CUMULABILITA' - pnrr

Ragioneria Generalo dello Stato - Circolare nr. 33 del 31.12.2021

Ragioneria Generalo dello Stato - Circolare nr. 33 del 31.12.2021

Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

Intro


In risposta ad alcune richieste di parere pervenute, la circolare intende fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, in conformità ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche la circolare conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

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  •    Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33  (formato PDF - dimensione 303 Kb)
    Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.
  • Riferimenti normativi


  • Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Ragioneria generale dello Stato - Circolare nr.33 del 31.12.2021

Ragioneria generale dello Stato  - Circolare nr.33 del 31.12.2021 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

A seguito di alcune richieste di parere pervenute a questo Dipartimento, è emersa l’esigenza di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, (CONCETTO DI DOPPIO FINANZIAMENTO) il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.

(IL CONCETTO DI CUMULO) Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. (DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEL PNRR) Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei   PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

(ESEMPIO NUMERICO: MISURA GENERICA PNRR) A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto. 

È utile inoltre precisare che la distinzione tra i due principi menzionati non rappresenta una novità del RRF, il cui regolamento si limita a ribadire concetti già ampiamente noti nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali.

A riprova di quanto sostenuto, (NORMATIVA COMUNITARIA) si richiama il Regolamento (UE) 1303/2013 che, al Considerando 38, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento. Inoltre, al Considerando 30, il medesimo Regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.

(NORMATIVA COMUNITARIA) La distinzione tra i due principi risulta altresì evidente nelle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al Considerando 62, recita: “le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione”. All’art. 9, lo stesso Regolamento ribadisce: “I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

(ISTRUZIONI CIRCOLARE RGS DEL 14 OTTOBRE 2021)I principi richiamati nelle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, di cui alla Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, sono dunque pienamente coerenti con la citata normativa europea. Il documento infatti include, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero “...una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”, lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare.

(ESEMPIO NUMERICO: PIANO TRANSAZIONE 4.0) Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.


Il Ragioniere Generale dello Stato

 

NORMATIVA COMUNITARIA Art.9 del regolamento Ue 2021/241

NORMATIVA  COMUNITARIA  Art.9 del regolamento Ue 2021/241

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18 febbraio 2021, n. 57

Parlamento Europeo e Consiglio|Regolamento Unione Europea|12 febbraio 2021| n. 241/2021

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
 

Capo I Disposizioni generali e finanziamento

Articolo 9 - Addizionalità e finanziamento complementare

Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

SIMEST - Faq sulla cumulabilita' aggiornata a gennaio 2022 a seguito della circolare della Regioneria dello stato del 31.12.2021

SIMEST - Faq  sulla cumulabilita' aggiornata a gennaio 2022 a seguito della circolare della Regioneria dello stato del 31.12.2021

LINK SIMEST CON LE FAQ

8. Le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse PNRR) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?

La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR escludono la finanziabilità di spese/costi oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi/spese) e impongono il rispetto dell'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento" (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura PNRR SIMEST, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e dal relativo allegato tecnico, e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 - Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf (mef.gov.it), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

A titolo esemplificativo, come riportato nella citata Circolare MEF, se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. 

A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.

SIMEST (Faq) - Oramai superata dalla circolare della Ragioneria generale dello stato del 31.12.2021

SIMEST (Faq) - Oramai superata dalla circolare della Ragioneria generale dello stato del 31.12.2021

LINK SIMEST CON LE FAQ

8. Le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse PNRR) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?

La Delibera Quadro e la Circolari escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento" (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi), fattispecie ulteriormente definita dalla Circolare MEF n. 21/2021 e dal relativo allegato tecnico.

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - LE REGOLE DI CUMULO LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - LE REGOLE DI CUMULO  LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2020.

Art.1

..

1059 ......Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che     

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito

e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del

costo sostenuto.

 

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - Agenzia delle entrate circolare n.9 del 23.7.2021

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - Agenzia delle entrate circolare n.9 del 23.7.2021

LINK - Agenzia delle entrate - Circolare n.9 del 23.7.2021

6.1 Verifica del cumulo

Domanda
In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che
sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 della legge di bilancio 2021 consente il cumulo dell’agevolazione in rassegna con le altre misure di favore, nel presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta.
In proposito, si chiede quale sia il procedimento da seguire per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.

Risposta
Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».
In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.
Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo
cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

CUMULABILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 CON IL CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO - Agenzia delle entrate

CUMULABILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 CON IL CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO - Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n.360 del 16.9.2021

OGGETTO: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

Come detto, la disciplina del credito di imposta per investimenti nel
Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con
altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con 
misure di carattere generale.

Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta
per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni
strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai
medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

---

Agenzia delle Entrate - Risposta n.600 del 16.9.2022

OGGETTO: Credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1057 e seguenti, della
legge n. 178 del 2020 e credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, commi
98-108, della legge n. 208 del 2015: società tra professionisti.

In merito al terzo quesito sulla cumulabilità delle suddette misure agevolative, si
conferma l'orientamento interpretativo, espresso sull'analogo credito di imposta
introdotto dalla legge di bilancio 2020 con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020, in
cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i
due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo
sostenuto per l'investimento.

 

CREDITO D'IMPOSTA R.&S. - LE REGOLE DI CUMULO

CREDITO D'IMPOSTA R.&S. - LE REGOLE DI CUMULO

Agenzia delle Entrate - Circolare n.5/E del 2016

Nella risoluzione nr. 12 del 25 gennaio 2017 risulta quanto segue:

Tanto premesso, nell’ipotesi in cui, in relazione agli investimenti ammissibili, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la circolare n. 5/E del 2016 ha precisato che la normativa relativa al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore e, conseguentemente, in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle
altre misure non dispongano diversamente.
Al riguardo
, il citato documento di prassi ha chiarito che i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti e che, in ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione nr.12 del 25.1.2017

OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145

...

In seguito, dopo aver calcolato il credito di imposta teoricamente spettante, non sterilizzato dei costi comuni ai due incentivi, il contribuente dovrà verificare che l'ammontare derivante dalla somma dell'importo della sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell'agevolazione. Ciò al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare.

...

Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (i.e., 100 per cento dei costi sostenuti, pari a euro 800.000 nell'esempio), la società istante sarà tenuta a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta de quo.

...

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE (Fonte Il Sole 24 Ore - 14.2.2022)

IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE (Fonte Il Sole 24 Ore - 14.2.2022)

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 1 febbraio 2022, n. 26

Ministero dello sviluppo economico|Decreto ministeriale|24 novembre 2021

Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano.

Articolo 4
Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR

Testo in vigore dal 16 febbraio 2022

1. L'ammissibilità al finanziamento a valere sulle risorse di cui al presente decreto dei programmi di investimento e dei piani di impresa presentati nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 1, è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:

(CUMULABILITA' -  Secondo il Sole 24 Ore del  14.2.2022 questa norma contiene una importante novità rispetto alle vecchie interpretazioni del Mise:  "Il divieto di cumulo che interessa i fondi Pnrr è circoscritto ai soli altri aiuti europei, senza quindi interessare i fondi provenienti dal bilancio dello Stato ". 

a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione europea;

PNRR e CONTRATTI DI SVILUPPO (Fonte Il sole 24 Ore - 14.2.2022)

PNRR e CONTRATTI DI SVILUPPO (Fonte Il sole 24 Ore - 14.2.2022)

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 12 febbraio 2022, n. 36

Ministero dello sviluppo economico|Decreto ministeriale|13 gennaio 2022

Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
 

TITOLO I Attuazione dell'investimento 5.2 «competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR

Articolo 4
Forma ed intensità dell'aiuto e disposizioni di reinvestimento dei potenziali rientri

Testo in vigore dal 27 febbraio 2022

1. Fermo restando quanto previsto al titolo II del presente decreto, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni e assumono le forme previste dall'art. 8 del medesimo decreto, anche in combinazione tra loro.

(IL QUOTIDIANO FA NOTARE CHE IL DIVIETO DI CUMULO NON RIGUARDA GLI ALTRI AIUTI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO)

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente capo, in attuazione di quanto in proposito previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

3. Le risorse che rientrano nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA

https://www.ecnews.it/ - 23/12/2021 - P.N.R.R. e Piano Transizione 4.0

Cumulo dei fondi Pnrr con gli aiuti da risorse statali (Il Sole 24 Ore- 14.2.2022)

BONUS INVESTIMENTI CUMULABILE CON IL PSR (Interrogazione parlamentare 5-07176 dell'1.12.2021)

BONUS INVESTIMENTI CUMULABILE CON IL PSR (Interrogazione parlamentare 5-07176 dell'1.12.2021)

Con riferimento agli aiuti per l'agricoltura (PSR) l'Ue ha stabilito che il cumulo è consentito ma nel limite stabilito dal regolamento UE n.1305/2013. Questa interpretazione molto restrittiva non è stata accolta dal Governo che ha invece confermato che il cumulo è consentito fino al 100% della spesa.

