATIVA TRIBUTARIA

Art.13-bis, D.L. n.244/2016: Modifiche all'art.108 del TUIR

Art. 108 del TUIR (Vigente) Art. 108 TUIR (previgente) Considerazioni
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

Fonte: Ordine dei dottori ed esperti contabili di Roma

I criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame costituiscono presupposto per la determinazione della quota imputabile al reddito d'esercizio (i.e., unico limite di deducibilità, cfr. Relazione art. 13-bis, D.L: n.244/2016).

Pertanto la normativa fiscale non individua autonomamente una categoria di spesa da considerare di carattere pluriennale, ma lega tale previsione alle valutazioni civilistiche. In presenza di costi per le quali la disciplina civilistica non consente la capitalizzazione e quindi la ripartizione in più esercizi, tali spese dovranno essere integralmente imputate al conto economico dell'esercizio in sui sono sostenute.

In sostanza, la disposizione in esame allinea il trattamento fiscale delle spese relative a più esercizi al relativo trattamento contabile, sia con riferimento alla possibilità di capitalizzazione sia con riferimento al periodo di ammortamento.

3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.  

Fonte: Testo unico imposte sui redditi (Ipsoa)

Come già previsto nella normativa previgente, il comma 3 dell'art. 108 si preoccupa altresì di precisare che, nell'ipotesi di cui le spese di ricerca abbiano dato luogo all'acquisizione di beni, le quote di ammortamento relative a questi ultimi devono essere calcolate sul costo dei beni al netto dell'ammontare delle spese già dedotte. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una doppia deduzione degli stessi costi (prima come spese di ricerca o sviluppo, poi sotto forma di quote di ammortamento).