INTEGRAZIONE CUP, operativa la funzione dal 26/1/2026

Con il provvedimento dell''agenzia delle entrate del 10/12/2025 è stato introdotto questo servizio che è stato attivato il 26/1/2026.

L'integrazione può fatta direttamente dal cessionario/committente (Cliente), quindi non deve essere richiesta al Cedente/prestatore (fornitore)

INDICE

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10/12/2025

Guida all'utilizzo del servizio pubblicata dallì'Agenzia delle entrate il 27/1/2026 

RASSEGNA STAMPA

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Agenzia delle Entrate
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Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di ...

27 gen 2026 · Cliccando il bottone “Inserisci CUP”, posto in fondo alla pagina di Figura 3 è possibile inserire un nuovo CUP (composto da 15 caratteri alfanumerici senza caratteri …

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  1. E-fattura: come integrare con il CUP dal 27 gennaio

    28 gen 2026 · Dal 27 gennaio le Entrate hanno attivato il software necessario alla integrazione delle e-fatture per il CUP codice unico di progetto.

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Edotto
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Fatture elettroniche: attivo il servizio integrazione CUP

28 gen 2026 · L’attivazione del servizio dà attuazione a quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, che disciplina le modalità operative per l’inserimento del CUP …

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PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 10/2/2025
 
Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive
 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
 
Dispone
 
1. Integrazione del Codice unico di progetto nella fattura elettronica
relativa ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività
produttive
 
1.1. Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso                SERVIZIO DISPONIBILE
disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può          SUL SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice   L'INTEGRAZIONE VIENE FATTA DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE (CLIENTE)
unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo
pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia
stata riportata o sia stata riportata in modo errato.

1.2. Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP,                 SOLO PER LE FATTURE SUCCESSIVE
utilizzando il servizio web di cui al punto 1.1, sono quelle con data operazione AL 31 MAGGIO 2023
successiva al 31 maggio 2023.

1.3. Mediante il servizio web di cui al punto 1.1, il cessionario/committente
può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al
momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.

1.4. Il servizio web di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dal                            CHI PUO' UTILIZZARE 
cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del    IL SERVIZIO WEB 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot.
n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.

1.5. La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota
con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2. Trattamento dei dati

2.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del
trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del
Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 5, commi
6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

La suddetta norma prevede che le fatture elettroniche relative                        CUP RELATIVO AGLI
all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività          INCENTIVI
produttive, devono contenere il CUP riportato nell’atto di concessione o
comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della
richiesta dello stesso.
 
2.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati.
 
2.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe
Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a
quanto previsto dal Regolamento.

2.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è
riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente
formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

2.5. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A.,
al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento.

2.6. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione
(articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle finalità di cui al punto 2.1.

2.7. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto
(DPIA) prevista dall’articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni
 
L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a             OBBLIGO DEL CUP 
partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi        PER LA FATTURE SUCCESSIVE
oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in  AL 1° GIUGNO 2023
qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri
soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono
contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato
nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo
ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle
fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il presente
provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP   E' POSSIBILE ANCHE
non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno      CORREGGERE IL CUP
specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un
intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).

Riferimenti normativi
 
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” (articolo
11);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;

Legge 11 marzo 2014, n. 23, avente ad oggetto “Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,
recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24
novembre 2022 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune” (articolo 5, commi 6, 7 e
8);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 0375356 del 2
ottobre 2024 e successive modificazioni, recante “Delega unica agli intermediari
per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 dicembre 2025
 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
 

 
GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
Guida all’utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di
progetto (CUP) nelle fatture elettroniche

A partire dal 1° giugno 2023 le fatture elettroniche già emesse da cedenti/prestatori
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto
di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma
da una Pubblica Amministrazione, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) (nota 1)

Tale codice è riportato nell’atto di concessione dell’incentivo o viene comunicato al
momento della sua assegnazione o al momento della sua richiesta e deve essere riportato dal
cedente/prestatore nella fattura al momento della sua emissione.

Qualora tale informazione non sia stata riportata nella fattura elettronica o sia stata
riportata in modo errato dal cedente/prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a
riemetterla in maniera corretta (nota 2) , il cessionario/committente può integrare il CUP nella fattura
mediante l’utilizzo del servizio web presente nel portale Fatture e Corrispettivi che viene di
seguito descritto e che è stato introdotto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 10 dicembre 2025.

Servizio Web per l’integrazione del CUP nella fattura elettronica

Il servizio web consente di integrare il CUP nelle fatture elettroniche che riportano una
data operazione successiva al 31 maggio 2023 ed è disponibile nell’area dedicata alla
consultazione delle “Fatture elettroniche ed altri dati IVA” del portale “Fatture e
Corrispettivi” al link “Integrazione CUP” (cerchiato in rosso in Figura 1) nel box
“Comunicazioni”.

Il servizio può essere utilizzato dal cessionario/committente, ovvero da un suo
intermediario con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Nota (1) Articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41
Nota (2) Tramite l’emissione di una nota di credito che annulla la fattura emessa e l’emissione di una nuova fattura che
sostituisce la precedente
 

Le fatture da integrare possono essere ricercate attraverso l’identificativo SdI e la ricerca
viene effettuata tra tutte le fatture emesse a partire dal 1° giugno 2023 e non rifiutate per le
quali l’utenza di lavoro figura come cessionario/committente.

Cliccando sul link presente nella colonna “Azioni” (evidenziato in Figura 2 dalla freccia
rossa) è possibile consultare i codici CUP già associati alla fattura (Figura 3).
 
 
 

Cliccando il bottone “Inserisci CUP”, posto in fondo alla pagina di Figura 3 è possibile
inserire un nuovo CUP (composto da 15 caratteri alfanumerici senza caratteri speciali)
specificando se vada associato all’intera fattura o a una singola linea (Figura 4).
 

La maschera mostrata in Figura 3 visualizza i CUP già presenti nella fattura al momento
della sua emissione e quelli associati successivamente mediante l’utilizzo di questo servizio.
È possibile associare ad una fattura più di un CUP: se quest’ultimo è stato inserito mediante
l’utilizzo di questo servizio, in caso di errore, può essere eliminato cliccando sul tasto
“Elimina CUP”.

N.B.: non è possibile eliminare o correggere un CUP inserito dal cedente/prestatore
nella fattura elettronica al momento della sua emissione perché non è possibile
modificare il file della fattura elettronica trasmessa attraverso il SdI. La correzione di un
CUP errato già presente nella fattura trasmessa avviene mediante l’inserimento del CUP
corretto utilizzando il nuovo servizio web.

Tramite il bottone “Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati”, posto in alto a destra
della pagina di Figura 5, il cessionario/committente può richiedere un documento protocollato
che riassume, alla data di elaborazione della richiesta, tutte le operazioni di integrazione,
modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee,
successivamente alla sua emissione.
 
In tale documento vengono riportati anche i codici CUP presenti in fattura sin dalla sua
emissione (Figura 6)
 
 
 Tutti gli elenchi richiesti sono consultabili cliccando sul link presente nella colonna
“Azioni” (evidenziato in Figura 2 dalla freccia verde). Nella pagina dedicata alla
consultazione degli elenchi, per ognuno di essi, è presente la data in cui è stato richiesto il pdf
scaricabile (se l’elaborazione della richiesta è andata a buon fine), la data di protocollazione
e il numero di protocollo (Figura 7)