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07176

presentato da FRAGOMELI Gian Mario

testo diMartedì 30 novembre 2021, seduta n. 606

FRAGOMELI e CENNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;

l'Agenzia delle entrate ha confermato la cumulabilità definendo il citato credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come aiuto di Stato;

le Regioni avevano espressamente comunicato che tale credito di imposta, poteva essere cumulato con i contributi del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Psr, autorizzando l'erogazione del contributo;

il 17 novembre 2020, la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha espresso un parere interpretativo riguardo al cumulo delle misure sostegno agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Siciliana con altre agevolazioni nazionali;

secondo questo documento il credito d'imposta per gli investimenti costituirebbe un sostegno pubblico e, per l'effetto, il sostegno del Psr, per le stesse spese ammissibili, potrà essere concesso, in combinazione con il credito d'imposta, ma nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il medesimo documento impegna, inoltre, gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno;

tale posizione impedisce di fatto ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo –:

se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire l'interpretazione della normativa in questione nel senso che i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi.

(5-07176)

.......

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 dicembre 2021

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-07176

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver ricordato come il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 192, della legge n. 160 del 2019, sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, osservano che l'Agenzia delle entrate «ha confermato la cumulabilità definendo il citato credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come aiuto di Stato».

Viene, poi, ricordato come le Regioni avessero espressamente comunicato che tale credito di imposta, potesse essere cumulato con i contributi del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, autorizzando l'erogazione del contributo, ma la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato – il 17 novembre 2020 – che il credito d'imposta per gli investimenti costituisce un sostegno pubblico e, conseguentemente, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso, unitamente con il sopraddetto credito d'imposta, ma nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, e che il medesimo documento impegna, inoltre, gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno.

A parere degli Interroganti tale posizione «impedisce di fatto ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire l'interpretazione della normativa in questione nel senso che i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli uffici del Ministero dello politiche agricole, si rappresenta quanto segue.

Il quesito fa riferimento al parere interpretativo espresso dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea in data 17 novembre 2020 sulla possibilità di cumulo dei crediti d'imposta con le misure/sottomisure di sostegno agli investimenti dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020.

Al riguardo, la menzionata Direzione Generale pur riconoscendo all'incentivo fiscale del credito di imposta il carattere di «misura generale» e che in quanto tale, non assurge ad aiuto di Stato, ha concluso, comunque, che le aliquote di sostegno massime fissate dal regolamento comunitario non possano in alcun caso essere superate, perché vincolanti. Il fondamento di tale limite è stato individuato nella circostanza che le agevolazioni nazionali introdotte dalla legge n. 160/2019 forniscono sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

A parere del Ministero delle politiche agricole l'assunto non appare condivisibile in quanto il regolamento (UE) 1305/2013, nel rinviare ai massimali di cui all'Allegato II, lo fa solo ed esclusivamente con riferimento ad interventi puntualmente circostanziati (ad esempio, l'articolo 17 fissa i massimali dell'allegato II con riferimento ai sostegni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); analogamente, l'articolo 18 lo riferisce ai sostegni di cui al paragrafo 1, lettera a) etc.). Pertanto, i massimali dell'allegato II sono massimali applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal regolamento (UE) 1305/2013 e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.

Inoltre il Ministero delle politiche agricole non concorda con l'interpretazione che gli utilizzatori del credito d'imposta sono esentati dal normale onere fiscale, essendo la variabilità una caratteristica intrinseca del sistema fiscale di uno Stato, che può essere modificato in ogni momento, restando neutrale rispetto alla normativa comunitaria.

In relazione al chiarimento interpretativo richiesto dagli Onorevoli interroganti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria evidenziano che la questione verte sul rapporto/interazione tra una misura (il credito d'imposta) che, pur essendo di natura fiscale, non soggiace – avendo valenza generale e non selettiva – alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e un quadro di riferimento normativo (il Reg. 1305/2013) non di pertinenza dell'Amministrazione finanziaria e che involge piuttosto le prevalenti competenze del Ministero delle politiche agricole.

L'agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione, tuttavia, che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Resta fermo che, in ogni caso, la predetta regola di cumulo non deve porsi in contrasto con la disciplina specifica dei singoli benefici, il cui esame rientra nelle competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte.

Rassegna stampa

Bonus investimenti cumulabile con i contributi PSR (Eutekne)

In merito alla cumulabilità del credito d’imposta investimenti in beni strumentali con i contributi del Programma sviluppo rurale (PSR), nell’ambito della risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07176 del 1° dicembre 2021 è stato riportato che secondo il Ministero delle Politiche agricole i ...

/ Pamela ALBERTI

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In agricoltura il credito d’imposta è cumulabile con le agevolazioni Psr (Il Sole 24 Ore 9/12/2021)

Il risparmio fiscale non deve superare il costo