(2943) Detassazione ambientale, cumulabilità al 20% anche per il III e IV conto energia (Fonte: Eutekne.info 26/9/2012)

Agevolazioni

Detassazione ambientale, cumulabilità al 20% anche per III e IV Conto energia

Lo ha chiarito Assonime, nel corso della videoconferenza di ieri, in relazione al limite di cumulo tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti

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 / Mercoledì 26 settembre 2012
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Cumulo con la detassazione ambientale nel limite del 20% per secondo, terzo e quarto conto energia. Possibilità di presentare un’integrativaa favore” per fruire della detassazione ambientale, ma anche di un’integrativa “a sfavore” per restituire l’eccedenza rispetto al suddetto limite del 20%. Rappresentazione contabile degli investimenti ambientali e calcolo del sovraccosto in Nota integrativa.
Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti da Assonime nella videoconferenza che ha organizzato ieri, dedicata agli investimenti nel fotovoltaico e alla “Tremonti ambiente”, agevolazione riconosciuta alle sole PMI.

Con riferimento al tema “caldo” della cumulabilità, è stato affermato che il limite di cumulo del 20% tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti, espressamente previsto dall’art. 19 del DM 5 luglio 2012 per il secondo conto energia, opera anche con riferimento al terzo (DM 6 agosto 2010) e al quarto conto energia (DM 5 maggio 2011). Ciò in quanto tutti i conti energia fanno riferimento, direttamente o indirettamente tramite rinvio a norme precedenti, al limite di cumulo del 20%. Viene, inoltre, confermata la cumulabilità al 100% a decorrere dal 1° gennaio 2013; tale precisazione, tuttavia, appare superflua, alla luce dell’abrogazione della detassazione ambientale a decorrere dal 26 giugno 2012.

Quanto alla determinazione del limite del 20% del costo dell’investimento, secondo Assonime tale limite deve essere calcolato sul costo dell’impianto indicato in bilancio e non sul sovraccosto. Pertanto, supponendo un impianto fotovoltaico iscritto per 1.000 e un sovraccosto di 400, il limite di cumulabilita è pari a 200 (20% di 1.000).

Con riferimento all’approccio incrementale, viene sostanzialmente richiamato quanto già affermato nell’approfondimento Assonime 8/2011. Nello specifico, nonostante il paragrafo 37 della Comunicazione della Commissione Europea 3 febbraio 2001 C/37 affermi che “i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale”, Assonime ipotizza che si possa applicare l’art. 23 del Regolamento 800/2008 di esenzione per categorie, in base al quale il calcolo potrebbe avvenire senza considerare profitti e costi operativi. Tuttavia, è la stessa Assonime a suggerire, in ottica prudenziale, di calcolare i sovraccosti confrontando i costi dell’impianto fotovoltaico con quelli di una centrale elettrica tradizionale di pari capacità, al netto però di profitti e costi operativi.

Inoltre, in merito alla riportabilità in avanti dell’eventuale perdita fiscale che si viene a creare per effetto della variazione in diminuzione dovuta alla detassazione ambientale, Assonime si è espressa in senso positivo sulla base di quanto espressamente disposto con riferimento alla Tremonti-ter.

Integrativa “a favore” o “a sfavore”

Assonime riprende l’impostazione fornita con riferimento alla Tremonti-ter (ris. Agenzia delle Entrate 132/2010) anche con riferimento alla presentazione di dichiarazioni integrative. È, quindi, possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis del DPR 322/98 per fruire della detassazione ambientale; per gli investimenti 2010, tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo lunedì 1° ottobre. Qualora in passato l’agevolazione sia stata fruita in misura eccedente rispetto al limite del 20%, è possibile presentare una dichiarazione integrativa “a sfavore” ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DPR 322/98 per neutralizzare la parte di agevolazione spettante; tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Per quanto concerne l’indicazione in bilancio degli investimenti ambientali, Assonime afferma che in Nota integrativa deve essere riportata la determinazione dei sovraccosti utilizzati ai fini del calcolo della detassazione ambientale. In assenza di tale indicazione, l’Associazione sembrerebbe propendere per la riapprovazione del bilancio.