Tremento Ter - Beni in leasing e momento di effettuazione degli investimenti (21/9/2012)

www.fiscooggi.it -  21/9/2012
Normativa e prassi
 
Tremonti-ter a prova di perdita.
 
 
Momento di effettuazione degli investimenti
La circolare precisa che sono agevolabili gli investimenti che s'intendono fatti dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 secondo i criteri fiscali della competenza previsti dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
Viene inoltre chiarito che, in considerazione della finalità agevolativa del beneficio e delle modalità di fruizione dello stesso, non incidenti sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito d'impresa, non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i contribuenti "minimi" che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi 96 e seguenti della legge 244/2007, per i quali trova applicazione il principio di cassa.

Casi particolari
La circolare fornisce chiarimenti, inoltre, in merito a specifiche modalità di effettuazione dell'investimento agevolabile.

Appalto
Nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, si considerano agevolabili i costi sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura), o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
Qualora l'appalto riguardi un investimento in beni complessi diversi da quelli compresi nella divisione 28, rimane fermo quanto detto in precedenza circa il riconoscimento dell'agevolazione nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28 oggettivamente individuabili utilizzati per la realizzazione del bene complesso.

Beni realizzati in economia
Per gli investimenti in beni della divisione 28 realizzati in economia, ai fini della determinazione dell'agevolazione, rilevano i costi imputabili all'investimento (progettazione, manodopera, eccetera) sostenuti dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.
L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir.

Leasing
In merito a tale schema contrattuale, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che l'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l'apparecchiatura è consegnato.
Di conseguenza, l'agevolazione non spetta al concedente, per il quale sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.
Ai fini del computo dell'agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.
Nel caso in cui per l'utilizzatore l'Iva sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972, ai fini dell'agevolazione assume rilievo anche l'imposta pagata dal locatore sull'acquisto del bene.
L'acquisizione in proprietà del bene (a seguito di riscatto) non configura un'ipotesi autonoma d'investimento agevolabile.

Leasing relativo a bene realizzato in appalto
L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui la società di leasing realizza, in appalto, un bene rientrante tra quelli agevolabili allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore.
In questa ipotesi, assumono rilievo quale investimento dell'utilizzatore i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori. Tuttavia, precisa l'Agenzia, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

 Antonino Iacono
Pasquale Saulino
pubblicato Martedì 27 Ottobre 2009