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Sostenibilità ambientale - il principio del Dnsh nel Pnrr - Normativa

Sostenibilità ambientale - il principio del Dnsh nel Pnrr - Rassegna stampa


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 


SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IL PRINCIPIO DEL DNSH NEL PNRR - NORMATIVA

 

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

 

Articolo 9

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;

c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

d) la transizione verso un’economia circolare;

e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;

f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

 

Articolo 10

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:

a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;

b) il miglioramento dell’efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

c) l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

d) il passaggio all’uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;

e) l’aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l’ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;

f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l’imboschimento e l’agricoltura rigenerativa;

g) la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o

i) il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h) del presente paragrafo in conformità dell’articolo 16.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività:

a) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria;

b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e

c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.

Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell’articolo 19, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e

b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se che un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022.

 

Articolo 11

Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se:

a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

o

b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

2. Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo:

a) gli effetti negativi, sull’attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure

b) i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull’ambiente in cui si svolge l’attività economica.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici; e

b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2022.

 

Articolo 12

Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico mediante:

a) la protezione dell’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;

b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l’accesso delle persone ad acqua potabile pulita;

c) il miglioramento della gestione e dell’efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l’uso sostenibile dell’acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell’acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;

d) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l’ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell’ambiente marino; o

e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; e

b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

 

Articolo 13

Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

a) utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso:

i) la riduzione dell’uso di materie prime primarie o aumentando l’uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o

ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;

b) aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

c) aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

d) riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell’Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;

e) prolunga l’uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;

f) aumenta l’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

g) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall’estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;

h) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;

i) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;

j) riduce al minimo l’incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;

k) evita e riduce la dispersione di rifiuti; o

l) sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare; e

b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

 

Articolo 14

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento mediante:

a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;

b) il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l’ambiente o il relativo rischio;

c) la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;

d) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o

e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento; e

b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

 

Articolo 15

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, mediante:

a) la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici;

b) l’uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l’adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;

c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;

d) la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;

o

e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell’articolo 16.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 al fine di:

a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; e

b) integrare l’articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. Prima di adottare l’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all’articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 19.

5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l’applicazione dal 1o gennaio 2023.

 


SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IL PRINCIPIO DEL DNSH NEL PNRR - RASSEGNA STAMPA

Pubblicata la guida operativa per il rispetto del Do No Significant Harm (DNSH) nella nuova sezione del sito Italiadomani
La guida è destinata alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e ai soggetti attuatori per la verifica in fase di attuazione del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
DATA :12/01/22

Comunicato del governo:

È stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato. Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all’ambiente; questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Reslience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione. È, infatti, responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.

La Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) ha quindi lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

Per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza di come il DNSH abbia effetti sulla scelta dei progetti e sull’attuazione del Piano, è disponibile una nuova sezione del sito, dove sono spiegati nel dettaglio il fondamento giuridico del principio, come è stato rispettato il DNSH nella fase di predisposizione del piano e come influirà nella fase di attuazione.

Nella sezione, tra gli altri documenti, sono disponibili per il download:
· una Nota -Divulgativa sul DNSH;
· le autovalutazioni compilate dalle Amministrazioni in fase di predisposizione del Piano;
· la Guida operativa;
· le check list di verifica e controllo;
· la normativa e i documenti di riferimento.

L’importanza dell’ambiente nel PNRR: il principio DNSH (www.ecnews.it - 1/12/2021)

 


 RASSEGNA  STAMPA

PNRR: tutti i bandi e i contributi per le imprese nel 2022 (Fonte: www.pmi.it - 8.2.2022)

Il principio del DNSH nel PNRR (Fiscal Focus 11.5.2022)