NEWS
INDICE
- Articolo 316 bis codice penale - Malversazione a danno dello stato
- Articolo 316 ter codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato
- Articolo 640 codice penale - Truffa
- Articolo 640 bis codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Articolo 646 codice penale - Appropriazione indebita
- Articolo 10 quater legge sui reati tributari - Indebita compensazione
- Art. 28 bis del Decreto Legge 27 Gennaio 2022, nr.4
- Rassegna stampa
Articolo 316 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 01/12/2021]Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 quater]
Rassegna stampa
Il sole 24 ore 20 luglio 2022
E' malversazione l'abuso della garanzia dei Fondi piccole imprese.
Costituisce malversazione la condotta di chi riceve un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica del Fondo piccole imprese e poi lo utilizza per scopi di diversi da quelli previsti dalla legge. La Cassazione consolida, contro l'interpretazione divergente dei giudici di merito, l'orientamento più severo
Articolo 316 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 01/12/2021]
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Approfondimenti
Sentenza della Cassazione n.215 del 18 gennaio 2022 (commentata da Eutekne il 19 gennaio 2022)
Nella nozione di erogazione pubblica rientra non solo l'ottenimento di una somma di denaro ma anche la prestazione di una garanzia pubblica.
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero.
Articolo 640 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 01/12/2021]Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater].
Approfondimenti
Distinzione tra art.316 ter e 640 bis (Eutekne 19.1.2022)
Questa distinzione è stata a lungo controversa poichè entrambe fanno riferimento alla stessa nozione "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", si distinguo solo per le modalità con cui tali erogazioni vengono conseguite dai beneficiari.
Viene poi citata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte n.16568/2007.
Articolo 646 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 01/12/2021]
Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [1783-1797], la pena è aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.
Articolo 10 quater Legge sui reati tributari
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
[Aggiornato al 01/12/2021]
Indebita compensazione
Dispositivo dell'art. 10 quater Legge sui reati tributari
Fonti → Legge sui reati tributari → Titolo II - Delitti → Capo II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
ARTICOLO 28 BIS DEL DECRETO LETTE 27 GENNAIO 2022 NR.4
Legge e Prassi | Legge nazionale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 27 gennaio 2022, n. 21
Decreto legge|| n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 28.03.2022, n. 25 con decorrenza dal 29.03.2022.
TITOLO IV Altre misure urgenti
Articolo 28 bis
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,";
b) all'articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";
2) le parole da: "o finanziamenti" fino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";
c) all'articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";
2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,";
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,".
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
"13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata";
b) al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".
(1)
-----
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.03.2022, n. 25 con decorrenza dal 29.03.2022
.
- La Cassazione fra prevalere l'indebita compensazione (norma specifica) sugli altri reati (norma generale) - Italia Oggi 20.12.2021
- Cassazione: La malversazione di finanziamenti per progetti Ue non scatta per la sola distrazione accertata ante scadenza (Il sole 24 Ore - 19.5.2022)
- Corte Suprema di Cassazione, relazione n.31 del 7 Giugno 2022: "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" (Il Sole 24 Ore - 11/7/2022)
Il Massimario offre i primi chiarimenti sulle modifiche al regime penale di contrasto. Novità introdotte dal Dl 4/22 su malversazione, indebita percezione e truffa aggravata